Sentenza 15 febbraio 2000
Massime • 2
Il soggetto sottoposto a custodia cautelare ha interesse a ricorrere avverso un provvedimento restrittivo della libertà personale anche nel caso in cui il gravame sia limitato a una sola delle imputazioni, poiché il venir meno del titolo della custodia, anche se con riferimento esclusivo a una delle accuse, pur senza incidere sull'assoggettamento del medesimo alla misura cautelare a causa del mantenimento del provvedimento restrittivo in relazione ad altri reati, rende meno gravosa la posizione difensiva e consente il riacquisto della libertà, nel caso in cui il titolo legittimante l'applicazione della misura venga meno, per qualsiasi motivo, in ordine agli altri reati.
La rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal solo difensore, non munito di procura speciale per tale atto, non produce alcun effetto processuale, in quanto egli, se non specificamente incaricato dal proprio difeso, non ha tale facoltà, neanche ove abbia proposto egli stesso il gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2000, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 15/02/2000
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N. 1067
3. Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 43654/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GR IM n. il 12.07.1963
avverso ordinanza del 24.08.1999 TRIB. LIBERTÀ di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco CIANI, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1 Con ordinanza in data 24 agosto 1999 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile per carenza di interesse l'appello proposto da GR IM, imputato dei reati di omicidio volontario in danno di AN IS, tentato omicidio in danno di NT OC e detenzione e porto illegale di arma da sparo, avverso quella in data 13 luglio 1999 del g.i.p. procedente, con la quale era stata respinta l'istanza di scarcerazione relativamente al solo reato di omicidio volontario per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare ex art. 297 co. 3^ c.p.p., richiesta dall'interessato per essere stato emesso nei suoi confronti misura custodiale per detto reato dopo che in epoca precedente era stato catturato per il solo reato di detenzione e porto illegale dell'arma usata per la commissione dell'omicidio del IS, i cui termini di fase erano di già decorsi. Il tribunale affermava che l'appellante non aveva alcun interesse all'impugnazione, in quanto il suo eventuale accoglimento non avrebbe cagionato alcun effetto a lui favorevole, dal momento che, in ogni caso, sarebbe rimasto in carcere per i reati di tentato omicidio e detenzione e porto illegali di arma da sparo, oggetto di altro provvedimento custodiale.
2. Ricorre per cassazione il GR, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce erronea applicazione di legge ( art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 568 co. 4^ stesso codice), osservando che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del merito, l'impugnazione non poteva essere dichiarata inammissibile, persistendo l'interesse dell'imputato ad essere scarcerato dal più grave dei reati contestatigli, pur se rimaneva in carcere per gli altri a lui addebitati.
Nelle more dell'odierna udienza il difensore del ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia all'impugnazione da lui soltanto sottoscritta.
3. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va precisato che la rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal solo difensore, non munito di procura speciale per tale atto, non produce alcun effetto processuale, come più volte questa Corte ha affermato (cfr., per tutte, SS.UU., 31.5.1991, ric. Catalano), in quanto egli non ha tale facoltà, se non specificamente incaricato dal proprio difeso, neppure nel caso che abbia egli stesso proposto il gravame.
Per quanto, poi, concerne la censura rivolta all'ordinanza gravata va ribadito (cfr., sul punto, SS.UU., 11.5.1993, ric. Romano) che il soggetto sottoposto a custodia cautelare ha interesse a ricorrere avverso un provvedimento restrittivo della libertà personale anche nel caso in cui il gravame sia limitato ad una sola delle imputazioni, poiché il venire meno del titolo della custodia, anche se con riferimento esclusivo ad una delle accuse (nella specie che ci occupa quella di omicidio volontario in danno di IS), pur senza incidere sull'assoggettamento del medesimo alla misura cautelare a causa del mantenimento del provvedimento restrittivo in relazione ad altri reati (nella specie quelli di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di arma da sparo), rende meno gravosa la posizione difensiva e consente il riacquisto della libertà, nel caso in cui il titolo legittimante l'applicazione della misura venga meno, per qualsiasi motivo, in ordine agli altri reati.
Ne discende che il ricorrente aveva interesse all'impugnazione, sicché erroneamente il giudice dell'appello ne ha dichiarato l'inammissibilità ritenendone l'insussistenza a cagione della presenza di altri titoli di reato per i quali l'interessato era anche sottoposto a misura restrittiva della libertà personale. Per le suesposte ragioni suesposte il provvedimento gravato deve essere annullato con rinvio degli atti allo stesso giudice, il quale, in diversa composizione soggettiva, provvederà all'esame dell'impugnazione proposta dall'odierno ricorrente. La Cancelleria provvederà alle incombenze di cui all'art. 94 co. 1^ - ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co.1^ - ter norme att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2000