Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2007, n. 17321
CASS
Sentenza 26 aprile 2007

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In materia di impugnazioni, la parte civile, nonostante la modifica dell'art. 576 cod.proc.pen. ad opera della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui collegava il potere di impugnativa della stessa al mezzo previsto per il pubblico ministero, conserva il potere di impugnare contro le sentenze di proscioglimento ed il giudice dell'impugnazione ha, nei limiti del devoluto ed agli effetti della devoluzione, i poteri che avrebbe dovuto esercitare il giudice che ha prosciolto; pertanto può affermare la responsabilità del prosciolto agli effetti civili (come indirettamente conferma il disposto dell'art. 622 cod.proc.pen.) e condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l'accertamento incidentale equivale, virtualmente, alla condanna di cui all'art. 538 cod.proc.pen..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2007, n. 17321
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17321
Data del deposito : 26 aprile 2007

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