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21 aprile 1942
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11 settembre 2005
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21 agosto 2015
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Art. 589.
(Istanza di assegnazione).
L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo ((base stabilito per l'esperimento di vendita per cui e' presentata.)) ((148))
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi puo' presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese. (113a) (115) (116)
----------- AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 , convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. ------------ AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006." ------------ AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35 ,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006." --------------- AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 , ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita".
(Istanza di assegnazione).
L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo ((base stabilito per l'esperimento di vendita per cui e' presentata.)) ((148))
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi puo' presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese. (113a) (115) (116)
----------- AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 , convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. ------------ AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006." ------------ AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35 ,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006." --------------- AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 , ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita".
Commentari • 65
- 1. Risoluzione del 05/11/2015 n. 9 - Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscaleDipartimento delle Finanze · 5 novembre 2015 · 165.06996
[…] L\'ordinamento giuridico conosce il termine assegnazione quale trasferimento della proprieta\': cosi\' nell\'esecuzione forzata in generale, in cui l\'assegnazione si pone in alternativa alla vendita; nell\'espropriazione mobiliare, in cui il danaro viene "assegnato" al creditore, vale a dire gliene viene trasferita la proprieta\'; nell\'espropriazione immobiliare, in cui (art. 589 cod. proc. civ.) il creditore puo\' chiedere l\'assegnazione di un bene entro un certo limite di prezzo ed il giudice "assegna" il bene fissando il termine per il pagamento del conguaglio.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 15/04/2011, n. 8731Provvedimento: […] AL OS, il bene pignorato, ai sensi degli artt. 588 - 589 c.p.c., […] convertito nella L. n. 80 del 2005. L'opponente sostenne che la somma offerta ai sensi dell'art. 589 c.p.c. non fosse rispondente ai requisiti previsti da tale ultima norma poiché inferiore al prezzo base fissato per l'incanto andato deserto (pari ad Euro 215.000,00), […] n. 20518/08), essendo inammissibile la relativa censura. 3. - Col secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 589 e 506 c.p.c., […] ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c., […] infatti, l'istanza di assegnazione non era stata fatta ai sensi degli artt. 588-589 c.p.c., […] testo al quale corrisponde l'art.589 c.p.c., comma 1, […]Leggi di più...
- necessità·
- istnza di assegnazione·
- criteri·
- offerta di pagamento·
- determinazione·
- prezzo non inferiore a quello stabilito nel provvedimento che ha disposto la vendita·
- contenuto·
- immobili·
- esecuzione forzata·
- assegnazione·
- beni assegnandi