Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2013, n. 37220
CASS
Sentenza 16 maggio 2013

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In tema di impugnazione della parte civile, la presunzione del conferimento del mandato alle liti per un solo grado del processo può essere superata da una diversa manifestazione di volontà la quale deve emergere dal mandato previsto dall'art. 100 cod. proc. pen. e non può essere ritratta né dal contenuto delle procure previste dagli artt. 76 e 122 cod. proc. pen. (le quali assolvono la diversa funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale); né da circostanze esterne, quali la sollecitazione dell'iniziativa impugnatoria del P.M. ex art. 572 cod. proc. pen. o la presenza fisica della parte civile all'udienza tenutasi davanti alla corte d'appello, non essendo contemplato dalle disposizioni regolatrici della materia il potere della parte sostanziale di ratificare l'operato del difensore non legittimato.

È legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti) anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma terzo cod. proc. pen., può essere vinta dall'univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto potere. (Fattispecie in cui il testo della procura mancava di qualsiasi riferimento alla facoltà di impugnazione ed esplicitava il conferimento al difensore del potere di concludere e depositare comparsa conclusionale che rendeva plausibile che la procura fosse stata rilasciata per un solo grado di giudizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2013, n. 37220
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37220
    Data del deposito : 16 maggio 2013

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