Sentenza 23 ottobre 2013
Massime • 2
La rinuncia, anche parziale, all'impugnazione formulata dal solo difensore dell'interessato, non munito di procura speciale, non ha alcun effetto processuale, neppure nell'ipotesi che egli stesso abbia proposto il gravame. (Fattispecie relativa a riesame).
Gli autonomi diritti all'impugnazione, attribuiti all'imputato e al difensore, trovano precisi limiti, al loro collegato esercizio, da una parte nell'attualità di decorrenza del termine, dall'altra nell'intervento del provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto. Tale conclusione può essere riportata alla ipotesi, non direttamente considerata dalla normativa, di impugnazione proponibile dai due distinti difensori che l'art. 96 cod. proc. pen. consente all'imputato di nominare: anche nel caso in cui essi vengano ad operare con distinte impugnazioni, la loro attività è funzionalmente volta al medesimo risultato in favore dell'imputato, ma non può comportare la reiterazione della medesima impugnazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di inammissibilità della richiesta di riesame, avanzata dal secondo difensore dopo che il Tribunale medesimo aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal primo difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2013, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 23/10/2013
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 3399
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 30323/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IP IC N. IL 04/10/1948;
avverso l'ordinanza n. 681/2013 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 25/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAIAZZO LUIGI PIETRO;
sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. DAMBROSIO Francesco in sost. dell'Avv. TORCHIA Anselmo.
RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 9.5.2013 il GIP del Tribunale di Catanzaro ha disposto la custodia in carcere nei confronti di DI OL. In data 23.5.2013 detta ordinanza veniva notificata al DI, il quale ha nominato quali difensori di fiducia l'avv. Torchia Anselmo e l'avv. Migliore Antonio.
Quest'ultimo, in data 28.5.2013, ha chiesto al Tribunale di Catanzaro il riesame della suddetta ordinanza ex art. 309 c.p.p.. Lo stesso avv. Migliore, in data 3.6.2013, ha depositato nella Cancelleria del Tribunale del riesame di Catanzaro atto di rinuncia alla suddetta richiesta di riesame.
All'udienza in camera di consiglio del 6.6.2013 il Tribunale del riesame, preso atto della rinuncia, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame.
In data 17.6.2013 l'avv. Torchia, in qualità di difensore di fiducia di DI OL, ha depositato nella Cancelleria del Tribunale di Catanzaro richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare sopra indicata.
Con ordinanza in data 25.6.2013 il Tribunale del riesame di Catanzaro dichiarava inammissibile la suddetta richiesta presentata dall'avv. Torchia, richiamando il principio di unicità del diritto di impugnazione, secondo il quale una volta che la stessa è stata proposta da uno dei soggetti legittimati ed è intervenuta una decisione il diritto si consuma anche per gli altri legittimati. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Torchia, chiedendone l'annullamento per inosservanza delle norme processuali. Secondo il ricorrente, la rinuncia al riesame presentata dall'avv. Migliore doveva essere considerata priva di effetti, in quanto il predetto difensore non era munito di procura speciale da parte dell'indagato per rinunciare alla suddetta impugnazione. Effettivamente, in conformità del principio dell'unicità del diritto di impugnazione, la presentazione della richiesta di riesame da parte dell'interessato consuma il diritto all'impugnazione da parte del difensore e viceversa, a condizione però che l'organo competente per la decisione abbia già emesso un provvedimento decisorio non limitato ai profili di inammissibilità. Al di fuori della suddetta limitazione, secondo il ricorrente, l'impugnazione è proponibile autonomamente dai due distinti difensori che l'art. 96 c.p.p. consente all'imputato di nominare. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, gli autonomi diritti all'impugnazione, attribuiti all'imputato e al difensore, trovano precisi limiti, al loro collegato esercizio, da una parte nell'attualità di decorrenza del termine, dall'altra nell'intervento del provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto. Tale conclusione può essere riportata alla ipotesi, non direttamente considerata dalla normativa, di impugnazione proponibile dai due distinti difensori che l'art. 96 c.p.p., consente all'imputato di nominare: anche nel caso in cui essi vengano ad operare con distinte impugnazioni, la loro attività è funzionalmente volta al medesimo risultato in favore dell'imputato, ma non può comportare la reiterazione della medesima impugnazione (V. Sez. 5^ sentenza n. 2804 del 5.6.1996, Rv. 205515). È pur vero che la rinuncia all'impugnazione formulata dal solo difensore dell'interessato, non munito di procura speciale, non ha alcun effetto processuale, neppure nell'ipotesi che egli stesso abbia proposto il gravame (V. Sez. 1^ sentenza n. 7764 del 27.1.2012, Rv. 252080).
Tuttavia il ricorrente avrebbe dovuto far valere l'inefficacia della rinuncia alla richiesta di riesame dell'avv. Migliore, impugnando l'ordinanza del Tribunale del riesame in data 6.6.2013, con la quale era stata dichiarata inammissibile la suddetta richiesta. L'avv. Torchia era legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza in data 6.6.2013 (essendo già difensore di fiducia di DI OL, come risulta anche dalla stessa ordinanza del 6.6.2013) ed è venuto a conoscenza del contenuto integrale dell'ordinanza in questione, avendola allegata in copia al ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame in data 25.6.2013.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014