Articolo 182 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 181Articolo 155 bis
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19 aprile 1942
Art. 182.

Le disposizioni dell'art. 1694 e della seconda parte dell'art. 1698 del codice si osservano anche se il contratto sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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