Sentenza 28 settembre 2010
Massime • 1
L'impugnazione proposta dal difensore nell'interesse dell'imputato contumace non fa decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti di quest'ultimo, in caso di illegittima notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado (v. Corte cost. n. 317 del 2009). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio la pronuncia di secondo grado, mandando al giudice "a quo" per il rinnovo della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, onde consentire all'imputato di esercitare il suo autonomo potere di impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2010, n. 36684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36684 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 28/09/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - rel. Consigliere - N. 1603
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 24151/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \D TA, N. IL *08/03/1982*;
avverso la sentenza n. 1976/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 20/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Iannettone Luigi, che si è riportato al ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
DU YT ricorre per Cassazione a mezzo dei suoi difensori contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna pronunciata nei suoi confronti dal giudice di primo grado in ordine ai reati di resistenza e lesioni aggravate e ne denuncia la nullità per violazione della legge processuale e il difetto di motivazione in riferimento alla omessa notifica dell'estratto contumaciale ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3 e art. 178 c.p.p.. Sostiene il ricorrente che l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado era stato erroneamente notificato presso il difensore, nonostante l'elezione di domicilio in *Caiazzo alla Via Pozzillo n.82*, presentata prima della dichiarazione di contumacia, così come il decreto di citazione al giudizio di appello era stato notificato presso il difensore e non nel domicilio eletto. Entrambe le eccezioni erano state ritualmente proposte al giudice di appello, che, pur dando atto della fondatezza dell'assunto difensivo, sì era però limitato a disporre la notifica del decreto di citazione nel domicilio eletto, ritenendo superata l'eccezione di nullità della notifica dell'estratto contumaciale, siccome sanata dalla presentazione dei motivi di appello, incorrendo però nella violazione del diritto dell'imputato a proporre autonoma impugnazione, a prescindere da quella proposta dal difensore. È certamente fondata l'eccezione di rito riguardante la pretesa irritualità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, avvenuta presso il difensore e non nel domicilio eletto. Ed invero la mancata notifica dell'estratto contumaciale, se non è deducibile come vizio di legittimità, non attenendo alla validità della pronuncia, tuttavia comporta la mancata decorrenza del termine per l'impugnativa nei confronti dell'imputato. A seguito della recente pronuncia della Corte Costituzionale 30/11/09 n. 317 - dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art.175 c.p.p., comma 2, nella parte in cui preclude la restituzione nel termine per proporre impugnazione, quando la stessa impugnazione sia già stata proposta dal difensore - deve ritenersi che l'impugnativa del difensore non consumi il potere di impugnazione, contrariamente al consolidato orientamento interpretativo, che aveva invece sostenuto il principio di unità del diritto di impugnazione (ex multis Cass. Sez. Un. 31/1/08 n. 6026 Rv. 238472). Per quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di Appello, che provvedere a disporre la notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, onde consentirgli di esercitare il suo autonomo potere di impugnazione e procedere successivamente a nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2010