Sentenza 4 dicembre 1998
Massime • 1
È valida ed efficace la rinuncia all'impugnazione effettuata da difensore che sia privo di specifico mandato qualora l'imputato sia presente all'udienza ove la rinuncia è presentata, valendo tale presenza come implicita ratifica della volontà espressa dal difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/1998, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 4.12.1998
Dott. Francesco De Chiara Consigliere SENTENZA
Dott. Ernesto Perna La Torre Consigliere N. 1271
Dott. Franco Carletti Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Massimo Oddo Cons.relatore N. 26686/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti il 18 marzo 1998 dal difensore di BI IC - nato a [...] il [...] -, il 30 aprile 1998 dal difensore di IA AT - nato a [...] [...] -, il 25 marzo 1998 dal difensore di OS IC - nato a [...] il [...] - ed il 4 maggio 1998
dall'imputato ER AT - nato a [...] il [...] - avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 239/98 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi:
O S S E R V A
Con sentenza del 21 marzo 1997 il GIP del Tribunale di Modena dichiarò IC BI, AT IA, IC OS e AT ER colpevoli del concorso nei delitti di rapina aggravata del carico di un autoarticolato [capo A) della rubrica] e di sequestro di persona ai danni di PA PH [capo B)], commessi il 9 agosto 1996 in Campogalliano, e, unificati i reati con il vincolo della continuazione e concesse al solo ER le attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuta la contestata recidiva nei confronti del OS e del IA, applicata la diminuente per il rito ex art. 442 c.p.p., condannò il OS alla pena di sei anni e quattro mesi di reclusione e L.
3.000.000 di multa, il IA a quella di cinque anni e quattro mesi di reclusione e L.
2.000.000 di multa, il BI a quella di cinque anni e quattro mesi di reclusione e L.
2.000.000 di multa ed il ER a quella di quattro anni di reclusione e L.
1.400.000 di multa;
dichiarò, altresì, il OS, il IA ed il BI interdetti in perpetuo dai pubblici uffici.
La pronuncia fu gravata dagli imputati e la Corte di Appello di Bologna il 10/27 febbraio 1998, in parziale riforma della decisione, concesse al BI ed al ER le circostanze attenuanti generiche equivalenti, ha rideterminato la pena inflitta a ciascuno in tre anni di reclusione e L.
1.000.000 di multa ed ha ridotto a cinque anni di reclusione e L.
1.800.000 di multa la pena inflitta agli imputati IA e OS.
Tutti i condannati hanno proposto ricorso per cassazione della sentenza.
Con l'unico motivo di ricorso il BI ha denunciato la mancanza di motivazione della decisione sul capo relativo alla comparazione delle circostanze del reato, in quanto, ai sensi dell'art. 63 c.p., le aggravanti speciali, ancorché esistenti in numero superiore, si considerano quoad poenam come una sola e gli argomenti addotti dalla corte d'appello formalmente giustificavano un giudizio di prevalenza. Il motivo è infondato.
La sentenza, dopo avere affermato che i lievi precedenti penali, la condotta processuale ed il ruolo sostanzialmente gregario del BI nella vicenda consentivano una mitigazione del trattamento sanzionatorio a lui inflitto in primo grado, anche mediante la concessione delle attenuanti generiche, ha sottolineato che tali attenuanti dovevano essere ritenute equivalenti in considerazione dell'obiettiva rilevanza delle circostanze aggravanti, anche in relazione alla notevole intimidazione alla quale era stato sottoposta la parte lesa, nonché dell'evidenziata gravità del crimine nel suo complesso.
Tali argomenti fanno emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo e, apparendo sufficienti a giustificare il corretto uso della facoltà discrezionale a lui affidata dalla legge, si sottraggono ad un qualsiasi sindacato di legittimità, tenuto anche conto che la pena inflitta per la sua entità non appare manifestamente sproporzionata rispetto ai fatti oggetto di sanzione.
Nell'esame delle censure proposte dal IA precede nell'ordine logico quella sull'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 606, lett. b), c.p.p., denunciata con riferimento all'avvenuta decisione sul motivo di appello relativo alla dichiarazione di colpevolezza dell'imputato in relazione ai delitti di rapina e sequestro di persona, benché il difensore all'udienza vi avesse rinunciato in presenza del suo assistito. La censura va condivisa.
La corte d'appello ha valutato nel merito il gravame sul capo della pronuncia di primo grado relativo all'affermazione della responsabilità penale del IA per i reati a lui contestati ed ha escluso la possibilità di negare la correità dell'imputato nei delitti di rapina aggravata e sequestro di persona affermata dal GIP e di ravvisare nella sua condotta la fattispecie della ricettazione. Ha giustificato l'avvenuta disamina nonostante la rinuncia del difensore alla doglianza con l'implicito richiamo al principio, desunto dalla previsione contenuta nell'art. 589, 2^ co., c.p.p., secondo il quale il difensore può rinunciare, totalmente o parzialmente all'impugnazione, solo se agisce in virtù di procura speciale rilasciata nelle forme di cui all'art. 122 c.p.p., tanto nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta personalmente dalla parte o da altro difensore, che in quello in cui la stessa sia stata formulata dal medesimo difensore (cfr.: Cass. pen., sez. un., 31 maggio 1991), e che in contrario, nonostante il dettato dell'art. 571, 1^ co., c.p.p., non vale il richiamo all'art. 99, 1^ co., c.p.p., il quale attribuisce al difensore tutte le facoltà ed i diritti riconosciuti all'imputato ed a questo non riservati personalmente.
Tuttavia, essendo presente all'udienza il IA, il giudice non poteva ignorare l'implicita ratifica dell'imputato alla volontà espressa dal suo difensore, che reiteratamente e ragionevolmente è stata posta in evidenza dalla giurisprudenza anche e proprio per attribuire validità alla rinuncia ai motivi d'impugnazione operata in dibattimento dal difensore privo di mandato speciale (cfr. Cass. pen., sez. VI, sent. 24 agosto 1993, n. 7960; Cass. pen., VI sez., sent. 25 luglio 1997, n. 7381), ed era obbligo, quindi, del giudice dichiarare la sopravvenuta inammissibilità dell'appello quanto al motivo rinunciato concernente la responsabilità penale del IA. L'accoglimento di tale censura, che segue all'accertamento di una preclusione all'ulteriore esame da parte della corte di ogni questione relativa a tale parte della decisione di primo grado, dovendo il motivo rinunciato considerarsi come mai avanzato, non può essere causa, tuttavia, di annullamento della decisione impugnata, ostandovi il disposto dell'art. 619 c.p.p., perché nessuna influenza decisiva sull'oggetto del processo è attribuibile alla circostanza che l'affermazione della responsabilità in ordine alla commissione dei reati sia conseguita al rigetto del pertinente motivo di appello proposto dall'imputato - che ha consentito nell'interesse dell'appellante un più penetrante esame del quadro accusatorio esistente nei suoi confronti -, anziché alla mera dichiarazione della sua inammissibilità.
La conclusione comporta, peraltro, l'inammissibilità del primo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, con i quali il IA, sul presupposto della riproponibilità nel giudizio di cassazione di questioni relative al motivo rinunciato, ha denunciato, rispettivamente, l'inutilizzabilità assoluta del mezzo di prova costituito dai tabulati Telecom, il travisamento del fatto e la manifesta illogicità della motivazione sul ruolo da lui svolto nella vicenda e la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al non ritenuto assorbimento del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione nel reato di rapina. Residua la valutazione dell'ultimo motivo di ricorso, con il quale il IA ha lamentato l'eccessività della pena base e la violazione dell'art. 442 c.p.p., l'erronea parificazione delle diverse posizioni concorsuali degli imputati, la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o, quanto meno di equivalenza, rispetto alle aggravanti contestate e l'omessa esclusione dell'aumento di pena applicato per la recidiva
In particolare ha dedotto il ricorrente che la pena irrogata aveva eluso nella sua entità i criteri del giudizio abbreviato, non erano state logicamente motivate le ragioni per le quali era stata parificata da un punto di vista sanzionatorio la sua condotta a quella del OS, non era stato tenuto conto ai fini del diniego delle attenuati generiche dell'intervenuta confessione, della modestia dei suoi prevedenti penali, risalenti a 14 o 18 anni prima dei fatti, e che la collaborazione fornita all'individuazione degli autori della rapina dimostrava un suo spessore criminale assai modesto.
Il motivo è infondato. La corte d'appello, dopo avere espressamente premesso che il giudizio di congruità della pena doveva prescindere dalla riduzione derivante dall'adozione del rito abbreviato, considerata la natura meramente processuale della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., ha affermato che il IA aveva assunto il ruolo prioritario nella vicenda e che tale circostanza faceva premio sulle ragioni addotte a sostegno della concessione delle attenuanti generiche e comportava l'applicazione di una sanzione più grave di quella inflitta ai complici. Ha poi sottolineato il giudice che il carattere professionale dell'attività di rapina in danno di autotrasportatori e che l'evidente inefficacia delle sanzioni irrogate in precedenza per reati analoghi inducevano a condividere le statuizioni del primo giudice in tema di recidiva;
ha richiamato, infine, i criteri dettati dall'art. 133 c.p., con particolare riferimento all'intensità della capacità criminale dimostrata con le modalità del fatto ed ai precedenti penali, per determinare la pena base irrogata al IA in una misura che non si discosta di gran lunga dal minimo edittale.
Tali articolati argomenti a fondamento della determinazione della misura della pena, che, essendo compito esclusivamente affidato alla prudente valutazione del giudice di merito, può essere sindacata esclusivamente mediante il controllo sulla motivazione posta a base della decisione, non appaiono apparenti o manifestamente illogici, perché spiegano coerentemente le ragioni poste a fondamento della decisione della corte d'appello di discostarsi dai minimi edittali previsti per il reato di rapina e per gli aumenti imposti dalla recidiva e dal vincolo della continuazione tra i delitti contestati. Una diversa valutazione non è inoltre consentita da un esame comparativo delle sanzioni inflitte ai vari imputati, perché il giudizio di legittimità, avendo la corte d'appello indicato gli elementi considerati nella determinazione delle pene e la loro specifica influenza sulla decisione, si risolverebbe in una vietata sovrapposizione all'apprezzamento compiuto nelle fasi di merito. Eguali ragioni comportano l'infondatezza dell'unico motivo di ricorso con il quale il OS ha denunciato il difetto di motivazione della sentenza in ordine al diniego delle circostanze attenuati generiche, giustificato anche in tal caso dalla corte d'appello senza alcun vizio logico con il richiamo all'esistenza di precedenti penali specifici dell'imputato, condannato più di una volta anche per rapina in concorso con sequestro di persona.
Infine l'imputato ER ha dedotto a sostegno del suo ricorso l'erronea applicazione della legge penale, perché il capo d'imputazione relativo al sequestro di persona non sarebbe potuto assurgere ad indicazione di un distinto episodio delittuoso, ma doveva ritenersi assorbito da quello concernente la rapina, in quanto l'art. 628, n. 2, c.p. prevede espressamente, come circostanza speciale, che la rapina sia aggravata se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire. Anche tale motivo è privo di fondamento.
Come correttamente osservato dallo stesso ricorrente, il sequestro di persona resta assorbito nel reato di rapina, aggravato a norma dell'art. 628, 3^ co., n. 2, c.p., soltanto quando la violenza usata con il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della rapina, non quando invece ne precede l'attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo, anche se finalisticamente collegato con quello successivo di rapina, ancora da porre in esecuzione, o ne segue l'attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione della rapina e, perciò, con carattere di ulteriore condotta delittuosa indipendente. La privazione della libertà personale, infatti, costituisce un'ipotesi aggravata del delitto di rapina e rimane in esso assorbita unicamente quando la stessa si trova in rapporto non soltanto funzionale, ma anche temporale con l'esecuzione della rapina medesima, mentre, nell'ipotesi in cui la privazione della libertà si protrae oltre il termine di consumazione del delitto contro il patrimonio, il delitto di sequestro di persona necessariamente concorre con quest'ultimo.
La sentenza impugnata nel ricostruire il fatto ha accertato che l'autista dell'autoarticolato venne immobilizzato all'atto dell'impossessamento del veicolo, trattenuto per ore e trasportato in condizioni di cattività per effettuare, senza rischio di tempestive denunce, l'operazione di trasferimento del carico. Orbene, essendo la rapina un reato istantaneo, relativamente al quale non è possibile distinguere il momento di perfezionamento da quello di consumazione dell'illecito, con il solo fatto dell'acquisita disponibilità del veicolo mediante la sottrazione al controllo dell'autista i rapinatori avevano già realizzato l'impossessamento del carico e la loro ulteriore condotta comportante la privazione della libertà dell'autista, protrattasi per il non breve tempo occorrente alle operazioni di trasferimento del carico, costituisce indubbiamente una condotta autonoma, perché diretta ormai esclusivamente all'assicurazione del profitto e dell'impunità dal già consumato delitto di rapina.
All'infondatezza dei motivi formulati da tutti gli imputati segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 4 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 1999