Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2000, n. 1067
CASS
Sentenza 15 febbraio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il soggetto sottoposto a custodia cautelare ha interesse a ricorrere avverso un provvedimento restrittivo della libertà personale anche nel caso in cui il gravame sia limitato a una sola delle imputazioni, poiché il venir meno del titolo della custodia, anche se con riferimento esclusivo a una delle accuse, pur senza incidere sull'assoggettamento del medesimo alla misura cautelare a causa del mantenimento del provvedimento restrittivo in relazione ad altri reati, rende meno gravosa la posizione difensiva e consente il riacquisto della libertà, nel caso in cui il titolo legittimante l'applicazione della misura venga meno, per qualsiasi motivo, in ordine agli altri reati.

La rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal solo difensore, non munito di procura speciale per tale atto, non produce alcun effetto processuale, in quanto egli, se non specificamente incaricato dal proprio difeso, non ha tale facoltà, neanche ove abbia proposto egli stesso il gravame.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2000, n. 1067
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1067
    Data del deposito : 15 febbraio 2000

    Testo completo