Sentenza 27 novembre 2006
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È inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, a nulla rilevando che egli abbia proposto l'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2006, n. 42181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42181 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 27/11/2006
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 2033
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 23512/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UT IE Italo, n. a Bari L'11.8.1937;
avverso la ordinanza in data 5 - 8 maggio 2006 del Tribunale di Lecce;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galati Giovanni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Che con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, adito ex art.310 c.p.p., ha confermato l'ordinanza in data 4 aprile 2006 del
Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, appellata da UT IE Italo, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari applicata al medesimo in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 317 c.p. (commesso in Altamura, il 6 dicembre 2005);
che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato, a mezzo del difensore avv. Mario Russo Frattasi, che ha dedotto il vizio di motivazione in punto di sussistenza della esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c). CONSIDERATO IN DIRITTO
Che successivamente è pervenuto, in data 19 ottobre 2006, atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore, per sopraggiunta carenza di interesse;
che l'atto di rinuncia, in quanto non sottoscritto dall'indagato, non ha effetto, a norma dell'art. 589 c.p.p.;
che peraltro, in data 2 agosto 2006, l'imputato è stato posto in libertà, con ordinanza del Tribunale di Lecce in funzione di giudice dell'appello cautelare;
che pertanto il ricorso, incentrato solo sull'aspetto cautelare, ha perso di interesse, e deve quindi essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2006