Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/04/1996, n. 6
CASS
Sentenza 17 aprile 1996

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L'inosservanza del termine per la notifica dell'avviso dell'udienza di riesame, di cui all'ottavo comma dell'art. 309 cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che si propaga, ai sensi dell'art. 185 dello stesso codice, all'ordinanza emessa dal tribunale; all'annullamento della quale, tuttavia, non essendo la predetta nullità equiparabile in alcun modo all'inesistenza del provvedimento, non consegue la perdita di efficacia della misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, decimo comma, cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/04/1996, n. 6
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6
    Data del deposito : 17 aprile 1996

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