Sentenza 18 giugno 2014
Massime • 1
Il difensore di fiducia è legittimato a rinunciare validamente, ai sensi dell'art. 589, comma secondo, cod. proc. pen., all'impugnazione da lui autonomamente proposta nell'interesse del condannato o dell'imputato, senza necessità di munirsi di apposita procura speciale rilasciata dal suo assistito. (In motivazione, la Corte ha osservato che al potere del difensore di produrre, attraverso l'autonomo diritto di impugnazione, effetti sostanziali di natura anche pregiudizievole per il rappresentato, deve corrispondere la facoltà di caducarne gli effetti mediante la dichiarazione di rinuncia al gravame già proposto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2014, n. 48289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48289 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 18/06/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1976
Dott. LOCATELLI PE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere - N. 50867/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IB PE N. IL 04/11/1964, rappresentato dall'avv. Vellucci Giampiero (rinunciante);
avverso l'ordinanza n. 9/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FROSINONE, del 04/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO PE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Volpe PE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al rigetto dell'istanza di applicazione dell'indulto e il rigetto nel resto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 4.10.2013 il GUP del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato nei confronti di IB PE il beneficio della sospensione condizionale della pena e ha respinto la richiesta di applicazione dell'indulto ex L. n. 241 del 2006, in conseguenza della condanna dallo stesso riportata per il delitto di rapina commesso nel febbraio del 2007. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Giampiero Vellucci, in qualità di difensore di fiducia del IB, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'indulto nella misura massima consentita, e chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per carenza di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'indulto, e il rigetto nel resto del ricorso.
4. Successivamente l'avv. Giampiero Vellucci ha dichiarato in data 8.04.2014 di rinunciare alla trattazione del ricorso per cassazione proposto nell'interesse del IB, come da dichiarazione pervenuta in cancelleria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La rinuncia al ricorso per cassazione costituisce una causa sopravvenuta di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), che deve essere immediatamente dichiarata, precludendo l'esame dei motivi del ricorso.
2. Ritiene questo Collegio, in conformità a un risalente ma condivisibile precedente di questa Corte (Sez. 6 n. 2115 dell'8/06/1992, Rv. 192850, imputato Di Vito), e pur nella consapevolezza dell'esistenza di un indirizzo contrario maggioritario, che il difensore di fiducia sia legittimato a rinunciare validamente, ai sensi dell'art. 589 c.p.p., comma 2, all'impugnazione da lui autonomamente proposta (come avvenuto nel caso di specie) nell'interesse del condannato (o imputato), senza necessità di munirsi di un'apposita procura speciale rilasciata da parte dell'assistito.
L'orientamento maggioritario fonda il proprio convincimento, contrario alla titolarità in capo al difensore di un autonomo potere di rinuncia all'impugnazione dallo stesso proposta, essenzialmente su due argomenti, l'uno tratto dal disposto letterale dell'art. 589 c.p.p., comma 2 ("Le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale") e dal riferimento testuale ivi contenuto alle "parti private" come titolari del potere di rinuncia all'impugnazione, tra le quali non sarebbe ricompreso il difensore (Sez. 1 n. 7764 del 27/01/2012, Rv. 252080, imputato Santonastaso), e l'altro basato sulla natura dispositiva dell'atto di rinuncia, riconducibile alla volontà della parte interessata (manifestabile solo personalmente o per il tramite di un procuratore speciale), e tale perciò da non costituire espressione dell'esercizio del diritto di difesa rientrante nei poteri di rappresentanza spettanti al difensore (Sez. 1 n. 29202 del 23/05/2013, Rv. 256792, imputato Maida, che richiama il precedente di cui alla sentenza n. 18 del 5/10/1994 delle Sezioni Unite, Rv. 199805, imputato Battaggia, dove il principio risulta peraltro affermato solo incidentalmente e a titolo esemplificativo, nell'ambito della questione concernente i poteri di rappresentanza che devono riconoscersi ex art. 165, comma 3 al difensore dell'imputato latitante o evaso con riguardo alla ritenuta legittimazione a proporre la dichiarazione di ricusazione del collegio giudicante in nome e per conto dell'imputato, che costituiva l'oggetto specifico di quel giudizio).
Tale orientamento, tuttavia, non si confronta adeguatamente, ad avviso di questo Collegio, con la titolarità del diritto autonomo di impugnazione, che (nell'ambito del ruolo partecipativo, e non di mera assistenza, attribuito alla difesa tecnica nel processo penale, secondo quanto ricavabile in particolare dal disposto dell'art. 99, comma 1) è espressamente riconosciuto al difensore dell'imputato dall'art. 571 c.p.p., comma 3, e che implica l'esercizio di un potere dispositivo sulle sorti del processo in grado di produrre effetti sostanziali di natura anche pregiudizievole per il rappresentato (si pensi, a titolo di esempio, all'insorgenza del diritto di proporre appello incidentale in capo al pubblico ministero come conseguenza dell'appello principale autonomamente proposto dal difensore dell'imputato); così che, in relazione ai modi in cui è destinato legittimamente ad estrinsecarsi il libero esercizio di tale autonomo diritto (di impugnazione), non vi è ragione di disconoscere un parallelo autonomo potere di caducarne gli effetti mediante la dichiarazione di rinuncia al gravame proposto (che, nel caso dell'esempio sopra citato, comporterebbe l'automatica perdita di efficacia dell'appello incidentale).
Nè vale opporre in contrario la ricordata previsione di cui all'art. 589 c.p.p., comma 2, potendosi essa ragionevolmente leggere,
nell'ambito del sistema delineato dall'art. 571, come riferita all'iniziativa personale dell'imputato di rinunciare alla impugnazione proposta da lui stesso ovvero, in forza del disposto del citato art. 571, comma 4, a quella proposta dal difensore, senza che con ciò si sia inteso inibire a quest'ultimo la rinuncia all'impugnazione da lui autonomamente proposta.
3. La conclusione esposta, poi, non presenta particolari rischi per l'imputato.
Il difensore, infatti, in ossequio ai suoi doveri deontologici, è tenuto a fare sempre gli interessi del suo assistito e ad informarlo di tutto ciò che rilevi per la sua difesa.
Non è immaginabile, quindi, che una decisione così importante, quale la rinuncia all'impugnazione proposta, sia assunta senza che sia stata preventivamente concordata con l'assistito e/o per motivi diversi dallo specifico interesse del medesimo (in capo al quale rimane peraltro sempre - è bene ricordare - la facoltà, prevista in via generale dall'art. 99, comma 2, di togliere effetto, con propria espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore fintantoché non intervenga il provvedimento del giudice). È superfluo aggiungere che quanto testè rilevato vale ancor più nel caso di mandato difensivo fiduciario (quale quello conferito nella specie dal IB), connotato indubbiamente da un maggior legame tra il professionista e il suo assistito (maggior legame in effetti riconosciuto, ai fini della presunzione di conoscenza degli atti del processo da parte dell'imputato, sia dalla giurisprudenza di questa Corte - vedi Sez. 1 n. 8232 del 7/02/2006, Rv. 233417, imputato NE Ei.; Sez. 1 n. 29482 del 20/06/2006, Rv. 235237, imputato ZI;
Sez. 5 n. 25406 del 15/02/2013, Rv. 256316, imputato LE - sia dallo stesso legislatore, con la previsione di cui all'art. 157, comma 8 bis).
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del IB al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si ritiene equo contenere nella somma di 500 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2014