Sentenza 27 ottobre 2010
Massime • 1
Non è inammissibile l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione (nella specie perché il fatto non sussiste) - non impugnata dal P.M. - anche se sia rilevata l'estinzione del reato per prescrizione alla data della sentenza di primo grado, in quanto nella specie si applica la previsione di cui all'art. 576 cod. proc. pen., che conferisce al giudice penale dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto; detta previsione introduce una deroga all'art. 538 cod. proc. pen., legittimando la parte civile non soltanto a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento ma anche a chiedere al giudice dell'impugnazione, ai fini dell'accoglimento della propria domanda di risarcimento, di affermare, sia pure incidentalmente, la responsabilità penale dell'imputato ai soli effetti civili, statuendo in modo difforme, rispetto al precedente giudizio, sul medesimo fatto oggetto dell'imputazione e sulla sua attribuzione al soggetto prosciolto. Pertanto, in tal caso, non sussiste un difetto di giurisdizione civile del giudice penale dell'impugnazione perché, diversamente dall'art. 578 cod. proc. pen. - che presuppone la dichiarazione di responsabilità dell'imputato e la sua condanna, anche generica, al risarcimento del danno - l'art. 576 cod. proc. pen. presuppone una sentenza di proscioglimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2010, n. 3670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3670 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 27/10/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - N. 2354
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 34342/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA ET MA ER N. IL 08/02/1942;
2) ON EN N. IL 15/05/1947 C/;
avverso la sentenza n. 658/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 20/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE Antonio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'a.c.r.;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Fabioni Vieri Enrico;
Udito il difensore Avv. Nanni Nicola.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 20.4.09 la corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile AC RI ER avverso la sentenza 5.4.06 del tribunale di Rimini, con la quale CO ZO era stato assolto dal reato di diffamazione a mezzo stampa perché il fatto non sussiste.
Il giudice di appello ha ritenuto che, in mancanza di appello da parte del pubblico ministero e della procura generale, l'impugnazione della parte civile, a norma dell'art. 591 c.p.p., lett. a) e art. 592 c.p.p., non è ammissibile per difetto di legittimazione. Infatti il reato era estinto per prescrizione alla data della sentenza di primo grado (5.4.06) e quindi non trova applicazione l'art. 578 c.p.p., in base al quale al giudice di appello è consentito pronunziarsi sull'impugnazione ai soli effetti civili (cfr. S.U. n. 10086 del 24.9.1998 e decisioni della S.C. n. 33398/02; n. 17386/03, n. 15640/05). La parte civile ha presentato ricorso per inosservanza dell'art. 576 c.p.p.. Secondo il ricorrente, nel codice di rito è previsto che la parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano l'azione civile, ai soli effetti civili, in caso di sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, al fine di ottenere la valutazione della sussistenza di una responsabilità per illecito civile e quindi ottenere una pronuncia diversa che rimuova quella pregiudizievole per i propri interessi civili. Non è corretto quindi il richiamo, fatto dalla corte, alla disposizione dell'art. 578 c.p.p. che riguarda le sentenza di condanna, mentre l'art. 576 c.p.p. legittima la parte civile a impugnare tutte le sentenze di proscioglimento.
La motivazione è contraddittoria: nella premessa fa riferimento alla sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste e quindi alla disciplina dell'art. 576 c.p.p., in tema di impugnazione della parte civile;
nella conclusione richiama l'art. 578 c.p.p. che disciplina l'impugnazione della parte civile nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Il difensore del CO, con memoria depositata il 22.9.10, rileva che la sentenza della corte di appello è conforme alla consolidata giurisprudenza, secondo cui,il giudice di appello, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla pronuncia di primo grado, non può emettere pronuncia sugli interessi civili ex art. 578 c.p.p., poiché tale decisione presuppone una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili, validamente emessa. Il ricorso merita accoglimento, in quanto la sentenza impugnata ha effettuato un'impropria applicazione di un orientamento interpretativo sul disposto dall'art. 578 c.p.p. attinente ad un'ipotesi diversa da quella verificatasi nel presente processo, per la quale è da applicare la disciplina di cui all'art. 576 c.p.p.. Le due disposizioni disciplinano situazioni processuali diverse:
l'art. 578 c.p.p. mira, nonostante la declaratoria di prescrizione (o di amnistia), a mantenere, anche in assenza di impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice penale sulle statuizioni e sul capo della sentenza del precedente grado di giudizio, concernenti gli interessi civili. Esso introduce una deroga al principio di devoluzione, stabilendo che la pronuncia di estinzione del reato, intervenuta dopo una prima condanna, non comporta effetti automatici sui capi civili della decisione impugnata (salvo stabilire se questi effetti debbano essere di caducazione o di conferma). Presupposto naturale di questa pronuncia è che, all'esito del giudizio penale, sia stata dichiarata la responsabilità dell'imputato e la sua condanna, anche generica, al risarcimento del danno. L'art. 576 c.p.p. conferisce, invece, al giudice penale dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto (v. in tal senso S.U. n. 25083 dell'11.7.06, in Cass. pen. 2006, 3519 e 2008,214). Questa disposizione introduce una deroga alla previsione dell'art. 538 c.p.p., legittimando la parte civile non soltanto a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento, ma anche a chiedere al giudice dell'impugnazione, ai fini dell'accoglimento della propria domanda di risarcimento, di affermare, sia pure incidentalmente, la responsabilità penale dell'imputato ai soli effetti civili, statuendo in modo difforme rispetto al precedente giudizio, sul medesimo fatto oggetto dell'imputazione e sulla sua attribuzione al soggetto prosciolto.
La diversa area applicativa delle due disposizioni rende quindi evidente che a quella ex art. 576 c.p.p. non può essere estesa l'ipotesi di difetto di giurisdizione civile del giudice penale dell'impugnazione, sancito dalla prevalente giurisprudenza, nel caso in cui la causa di estinzione sia maturata antecedentemente alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado: questa disposizione dell'art. 576 c.p.p. ha come presupposto, indicato dal testo del medesimo articolo, una sentenza di proscioglimento. La sentenza va quindi annullata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011