Sentenza 5 febbraio 2014
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione - proposto, ex art. 576 cod. proc. pen., dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato - qualora sia intervenuta la remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, la quale, in tal caso, pur essendo irrilevante ai fini della pronuncia di estinzione del reato in presenza dell'assoluzione dell'imputato, assume il significato di una rinuncia implicita all'impugnazione, ex art. 591, comma primo, lett. d), cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2014, n. 11795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11795 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 05/02/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 336
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 26207/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MU RA N. IL 21/06/1947;
nei confronti di:
RC NN N. IL 20/08/1971;
avverso la sentenza n. 42/2009 GIUDICE DI PACE di COSENZA, del 16/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAPALORCIA GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. MU DO, legale rappresentante della ET spa, e parte civile nel procedimento a carico di RC AN per il reato di diffamazione commesso mediante affissione nella bacheca sindacale del deposito aziendale di un comunicato in cui si attribuivano alla dirigenza della società comportamenti definiti, tra l'altro, ricattatori, terroristici, arroganti ecc, ricorre agli effetti civili avverso la sentenza in data 16-4-2012 con la quale il Giudice di pace di Cosenza ha assolto il ES per l'esimente del diritto di critica.
2.Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 51 c.p., in quanto le espressioni usate, pur nel contesto della critica sindacale, trasmodavano in lesione alla sua reputazione superando i limiti della continenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che si tratta di gravame che, contenendo la deduzione del vizio di violazione di legge, integra ricorso per saltum in quanto la parte civile, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., applicabile anche al procedimento dinanzi al giudice di pace perché non ricompreso tra le disposizioni escluse dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, comma 1, (Cass. n. 35966/2008), è legittimata ad ogni forma di impugnazione ordinaria e avrebbe quindi potuto proporre appello.
2. Ciò posto, deve considerarsi che la sentenza chiarisce con ampia motivazione: a) che l'attacco alla dirigenza della ET si riferiva alle condizioni di lavoro (turni non rispettosi del diritto al riposo e quindi lesivi della sicurezza), adottate soprattutto con riguardo agli appartenenti al sindacato di cui ES era dirigente provinciale;
b) che lo stesso ricorrente non aveva messo in dubbio la verità della notizia, ne' la sua rilevanza in ambito aziendale, solo dolendosi del superamento dei limiti della continenza;
c) che i toni della critica sindacale possono essere più aspri alla luce della posizione di disparità tra le parti che ne fa l'unico strumento dei lavoratori per ricondurre ad equità il rapporto di lavoro.
3. Si deve tuttavia prendere atto che sono intervenute remissione di querela da parte di RR ed accettazione della stessa da parte di ES.
4. Il che, pur essendo irrilevante ai fini della pronuncia di estinzione del reato in presenza dell'assoluzione dell'imputato, determina l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile, essendo ravvisabile nella remissione della querela una rinuncia implicita all'impugnazione ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).
5. Seguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., determinandosi in Euro 500 la somma di competenza della cassa ammende stante il carattere sopravvenuto della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2014