Sentenza 27 novembre 2009
Massime • 1
La rinuncia all'impugnazione proposta in sede di udienza - in cui l'imputato sia contumace - dal difensore d'ufficio, non munito di procura speciale per tale atto, non produce alcun effetto processuale, considerato che il predetto difensore, se non specificamente incaricato dal proprio assistito, non ha tale facoltà, neanche nel caso in cui abbia proposto il gravame, mentre detta rinuncia conserva efficacia qualora l'imputato sia presente all'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2009, n. 4429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4429 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 27/11/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2156
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - N. 21213/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) YE HE LI N. IL 11/10/1971;
avverso la sentenza n. 11496/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del 24/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE BERARDINIS Silvana;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24-10-08 la Corte di Appello di Torino dichiarava l'inammissibilità della impugnazione proposta da YE HE LI avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Novara in data 27-6-05 che condannava l'imputato alla pena di giorni venti di reclusione Euro 200,00= di multa perché responsabile del reato di cui all'art. 474 c.p. (acc. In Novara il 25-2-03) per intervenuta rinunzia all'impugnazione.
In tal senso si era ritenuta altresì l'inammissibilità dell'appello incidentale. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il suddetto imputato, rappresentando di non aver ricevuto rituale notifica del decreto di citazione, che risultava notificato ad un difensore di ufficio, designato a seguito della dismissione del mandato da parte del difensore di fiducia.
D'altra parte evidenziava di non essere stato reperito presso il domicilio che aveva dichiarato - (in Torino,al Corso San Maurizio n. 51) - e che la notifica del decreto di citazione era avvenuta ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. In base a tali rilievi il ricorrente riteneva che la rinuncia all'impugnazione resa da un difensore d'ufficio doveva ritenersi inefficace,essendo tale difensore privo di procura speciale. Pertanto deduceva la violazione ed erronea applicazione dell'art. 589 c.p.p.. ritenendo nulla la sentenza impugnata.
OSSERVA IN DIRITTO
La Corte rileva che il ricorso risulta dotato di fondamento. Invero il Tribunale di Novara ha ritenuto l'inammissibilità della impugnazione formulata dall'attuale ricorrente in virtù della rinunzia proposta dal difensore di ufficio privo di procura speciale ed in sede di udienza in cui l'imputato risultava contumace.(v. quanto specificato in sentenza).
Orbene, secondo giurisprudenza di legittimità, v. SS. UU. 31-5-1991, Catalano nonché Cass. SEZ. 1^, 16 maggio 2000, n. 1067, Grillà "La rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal solo difensore, non munito di procura speciale per tale atto, non produce alcun effetto processuale,in quanto egli, se non specificamente incaricato dal proprio difeso, non ha tale facoltà, neanche ove abbia proposto egli stesso il gravame".- Vanno menzionate altresì sentenze conformi - C. 18-5-00, Sclavini - CED 216368 - C. 1-12-99, De Cesare, ivi 215330-C. 18-11-1998, Vitale, ivi 212665 mentre resta efficace la rinuncia resa dal difensore qualora l'imputato sia presente all'udienza. (Cass. Sez. 2^ 15-1-1999, n. 478, Danubio-RV-212250). Conseguentemente,restando assorbita da tale rilievo ogni ulteriore deduzione del ricorrente, la Corte deve annullare con rinvio al competente giudice di appello l'impugnata sentenza,essendo dimostrata l'assenza di procura speciale da cui deriva la inefficacia della rinuncia all'impugnazione formulata dal difensore di ufficio nel procedimento di cui si tratta.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di
Torino per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010