Sentenza 1 dicembre 1999
Massime • 1
La rinuncia all'impugnazione formulata dal solo difensore dell'interessato, non munito di procura speciale, non ha alcun effetto processuale, neppure nell'ipotesi che egli stesso abbia proposto il gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1999, n. 6636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6636 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 01.12.1999
1. Dott. SILVESTRI IO Consigliere SENTENZA
2. Dott. FABBRI GIANVITTORE " N. 6636
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO IO " N. 21847/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) DE CE IO n. il 23.10.1951
avverso decreto del 27.04.1999 GIUDICE SORV. di SALERNO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dott. Vincenzo GERACI, il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
O S S E R V A:
1. Con decreto in data 27 aprile 1999 il Magistrato di sorveglianza di Salerno rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 co. 5^ c.p.p., in attesa di decisione per l'applicabilità del beneficio penitenziario di cui all'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, avanzata da DE CE IO relativamente alla pena di anni tre mesi cinque e giorni quindici di reclusione irrogatagli con sentenza 27.2.1997 della Corte d'appello di Napoli, rilevando che la negativa personalità dell'imputato e i perduranti collegamenti con la criminalità organizzata denotavano una mancanza di ravvedimento e di volontà per un positivo reinserimento sociale, presupposti necessari per la concessione della misura alternativa richiesta.
2. Ricorre per cassazione DE CE, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 656 stesso codice), affermando che il magistrato di sorveglianza doveva limitarsi soltanto ad accertare se sussistevano o meno i presupposti per la sospensione dell'esecuzione della pena di cui al nono comma dell'art. 656 c.p.p. e non pure a valutare il comportamento dell'interessato inerente alla concedibilità del chiesto beneficio penitenziario.
Nelle more dell'odierna udienza il difensore del ricorrente depositava atto di rinuncia al proposto gravame.
3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto contro provvedimento non impugnabile.
Preliminarmente è opportuno precisare che la rinuncia all'impugnazione formulata dal solo difensore dell'interessato, non munito - come nella specie - di procura speciale, non ha alcun effetto processuale, neppure nella ipotesi che egli stesso abbia proposto il gravame (cfr., SS.UU., 31.5.1991, ric. Catalano), di guisa la stessa non può essere presa in considerazione in questa sede.
Per quanto, poi, riguarda la proposta impugnazione va osservato che questa Corte (cfr., tra le tante, Sez. I., c.c. n.1050/99, ric. Silvestro) ha più volte affermato che il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena non è ricorribile per cassazione per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568 co. 1^ c.p.p., in quanto la legge non ne prevede l'impugnabilità, essendo previsto soltanto, in tema di sospensione dell'esecuzione della pena, la proposizione di incidente d'esecuzione avverso, però, il provvedimento, negativo emanato dal pubblico ministero, mentre quello del magistrato di sorveglianza, avente natura meramente strumentale alla decisione del tribunale di sorveglianza, rimane non impugnabile. La declaratoria di inammissibilità comporta a carico del ricorrente le conseguenze di legge di cui al dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2000