Sentenza 28 settembre 2010
Massime • 1
È inammissibile l'appello del difensore della parte civile, munito di procura speciale in cui manchi un riferimento espresso alla facoltà di impugnazione, sempre che l'attribuzione di detta facoltà non sia desumibile dall'interpretazione del mandato conferito. (Nella specie era stata conferita procura "con ogni più ampia facoltà difensiva, nessuna esclusa ed eccettuata", senza alcun riferimento alla facoltà di impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2010, n. 42660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42660 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 28/09/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - N. 2068
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 10314/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE IO, N. IL *12/02/1954* p.c.;
contro
2) \M ME, N. IL *09/11/1963*;
avverso la sentenza n. 2/2009 CORTE APPELLO di POTENZA, del 09/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Matera assolveva OR ME dal reato di lesioni volontarie per non aver commesso il fatto.
La Corte d'Appello di Potenza dichiarava inammissibile l'appello della parte civile, a causa dell'invalidità della procura rilasciata al difensore in maniera generica e pertanto idonea a rappresentare la parte stessa soltanto nel primo giudizio.
Ricorre il difensore, deducendo violazione di legge:
ai fini della validità della procura è necessario e sufficiente che il difensore sia designato con locuzioni quali "per la presente procedura" e simili, anche senza l'espresso riferimento al potere di interporre gravame, poiché la presunzione di cui all'art. 100 c.p.p., comma 3 può essere vinta dalla manifestazione di volontà
desumibile dall'interpretazione del mandato conferito. La doglianza non può essere condivisa.
La presunzione normativa di cui all'art. 100 c.p.p., comma 3 può essere superata anche con locuzioni generiche ed onnicomprensive, sempre che dalle stesse possa desumersi in maniera non equivoca la facoltà di proporre impugnazione (S.U. 18.11.04, n. 44712, p.c. in proc. Mazzarella).
Tale limitazione opera non già per resistere alla impugnazione dell'imputato, attività sempre consentita dal principio di immanenza della costituzione di cui all'art. 76 c.p.p., bensì per agire e proporre domande, nonché per impugnare la sentenza e le statuizioni sfavorevoli (cass. 22.9.97, Sorrentino). Nella specie è stata conferita procura "con ogni più ampia facoltà difensiva, nessuna esclusa ed eccettuata", senza riferimento alcuno alla facoltà di impugnazione.
Si impone il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2010