Sentenza 8 luglio 2008
Massime • 2
L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. è applicabile alle offese contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense.
È legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale che non faccia espresso riferimento al potere del difensore di proporre detto gravame, sempre che la procura rilasciata possa essere interpretata nel senso che il mandato difensivo comprenda anche tale potere. (Nel caso di specie, è stata ritenuta la legittimazione a proporre appello del difensore al quale era stata rilasciata procura speciale perché provvedesse "a costituirsi parte civile nel procedimento penale, allo scopo di ottenere il risarcimento del danno . in conseguenza dei fatti di cui all'imputazione"; la S.C. ha ritenuto evidente la manifestazione di volontà della parte di estendere l'efficacia e la validità della procura anche al secondo grado, atteso che "il procedimento" si articola in più gradi).
Commentari • 5
- 1. Art. 598 - Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrativehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'esimente di cui all'art.598 non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce (Sez. 5, 19325/2021). La disposizione prevista dall'art. 598 concerne le offese contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria od amministrativa, non punibili nella misura in cui le espressioni offensive riguardino, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed …
Leggi di più… - 2. Cass. Pen., sez. V, 06 luglio 2018, n. 39486https://www.iusinitinere.it/
L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …
Leggi di più… - 3. Diffamazione e avvocatoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 20 ottobre 2020
Il quesito deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 697 del 12 gennaio 2022 è il seguente: in caso di diffamazione a seguito di esposto al COA è applicabile l'esimente prevista dall'articolo 598 c.p. all'imputato ? La Suprema Corte, in un precedente datato del 23 gennaio 2019, sezione V, n. 8421 ritenne che l'esimente dell'art. 598 cod. pen. “possa senz'altro trovare applicazione nel caso di specie, laddove il ricorrente era parte (tale qualifica viene peraltro data per scontata dal Giudice monocratico), sia pure potenziale, nell'eventuale giudizio di verifica presso il Consiglio dell'Ordine circa la congruità della parcella dell'Avv. C., che si sarebbe attivato concretamente laddove …
Leggi di più… - 4. "Sua falsità" nell'esposto disciplinare: è reato (Cass. 39486/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 settembre 2018
Il diritto di critica è prevalente rispetto al bene della dignità personale considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi: ciò non vale tuttavia per l'invio di una missiva gratuitamente denigratoria ad un Ordine professionale Il diritto di critica sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità. L'autore di un esposto non può invocare la tutela concessa dalla legge per offese contenuta in scritti davanti all'autorità giudiziaria (598 c.p.) perché non è parte del procedimento, essendo sempre necessario che …
Leggi di più… - 5. Esposto disciplinare e diritto di critica (Cass., 41479/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
L'esposto o segnalazione al competente Consiglio dell'ordine forense contenente accuse di condotte deontologicamente rilevanti, tenute da un professionista nei confronti del cliente denunciarne, costituisce esercizio di legittima tutela degli interessi di quest'ultimo, attraverso il diritto di critica, sub specie di esposto, di cui all'art. 51 cod. pen., per il quale valgono i limiti ad esso connaturati, occorrendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma; tali limiti, se rispettati, escludono la sussistenza del delitto di diffamazione' . CORTE DI CASSAZIONE SEZ. I …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2008, n. 33453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33453 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 08/07/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 3147
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 012456/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN OS GL N. IL 30/01/1948;
avverso SENTENZA del 13/12/2007 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. FADALTI LUIGI.
OSSERVA
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in riforma di quella assolutoria di primo grado, applicativa dell'art. 598 c.p., impugnata dalla parte civile, ha dichiarato ET SC RI colpevole del reato di diffamazione, contestatole per avere, in uno scritto inviato ai Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Treviso, offeso la reputazione dell'avv. Iadanza Paolo.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata e deduce: a) l'inammissibilità della impugnazione della parte civile, non essendo stato conferito al difensore nella procura speciale la facoltà di proporre impugnazione e difendere nel giudizio di secondo grado;
b) l'errata applicazione dell'art. 596 c.p.. Il primo motivo di ricorso è infondato.
È stato affermato il principio che "è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale che non faccia espresso riferimento al potere del difensore di proporre appello, sempre che la procura rilasciata possa essere interpretata nel senso che il mandato difensivo comprenda anche un siffatto potere" (Cass. Sez. Un. 27 ottobre 2004, n. 22, De Vita). Nel caso in esame, la procura speciale fu rilasciata, come dice la stessa ricorrente, "perché il difensore provveda a costituirsi parte civile nel procedimento penale, allo scopo do ottenere il risarcimento del danno...in conseguenza dei fatti di cui all'imputazione": e dunque appare evidente la manifestazione di volontà della par te di estendere l'efficacia e la validità della procura anche al secondo grado, atteso che "il procedimento" si articola in più gradi.
Merita accoglimento - per
contro
- il secondo motivo. Il giudice "a quo" si è dichiaratamente ispirato alla sentenza di questa Corte, Sez. 5^, 16 ottobre 2002, Folcarelli, rv 223188, la quale ha affermato che l'esimente di cui al l'art. 598 c.p., non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non h parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 c.p., attiene agli scritti difensivi, in senso stretto, con esclusione di esposti o denunce, pur se redatti da soggetti interessati.
Tale decisione non è condivisa da questo collegio.
Traendo spunto dalla lettera dell'art. 598 c.p. (caratterizzata dall'estrema genericità delle espressioni usate: "scritti presentati....dalle parti o dai loro patrocinatori...davanti ad un'autorità amministrativa", "oggetto ....del ricorso amministrativo") e dalla sua "ratio" (ispirata alla massima libertà nella esplicazione del di ritto di difesa) si rinvengono, invero, argomenti che fanno propendere per la tesi opposta, per cui anche l'autore dell'esposto inviato al Consiglio dell'ordine forense sia meritevole dell'esimente in parola, al pari dell'autore di ogni atto di avvio di qualunque procedimento amministrativo. Valgano in proposito le seguenti considerazioni.
- Il consiglio dell'ordine forense, dando corso alla procedura di sua competenza, esercita una attività oggettivamente riconducitele all'esercizio di funzioni pubbliche, poiché il controllo della professione forense corrisponde all'interesse pubblico di un corretto uso da parte del professionista del potere riconosciutogli dallo Stato. La procedura instaurata dal consiglio è perciò definibile in termini di procedimento e il soggetto al quale spetta di accertare la fondatezza dell'accusa disciplina re esercita oggettivamente poteri propri di un'autorità amministrativa quale è l'esercizio del potere disciplinare, suscettibile, si badi, di essere sottoposto a successivo controllo giurisdizionale. E sotto quest'ultimo profilo, non varrebbe osservare che il procedimento svolto dinanzi al consiglio dell'ordine forense territoriale è di natura solo amministrativa e non giurisdizionale, come quello che si attiva, in sede di impugnazione, dinanzi al consiglio nazionale forense: la giurisprudenza ha chiarito che l'esimente di cui all'art. 598 c.p., è applicabile anche ad atti "funzionali" all'esercizio del diritto di difesa, pur se precedono la instaurazione di un procedimento giurisdizionale (Cass. Sez. 5^, 3 dicembre 2001, Luongo, rv 221388;
Sez. 5^, 26 novembre 2002, rv 224662). - L'autore dell'esposto al consiglio dell'ordine forense è inoltre parte nel relativo procedimento: infatti il concetto di parte è riferibile a chiunque sia portatore di un interesse (nel caso di specie leso dalla violazione disciplinare) tutelato dalla legge anche in forma mediata con il ricorso all'autorità giudiziaria o amministrativa e perciò anche se si tratti, com'è palese, di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo: e del resto è noto che tutti i procedimenti amministrativi sono ora soggetti al principio dell'istruzione "partecipata", ad eccezione di quelli espressamente menzionati dalla L. n. 241 del 1990. I rilievi che precedono inducono a ritenere la piena applicabilità dell'esimente in parola al caso considerato.
E poiché sono indiscussi in processo, nel caso concreto, tanto l'offensività delle espressioni usate nell'esposto inviato dall'imputata quanto il collegamento logico causale tra le offese e l'oggetto dell'esposto stesso, la sentenza impugnata deve essere annuita senza rinvio perché l'imputata è persona non punibile ai sensi dell'art. 598 c.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputata non è punibile ex art. 598 c.p.. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2008