Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2013, n. 3820
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Sentenza 10 gennaio 2013

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In ipotesi di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità, non opera l'obbligatorietà della recidiva prevista dall'art. 99, comma quinto, cod. pen., non rientrando il reato in esame nelle ipotesi previste dall'art. 407, comma secondo, lett. a, cod. proc. pen..

Non opera il principio della necessità della procura speciale ai fini della validità della rinuncia del difensore alla impugnazione, nel caso in cui quest'ultima non investa l'atto di appello ma sia limitata ad alcuni dei motivi su cui l'impugnazione si articoli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2013, n. 3820
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3820
    Data del deposito : 10 gennaio 2013

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