Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2000, n. 6948
CASS
Sentenza 18 maggio 2000

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In tema di rinuncia alla impugnazione da parte dell'imputato, essa deve essere fatta personalmente dalla parte privata, oppure a mezzo del difensore munito di procura speciale, che, ai sensi dell'art. 122 cod.proc.pen., deve, tra l'altro, contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di secondo grado, impugnata dall'imputato, che aveva dedotto la nullità del giudizio di appello, in quanto il difensore era sprovvisto di procura speciale in relazione alla rinuncia ai motivi di gravame. La Suprema corte ha rilevato che il difensore era munito di procura che lo abilitava, genericamente, a compiere ogni adempimento di sua competenza, comprese la facoltà di proporre istanze difensive, nominare sostituti processuali e proporre tutte le impugnazioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2000, n. 6948
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6948
    Data del deposito : 18 maggio 2000

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