Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
È inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, a nulla rilevando che quest'ultimo abbia proposto l'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2008, n. 44612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44612 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/10/2008
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2754
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 021859/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI RI, N. IL 26/05/1983;
2) AT PIERLUIGI, N. IL 15/11/1975 RINUNCIANTE;
3) CONTI EMANUELE, N. IL 20/04/1986;
4) TA FURIO, N. IL 21/08/1965 RINUNCIANTE;
5) SA RO, N. IL 22/08/1966;
avverso ORDINANZA del 13/03/2008 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha richiesto annullamento con rinvio per NT, inammissibilità per rinuncia per SA e per infondatezza per gli altri ricorrenti;
Udito il difensore Avv. PAGANI per NT.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 13.03.2008, depositata il successivo 14 Aprile, il Tribunale di Roma, costituito ex art. 309 c.p.p., investito di richiesta di riesame avverso il provvedimento emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 22.02.2008 impositivo di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni indagati per fatti commessi nell'ambito di ambienti oltranzisti della destra collegati a fenomeni sportivi, prendeva le seguenti decisioni:
- annullava l'ordinanza stessa, per insufficienza di indizi, nei confronti degli indagati PO BI, LL IA, Di IP IO IA (questi ultimi due gravati solo dell'obbligo di presentazione) e nei confronti di IO RI per il solo capo A) della rubrica;
- sostituiva nei confronti di AT BI la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari;
- rigettava il ricorso di ET CO;
- escludeva, per tutti coloro cui era stata contestata, l'aggravante di cui alla L. n. 15 del 1980, art. 1 di cui al capo D);
- rigettava i ricorsi nel resto.
Le complesse indagini si riferiscono a fatti attribuiti a gruppi, ritenuti associati, di oltranzisti gravitanti nelle tifoserie calcistiche della Capitale. In particolare, per quel che riguarda gli odierni ricorrenti, vengono in esame i reati di devastazione, violenza a pubblici ufficiali, in materia di armi (capo D della rubrica, relativo ai fatti compiuti il giorno 11.11.2007 consistiti in varie aggressioni alle Forze dell'ordine), di associazione per delinquere (capo E) e di concorso in lesioni aggravate ai danni di due vigili urbani (capo F).
Il Tribunale, dopo avere vagliato gli elementi oggettivi forniti dalle indagini, e così confermato la sussistenza dei contestati reati - in particolare quello associativo e quello di devastazione ed altro -, riteneva la positiva sussistenza di sufficienti elementi di colpevolezza a carico degli indagati, rilevando per quel che riguarda gli odierni ricorrenti:
- quanto ai reati di devastazione e collegati (capo D): - NT LE: era riconoscibile in fotografia mentre, parzialmente travisato con un casco ed armato di un bastone, era in procinto di dare l'assalto (unitamente a tanti altri) alla Caserma Giglio;
in sede di perquisizione erano stati rivenuti casco, abbigliamento e bastoni corrispondenti;
la sua utenza cellulare era stata rilevata nella zona teatro degli scontri;
- IO RI: era stato presente in tutto lo svolgersi dei gravi disordini, come documentato dalle rilevazioni della sua utenza cellulare, in modo certamente coordinato e finalizzato, attese le risultanze delle intercettazioni telefoniche che tanto dimostravano;
- EI ER: parimenti le rilevazioni telefoniche lo davano presente in tutta l'area dei fatti, e le conversazioni captate testimoniavano la programmazione delle azioni devastatrici e la sua convinta partecipazione;
SA OB (in estrema sintesi, in quanto oggi rinunciarne): era raggiunto dall'esito delle conversazioni telefoniche intercettate e della perquisizione domiciliare.
- quanto al reato associativo (capo E): - NT LE, AT RI, IO RI, EI ER e SA OB erano parimenti tutti raggiunti da rilevanti elementi indiziari costituiti: dall'accettata partecipazione ai fatti di cui sopra (ciò vale per tutti meno il AT), dalla rete dei rapporti intessuti con tante altre persone coinvolte nell'oltranzismo politico- calcistico, come evidenziato dalle captate conversazioni telefoniche, esplicite nel rivendicare l'appartenenza e l'ideologia violenta, fino ai particolari organizzativi ed alla divisione dei ruoli;
vi erano poi significative acquisizioni oggettive e strumentali in esito alle disposte perquisizioni.
- quanto al reato di concorso in lesioni aggravate (capo F): il EI P. era raggiunto dall'esito di una conversazione telefonica in cui egli raccontava come era riuscito dileguarsi dopo il fatto (avvenuto il 09.10.2007), mentre i complici - tra i quali il fratello GO - erano stati identificati (e poi giudicati a parte).
In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale giustificava la necessità della misura più rigorosa nei confronti di IO, EI, NT e SA in relazione alla gravità oggettiva dei fatti, ritenuti non occasionali ma espressione di un programma delittuoso preordinato, con grave rischio di reiterazione criminosa anche per il conclamato substrato ideologico. Quanto al AT, invece, l'esclusione nei suoi confronti del reato di devastazione, decisa dal Gip, induceva l'affievolimento delle esigenze cautelari, così sostituendosi la restrizione carceraria con gli arresti domiciliari.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponevano ricorso per cassazione i predetti indagati IO RI, AT RI, EI ER, NT LE e SA OB che motivavano i rispettivi gravami formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione:
2.1 - IO (in custodia cautelare in carcere per i capi D) ed E), essendo stato revocata, nei suoi confronti, la misura in ordine al capo A)):
chiede annullamento dell'impugnato provvedimento per violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p.: - è vero che è andato alla manifestazione dell'11 Novembre, ma non sussistono prove a suo carico in ordine alla commissione di fatti concreti, ne' alla partecipazione all'ipotizzata associazione per delinquere;
- in tal senso l'ordinanza si basa solo su illazioni e congetture;
- lo stesso reato associativo non risulta essere configurabile, mancandone gli elementi essenziali;
- trattasi, peraltro, di persona incensurata. 2.2 - AT (agli arresti domiciliari per il solo capo E), essendo stato revocata dal Gip la custodia carceraria per il capo D)):
chiede annullamento della gravata ordinanza per violazione dell'art.416 c.p., e per vizio di motivazione in ordine alla sufficienza degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari a suo carico: - dubitabile la sussistenza stessa di un'associazione per delinquere, comunque nessun elemento milita a suo carico;
- sono solo tre le telefonate, nelle quali non si rinvengono accordi o progetti criminosi, ma solo espressioni di sfogo dei sentimenti prodotti dalla morte violenta del tifoso SA;
- al più saremmo in presenza di un'istigazione non accolta (art. 115 c.p., u.c.); - il Tribunale, poi, non aveva motivato la ragionevole sufficienza di misura meno affittiva.
2.3 - EI (in carcere per i reati sub D), E) e F)):
lamenta l'erronea valutazione del Tribunale in ordine: - alla stessa sussistenza di un reato associativo, e cioè, in fatto, di un gruppo organizzato, essendosi trattato di manifestazioni spontanee;
- i contenuti delle telefonate sarebbero irrilevanti;
- nelle stesse il suo linguaggio sarebbe scherzoso;
- quanto al reato sub F) avrebbe solo riportato i racconti del fratello.
2.4 - NT (in carcere per i reati sub D) ed E)):
denuncia l'inidoneità delle rilevazioni telefoniche a collocarlo nei tafferugli in modo rilevante e significativo;
lamenta la mancata acquisizione in atti dei tracciati telefonici;
contesta la sufficienza degli elementi in ordine alla partecipazione al reato associativo, ritenuto su basi meramente congetturali. 2.5 - SA (in carcere per i reati sub D) ed E)) - (in sintesi, in quanto oggi rinunciarne al ricorso):
il contenuto delle telefonate dimostrerebbe solo la sua partecipazione alla manifestazione dell'11 Novembre, non ai fatti di reato;
il materiale sequestrato a suo carico non sarebbe significativo in relazione alle accuse.
In data 08.10.2008 la difesa del NT presentava motivi nuovi, successivamente ribaditi (deposito del 15.10.2008), ad ulteriore sostegno delle proprie tesi.
Il 15.10.2008 la difesa del EI e del AT depositava atto, firmato dal solo difensore, di rinuncia al ricorso.
3. I ricorsi debbono tutti essere dichiarati inammissibili, con ogni dovuta conseguenza di legge, per i seguenti motivi.
3.1 Va dapprima dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto da SA OB per rinuncia, con le conseguenze tutte di legge. Rileva invero la Corte come la rinuncia all'impugnazione, nella fattispecie formalmente effettuata dal SA con dichiarazione versata in atti, firmata da detto indagato e attestata dal difensore, induca l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d). Ciò preclude, ovviamente, la valutazione del ricorso nel merito. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del SA, in solido con gli altri ricorrenti il gravame dei quali viene parimenti dichiarato inammissibile, al pagamento delle spese processuali ed, in proprio, al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 500,00 (cinquecento) in favore della Cassa delle Ammende.
3.2 I ricorsi proposti dagli indagati IO, AT, EI e NT devono tutti essere dichiarati inammissibili, con ogni conseguenza di legge, per la loro manifesta infondatezza.
3.2.A - Va peraltro dapprima dichiarata l'inefficacia della rinuncia ai ricorsi fatta, con separati atti del comune difensore, per gli imputati EI ER e AT RI. Ed invero trattasi, nella fattispecie, di rinuncia firmata dal solo difensore di cui non è attestata la procura speciale, rinuncia non sottoscritta dai predetti indagati. In tal senso valga ribadire quanto affermato da questa Corte con sentenza Cass. Pen. Sez. 6, n. 42181 in data 27.11.2006, Rv. 235302, Ferrieri Caputi: "È inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, a nulla rilevando che egli abbia proposto l'impugnazione" (v. anche, conformi, le massime 3584/2000, Rv. 217500; 6636/2000, Rv. 215330; 6948/2000, Rv. 216368).
3.2.B - Venendo al merito dei ricorsi, vale osservare quanto segue. Questione comune sollevata dai ricorrenti IO, AT, EI e NT è quella che deduce l'insussistenza del reato associativo (capo E della rubrica) e, comunque, l'inadeguata motivazione dell'impugnata ordinanza in proposito. Tali motivi di ricorso risultano palesemente infondati. Va rilevato, invero, da un lato, come i gravami sul punto tendano ad una rilettura in fatto, come tale inammissibile in questa sede di legittimità. Dall'altro, va preso atto come il Tribunale capitolino abbia correttamente motivato sulla scorta dei giusti parametri di valutazione e sulla base delle plurime risultanze in atti, ben evidenziando la sussistenza di tutti gli elementi strutturalmente rilevanti in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p.: pluralità di persone legate da comuni idealità politiche e condivisi modelli comportamentali;
senso dell'appartenenza; struttura organizzativa e dotazione di mezzi operativi;
capacità di pronta mobilitazione;
divisione dei ruoli;
programma comune teso alla commissione di plurimi reati, specie di indole violenta, in particolare contro le Forze dell'ordine viste come antagonista naturale e nemico storico delle proprie illecite attività. Cedono, a fronte di ciò, tutte le deboli deduzioni difensive, in particolare la rivendicata occasionalità ed unicità della manifestazione dell'11 Novembre, risultando evidente - di
contro
- la più ampia portata della partecipazione al reato in parola e la stessa orchestrazione dei fatti.
Altro argomento di carattere generale, peraltro sollevato solo dal ricorrente NT, per la particolarità della sua posizione che - secondo la difesa - molto dipende dal punto, è quello relativo al dedotto mancato versamento in atti dei tracciati telefonici relativi ai contatti rilevati ed alle relative posizioni sul territorio, in particolare nel giorno 11 Novembre 2007. Anche siffatta proposizione si rivela palesemente infondata. I dati significativi in proposto sono tutti riportati, invero, nelle informative di polizia con indicazione degli elementi di riferimento, oltre che delle rilevanti connessioni in fatto. Trattasi di indicazioni fidefacenti che, in concreto, ampiamente consentono alle difese l'esplicazione dei propri diritti di controllo e controdeduzione, come in realtà è stato. Vale poi rilevare come siffatta doglianza venga proposta dal NT in termini quanto mai teorici, non deducendo una propria diversa collocazione sul territorio, così finendo per assumere i caratteri - qui inammissibili - della virtualità. Ciò è tanto più vero ove si rifletta che esso NT, in realtà, è stato colto in fotografia, e riconosciuto, armato di bastone in procinto di partecipare all'assalto alla caserma Giglio. Il resto dei ricorsi si esaurisce in replicate proteste in ordine alla prospettata insussistenza di sufficienti elementi in ordine alla partecipazione ai fatti. Trattasi, nella sostanza, di motivi che tendono ad una rivisitazione in fatto non consentita in questa sede. Va, peraltro, ribadita la piena adeguatezza motivatoria da parte del Tribunale, con riferimento per i singoli imputati - come sopra si è pur sinteticamente ricordato - a dati di particolare pregnanza ed eloquenza, come le conversazioni telefoniche captate, peraltro non contestate dai ricorrenti nella loro effettività. Singole deduzioni, come quella del EI (trattarsi di frasi scherzose), o quella del AT (trattarsi solo di espressioni di cordoglio per la morte del SA) risultano quindi particolarmente riduttive, rispetto alla ben maggiore corposità delle risultanze, ed hanno avuto congrua risposta nel provvedimento impugnato cui vale riportarsi, trattandosi ancora una volta della riedizione di doglianza già compiutamente e correttamente valutata in sede di merito. La tesi del AT (la cui restrizione domiciliare è solamente per il reato associativo) doversi, al più, ravvisare - in base alle telefonate - un'istigazione non accolta, ex art. 115 c.p., u.c., dimentica che il tenore delle conversazioni, come ha correttamente motivato il Tribunale, disegna un'evidente compiaciuta appartenenza che va ben al di là dei singoli episodi, nel quadro di una stretta rete di collegamenti. Trattasi di motivazione logica, basata su dati di fatto qui non discutibili, e dunque immune dalla formulata censura. Altrettanto è a dire relativamente alla specifica doglianza del EI in ordine al reato di cui al capo F). Anche per questo episodio il tentativo riduttivo del ricorrente (proporre quale racconto di esperienze altrui quel che è una vera confessione stragiudiziale) si scontra in modo frontale con la realtà del tenore delle frasi effettivamente pronunciate, inequivocabili in senso accusatorio. Anche sul punto la corretta motivazione dei giudice del merito supera il vaglio di questa Corte.
Infine i ricorrenti denunciano come errata la valutazione in merito alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure imposte. Così non è. Un intero capitolo dell'ordinanza impugnata è dedicato alla motivazione in proposito, nella ribadita affermazione della gravità oggettiva dei fatti e della pericolosità degli indagati, con particolare riferimento al substrato ideologico che sostiene i fatti ed alla specifica prognosi negativa. Cedono, a fronte di ciò, le deduzioni di incensuratezza (quali svolte dal IO) o di mancata concessione di misura meno afflittiva (invocata dal AT, che già fruisce di adeguati arresti domiciliari). I ricorsi, anche sul punto, manifestano la loro evidente inconsistenza.
3.3 Segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna di tutti i predetti ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento ed al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno, ad eccezione del rinunciante SA per il quale si determina sanzione pecuniaria di Euro 500,00 (cinquecento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, ad eccezione di SA OB che condanna, a quest'ultimo titolo, al versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento). Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento, per ciascun ricorrente, al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2008