Sentenza 5 dicembre 2014
Massime • 1
È inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
Commentario • 1
- 1. Quando è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per Cassazione?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Il Tribunale distrettuale del riesame di Napoli, con ordinanza, rigettava un appello avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva a sua volta rigettato l'istanza presentata dall'indagato al fine di ottenere la revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere allo stesso applicata per i reati di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. nonché di detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo aggravati dall'art. 416 bis.1 cod. pen.. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per Cassazione l'indagato che, a mezzo del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2014, n. 5378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5378 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 05/12/2014
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - N. 2341
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 42658/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT SE N. IL 15/08/1964;
IT GE N. IL 08/02/1970;
avverso l'ordinanza n. 313/2014 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA, del 31/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha chiesto l'inammissibilità per rinuncia per IT GI e annullamento senza rinvio con riguardo al reato di lesioni per IT IC;
rigetto nel resto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 21 luglio 2014 il tribunale del riesame di Brescia confermava l'ordinanza emessa in data 30 giugno 2014 dal Gip del locale tribunale nei confronti di IT GI e IT IC con riguardo al reato di concorso in lesioni personali, sequestro di persona, rapina aggravata e tentata estorsione in danno di De DO GI.
Ricorrono per cassazione gli imputati deducendo che il provvedimento impugnato è incorso in:
1. violazione di legge in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Contestano le valutazioni operate dai giudici con riguardo alla sussistenza di detta aggravante. Rilevano che gli indagati non hanno agito con metodi mafiosi.
2. Violazione di legge in relazione alla sussistenza dei gravi indizi con riguardo al delitto di estorsione. Sostengono che l'esclusione della sussistenza del reato di estorsione deriva dalle stesse dichiarazioni della parte offesa.
3. violazione di legge in relazione ai gravi indizi con riguardo all'art. 628 c.p. lamentano che il tribunale del riesame ha dato credito alle dichiarazioni della parte offesa sul punto imprecisa;
4. con riguardo alla posizione di IT IC violazione di legge in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione all'azione aggressiva;
5. violazione di legge con riguardo al giudizio di adeguatezza della misura.
In data 4.12.2014 perveniva rinuncia al ricorso nell'interesse di entrambi i prevenuti con atto a firma del difensore Avv. Carmela Pirottina. Ciò detto deve rilevarsi che la rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria dell'ufficio giudiziario. L'atto, non costituendo l'espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. U., n. 18 del 5 ottobre 1994).
Alla luce di tali principi, nel caso in esame la rinuncia al ricorso per cassazione formulata dal difensore privo di procura speciale non può, quindi, ritenersi valida.
Il ricorso è inammissibile perché generico e versato in fatto. Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente.
Nel caso in esame il giudice di merito ha dato conto, con motivazione coerente, specifica e priva di vizi logici degli elementi a carico degli indagati, dando atto di avere condiviso, allo stato, per le modalità di emersione della vicenda ed elevato grado di dettaglio del racconto, il giudizio di attendibilità della parte offesa proprio per la nutrita serie di convergenti riscontri di vario tipo (pag. 6 ordinanza impugnata) e ha ritenuto, considerando anche le sostanziale ammissione di IT GI in sede di interrogatorio di garanzia, certamente integrati i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di lesioni personali, sequestro di persona e rapina aggravata, contestati a titolo di concorso, nei confronti di entrambi gli indagati. Così come con riguardo al reato di estorsione ha considerato accreditabile la versione dell'accusa disattendendo le argomentazioni difensive con motivazione coerente e specifica sia in punto di fatto sia in punto di qualificazione giuridica del reato. Ha infatti ritenuto che se anche l'atto intimidatorio fosse stato diretto ad ottenere il pagamento delle quote sociali la richiesta di derubricazione era preclusa dal fatto che la parte offesa era gravata da un debito nei confronti del solo Di LE, debito peraltro non ancora scaduto con la conseguenza che tale pretesa non poteva essere tutelata davanti all'autorità giudiziaria. Così come con motivazione in fatto incensurabile in questa sede ha ritenuto che l'agguato si sia realizzato con metodi tipicamente mafiosi. È stato sottolineato come si sia trattato di una forma di pressione particolarmente intensa (sei persone provenienti della stessa provenienza geografica che si avvalgono di modalità rivelatrici di una preventiva pianificazione) finalizzata a dimostrare alla persona destinataria della minaccia che dietro la richiesta si muove un vero e proprio gruppo di persone adusa all'uso di minacce gravi per raggiungere le proprie finalità.
Così come con il richiamo al profilo criminale degli indagati e all'oggettiva gravità dei fatti ha dato conto della esclusiva adeguatezza della misura in atto.
A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1000,00 Euro ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e ciascuno al versamento della somma di 1000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende. Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015