Sentenza 26 aprile 2007
Massime • 1
In materia di impugnazioni, la parte civile, nonostante la modifica dell'art. 576 cod.proc.pen. ad opera della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui collegava il potere di impugnativa della stessa al mezzo previsto per il pubblico ministero, conserva il potere di impugnare contro le sentenze di proscioglimento ed il giudice dell'impugnazione ha, nei limiti del devoluto ed agli effetti della devoluzione, i poteri che avrebbe dovuto esercitare il giudice che ha prosciolto; pertanto può affermare la responsabilità del prosciolto agli effetti civili (come indirettamente conferma il disposto dell'art. 622 cod.proc.pen.) e condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l'accertamento incidentale equivale, virtualmente, alla condanna di cui all'art. 538 cod.proc.pen..
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- 2. Cassazione, giudizio di rinvio, poteri, limiti, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2007, n. 17321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17321 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 26/04/2007
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 647
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 000966/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR EL, N. IL 01/04/1922;
contro
2) STORACE TIBERIO, N. IL 27/10/1949;
contro
3) GI ES, N. IL 29/11/1949;
contro
4) STORACE NICOLA, N. IL 10/06/1982;
contro
5) IA GI RA, N. IL 24/02/1941;
avverso SENTENZA del 16/05/2006 TRIBUNALE di TORTONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito, per la parte civile, l'Avv. CAPPELLETTO Renzo;
udito il difensore Avv. ZACCONE Cesare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 maggio 2006, il Tribunale di Tortona ha assolto IV NC, imputato del reato, accertato in Cassano Spinola in epoca anteriore al 4 settembre 2001 e dal 21 dicembre 2001 al 19 dicembre 2002", di cui all'art. 659 c.p., "perché, nella sua qualità di direttore tecnico e legale rappresentante dello stabilimento "Roquette Italia S.p.a." con sede in Cassano Spinola, omettendo di adottare ogni misura idonea a ridurre le emissioni sonore derivanti dall'attività produttiva e dagli impianti in dotazione della suddetta società, e quindi abusando nell'impiego di strumenti ritenuti sorgenti di rumore, provocava emissioni sonore ampiamente superiori a quelle consentite, disturbando in tal modo le occupazioni ed il riposo della popolazione, con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", previa qualificazione del fatto come illecito amministrativo ai sensi della L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2. Il tribunale, evidenziato, in fatto, che in base ai monitoraggi effettuati dai tecnici dell'Arpa di Alessandria, le emissioni rumorose dello stabilimento della Roquette Italia, descritte come fisse e costanti, risultavano raggiungere, specie nelle ore notturne, notevoli livelli di intensità (51 dB nei mesi di agosto e settembre 2002, 55 dB nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2002) sì da essere percepite dalle persone che abitavano nelle vicinanze dello stabilimento, con ciò rendendone difficoltoso il riposo, riteneva, in diritto, che nel caso in esame fosse ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 659 c.p., comma 2 in considerazione del rilievo che le emissione di cui trattasi erano provocate dall'esercizio di un'attività industriale necessariamente e tipicamente rumorosa e che in tale ambito il fatto integrasse soltanto l'illecito amministrativo di cui alla L. n. 447, art. 10, comma 2, poiché la rilevanza penale dell'art. 659 c.p., comma 2 restava limitata alle violazioni di prescrizioni diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore. Avverso tale decisione hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione, di identico contenuto, le parti civili CA LA e OR BE e GG FR e OR IC, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e lamentando con due separati motivi: erronea applicazione dell'art. 659 c.p., comma 2, poiché il fatto contestato integrava l'art. 659 c.p., comma 1
alla stregua della specifica contestazione contenuta nel capo di imputazione e della interpretazione della norma offerta dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione;
erronea applicazione della L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2, il quale non aveva depenalizzato la fattispecie prevista dall'art. 659 c.p., comma 2 in presenza della concreta idoneità della condotta a mettere in pericolo il bene della pubblica tranquillità, tutelato sia dal comma 1 che dal comma 2 della norma citata, arrecando disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con la rimessione degli atti al giudice civile.
Anche il difensore della parte civile GG FR ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con la rimessione degli atti al giudice civile per la quantificazione del danno. La difesa dell'imputato ha invece concluso per il rigetto del ricorso ed in via subordinata per la rimessione alle Sezioni Unite Penale della questione relativa alla rilevanza penale delle emissioni o immissioni sonore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già osservato da questa Corte in una recente pronuncia riguardante proprio l'esatta fattispecie di cui trattasi (Cass. sez. 1^, sentenza n: 1435 del 6 dicembre 2006 - 17 gennaio 2007 ric. GG in proc. c. IV Gian Franco) il ricorso contro la sentenza di proscioglimento proposto dalla sola parte civile trova la sua fonte e la sua disciplina nell'art. 576 c.p.p. - che non è stato toccato ne' dalla modifiche apportate dalla L. 20 febbraio 2006, n.46 in materia di inappellabilità della sentenze di proscioglimento nè dalla recente pronuncia di parziale incostituzionalità della norma (sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 6 febbraio 2007) - riconosce il diritto alla parte civile ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda e, nel contempo, conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda al risarcimento ed alle restituzioni, pur in mancanza di una statuizione sul punto nel precedente grado del giudizio, va osservato, in primo luogo, che tale diritto.
Si tratta di una eccezione fetta dal legislatore al principio per cui il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga ad una dichiarazione di responsabilità penale, poiché consente che, per effetto della sola impugnazione della parte civile, si possa rimuovere l'accertamento dei fatti posti a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per illecito civile e così ottenere una diversa pronuncia che rimuova quella pregiudizievole per i suoi interessi civili. La normativa processuale penale vigente ha cioè scelto l'autonomia dei giudizi sui due profili di responsabilità, civile e penale, nel senso che la impugnazione proposta ai soli effetti civili non può incidere sulla decisione del giudice del grado precedente in merito alla responsabilità penale del reo, ma il giudice penale dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto di reato e dunque sulla responsabilità dell'autore dell'illecito extracontrattuale, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'impugnazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto (v. Cass. Sez. Un. n. 25083 del 2006, Negri). Ne consegue che la parte civile, nonostante la modifica dell'art. 576 c.p.p. ad opera della L. n. 46 del 2006 nella parte in cui in precedenza collegava il suo potere di impugnativa al mezzo previsto per il Pubblico Ministero, conserva tuttora il potere di impugnare contro la sentenza di proscioglimento, mentre il giudice della impugnazione ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che avrebbe dovuto esercitare il giudice che ha prosciolto, per cui, se si convince che tale giudice ha sbagliato nell'assolvere l'imputato, ben può affermare la responsabilità di costui agli effetti civili e (come indirettamente conferma il disposto di cui all'art. 622 c.p.p.) condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l'accertamento incidentale equivale virtualmente - ora per allora - alla condanna di cui all'art. 538 c.p.p., comma 1, che non venne pronunciata per errore. Ciò posto in punto di ammissibilità del ricorso della parte civile, va rilevato, sempre in via preliminare, che non si ritiene di accogliere la richiesta, avanzata dal difensore del IV, di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte della questione prospettata dai ricorrenti con riguardo ai "confini" fra le ipotesi criminose previste dall'art. 659 c.p., commi 1 e 2 ed all'ambito di depenalizzazione della ipotesi di cui al comma 2 per effetto della L. n. 477 del 1995, art. 10, comma 2. Per quanto riguarda l'oggetto dei ricorsi, anche con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, è infatti in discussione soltanto la possibilità che il reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1 possa coesistere e concorrere con la violazione amministrativa prevista dalla cd. legge quadro sull'inquinamento acustico per violazione dei limiti fissati dalla legge speciale per l'esercizio di attività rumorose. Ma sotto tale profilo la giurisprudenza di gran lunga prevalente di questa Corte è nel senso, ampiamente condivisibile, che le due norme inserite nel citato art. 659 c.p., commi 1 e 2 perseguono finalità diverse, mirando la prima a sanzionare gli effetti negativi della rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica, mentre l'altra, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di intensità delle sorgenti sonore provenienti fisiologicamente da attività rumorose, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, prende in considerazione soltanto il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, rimanendo impregiudicato, in caso di superamento di tali limiti, l'accertamento se, nel caso concreto, anche per l'uso smodato di certi strumenti o per l'esercizio dell'attività rumorosa in orari diversi da quelli consentiti, sia stato arrecato o meno anche un effettivo disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone (v. per tutte, Cass. sez. 1^, n. 32468 del 2004; Cass. sez. 1^, n. 43202 del 2002; Cass. sez. 1^, n. 3123 del 26.4.2000 e più di recente Cass. sez. 1^ n. 30773 del 25 maggio-18 settembre 2006). Il legislatore ha inteso, invero, da un lato regolare in maniera rigida e rigorosa l'esercizio di alcune professioni, ancorché suscettibili di disturbare in certa misura la tranquillità pubblica, in vista di interessi superiori come quelli stabiliti dall'economia nazionale, entro limiti strettamente necessari a garantire tali interessi;
e, dall'altro, mantenere intatta la punibilità in sede penale di condotte che non rispettino tali limiti, considerati ex lege invalicabili ai fini della salvaguardia del diritto al riposo e alla tranquillità della comunità sociale. Per cui, una volta accertato il superamento di tali limiti, sarà possibile procedere alla verifica in ordine alla eventuale contestuale sussistenza, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, della condotta integrante la ipotesi di cui all'art. 659 c.p., comma 1 essendo configurabile un concorso fra le condotte descritte nei due commi della predetta disposizione codicistica (v. Cass. sez. 1^, n. 319 del 2000; Cass. sez. 1^, n. 382 del 1999; Cass. a 23072 del 2005). Non sussistendo in definitiva un contrasto apprezzabile in ordine allo specifico problema che viene in discussione, non pare che ricorrano i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite.
Passando quindi ad esaminare il ricorso della parte civile, va rilevato che lo stesso è fondato. Il tribunale ha ritenuto che, trattandosi dell'esercizio di una attività industriale rumorosa ex se, il superamento, nella specie accertato positivamente, dei limiti di emissione sonore previsti dalla normativa speciale possa integrare soltanto la violazione amministrativa di cui alla L. n. 447 del 1995, art. 10, omettendo di considerare che la più recente e prevalente giurisprudenza di questa Corte (si veda in particolare la sentenza n. 530 del 2004, rv. 230890) riconosce la immutata rilevanza penale della condotta prevista dall'art. 659 c.p., comma 2, pur se circoscritta alla violazione di prescrizioni diverse da quelle concernenti i limiti di emissioni o immissioni sonore e comunque non esclude la coesistenza delle ipotesi previste dalla norma citata, commi 1 e 2, posto che, in particolare, non vi è alcuna interferenza tra la disciplina della L. n. 447 del 1995 e quella contenuta nell'art. 659 c.p., comma 1, poiché la prima stabilisce limiti di generale applicazione, strumentalmente verificabili, correlati all'intensità assoluta e differenziale, frequenza e tempi dell'emissione o dell'immissione in aree tipologicamente predeterminate;
la seconda, invece, ha riferimento alla media sensibilità della persone nell'ambito in cui si verificano in concreto le immissione rumorose (in tal senso v. Cass. sez. 1^, n. 30, settembre 1998, ric. Messina). In particolare è stato precisato che la normativa sull'inquinamento acustico di cui alla L. n. 447 del 1995 non ha abrogato la norma di cui all'art. 659 c.p., comma 1, in quanto la legge speciale ha inteso fissare un limite di rumorosità, al fine di tutelare la salute della collettività, la cui inosservanza integra la violazione amministrativa sanzionata dalla stessa legge, senza che con ciò automaticamente venga integrata la ipotesi prevista dal codice penale, per la cui sussistenza occorre che, nel concreto, l'uso di strumenti rumorosi sia tale da recare un effettivo disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone, alla luce di tutte le circostanze della specifica e concreta situazione (v. Cass. sez. 1^, 23 aprile 1998, Carrozzo;
Cass. sez. 1^, n. 38295 del 2004). Orbene, in applicazione di tali principi, condivisi da questo Collegio, appare evidente che la qualificazione del reato contestato, operata dalla Corte territoriale, come esercizio di un mestiere rumoroso in violazione dei limiti stabiliti dalla legge speciale, per farne discendere che si sarebbe trattato di una mera violazione amministrativa, sotto il profilo che non potrebbe mai sussistere la ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 659 c.p., comma 1 in presenza di una attività rumorosa, non appare corretta e si pone in contrasto con un indirizzo giurisprudenziale quasi unanime per cui anche dall'esercizio di un mestiere rumoroso può derivare una lesione o messa in pericolo della quiete pubblica, tutelata dal comma 1 della disposizione più volte citata e riferita alla media sensibilità delle persone nell'ambito in cui si verificano in concreto le immissioni sonore. Si tratta di un errore di diritto che impone l'annullamento della sentenza impugnata, spettando al giudice del rinvio la verifica del superamento dei limiti della normale tollerabilità e della idoneità delle emissione sonore ad arrecare disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, tenendo conto in particolare, oltre che della intensità dei rumori, degli orari in cui essi si sono verificati e più in generale dell'offesa o meno del bene tutelato della quiete pubblica. Il rinvio, a norma dell'art. 622 c.p.p., deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello e cioè alla Corte di Appello di Torino in sede civile che giudicherà sull'accertamento della responsabilità per l'illecito penale ai soli fini della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile. Sulle spese del presente giudizio provvedere, se del caso, il giudice civile in sede di rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino in sede civile per nuovo giudizio ai soli effetti civili. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2007