Sentenza 18 maggio 2000
Massime • 1
In tema di rinuncia alla impugnazione da parte dell'imputato, essa deve essere fatta personalmente dalla parte privata, oppure a mezzo del difensore munito di procura speciale, che, ai sensi dell'art. 122 cod.proc.pen., deve, tra l'altro, contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di secondo grado, impugnata dall'imputato, che aveva dedotto la nullità del giudizio di appello, in quanto il difensore era sprovvisto di procura speciale in relazione alla rinuncia ai motivi di gravame. La Suprema corte ha rilevato che il difensore era munito di procura che lo abilitava, genericamente, a compiere ogni adempimento di sua competenza, comprese la facoltà di proporre istanze difensive, nominare sostituti processuali e proporre tutte le impugnazioni).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2000, n. 6948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6948 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno FOSCARINI Presidente del 18/05/2000
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio CICCHETTI " N. 858
3. " Giuseppe SICA " REGISTRO GENERALE
4. " AR ROTELLA " N. 27181/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da AL AN RI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 25.5.1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Mura che ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 12.6.1998, il Tribunale di Milano dichiarava AL AN RI colpevole del reato di cui all'art.455 c.p., condannandolo alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione e lire 1.500.000 di multa.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l'imputato, il cui difensore, all'udienza dibattimentale concordava con il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 589 c.p.p., sull'accoglimento del motivo concernente la riduzione della pena ad anni uno mesi due di reclusione e lire 1.500.000 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, con rinunzia agli altri motivi. Di conseguenza la Corte d'Appello di Milano, ritenuta accoglibile la richiesta delle parti ricorrendone i presupposti di legge, con sentenza in data 25.5.1999 emessa ai sensi degli artt. 599, quarto comma e 605 c.p.p., in parziale riforma dell'impugnata decisione, concesse all'imputato le attenuanti generiche, riduceva la pena a costui inflitta nella misura sopra indicata, confermando nel resto.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo AL, il quale deduce la nullità del giudizio di appello per essere stato il difensore sprovvisto della procura speciale in relazione alla rinuncia dei motivi di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A norma dell'art. 589, secondo comma, c.p.p., la dichiarazione di rinuncia, parziale o totale dell'impugnazione può essere fatta personalmente dalla parte privata oppure a mezzo del difensore munito di procura speciale che, ai sensi dell'art. 122 c.p.p. deve, tra l'altro, contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Orbene, nel caso di specie vi è in atti "atto di nomina di difensore di fiducia e procura speciale" in data 21.7.1998, con cui l'imputato, dando mandato all'Avv. Piero Garbarino per ogni adempimento di sua competenza, precisa che in esso è compresa la facoltà di proporre istanze difensive di ogni genere, di nominare sostituti processuali e di proporre tutte le impugnazioni utili ad espletare il mandato difensivo ricevuto. Nulla si precisa in merito alla facoltà di patteggiare la pena in appello, previa rinuncia ad uno o più motivi di impugnazione, di talché deve concludersi per la nullità del giudizio di patteggiamento della pena celebratosi ex art. 599 c.p.p., dovendosi ritenere che il difensore era sfornito di procura speciale in tale senso.
Ciò posto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
P. Q. M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 18 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2000