Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/1990, n. 7603
CASS
Sentenza 27 febbraio 1990

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Il difensore è abilitato a rinunziare ad uno dei motivi di impugnazione soltanto se sia munito di procura speciale ovvero se tale rinuncia sia stata accettata o, almeno, non ricusata dall'imputato presente. ( Conf mass n 174550, ed ivi citate).*

La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sussiste solo se il danno è, dal punto di vista oggettivo, non solo lieve, ma di Rilevanza minima. ( V mass n 179082; ( V mass n 170867; ( Conf mass n 165746, ed ivi citata).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/1990, n. 7603
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7603
    Data del deposito : 27 febbraio 1990

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