Sentenza 16 maggio 2013
Massime • 1
È legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale che non faccia espressamente riferimento alla facoltà di proporre detto gravame, sempre che la procura rilasciata possa essere interpretata nel senso che il mandato difensivo comprenda anche tale potere. (Fattispecie in cui è stata ritenuta idonea la procura rilasciata al difensore della parte civile affinché provvedesse a "difenderla nel procedimento penale").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2013, n. 35535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35535 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2013 |
Testo completo
35 535 /1 3 M 35 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/05/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.$1528 Dott. GENNARO MARASCA - Rel. Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE REGISTRO GENERALE N. 35535/2012 Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PI BE N. IL 23/01/1965 avverso la sentenza n. 2/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CAVA DE' TIRRENI, del 12/01/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Site Spineci. che ha concluso per ilcijelo Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Orazio Labiouca FATTO E DIRITTO Con sentenza 12.1.2012, emessa, su appello della parte civile, dal tribunale di Salerno, sezione di Cava dei Tirreni, in riforma della sentenza 9.12.2010 del giudice di pace della stessa sede, con la quale IN RT era stato assolto dal reato di lesioni in danno di NZ IA GR,ha dichiarato il IN responsabile delle lesioni e lo ha condannato al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nei due gradi di giudizio. Il IN ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge,in riferimento alla legittimazione del difensore di fiducia della parte civile, CO Senatore, a presentare l'impugnazione: all'udienza 12.1.2012 si è preso atto dell'esistenza di due procure speciali: una, datata 9.10.2010, conferisce all'avv. Senatore la facoltà di proporre ed accettare, per conto dell'imputato, riti alternativi;
un'altra, datata 11.3.2010, è conferita dalla NZ all'avv. Arturo della Monica, ai fini della costituzione di parte civile per il primo e per il secondo grado di giudizio, con firma della suddetta, autenticata dall'avv. CO Senatore. Ne deriva che non esiste una valida procura speciale a quest'ultimo per la costituzione di parte civile. In ogni caso, manca un atto in cui si faccia specifico riferimento alla facoltà del difensore a presentare impugnazione;
2. vizio di motivazione nella ricostruzione dei fatti: le contrastanti dichiarazioni dei testi giustificano il dubbio sulla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del IN e le contusioni ed abrasioni al gomito della donna. Dagli atti(testimonianze di CE e Seguino) risulta che è stata quest'ultima a dare uno schiaffo al IN,avvinghiandosi al suo braccio (gli vennero accertate escoriazioni multiple al braccio nonché edema alla guancia sinistra). Pertanto, anche ammettendo che la donna si sia procurate le lesioni a seguito della caduta, si deve escludere la punibilità del IN, che reagi a scopo difensivo 3. violazione di legge e vizio di motivazione nelle statuizioni civili: la NZ propone in sede di appello nuove conclusioni scritte,nelle quali insiste per ottenere il rimborso delle spese sostenute nei due gradi di giudizio, senza chiedere il risarcimento dei danni, al quale ha evidentemente rinunciato. Pertanto, il giudice di appello, condannando il IN al risarcimento dei danni, si è pronunciato ultra petita. Il ricorso non merita accoglimento. Quanto al primo motivo,nodo centrale del problema è costituito dalla mancanza, nell'atto di nomina e di conferimento di procura speciale all'avv. CO Senatore,di un espresso riferimento al potere del difensore di proporre il gravame dell'appello .Nell'atto depositato il 9.3.2010 ,(erroneamente datato dal ricorrente al 9.10.2010), la NZ “nomina e costituisce quale suo procuratore speciale il suddetto legale, "affinchè in suo nome,vece e conto provveda a difenderla nel procedimento penale n. 1469/06 R.G.N.R., la cui udienza è fissata per il giorno 11.3.2010, innanzi al giudice monocratico per il G.d.P di Cava dei Tirreni. Pertanto tramanda al nominato procuratore speciale il potere di proporre ed accettare tutti i riti speciali previsti dal codice di procedura penale....". Allegata alla costituzione di parte civile, datata 11.3.2010, la NZ nomina difensore e procuratore speciale ai sensi dell'art. 100 co. 2 cpp l'avv. Arturo Della Monica. Nel p.v. dell'udienza 11.3.2010, si dà atto del deposito dell'atto di costituzione di parte civile della NZ, con firma della medesima, autenticata dall'avv. Senatore, indicato come difensore e procuratore speciale. B Pur in assenza di uno specifico mandato all'impugnazione, conferito al suddetto difensore e procuratore speciale, è comunque condivisibile l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale che non faccia espresso riferimento al potere del difensore di proporre detto gravame, sempre che la procura rilasciata possa essere interpretata nel senso che il mandato difensivo comprenda anche tale potere. Nel caso di specie, è da ritenere la sussistenza della legittimazione a proporre appello, da parte del difensore, avv. Senatore al quale era stata rilasciata inoltre procura speciale perché provvedesse a tutelare gli interessi della NZ “nel procedimento penale n. 1469/06 RGNR a carico di Punto RT all'evidente ed esclusivo scopo di ottenere il risarcimento del danno. in 66 conseguenza dei fatti di cui all'imputazione. Nella dichiarazione di parte civile, sottoscritta dalla persona offesa, con autentica del difensore e procuratore speciale, si dà atto che essa è diretta "al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali, che si indicano in € 2.000,00 " danni derivati dall'indicato reato ex art. 582 c.p., addebitato al IN E' quindi evidente la manifestazione di volontà della parte di estendere l'efficacia e la validità della procura anche al secondo grado, atteso che "il procedimento" si articola in più gradi( sez. V, n. 33453 dell'8.7.08,rv 241394). Tale orientamento trova conferma nella sentenza sez. V,n. 6332, dell'8.3.1994, rv 198507( in Cass.pen. 1995, n. 1941, p. 3398), secondo cui "nonostante l'art. 100 co. 3 cpp disponga che la procura speciale si presume conferita solo per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa una diversa volontà, per ritenere estesa la procura conferita in primo grado, anche in grado di appello, è sufficiente che il difensore sia designato con locuzioni quali per la presente procedura, per la presente causa e simili, in considerazione del fatto che il processo si articola in più fasi “. Questo orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite, secondo cui è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma 3 cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere (S.U., n. 44712 del 27.10.04 rv 229179). Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto propone,in chiave critica, valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonché prive di qualsiasi coerenza logica, idonea a soverchiante e a infrangere la lineare razionalità, che ha guidato le conclusioni del giudice di appello, secondo cui i testi escussi e lo stesso IN hanno consentito di ricostruire l'atto di violenza di quest'ultimo in danno della parte civile, la quale, sia perché colpita dallo schiaffo sia perché inciampava, è caduta, subendo le lesioni repertate. E'infine infondato il motivo concernente la rinuncia al risarcimento dei danni, da parte della NZ nelle conclusioni presentate all'udienza 12.1.2012, la parte civile ha chiesto l' accoglimento dei motivi dell'atto di impugnazione, redatto dall'avv. Senatore. in cui sono ribadite le istanze risarcitorie avanzate dalla parte civile,nel corso del primo grado di giudizio. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 16.5.2013 Il presidente Il consigliere estensore Depositala in Cancelleria Gennaro Marasca Antonio Bevere Depositata Roma, 27 AGO. 2013 CA O N E