Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2008, n. 33453
CASS
Sentenza 8 luglio 2008

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L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. è applicabile alle offese contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense.

È legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale che non faccia espresso riferimento al potere del difensore di proporre detto gravame, sempre che la procura rilasciata possa essere interpretata nel senso che il mandato difensivo comprenda anche tale potere. (Nel caso di specie, è stata ritenuta la legittimazione a proporre appello del difensore al quale era stata rilasciata procura speciale perché provvedesse "a costituirsi parte civile nel procedimento penale, allo scopo di ottenere il risarcimento del danno . in conseguenza dei fatti di cui all'imputazione"; la S.C. ha ritenuto evidente la manifestazione di volontà della parte di estendere l'efficacia e la validità della procura anche al secondo grado, atteso che "il procedimento" si articola in più gradi).

Commentari5

  • 1Art. 598 - Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative
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    Rassegna di giurisprudenza L'esimente di cui all'art.598 non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce (Sez. 5, 19325/2021). La disposizione prevista dall'art. 598 concerne le offese contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria od amministrativa, non punibili nella misura in cui le espressioni offensive riguardino, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed …

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  • 2Cass. Pen., sez. V, 06 luglio 2018, n. 39486
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    L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …

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  • 3Diffamazione e avvocato
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 20 ottobre 2020

    Il quesito deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 697 del 12 gennaio 2022 è il seguente: in caso di diffamazione a seguito di esposto al COA è applicabile l'esimente prevista dall'articolo 598 c.p. all'imputato ? La Suprema Corte, in un precedente datato del 23 gennaio 2019, sezione V, n. 8421 ritenne che l'esimente dell'art. 598 cod. pen. “possa senz'altro trovare applicazione nel caso di specie, laddove il ricorrente era parte (tale qualifica viene peraltro data per scontata dal Giudice monocratico), sia pure potenziale, nell'eventuale giudizio di verifica presso il Consiglio dell'Ordine circa la congruità della parcella dell'Avv. C., che si sarebbe attivato concretamente laddove …

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  • 4"Sua falsità" nell'esposto disciplinare: è reato (Cass. 39486/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 settembre 2018

    Il diritto di critica è prevalente rispetto al bene della dignità personale considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi: ciò non vale tuttavia per l'invio di una missiva gratuitamente denigratoria ad un Ordine professionale Il diritto di critica sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità. L'autore di un esposto non può invocare la tutela concessa dalla legge per offese contenuta in scritti davanti all'autorità giudiziaria (598 c.p.) perché non è parte del procedimento, essendo sempre necessario che …

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  • 5Esposto disciplinare e diritto di critica (Cass., 41479/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    L'esposto o segnalazione al competente Consiglio dell'ordine forense contenente accuse di condotte deontologicamente rilevanti, tenute da un professionista nei confronti del cliente denunciarne, costituisce esercizio di legittima tutela degli interessi di quest'ultimo, attraverso il diritto di critica, sub specie di esposto, di cui all'art. 51 cod. pen., per il quale valgono i limiti ad esso connaturati, occorrendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma; tali limiti, se rispettati, escludono la sussistenza del delitto di diffamazione' . CORTE DI CASSAZIONE SEZ. I …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2008, n. 33453
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33453
Data del deposito : 8 luglio 2008

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