Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione della parte civile che in pendenza del giudizio di cassazione abbia provveduto a rimettere la querela chiedendo in sede di legittimità l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per estinzione del reato, in quanto tale richiesta assume il significato di una rinuncia implicita all'impugnazione, ex art. 591, comma primo, lett. d) cod. proc. pen. che legittima la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2013, n. 28482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28482 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 05/03/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 694
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 29794/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE IC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 11.1.2011 dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. SCARDACCIONE Eduardo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza per estinzione del reato conseguente ad intervenuta remissione di querela;
udito per la parte civile costituita l'avv. Tretola Gianluca del Foro di Caserta, che ha concluso aderendo alla richiesta del pubblico ministero.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza pronunciata il 11.1.2011 il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, in qualità di giudice di appello, in riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Marcianise aveva condannato alle pene ritenute di giustizia NO HE e NO TO, imputati del delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 612 c.p., comma 1, commesso in danno di CE IC, mandava assolti gli imputati perché il fatto non sussiste.
Avverso tale decisione proponeva ricorso, ai soli effetti civili, la costituita parte civile rappresentando un unico motivo di impugnazione, consistente nel vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto, con motivazione contraddittoria, il giudice di appello pur avendo riconosciuto che una sentenza di condanna possa fondarsi anche solo sulle dichiarazioni della persona offesa e la coerenza logica della narrazione del CE in ordine alle minacce ricevute dagli imputati, affermava l'insussistenza del fatto, in considerazione della mancanza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni accusatorie di quest'ultimo, a suo avviso necessari per la conflittualità di cui è portatrice la parte civile, senza considerare che tale condizione è in un certo senso connaturale al processo e non può mai giungere ad inficiare il valore di una dichiarazione accusatoria coerente.
In questo caso, peraltro, evidenziava il ricorrente, un riscontro a quanto riferito dal CE è rappresentato dalle dichiarazioni dell'agente Martone Tommaso il quale ha riferito che, all'atto del suo arrivo, gli imputati erano presenti in loco con la pala meccanica in funzione e che gli animi erano ancora particolarmente accesi, segno evidente che la condotta minatoria dei prevenuti si era appena conclusa.
Successivamente alla presentazione del ricorso e nell'imminenza della celebrazione dell'udienza innanzi a questo Collegio, in data 1 marzo 2013, presso gli uffici della sezione di polizia giudiziaria dei CC. della procura della Repubblica di S. Maria C.V., il CE IC, per mezzo del suo procuratore speciale, rimetteva la querela presentata nei confronti di NO HE e di NO TO che aveva determinato l'insorgere a loro carico del procedimento conclusosi con la sentenza di assoluzione oggetto di ricorso per Cassazione, accettata dagli imputati per mezzo del loro procuratore speciale, come si evince dal relativo verbale in atti prodotto.
Tanto premesso, nonostante l'intervenuta accettazione della remissione di querelarla richiesta delle parti di annullare senza rinvio l'impugnata sentenza in conseguenza della intervenuta estinzione del reato, non può essere accolta, dovendo, invece, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del CE.
Ed invero la remissione della querela da parte della persona offesa, con rinuncia ad ogni sua pretesa per i fatti in essa indicati nei confronti degli imputati (come espressamente affermato nella nomina di procuratore speciale per remissione di querela sottoscritta dal CE con firma autenticata il 28.2.2013) e la conseguente richiesta della parte civile volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza di annullamento senza rinvio per estinzione del reato, hanno inciso sul ricorso per Cassazione originariamente presentato avverso la sentenza di assoluzione del tribunale sammaritano. Trattandosi, infatti, di ricorso proposto dalla parte civile ai soli effetti della responsabilità civile degli imputati, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., sono precluse in questa sede pronunce in grado di incidere sui profili penalmente rilevanti della sentenza impugnata, tra cui va senza dubbio ricompresa la dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela accettata dagli imputati.
Ne consegue che, anche alla luce della concomitante esplicita rinuncia ad ogni pretesa vantata nei confronti degli imputati dal CE, l'intervenuta remissione di querela e la conseguente richiesta di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato formulata dal difensore, procuratore speciale della parte civile avv. Tretola, assumono l'inequivoco significato di una rinuncia (implicita) al ricorso per Cassazione, di cui è venuta meno la ragione giustificatrice in considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti, con conseguente inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d). Tale approdo interpretativo appare conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la rinuncia dell'impugnazione può avvenire anche implicitamente, purché in modo univoco, quindi anche senza l'osservanza delle formalità previste dall'art. 589 c.p.p. (cfr. Cass., sez. 1, 23.3.1994, n. 1416, Polifroni, rv. 197784), poiché quando non vi siano dubbi sulla effettiva volontà della parte di rinunciare a perseguire le finalità cui è destinato il mezzo di impugnazione prescelto (volontà la cui tutela rappresenta la ratto delle formalità imposte dall'art. 589 c.p.p.), non vi è motivo di non rispettarla solo per non avere seguito la parte stessa il percorso normativamente prefissato dal citato art. 589 c.p.p., dovendo, in tale ipotesi, prevalere, come pure è stato osservato (cfr. Cass., sez. 6, 11.3.2009, n. 12165, Marrazzo e altro, rv. 242931), le esigenze di evidente economia processuale, in quanto l'efficienza del processo penale rappresenta un bene costituzionalmente rilevante (cfr. Corte Cost. sent. n. 353 del 1996). Può, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto: in caso di ricorso per Cassazione proposto dalla parte civile ai soli effetti civili, la successiva remissione della querela operata dalla parte civile, cui faccia seguito la richiesta di quest'ultima volta ad ottenere in sede di legittimità una pronuncia di annullamento senza rinvio per estinzione del reato della sentenza impugnata, assume il significato di una rinuncia implicita all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), con conseguente inammissibilità del ricorso.
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse di CE IC, dunque, va dichiarato inammissibile, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del procedimento, nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in Euro 500,00, non potendosi ritenere il ricorrente del tutto immune da colpa nella determinazione della evidenziata ragione di inammissibilità, che avrebbe potuto essere evitata attraverso un più approfondito esame delle problematiche ad essa sottese (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2013