Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2014, n. 48289
CASS
Sentenza 18 giugno 2014

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Il difensore di fiducia è legittimato a rinunciare validamente, ai sensi dell'art. 589, comma secondo, cod. proc. pen., all'impugnazione da lui autonomamente proposta nell'interesse del condannato o dell'imputato, senza necessità di munirsi di apposita procura speciale rilasciata dal suo assistito. (In motivazione, la Corte ha osservato che al potere del difensore di produrre, attraverso l'autonomo diritto di impugnazione, effetti sostanziali di natura anche pregiudizievole per il rappresentato, deve corrispondere la facoltà di caducarne gli effetti mediante la dichiarazione di rinuncia al gravame già proposto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2014, n. 48289
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48289
    Data del deposito : 18 giugno 2014

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