Sentenza 14 gennaio 2000
Massime • 1
L'aggravante del delitto di rapina prevista dall'art. 4, comma secondo, della l. 8 agosto 1977, n. 533, nel caso in cui l'agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto "nelle armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi", non presuppone una speciale qualificazione del soggetto detentore delle armi (forze armate, corpi armati dello Stato, fabbricanti e commercianti autorizzati) ma è applicabile in ogni caso in cui il reato di rapina abbia ad oggetto le armi o le munizioni o gli esplosivi in qualsiasi locale adibito a custodia degli stessi. (Nella specie si trattava di locale adibito al deposito di armi di istituto privato di vigilanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2000, n. 5244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5244 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 14/1/2000
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. Dott. Adolfo Di Virginio " N. 76
3. Dott. Antonio Agrò " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Tito Garriba " N. 25154/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) AN OT nato a [...] il [...];
2) NI GI nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 25-2-1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Caso
Udito, per la parte civile, Sipleda s.p.a. l'avv. Stefania Orecchio in sostituz. avv. Caroleo Grimaldi, che chiedono il rigetto del ricorso.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato associativo e rigetto del ricorso nel resto.
Udito il difensore avv. Vincenzo de Felice Ciccoli, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
In esito a giudizio abbreviato il Gip del tribunale di Roma dichiarava la penale responsabilità di AN OT, NI GI e SA OB colpevoli del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine nonché di due rapine aggravate, e reati commessi, in danno rispettivamente dell'Istituto di Vigilanza Flash-Capitalpol e della Sipleda s.p.a., con notevole bottino in denaro, armi e valori.
La Corte d'appello di Roma con la sentenza impugnata ha confermato integralmente la decisione del primo giudice. Ricorrono per cassazione, a mezzo del difensore, AN OT e NI GI, deducendo i seguenti motivi:
1) Erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione all'art. 416 C.P.. Ad avviso dei ricorrenti gli elementi considerati dei giudici di merito al fine di ritenere il reato associativo (tipo e modalità delle rapine, finalità delle stesse, mezzi adoperati) non sono sufficienti per rilevare nella specie la sussistenza di un vincolo associativo tra gli autori delle rapine di cui trattasi. 2) Erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione alla attribuzione allo AN del ruolo di organizzatore.
Il difensore dello AN lamenta che in riferimento a detto ruolo la Corte d'appello ha fatto ricorso ad affermazioni non basate su risultanze processuali.
3) Erronea applicazione della legge penale, e mancanza e/o illogicità della motivazione in relazione all'art. 4 legge 533/77. Secondo i ricorrenti, l'aggravante prevista da detta norma non sussisterebbe, poichè all'Istituto di Vigilanza non è consentito avere armi in custodia, essendo queste in dotazione alle singole guardie giurate. L'aggravante medesima è configurabile solo in relazione ai luoghi specificamente destinati al deposito e alla custodia delle armi (armerie, depositi e locali di custodia). Considerato in diritto
Il ricorso va accolto limitatamente al reato associativo. Invero, appare fondato il rilievo che i dati processuali, utilizzati dal giudice d'appello al fine di ritenere la sussistenza dell'associazione criminale, non sono sufficienti a rivelare la sussistenza di un vincolo associativo tra gli autori delle rapine, che sia autonomo rispetto all'accordo per la consumazione dei singoli episodi crimonosi.
Il fatto che due rapine di cui trattasi siano state poste in essere con le stesse modalità di esecuzione (ricerca di un basista, accurata preparazione del piano di esecuzione, distribuzione dei ruoli per l'attuazione di detto piano) attengono al compimento dei singoli fatti-reato, ma non sono ancora sufficienti - in mancanza di altri elementi - a rivelare un accordo di carattere generale e continuativo, che abbia per oggetto l'attuazione di un programma criminoso, sì che, da un lato esso precede l'accordo particolare relativo ad ognuno dei delitti genericamente compresi nel programma ed ai mezzi ed alle modalità della loro esecuzione e, d'altra parte, esso permane anche e indipendentemente dai delitti predetti per la ulteriore attuazione del programma di delinquenza prestabilito (Cass., Sez. I, 23-9-1980, n. 9692). Nel caso in esame, non sono evidenziati ruoli diversi all'interno della ipotizzata struttura associativa (al di fuori di una generica attribuzione di ruolo di promotore dello AN, che appare però in riferimento più ai singoli episodi che non al sodalizio criminoso), mentre i mezzi adoperati per la consumazione delle rapine, pure considerati dal giudice d'appello per ritenere il reato associativo, non hanno significato univoco a tale fine, potendo sia attribuirsi all'associazione, sia essere circoscritti alla commissione dei singoli delitti.
La sentenza impugnata, va, quindi, annullata senza rinvio limitatamente al delitto di cui all'art. 416 C.P., con eliminazione della relativa pena di mesi due e giorni venti di reclusione e lire 400.000 di multa, inflitta allo AN, e di mesi due e giorni venti di reclusione e lire 270.000 di multa, inflitta al NI. Resta assorbito il motivo sub 2).
Non può essere accolto il motivo sub 3).
Esso riguarda la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 4, co.2, legge 8-8-1977 n. 533. Detta norma prevede un aggravamento della pena prevista per il reato di rapina, se "l'agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti adibiti alla custodia di essi".
Secondo la lettera, ed anche secondo la "ratio", di detta norma, non è richiesta una specifica qualificazione del soggetto detentore delle armi, come prospettano i ricorrenti (Forze armate, Corpi armati dello Stato, fabbricanti e commercianti autorizzati); essa ispessisse la tutela penale nei confronti delle rapine, che abbiano ad oggetto l'impossessamento di armi, commesse in qualunque locale adibito alla custodia delle medesime.
Ciò per l'evidente ragione della maggiore pericolosità dell'azione delittuosa in vista del conseguimento e della estensione dell'obiettivo illecito e antigiuridico perseguito. Il ricorso va, quindi, rigettato nel resto, con condanna dei ricorrenti alle spese sostenute dalle parti civili costituite, che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo A (art. 416 C.P.) perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi due e giorni venti reclusione e lire 400.000 di multa inflitta allo AN e di mesi due e giorni venti di reclusione e lire 270.000 di multa inflitta al NI.
Determina la residua pena per AN OT in anni dieci, mesi uno e giorni 10 di reclusione e lire otto milioni di multa;
per NI GI in anni otto, mesi nove e giorni dieci di reclusione e lire 5.930.000 di multa.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in complessive lire 2.500.000, di cui lire 2.000.000 per onorari, oltre IVA e CPA, in favore di ciascuna di esse.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2000