Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/06/1997, n. 7
CASS
Sentenza 25 giugno 1997

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L'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale che, all'esito del riesame, abbia confermato la misura coercitiva personale applicata dal giudice per le indagini preliminari, qualora l'imputato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia. (Fattispecie relativa a motivo di ricorso avente ad oggetto l'asserita sussistenza delle esigenze cautelari, in ordine al quale la S.C. ha escluso la sopravvivenza di un interesse dell'indagato alla decisione, come nel caso di revoca della misura nelle more del procedimento per accertata insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza). (V. sez. un., 28 maggio 1997 n. 3, P.M. in proc. Gasparini).

Qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente ne' alle spese del procedimento, ne' al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. (Fattispecie in materia di procedimento "de libertate"). (Conf. sez. un., 24 marzo 1995 n. 10, Meli).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/06/1997, n. 7
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7
Data del deposito : 25 giugno 1997

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