Sentenza 16 maggio 2013
Massime • 2
In tema di impugnazione della parte civile, la presunzione del conferimento del mandato alle liti per un solo grado del processo può essere superata da una diversa manifestazione di volontà la quale deve emergere dal mandato previsto dall'art. 100 cod. proc. pen. e non può essere ritratta né dal contenuto delle procure previste dagli artt. 76 e 122 cod. proc. pen. (le quali assolvono la diversa funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale); né da circostanze esterne, quali la sollecitazione dell'iniziativa impugnatoria del P.M. ex art. 572 cod. proc. pen. o la presenza fisica della parte civile all'udienza tenutasi davanti alla corte d'appello, non essendo contemplato dalle disposizioni regolatrici della materia il potere della parte sostanziale di ratificare l'operato del difensore non legittimato.
È legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti) anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma terzo cod. proc. pen., può essere vinta dall'univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto potere. (Fattispecie in cui il testo della procura mancava di qualsiasi riferimento alla facoltà di impugnazione ed esplicitava il conferimento al difensore del potere di concludere e depositare comparsa conclusionale che rendeva plausibile che la procura fosse stata rilasciata per un solo grado di giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2013, n. 37220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37220 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 16/05/2013
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 1509
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1940/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE RA N. IL 18/11/1954 nei confronti di:
BI LE N. IL 31/03/1957;
IC TO N. IL 11/09/1961;
inoltre:
BI LE N. IL 31/03/1957;
IC TO N. IL 11/09/1961;
avverso la sentenza n. 1474/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del 11/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'annullamento con rinvio (o senza rinvio) limitatamente alla liquidazione delle spese della parte civile. Rigetto dei ricorsi degli imputati;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Linuti Emanuele di Caltanissetta;
Udito il difensore Avv. De Girolami Paolo di Treviso. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la corte di appello di Messina, accogliendo l'appello della parte civile NO NC, condannava AB ES e CO NI al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile in relazione al reato di cui all'art. 483 c.p. da liquidarsi in separata sede. In primo grado il tribunale aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44, 93, 94 e 95 e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) in relazione al D.Lgs. n.42 del 2004, art. 181 contestati per avere l'AB in qualità di legale rappresentante della società La NI e CO nella qualità di tecnico progettista, realizzato nell'isola di Alicudi nuovi manufatti, presentando l'intervento come diretto a rinnovare o sostituire specifici elementi strutturali di un edificio preesistente, ed ottenendo per effetto della falsa rappresentazione l'autorizzazione ai lavori di ristrutturazione rilasciata dall'ufficio tecnico del comune di Lipari. Gli imputati erano stati invece assolti dagli ulteriori reati di cui agli artt. 110, 483 e 640 cpv. c.p. perché il fatto non sussiste.
2. I giudici di appello, decidendo sull'impugnazione proposta dalla parte civile, in via preliminare avevano rigettato le doglianze della difesa degli imputati inerenti il difetto di procura speciale in capo al difensore che aveva proposto appello in quanto nella procura speciale non veniva fatto alcun cenno alla volontà delle parti civili di estendere l'efficacia e la validità della procura anche ad eventuali fasi successive al primo grado. Avevano inoltre escluso la mancanza di specificità dei motivi di appello. Nel merito evidenziavano invece che, in realtà, per effetto dei lavori eseguiti, si era realizzata la costruzione di corpi di fabbrica prima non esistenti e che comunque la complessiva ristrutturazione edilizia operata non era ammissibile in forza delle prescrizioni urbanistiche. Per quanto concerne il reato di cui all'art. 483 c.p. veniva ritenuta la sussistenza del medesimo avendo il tecnico attestato l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di immobili già esistenti.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati tramite di loro difensori.
3.1 L'avvocato de Girolamo, per conto di AB, deduce:
3.1.1 inosservanza erronea applicazione dell'art. 100 c.p.p., comma 3 e art. 591 c.p.p. insistendo sulla inidoneità della procura speciale rilasciata dalle parti civili a proporre impugnazione, non essendovi alcun richiamo ai gradi del giudizio o al processo ed anzi deponendo la facoltà di depositare comparsa conclusionale, espressamente menzionata nella procura, per l'efficacia della procura stessa limitatamente al primo grado. Si fa inoltre rilevare che erroneamente i giudici di appello avrebbero ritenuto di ricavare la volontà delle parti da comportamenti e circostanze estranee al contenuto della procura e, segnatamente, dalla richiesta al pm di proporre appello ex art. 572 c.p.p. e dalla presenza nell'udienza di appello.
3.1.2 Inosservanza erronea applicazione dell'art. 591 c.p.p. per difetto di specificità dei motivi di appello che genericamente richiamavano la comparsa conclusionale.
3.1.3 inosservanza dell'art. 483 c.p. posto che il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico presuppone che l'atto pubblico nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e che vi sia una norma giuridica che obblighi il privato a dichiarare il vero.
3.1.4 mancanza insufficienze illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della motivazione non essendosi tenuto conto del giudizio della circostanza che lo stesso consulente della procura aveva disatteso gran parte delle considerazioni svolte in sentenza e che erroneamente la corte di appello aveva ritenuto che gli immobili in precedenza non esistevano.
3.2 L'avvocato Romeo Palamara, per conto di AB e CO, censura anch'egli l'inidoneità della procura speciale delle parti civili per proporre impugnazione, deduce la violazione dell'articolo 591 CPP contenendo l'atto di appello generiche critiche alla decisione di primo grado;
l'inosservanza dell'art. 483 c.p. rilevando tra l'altro che il geometra CO si era limitato a redigere un progetto di manutenzione straordinaria di un corpo di fabbrica e a presentarla all'ufficio urbanistico del comune per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative ma che, trattandosi di richiesta di autorizzazione edilizia non di dia, la documentazione e la relazione presentate dal tecnico progettista non avevano valore probante ai fini dell'esatta riproduzione dei luoghi e che, dunque, a tutto concedere non era comunque ravvisabile il reato ipotizzato da escludere comunque anche nel merito contestandosi le conclusioni circa la mancata preesistenza dei corpi di fabbrica in questione.
3.3 Anche la parte civile ha proposto ricorso per cassazione eccependo la violazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 12 ritenendo illegittima la sentenza nella parte in cui aveva ridotto drasticamente le spese di giudizio senza giustificazione.
3.3.1 La parte civile ha inoltre fatto pervenire nota cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso degli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
Assorbente è la questione concernente la questione concernente la procura speciale a proporre l'impugnazione.
È noto al riguardo che l'art. 100 c.p.p., comma 3 sancisce la presunzione di efficacia della procura per un solo grado del processo.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti) anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 c.p.p., comma 3, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere. (Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004 Rv. 229179). Nell'occasione hanno chiarito come la procura di cui agli artt. 76 e 122 c.p.p. tende ad attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, al fine di promuovere l'istanza risarcitoria in nome e per conto del danneggiato, mentre la procura ex art. 100 mira a conferire un valido mandato defensionale della parte rappresentata, onde far valere in giudizio la pretesa di detta parte.
È quindi alle espressioni contenute in detta procura che bisogna fare riferimento per accertare la volontà della parte circa l'estensione della procura, e non "all'indicazione specifica dei gradi ulteriori".
Ora esaminando il contenuto della procura, si legge: la sottoscritta NO NC (omissis) nomina procuratore speciale al fine di costituirsi parte civile nel procedimento numero (omissis), affinché congiuntamente o disgiuntamente si costituiscano parte civile con ogni facoltà di legge, in particolare con la facoltà di chiedere la condanna dell'imputato alle pene di legge, al risarcimento dei danni, alla rifusione delle spese e altresì con facoltà di nominare difensore e di nominare sostituti processuali anche al fine di concludere e depositare comparsa conclusionale.
Esaminando il testo della procura è agevole rilevare che non solo manca qualsiasi riferimento alla facoltà di impugnazione ma che la specifica previsione di un potere conferito al difensore di concludere e depositare comparsa conclusionale rende plausibile che la procura sia stata effettivamente rilasciata, come sostenuto dall'imputato, per un solo grado di giudizio.
Nè può essere contro riconosciuto alcun valore a circostanze esterne quali nella specie la sollecitazione al pm di proporre appello ex art. 572 c.p.p. e la presenza fisica della parte civile all'udienza tenutasi dinanzi alla corte di appello potendo tali atteggiamenti essere al più intesi come volontà di ratificare l'operato del difensore ma non essendo contemplato alcun potere del genere dalle disposizioni in materia.
Del resto proprio la necessità di non svuotare di ogni contenuto la presunzione dell'art. 100, comma 3 impone interpretazioni restrittive ed in questo senso può essere utile ricordare che non sono state ritenute sufficienti nemmeno espressioni quali "con ogni più ampia facoltà difensiva, nessuna esclusa" (Sez. 5 n. 42260 del 28.9.2010 RV 249337).
Consegue ovviamente da quanto detto anche l'inammissibilità del ricorso della parte civile in questa sede.
Conclusivamente, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve essere altresì dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2013