Sentenza 27 gennaio 2012
Massime • 1
La rinuncia, anche parziale, all'impugnazione formulata dal solo difensore dell'interessato, non munito di procura speciale, non ha alcun effetto processuale, neppure nell'ipotesi che egli stesso abbia proposto il gravame. (Fattispecie relativi all'appello ex art. 310 cod. proc. pen.)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2012, n. 7764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7764 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 27/01/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - Consigliere - N. 229
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 35552/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT MI N. IL 16/04/1961;
avverso l'ordinanza n. 5484/2011 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 16/08/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALASSO A. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv.to PASTORE G. in sostituzione dell'avv.to L. A Rena che ha chiesto l'adempimento del ricorso con particolare riferimento al primo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16.8.2011 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto da SA MI avverso l'ordinanza con la quale il Gip dello stesso tribunale aveva respinto l'istanza volta ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto in relazione al reato di partecipazione all'associazione camorrista denominata clan dei SA e ad altri reati (corruzione, falsità in atti giudiziari), aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Il tribunale, richiamata la motivazione dell'ordinanza impugnata, premetteva che i motivi dell'atto di appello attenevano sia al profilo indiziario che a quello cautelare, tuttavia, in sede di discussione la difesa aveva limitato il devolutum ai soli profili cautelari.
Il tribunale riteneva infondato il gravame avuto riguardo alla attuale permanenza delle esigenze cautelari evidenziando, in primo luogo, che la contestazione della partecipazione al sodalizio era riferita all'assunzione da parte del SA di ruoli organizzativi e sub-direttivi, nonché alla strumentalizzazione dei mandati professionali allo scopo di consentire la comunicazione tra gli affiliati sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41 -bis Ord. Pen.; inoltre, contribuiva all'aggiustamento dei processi attraverso la falsificazione di prove ed alla intangibilità dei patrimoni istigando la predisposizione di atti falsi finalizzati ad occultare le prove.
Pertanto, ad avviso del tribunale, il ruoto dell'indagato prescinde sia dai rapporti individuali con i partecipi, sia dagli specifici incarichi professionali ricevuti. Così che risulta infondata la prospettazione dello stretto ed esclusivo collegamento tra l'attività di avvocato svolta ed il ruolo assunto all'interno del sodalizio, tenuto conto, altresì, del carattere particolarmente pervasivo della condotta di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il SA, personalmente.
2. 1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge per omessa motivazione in ordine a quanto dedotto con i motivi di appello nei quali si lamentava la mancata valutazione da parte del Gip di quanto prospettato con l'istanza in ordine alla sopravvenuta assenza dei gravi indizi di colpevolezza e ad alcune violazioni processuali.
Denuncia, quindi, la violazione dell'art. 589 cod. proc. pen., comma 2 rilevando, in primo luogo, che dal verbale dell'udienza del
16.8.2011 non risulta in alcun modo che il difensore presente abbia rinunciato ad alcuni dei motivi del gravame e, in ogni caso, una tale rinuncia non poteva ritenersi formalmente valida in mancanza di procura speciale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari. In particolare rileva l'omessa valutazione da parte del tribunale delle circostanze sopravvenute idonee a far escludere la pericolosità, ribadendo, quindi, lo stretto legame tra i fatti in contestazione ed il ruolo di avvocato degli appartenenti al sodalizio svolto dal ricorrente, come si desume dalla stessa imputazione relativamente al reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen.. Inoltre, lamenta la mancata valutazione della fattispecie concreta in contestazione, quanto ai capi E) ed F) commessi nel maggio 2000 e, quindi, risalenti nel tempo ed ormai prescritti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, preliminare ed assorbente, è fondato. Invero, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, nel verbale dell'udienza camerale che si è tenuta dinanzi al tribunale in data 16.8.2011 si da atto che la difesa rinunzia a tutti i motivi del gravame con esclusione di quelli relativi alle esigenze cautelari, risultando evidente dalla lettura che il cancelliere che ha redatto il verbale ha omesso la parola "rinunzia" senza la quale il testo della frase non potrebbe avere alcun significato.
Fatta tale premessa, tuttavia, deve ritenersi fondata la dedotta inefficacia della rinuncia parziale ai motivi del gravame, atteso che non risulta che tale rinunzia provenga ne' espressamente, ne' implicitamente personalmente dall'appellante che risulta assente all'udienza; ne' da difensore munito di procura speciale, non essendo rinvenibile in atti il conferimento di procura speciale al difensore di fiducia che ha partecipato all'udienza camerale. Ne discende che la parziale rinuncia ai motivi di appello che, ex art. 310 c.p.p., comma 1, delimitano in maniera rigorosa il devolutum dell'atto di gravame, segue le regole generali che disciplinano la rinuncia all'impugnazione di cui all'art. 589 cod. proc. pen. ed in particolare, quella di cui al secondo comma per la quale le parti private possono rinunciare all'impugnazione a mezzo di procuratore speciale.
È, invero, principio consolidato di questa Corte quello per il quale è priva di effetto la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione fatta dal difensore non munito di mandato speciale, anche se da lui stesso proposta, in quanto l'art. 589 cod. proc. pen., comma 2 sancisce che le parti private - tra le quali non è da ricomprendersi il difensore - possono rinunciare all'impugnazione o con dichiarazione rilasciata personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Il richiamato principio - che è stato in più occasioni ribadito anche con riferimento all'atto di gravame in materia cautelare (Sez. 1, n. 2779, 30/04/1996, Jovine, rv. 204893) - all'evidenza, deve essere applicato anche con riferimento alla revoca parziale dei motivi di impugnazione in mancanza di qualsivoglia elemento dal quale desumere anche una implicita ratifica da parte dell'interessato (Sez. 2, n. 478, 04/12/1998, Danubio, rv. 212250; Sez. 6, n. 29731, 16/06/2003, Romano, rv. 225495). Nella specie, benché sia verosimile che il difensore di fiducia presente all'udienza camerale non abbia tradito il mandato difensivo limitando il gravame ai soli motivi relativi alle esigenze cautelari, tuttavia, la deduzione del ricorrente risulta formalmente fondata ed, altresì, confortata dal contenuto della memoria a firma dell'indagato, non presente, depositata dal difensore all'udienza camerale ed allegata al verbale nella quale viene fatto esplicito riferimento alle doglianze oggetto dell'appello relative alla gravità indiziaria e ad altre deduzioni diverse da quelle relative alle esigenze cautelari sulle quali è stato sviluppato il discorso giustificativo del provvedimento impugnato.
Conseguentemente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli che dovrà procedere alla valutazione di tutti i motivi di appello. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2012