Articolo 198 del Codice penale
Articolo 197Articolo 189
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1 luglio 1931
Art. 198.

(Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili)

L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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