Sentenza 25 giugno 1997
Massime • 2
L'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale che, all'esito del riesame, abbia confermato la misura coercitiva personale applicata dal giudice per le indagini preliminari, qualora l'imputato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia. (Fattispecie relativa a motivo di ricorso avente ad oggetto l'asserita sussistenza delle esigenze cautelari, in ordine al quale la S.C. ha escluso la sopravvivenza di un interesse dell'indagato alla decisione, come nel caso di revoca della misura nelle more del procedimento per accertata insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza). (V. sez. un., 28 maggio 1997 n. 3, P.M. in proc. Gasparini).
Qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente ne' alle spese del procedimento, ne' al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. (Fattispecie in materia di procedimento "de libertate"). (Conf. sez. un., 24 marzo 1995 n. 10, Meli).
Commentari • 7
- 1. Interesse alla decisione: cosa succede se decade al ricorso?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 luglio 2022
- 2. Violenza alla persona, notifica di revoca o sostituzione della misura cautelareDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 maggio 2022
A chi deve essere notificata, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, con particolare riguardo al caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato. Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice distrettuale del riesame, aveva dichiarato inammissibile un appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso una …
Leggi di più… - 3. In materia di interesse ad impugnare, in cosa consiste la carenza d'interesse sopraggiuntaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 settembre 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava una richiesta di detenzione domiciliare avanzata ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis Ord. pen. ritenendosi come non ricorressero i presupposti per concedere la richiesta misura alternativa in quanto già in passato il detenuto aveva subito la revoca della misura della semilibertà e si era reso di fatto latitante quando veniva tratto in arresto. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per cassazione il legale del condannato deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione alla …
Leggi di più… - 4. La raccomandazione è legale?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 febbraio 2021
- 5. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/06/1997, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di
Prof. Antonio LA TORRE Presidente Consiglio del
Dott. RA SACCHETTI Componente 25/06/1997
Dott. Fortunato PISANTI Componente SENTENZA
Dott. Alfonso MALINCONICO Componente N. 7
Dott. Mauro Domenico LOSAPIO Componente REG. GEN.
Dott. Franco MORELLI Componente n. 3944/97
Dott. Luciano DI NOTO (Rel.) Componente
Dott. Antonio MORGIGNI Componente
Dott. Adalberto ALBAMONTE Componente
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE UC, n. a Cosenza il 5.11.1976;
2) RD RA, n. a Cosenza il 23.10.1975;
Avverso l'ordinanza 28-30 dicembre 1996 del Tribunale di Perugia. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Luciano Di Noto. Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott. Sebastiano SURACI che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza d'interesse.
OSSERVA:
Il del Tribunale di Perugia, con ordinanza in data 11 dicembre 1996, disponeva la custodia cautelare in carcere di PE UC e RD RA, tratti in arresto, il 7 dicembre 1996, nella flagranza del delitto di rapina a mano armata, in concorso, commesso in danno di un'agenzia della Cassa di Risparmio di Perugia, dalla quale asportavano la somma di lire 45.507.935, ritenendo sussistere a loro carico gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari. Entrambi gli imputati nominavano due difensori di fiducia. In particolare nell'interrogatorio reso al p.m. il 18 dic. 1996 TA UC nominava gli avv. Antonio Roscio e RA Vetere;
AR RA nominava, invece, gli avv. Antonio Roscio e Antonio Ingrosso.
Il provvedimento, sottoposto a riesame su richiesta del comune difensore avv. Antonio Roscio, depositata il 18 dicembre 1996, veniva confermato dal Tribunale di Perugia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
I giudici di merito, in via preliminare, disattendevano, poiché infondata, l'eccezione di nullità sollevata con riferimento al mancato avviso di udienza a quello dei due difensori di ciascun accusato che non aveva sottoscritto la richiesta di riesame. Motivavano quindi la sussistenza delle esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274, cod. proc. pen., pacifica essendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, attesa la confessione resa dai due prevenuti, sul duplice rilievo: che, pur in presenza dell'intervenuta confessione, vi era pericolo di inquinamento delle prove "con particolare riferimento alla necessità di accertare la destinazione dei circa 20 milioni mancanti ed individuare i probabili "complici" in Perugia"; che il concreto pericolo di reiterazione del reato era "desumibile dalle modalità di commissione del fatto", essendosi trattato di rapina in banca che i prevenuti avevano commesso "con volto coperto ed armati di taglierini", minacciando, inoltre, alla gola, con tali oggetti, uno dei clienti".
Avverso questa decisione TA UC e AR RA hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del comune difensore, avv. Antonio Roscio, e deducono, entrambi:
1) la violazione dell'art. 606 lett. b) e c), in relazione agli artt. 309 c.p.p., 24 disp. att. c.p.p., 96, 100 e 101 c.p.p. e norme integrative;
la violazione del diritto costituzionalmente garantito di difesa, per la ritenuta insussistenza della nullità insanabile, rilevabile di ufficio, conseguente all'omesso avviso al codifensore degli imputati della data fissata per la discussione in camera di consiglio del proposto riesame.
2) la violazione dell'art. 606 in relazione all'art. 309 c.p.p. essendo stata omessa qualsivoglia motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di applicazione degli arresti domiciliari, in luogo della custodia in carcere.
3) la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., in quanto desunte unicamente "dalle modalità esecutive del fatto stesso".
4) la mancanza e la illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., non risultando in alcun modo dimostrato nè che la rapina avesse realmente fruttato la somma indicata dall'accusa e non quella, inferiore appunto di circa 20 milioni di lire, da essi ricorrenti indicata, ne' che il ripristino dello stato di libertà o, in subordine, la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, fossero concretamente suscettibili di determinare i paventati pericoli di inquinamento probatorio, sia con riguardo al recupero della somma pretesamente mancante, sia con riguardo all'individuazione degli ipotetici complici perugini.
Il ricorso, assegnato alla II sezione penale di questa Corte, è stato da questa rimesso alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 618 cod. proc. pen., per la risoluzione del contrasto di giurisprudenza esistente sulle questioni sollevate con i motivi primo e terzo del ricorso.
Il Primo Presidente Aggiunto di questa Suprema Corte, assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissava l'odierna udienza per la sua trattazione.
Con memoria ritualmente depositata nella cancelleria di questa Corte l'avv. Antonio Roscio esponeva che in data 5 giugno 1997 TA UC e AR RA erano stati rimessi in libertà dal GIP del Tribunale di Perugia, contestualmente alla pronuncia delle sentenze emesse nei confronti degli stessi rispettivamente a norma degli 444 e 442 cod. proc. pen. Chiedeva, quindi, che fosse emesso provvedimento di non luogo a provvedere, per essere venuto meno l'interesse alla decisione del proposto ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito dei ricorsi occorre valutare l'ammissibilità degli stessi sotto il profilo del persistere dell'interesse all'impugnazione da parte dei ricorrenti essendo stati essi rimessi in libertà.
In tema di impugnazione è regola generale che per esercitare il relativo diritto è necessario avervi interesse.
L'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione (S.U. - 6.12.96, Vitale, m. CED 206169). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale che, all'esito del riesame, abbia confermato la misura coercitiva personale applicata dal GIP qualora l'imputato nelle more del giudizio sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia. Vero è che in tema di misure cautelari questa Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale l'esistenza dell'interesse all'impugnazione sussiste anche nel caso in cui la misura sia stata revocata nelle more del procedimento (S.U.- cc. 12.10.93, Durante, m. CED 195355) . Tale principio, tuttavia, proprio perché affermato con riferimento al diritto dell'indagato alla riparazione per l'ingiusta detenzione conseguente all'accertata insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non è applicabile nel caso di specie, non essendo essi in contestazione.
Pertanto essendo venuto meno in capo ai ricorrenti, nelle more del presente giudizio, l'interesse all'impugnazione proposta, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili.
Non essendovi soccombenza delle parti, poiché il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto alla proposizione dello stesso, alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi non consegue la condanna dei ricorrenti alle spese del procedimento ne' quella al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (S.U. - 6.12.96, Vitale, m. CED 206168).
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza d'interesse.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 1997.