Sentenza 18 marzo 2004
Massime • 2
Ai sensi dell'art. 589 comma secondo cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione può essere presentata solo con dichiarazione della parte o del difensore munito di procura speciale contenente espressa autorizzazione al compimento dell'atto; pertanto, la rinuncia proveniente dal difensore non munito di apposita procura speciale, anche se ha presentato egli stesso l'impugnazione, è priva di effetti.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la causa di nullità prevista dall'art. 96 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia), conseguente all'inosservanza, da parte del giudice, dell'obbligo di decidere sull'istanza dell'imputato di ammissione al beneficio, entro il termine di dieci giorni o immediatamente in caso di presentazione in udienza, si riferisce unicamente agli atti del procedimento compiuti successivamente allo spirare del termine per la decisione o alla presentazione della domanda stessa in caso di deliberazione immediata, dovendo escludersi che la nullità travolga l'intero procedimento.(V. Corte cost. 1 ottobre 2003, n. 304).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2004, n. 23609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23609 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 18/03/2004
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 563
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 039390/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MI AT N. IL 01/01/1973;
avverso SENTENZA del 13/05/2002 TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
LA CORTE OSSERVA MI AT, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza 13 maggio 2002 del Tribunale di Firenze che ha applicato nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti per i reati di cui agli artt. 73 d.p.r. 309/1990 e 6 comma 3 d. l.vo 286/1998. A fondamento del ricorso si deduce un unico motivo con il quale si chiede l'annullamento dell'intero procedimento per violazione dell'art. 96 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 in quanto il giudice non aveva provveduto sulla richiesta di ammissione al patrocinio dello Stato.
Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Va preliminarmente rilevato che è pervenuta a questa Corte una dichiarazione di rinunzia al ricorso sottoscritta dall'avv. DIEGO MONGIÒ, difensore del ricorrente ed estensore dei motivi di ricorso. Deve pertanto esaminarsi il problema relativo all'efficacia di tale rinunzia.
L'art. 589, comma 2, c.p.p. prevede che le parti private possano rinunziare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale. Questa norma è comunemente interpretata, dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che la rinunzia possa essere validamente fatta esclusivamente dalla parte personalmente ovvero da procuratore speciale espressamente autorizzato al compimento dell'atto (v. Cass., sez. 5^, 12 giugno 2000 n. 6948, Sclavini;
sez. 1^, 4 marzo 1999 n. 5711, Vitale) e che non abbia alcuna efficacia la rinunzia del difensore anche se sia stato il medesimo difensore a proporre l'impugnazione (sez. 1^, 8 febbraio 2000 n. 6636, De Cesare;
16 maggio 2000 n. 1067, Grilla;
6 giugno 1996 n. 2779, Jovine). La dichiarazione di rinunzia in atti è pertanto priva di alcuna efficacia in quanto proposta da difensore non munito di procura speciale per il compimento dello specifico atto di rinunzia. Nel merito il ricorso è fondato. Risulta dagli atti del procedimento, che la Corte può esaminare essendo stata dedotta una violazione di natura processuale, che il ricorrente, all'udienza dell'11 maggio 2002, fissata per il giudizio direttissimo, depositava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato corredata della richiesta autocertificazione. Il Giudice non provvedeva sull'istanza e, avendo il difensore chiesto il termine a difesa, rinviava l'udienza al 13 maggio 2002. In questa udienza il Giudice ometteva ancora ogni decisione sull'istanza e, avendo le parti presentata richiesta congiunta di applicazione della pena, la accoglieva applicando la pena concordata tra le parti. Nessuna decisione sull'istanza veniva adottata successivamente. Va precisato che la data dell'11 luglio 2002, indicata in ricorso come data di presentazione dell'istanza, è errata perché l'istanza è stata depositata l'il maggio 2002 (per questa ragione il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso avendo ritenuto che l'istanza di ammissione fosse successiva alla sentenza impugnata).
Ciò precisato deve ritenersi che l'omissione indicata realizzi la nullità dedotta con il ricorso. L'art. 96 citato stabilisce infatti che se l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è presentata in udienza il magistrato davanti al quale pende il processo decide "immediatamente" nel senso che "verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva ... ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata." Nel caso in cui l'istanza venga presentata fuori udienza il magistrato deve provvedere entro dieci giorni. Il magistrato può ovviamente respingere l'istanza nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 96 in esame ed effettuare gli accertamenti previsti dalla medesima norma ma, se così non provveda, il primo comma prevede, nel caso di mancata adozione del provvedimento nei termini previsti (immediatamente o nei dieci giorni successivi) la sanzione della "nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2, del codice di procedura penale".
La formulazione della norma - la cui legittimità costituzionale è stata confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza 1 ottobre 2003 n. 304 - è particolarmente infelice perché non viene precisato a quali atti si riferisca la grave sanzione di nullità assoluta prevista. La giurisprudenza ha cercato di colmare queste lacune restringendo innanzitutto la sanzione agli atti compiuti dopo la scadenza del termine (Cass., sez. 1^, 5 marzo 2003 n. 18611, Gammuto e nello stesso si è espressa la ricordata sentenza della Corte costituzionale).
Si è poi fatto riferimento alla necessità che la decisione intervenga nell'immediatezza da non intendersi però nel senso di assoluta contiguità temporale ma riferita alla necessità di evitare che, nei casi nei quali sia prevista la partecipazione del difensore a determinati atti, la decisione non sia ancora intervenuta avendo il legislatore aprioristicamente previsto che la mancata sull'ammissione comporti la lesione insanabile del di difesa (cons. per valutazioni analoghe Cass., sez. 1^, giugno 2003 n. 41941, Squilla). Orbene ne caso in esame, pur ritenendosi che la prescrizione normativa non imponesse al Giudice di pronunziarsi alla medesima udienza nella quale l'istanza era stata presentata certamente alla successiva udienza - nella quale fu pronunziata la sentenza di applicazione della pena - la decisione sull'istanza doveva essere stata adottata essendo in tale udienza, per entrambi i fini indicati, prevista l'obbligatoria partecipazione del difensore. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice che l'ha pronunziata per l'ulteriore corso. Per le considerazioni svolte non può invece essere dichiarata la nullità dell'intero procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e rimette gli atti Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2004