Articolo 673 del Codice penale
Articolo 574 terArticolo 600 bis
Versione
1 luglio 1931
Art. 673.

(Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari)

Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'Autorita' per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessita', ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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