Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2004, n. 23609
CASS
Sentenza 18 marzo 2004

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Ai sensi dell'art. 589 comma secondo cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione può essere presentata solo con dichiarazione della parte o del difensore munito di procura speciale contenente espressa autorizzazione al compimento dell'atto; pertanto, la rinuncia proveniente dal difensore non munito di apposita procura speciale, anche se ha presentato egli stesso l'impugnazione, è priva di effetti.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la causa di nullità prevista dall'art. 96 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia), conseguente all'inosservanza, da parte del giudice, dell'obbligo di decidere sull'istanza dell'imputato di ammissione al beneficio, entro il termine di dieci giorni o immediatamente in caso di presentazione in udienza, si riferisce unicamente agli atti del procedimento compiuti successivamente allo spirare del termine per la decisione o alla presentazione della domanda stessa in caso di deliberazione immediata, dovendo escludersi che la nullità travolga l'intero procedimento.(V. Corte cost. 1 ottobre 2003, n. 304).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2004, n. 23609
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23609
    Data del deposito : 18 marzo 2004

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