Sentenza 25 novembre 2008
Massime • 2
Il giudice dell'impugnazione, che dichiari estinto il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, decide ai soli effetti delle disposizioni civili, sempre che l'estinzione del reato sia dichiarata per amnistia o per prescrizione, e non può provvedere allo stesso modo in caso di estinzione del reato urbanistico per sanatoria.
In tema di condono edilizio, la mancata ultimazione dell'opera nel termine di legge non è di ostacolo alla sua condonabilità, limitatamente alle strutture realizzate ed ai lavori strettamente necessari alla loro funzionalità, ove la stessa sia l'effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali. (Nella specie è stata ritenuta la condonabilità, "ex lege" n. 326 del 2003, di intervento non ultimato entro il 31 marzo 2003 per effetto di ordinanza amministrativa di sospensione dei lavori).
Commentario • 1
- 1. Prescrizione del reato: l'imputato viene prosciolto ex art. 578 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 febbraio 2019
Può essere soggetta a revisione ai sensi dell'art. 630, c. 1, lett. c), c.p.p. la sentenza emessa a norma dell'art. 578 cpp con cui l'imputato viene prosciolto per intervenuta prescrizione del reato. (Ricorso dichiarato inammissibile) [Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 578, 630, c. 1, lett. c)] Il fatto Con istanza depositata in data 25 luglio 2017, veniva chiesta la revisione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose ascrittogli, confermando le statuizioni civili disposte in primo grado, onde ottenere «il proscioglimento nel merito». A sostegno dell'istanza, premessa l'esistenza di un contrasto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2008, n. 3593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3593 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 25/11/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo RI - Consigliere - N. 2457
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 11473/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. DU RI, nata ad [...] il [...];
2. RR BE, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza 23.11.2006 della Corte di Appello di Cagliari;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. Bua Francesco, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il patrono delle due parti civili, Avv.to Demuro Gianmaria, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 23.11.2006, confermava la sentenza 11.10.2005 del Tribunale monocratico di AN, che aveva affermato la responsabilità penale di DU RI e OR BE in ordine al reato di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), (per avere - nelle rispettive qualità di committente e di direttore dei lavori - realizzato la sopraelevazione di un fabbricato, in totale difformità dalla concessione edilizia, che era stata rilasciata per "lavori di restauro conservativo e manutenzione straordinaria" - acc. in AN, via Mameli, il 27.6.2002, mentre le opere erano in corso di esecuzione);
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, aveva condannato ciascuno alla pena di mesi due di arresto ed Euro 8.000,00 di ammenda, con ordine di demolizione delle opere abusive e concessione ad entrambi del beneficio detta non menzione e di quello della sospensione condizionale subordinato all'effettiva esecuzione di detto ordine.
La Corte territoriale confermava altresì le statuizioni risarcitorie in favore delle parti civili costituite, ON MA e OD IT, proprietari di unità Immobiliari contigue, ritenute compromesse dall'edificazione abusiva.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i condannati, i quali hanno eccepito:
- carenza assoluta di prove in punto di affermazione della responsabilità, in quanto non potrebbe ravvisarsi "totale difformità" tra le opere realizzate e quelle assentite;
- violazione di legge, per non essere stata riconosciuta efficacia alla procedura di condono edilizio instaurata ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326;
- vizio di motivazione quanto al riconosciuto diritto al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.
Tenuto conto della domanda di "condono edilizio" presentata da DU RI, in data 9.12.2004, ex L. n. 326 del 2003, art. 32, questa Corte ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38.
Il Comune di AN, con nota pervenuta l'11.8.2008, ha attestato l'avvenuta integrale corresponsione delle somme dovute a titolo di oblazione. Ha comunicato, però, l'intervenuto diniego del permesso di costruire in sanatoria, poiché "le opere abusive non risultano ultimate entro il 31 marzo 2003".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, nei confronti della sola OD RI, perché il reato ascrittole deve ritenersi estinto in seguito al pagamento dell'oblazione prevista dal c.d. "condono edilizio" di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, risultando:
- la condonabilità dell'intervento complessivamente eseguito in relazione alle caratteristiche peculiari ed alle dimensioni volumetriche dello stesso;
- la tempestività della presentazione di domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione;
- la integrale corresponsione, nei termini di legge, dell'oblazione ritenuta congrua dalla amministrazione comunale.
2. Illegittimamente l'amministrazione comunale ha ritenuto ostativa la mancata "ultimazione" dei lavori (secondo la nozione fornita dalla L. n. 47 del 1985, art. 31) entro il termine del 31 marzo 2003. Al fine di definire il quadro della sanabilità delle opere in relazione allo stato dei lavori, infatti, deve farsi riferimento al disposto della L. n. 47 del 1985, art. 43, u.c. (la cui perdurante applicabilità discende dalla previsione della L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 28), norma secondo la quale possono conseguire la sanatoria anche le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali ed in tal caso il completamento è consentito nei soli limiti strettamente necessari a dare identità edilizia alle strutture realizzate e funzionalità per il loro utilizzo.
Nella fattispecie in esame le opere, in seguito all'accertamento degli abusi, vennero assoggettate a sequestro dal G.I.P. del Tribunale di AN (sia pure annullato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 16.12.2002 e poi reiterato soltanto il 27.6.2003) ed intervenne altresì ordinanza amministrativa di sospensione dei lavori, alla quale risulta che la OD abbia dato attuazione, interrompendo l'attività edificatoria, a prescindere da ogni questione riferibile alla idoneità giuridica di tale provvedimento ed ai termini di efficacia di esso. Ciò che conta è che l'imputata abbia interrotto i lavori in diretta connessione con tale provvedimento sospensivo ed impropriamente comunque la Corte territoriale ha ritenuto la cessazione degli effetti del medesimo provvedimento cautelare poiché ad esso non aveva fatto seguito un provvedimento sanzionatorio definitivo entro 45 giorni: già con la L. n. 47 del 1985, art. 4, infatti, era stata sottratta a qualsiasi decadenza l'efficacia dell'ordine di sospensione allo scadere del termine anzidetto, che deve quindi ritenersi (anche nella previsione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 27, comma 3) meramente ordinatorio e sollecitatorio.
3. Il Comune, dunque, incongruamente ha denegato (sotto il profilo dianzi esaminato) il rilascio di un formale provvedimento sanante e - quanto alla procedura di condono in oggetto - va inoltre evidenziato che la L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 36, inseriva, tra gli elementi della fattispecie estintiva dei reati urbanistici, il decorso di 36 mesi dalla data di concreta effettuazione del pagamento ricollegando pure a tale termine la prescrizione del diritto dell'amministrazione al conguaglio e di quello del privato al rimborso.
La Corte Costituzionale però - con la sentenza n. 70 del 12-28 marzo 2008 - ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 36, convertito dalla L. n. 326 del 2003,
"nella parte in cui non prevede che gli effetti estintivi di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art 38, comma 2, si producono anche allorché, anteriormente al decorso dei 36 mesi dal pagamento dell'oblazione, sia intervenuta l'attestazione di congruità da parte dell'autorità comunale dell'oblazione corrisposta". Ha rilevato, in proposito, il Giudice delle leggi che:
- la disciplina del condono edilizio dettata dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32 "opera su due piani distinti: sul piano penale, al ricorrere dei presupposti di legge, determina l'estinzione dei reati edilizi;
su quello amministrativo, comporta il conseguimento della concessione in sanatoria (e l'estinzione dell'illecito amministrativo);
- ai fini dell'estinzione dei reati, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 36, requisito essenziale è "l'integralità
dell'oblazione corrisposta dall'imputato" e, per la relativa verifica di corrispondenza di quanto versato a quanto realmente dovuto, il giudice "si avvale degli accertamenti compiuti dall'autorità comunale, la quale è il soggetto formalmente preposto alla determinazione definitiva dell'importo dell'oblazione, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 35, comma 14";
- la previsione di un limite temporale, a decorrere dal pagamento dell'oblazione, quale presupposto dell'estinzione dei reati, è finalizzato sia a consentire alle amministrazioni le attività di determinazione dell'oblazione e di verifica della congruità della somma pagata, sia ad evitare che l'effetto estintivo (a fronte della sussistenza degli altri presupposti di legge) possa essere da quelle indefinitamente procrastinato;
- allorquando, però, l'autorità comunale abbia verificato la congruità dell'oblazione versata, "il decorso di un tempo ulteriore non assolve più ad alcuna funzione ed è pertanto privo di ogni ragionevole giustificazione".
Nella fattispecie in esame fa competente autorità comunale ha attestato la congruità dell'oblazione corrisposta, sicché si è perfezionata, per la OD, nella sussistenza degli altri presupposti di legge, la fattispecie estintiva del reato.
4. Nessuna efficacia può riconoscersi invece, nei confronti dello OR, alla procedura di condono edilizio instaurata da OD RI quale committente dei lavori abusivi, in quanto l'imputato è stato condannato nella qualità di direttore dei lavori, mentre il condono è stato richiesto soltanto dalla committente delle opere e, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, in tema di c.d. "condono edilizio", qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuate da persona diversa dall'imputato, quest'ultimo non può trarre vantaggio dall'iniziativa di altro soggetto (salvo che si tratti di comproprietario e tale qualità venga dimostrata in maniera incontrovertibile), sia per il carattere personale della causa estintiva (art. 182 c.p.) sia per l'espresso disposto della L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 5, (la cui perdurante applicabilità discende anch'essa dalla previsione della L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 28), che ha ribadito il principio codicistico, quanto ai limiti personali del beneficio della oblazione, prevedendo un'unica eccezione per il solo comproprietario, con una disposizione che è di stretta interpretazione proprio perché derogatoria della regola generale.
Tale interpretazione è avvalorata dalle caratteristiche "fiscali" della sanatoria edilizia e dalla possibilità di fruire di sconti e dilazioni collegati a qualità o condizioni personali dell'istante.
5. Il ricorso dello OR, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 (e già della L. n. 47 del 1985, art. 7), devono ritenersi eseguite in totale difformità
dal permesso di costruire quelle opere "che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile".
La difformità totale si verifica, dunque, allorché si costruisca "aliud pro alio" e ciò è riscontrabile allorché i lavori eseguiti tendano a realizzare opere non rientranti tra quelle consentite, che abbiano una loro autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo, anche su quello della valutazione economico-sociale. Il concetto di difformità parziale si riferisce, invece, ad ipotesi tra le quali possono farsi rientrare gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza, nonché le variazioni relative a parti accessorie che non abbiano specifica rilevanza. Nella previsione legislativa in esame:
- l'espressione "organismo edilizio" indica sia una sola unità immobiliare sia una pluralità di porzioni volumetriche e la difformità totale può riconnettersi sia alla costruzione di un corpo autonomo sia all'effettuazione di modificazioni con opere anche soltanto interne tali da comportare un intervento che abbia rilevanza urbanistica in quanto incidente sull'assetto del territorio attraverso l'aumento del c.d. "carico urbanistico". Difformità totale può aversi, inoltre, anche nel caso di mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di parte di esso, realizzato attraverso opere implicanti una totale modificazione rispetto al previsto;
- il riferimento alla "autonoma utilizzabilità" non impone che il corpo difforme sia fisicamente separato dall'organismo edilizio complessivamente autorizzato, ma ben può riguardare anche opere realizzate con una difformità quantitativa tale da acquistare uni sostanziale autonomia rispetto al progetto approvato. La fattispecie in oggetto è caratterizzata dalla realizzazione di un vero e proprio piano sopraelevato, a fronte di una assentita "altana" sorretta da pilastri e aperta su tre lati, con creazione di volumi non autorizzati.
Si profila ad evidenza, pertanto, l'intervenuta esecuzione di opere non rientranti tra quelle autorizzate, che hanno "una loro autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo, anche su quello della valutazione economico-sociale".
5.1 La inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e perciò non può tenersi conto della prescrizione del reato scaduta (considerati i periodi di sospensione computabili secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) in epoca 01 5.8.2007) di gran lunga successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dello stesso ricorso (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).
5.2 Alla stregua delle argomentazioni svolte nella sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che lo OR "abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue per detto ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
6. Quanto alle statuizioni civili, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:
- ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei dami in favore della parte civile, non è necessario che il danneggiato dia la prova della effettiva sussistenza dei danni e del nesso di causalità tra questi e razione dell'autore dell'illecito, ma è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia, infatti, costituisce una mera declaratoria iuris, da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (vedi Cass. pen.: Sez. 1, 18.3.1992, n. 3220; Sez. 4, 15.6.1994, n. 7008; Sez. 6, 26.8.1994, n. 9266);
- la facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale nei giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p., escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penate alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato (vedi Cass. pen., Sez. 4, 26.1.1999, n. 1045);
- la condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito (vedi Cass. civ., Sez. 3, 11.1.2001, n. 329). Nella vicenda in esame i giudici del merito, in aderenza ai principi anzidetti, hanno adeguatamente e razionalmente valutato i potenziali pregiudizi derivabili dalla nuova edificazione agli immobili di proprietà delle due parti civili costituite.
6.1. Appare opportuno rilevare poi - per compiutezza espositiva - che, in materia edilizia, il permesso di costruire - assentito in via normale o in sanatoria - non produce effetti nei rapporti intersoggettivi di diritto privato e viene comunque rilasciato fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi: esso, invero, riflette rapporti intercorrenti fra il costruttore e la pubblica amministrazione, e non può mai pregiudicare diritti soggettivi altrui.
Ne consegue che coloro i cui interessi abbiano subito un pregiudizio dalla costruzione, anche se "sanata", hanno comunque diritto a pretendere il risarcimento del danno e, nel caso di violazione di norme del codice civile civilistiche e/o integrative di esso, finanche ad ottenere la riparazione in forma specifica, mediante demolizione dell'opera abusiva.
6.2. Devono essere confermate, pertanto, le statuizioni civili adottate nei confronti di OR BE, che va altresì condannato alla rifusione delle spese del grado, in favore delle parti civili costituite, nella misura specificata in dispositivo. Tale statuizione non viene estesa a RI DU in adesione all'orientamento giurisprudenziale già espresso da questa Corte Suprema, secondo il quale presupposto per l'applicazione dell'art.578 c.p.p. - ove è previsto che, quando è stata pronunciata condanna dell'imputato al risarcimento dei danni cagionati dal reato, il giudice dell'impugnazione che dichiari estinto il reato decide tuttavia sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - è che l'estinzione del reato sia stata dichiarata per amnistia o per prescrizione, non potendosi estendere tale presupposto, in via analogica, all'estinzione del reato urbanistico per sanatoria (vedi Cass., sez. 3,. 30.5.1995, n. 6198).
Alla stregua di tale orientamento, pertanto, e nei limiti delineati da esso, va disposta la revoca delle statuizioni civili nei confronti di OD.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615, 616 e 620 c.p.p.;
dichiara inammissibile il ricorso di OR BE, che condanna al pagamento delle spese processuali, della somma di Euro mille, in favore della Cassa delle ammende, nonché delle spese del grado in favore delle costituite parti civili, che liquida in Euro 2.500,00 per ambedue le parti civili, oltre spese generali ed accessori. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di OD RI, per essere il reato estinto per oblazione amministrativa. Revoca nei confronti della stessa le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009