Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 1
In tema di rinunzia, anche parziale, all'impugnazione, poiché non può conferirsi valore alla dichiarazione del difensore non munito di mandato "ad hoc", si verifica nullità quando, in sede di appello, il difensore, non munito di procura conferita a lui personalmente, abbia patteggiato la pena, rinunciando agli altri motivi di gravame. Invero, la natura del particolarissimo atto dispositivo, in vista del quale i poteri sono -con la procura- conferiti, comporta che la scelta del professionista delegato a raggiungere l'accordo con l'organo dell'accusa debba ritenersi effettuata "intuitu personae"; ciò porta ad escludere che il delegato possa procedere alla nomina di un suo sostituto, ai sensi del secondo comma dell'art. 102 cod. proc. pen., esulando, in tal caso, i suoi poteri da quelli tipici, inerenti al mandato difensivo; invero sono trasferibili al sostituto ex art 102 cod. proc. pen. solo i poteri inerenti alla difesa. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello emessa ai sensi del comma quarto dell'art 599 cod. proc. pen. in quanto, pur essendo il difensore dell'imputato munito di procura speciale per la rinunzia ai motivi, esclusi quelli concernenti la riduzione della pena, l'accordo pattizio in grado di appello era intervenuto tra il PM ed il sostituto processuale del nominato difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/1999, n. 4253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4253 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 05/03/1999
1.Dott. Alfonso MALINCONICO Consigliere SENTENZA
2. " Pasquale LACANNA Consigliere N.485
3. " Francesco CALBI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Angelo DI POPOLO Consigliere N.42509/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: CA RU nato il [...] avverso la sentenza emessa, in data 26.2.1998, dalla Corte di Appello di Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Pasquale Lacanna
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Carmine Di Zenzo che ha concluso per l'annullamento, con rinvio, dell'impugnata sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11.2.1997 il Pretore di Roma dichiarava CA RU colpevole del reato di emissione continuata di assegni bancari senza l'autorizzazione della Banca trattaria di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 1 L. 386/90 e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di cinque mesi di reclusione ed al pagamento delle spese processuali. Inoltre, gli applicava le prescritte pene accessorie. Pronunciando sull'appello dell'imputato, la Corte romana emetteva sentenza con la quale, in riforma dell'impugnata pronuncia, riduceva la suddetta pena a quattro mesi e quindici giorni di reclusione, cioè nella misura concordata tra il P.G. e la difesa.
Proponeva ricorso per cassazione il CA con un unico motivo con il quale denunciava la violazione del combinato disposto degli artt.589, 599 e 122 c.p.p. per avere il giudice di appello accettato l'accordo intervenuto tra il P.G. ed il sostituto del difensore, non munito della prescritta procura speciale per rinunciare ai motivi di gravame con esclusione di quello concernente la richiesta di riduzione della irrogata pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla suesposta censura, va premesso che, con dichiarazione del 3.2.1998, resa dinanzi al cancelliere della Corte di Appello di Roma, l'imputato ha conferito al difensore di fiducia avv. Marco Cavaliere procura speciale per rinunciare ai motivi, escluso quello concernente la riduzione della pena. Con atto del 26.2.1998 il predetto difensore ha nominato suoi sostituti processuali tre avvocati tra i quali Maurizio Di Gennaro. Questi - comparso all'udienza di appello, in sostituzione dell'avv. Cavaliere, ha concordato con il P.G. la pena, rinunciando agli altri motivi di gravame.
Ciò premesso, si rileva che l'art. 102 c.p.p., nel consentire al difensore di nominare, in caso di impedimento, un suo sostituto, precisa che questi esercita tutti i poteri del difensore, che consistono, ai sensi dell'art. 99 stesso codice, in tutte le facoltà ed i diritti, con la sola esclusione dei casi in cui la legge li riservi espressamente all'imputato - Inoltre, l'art. 589 - co. 2^- c.p.p. sancisce che le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche a mezzo di procuratore speciale. Con riferimento a tale norma, giova tener presente il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale, "in tema di rinuncia all'impugnazione, anche parziale, non può conferirsi valore alla dichiarazione di rinuncia del difensore non munito di mandato "ad hoc" in quanto il secondo comma dell'art. 589 sancisce specificamente che le parti private - tra le quali non è da comprendere il difensore - "possono rinunciare all'impugnazione o con dichiarazione rilasciata personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale". "Tale principio è stato ribadito da questa Corte anche con riferimento al cosiddetto patteggiamento in appello con varie decisioni con le quali si è precisato che, a norma dell'art. 589 - co. 2^ - c.p.p., la dichiarazione di rinuncia parziale o totale all'impugnazione può essere fatta personalmente dalla parte privata, ovvero a mezzo di procura speciale che, ai sensi dell'art. 122 stesso codice, deve, tra l'altro, contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce, con la conseguenza che è nullo il giudizio di patteggiamento, celebratosi ex art. 589 - 4^ co. - c.p.p., qualora il difensore abbia patteggiato la pena, rinunciando agli altri motivi di gravame, non munito di procura speciale in relazione al procedimento di cui trattasi". Inoltre, è ovvio che una tale procura è da ritenere,
necessariamente, per la natura del particolarissimo atto dispositivo in vista del quale i poteri, che ne derivano sono conferiti, e cioè per il suo specifico contenuto affidata "intuitu personae", e ciò porta, ad escludere che il delegato possa a sua volta, procedere alla nomina di un suo sostituto ex art. 102/2 c.p.p., esulando i suoi poteri da quelli tipici inerenti al mandato difensivo, poiché sono trasmissibili al sostituto ex art.102 c.p.p. solo i poteri inerenti alla difesa.
È da aggiungere che siffatta conclusione è, peraltro, conforme all'orientamento espresso dalla giurisprudenza civile. Invero, con riferimento all'art. 1717 cod. civ., questa Corte ha enunciato il principio secondo il quale "al mandatario non è vietato avvalersi di un sostituto, a meno che il divieto non sia espressamente stabilito, ovvero si tratti di attività rientrante nei limiti di un in carico fiduciario affidato "intuitu personae".
Ne consegue che la carenza - nel sostituto del difensore - della facoltà di patteggiare la pena, rinunciando agli altri motivi, comporta la nullità del procedimento ex art. 599 - co. 4^ - c.p.p. Pertanto, la impugnata sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999