Sentenza 27 giugno 2001
Massime • 2
In tema di riesame, qualora l'imputato sia assistito da due difensori, l'avviso della data dell'udienza camerale deve essere dato ad entrambi e non solo al difensore che abbia sottoscritto la relativa richiesta, con la conseguenza che l'omesso avviso ad uno solo dei due difensori dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale, pronunciata nonostante l'altro difensore, presente all'udienza, avesse dedotto la relativa eccezione entro i termini fissati dall'art. 182, comma 2, cod.proc.pen.).
In tema di riesame, la nullità dell'ordinanza di riesame dovuta all'omesso avviso della data dell'udienza camerale ad uno dei due difensori non comporta l'inefficacia dell'ordinanza cautelare che si verifica soltanto quando il tribunale del riesame non provveda entro il termine stabilito dall'art. 309, comma 9, cod.proc.pen. (La Corte, in motivazione, ha precisato che nel caso concreto la decisione sulla richiesta di riesame, pur se annullabile, era intervenuta nel prescritto termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte del tribunale).
Commentario • 1
- 1. Art. 309 - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitivahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/06/2001, n. 33540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33540 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
composta dai signori magistrati dott. Aldo VESSIA Presidente
" Brunello DELLA PENNA Componente
" Guido IETTI "
" Mauro Domenico LOSAPIO "
" Giovanni DE ROBERTO "
" Vincenzo COLARUSSO "
" Pietro TO SIRENA "
" Giovanni SILVESTRI "
" Pierluigi ONORATO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da DI AR TO, nato a [...], il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 19 dicembre 2000. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Pietro TO Sirena.
Udita la requisitoria dell'avvocato generale Vincenzo Galgano, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, osserva:
Svolgimento del processo
Con ordinanza del 23 novembre 2000, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dispose la custodia cautelare in carcere di DI AR TO, indagato per i reati di estorsione tentata e consumata, aggravati ex articolo 7 della legge numero 203 del 1991, e commessi - in concorso con altre persone - ai danni di alcuni imprenditori di San Giuseppe Vesuviano, nonché per i delitti di detenzione e porto illegale di armi.
Dopo l'arresto ed al momento del suo ingresso nella casa circondariale, il DI AR nominò suo difensore l'avvocato TO Matrone e successivamente, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, nominò quale secondo difensore l'avvocato Rodolfo Viserta. Avverso il provvedimento cautelare propose richiesta di riesame soltanto l'avvocato Matrone, e nel corso dell'udienza eccepì "la nullità della procedura dal momento che l'avviso di udienza, previsto dall'articolo 309, comma 8, c.p.p., non era stato notificato anche all'altro difensore"; ma il Tribunale di Napoli rigettò detta eccezione, in adesione a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'avviso deve essere dato I al solo difensore che ha proposto la richiesta di riesame, e - con ordinanza del 19 dicembre 2000 - confermò nel merito il provvedimento impugnato.
L'avvocato Viserta propose allora ricorso per cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione di legge e sostenendo che i giudici del riesame avrebbero dovuto accogliere l'eccezione di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, ritualmente dedotta.
Il ricorso venne assegnato alla seconda sezione penale di questa Corte, la quale - con ordinanza del 4 maggio 2001 - lo rimise alle sezioni unite, evidenziando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione se "nel caso di assistenza dell'indagato da parte di due difensori, l'avviso della data di udienza fissata per la discussione della richiesta di riesame debba essere dato ad entrambi, anche quando la richiesta sia stata proposta sol tanto da uno di essi".
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
1. Il problema dell'omissione dell'avviso ad uno dei due difensori nominati dall'imputato o dall'indagato e delle conseguenze relative a tale mancato adempimento ha dato luogo nel passato, anche durante la vigenza del codice di procedura penale del 1930, a vari contrasti giurisprudenziali, che sono stati risolti da alcune pronunce delle sezioni unite di questa Corte.
L'ultima di queste sentenze è del 25 giugno 1997, ricorrente AR, ed ha affrontato lo specifico problema degli effetti del mancato avviso della richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare ad uno dei due difensori nominati dall'indagato (articolo 305 c.p.p.). Ebbene, nella sentenza AR, è stata compiuta una approfondita indagine in ordine a tutte le possibili ipotesi di mancato avviso ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato o indagato e sono state dettate regole, dalle quali queste sezioni unite non ritengono di doversi discostare, dal momento che nessuna delle decisioni postesi in contrasto con quanto era stato stabilito in quel processo ha fornito una convincente motivazione a sostegno della diversa tesi adottata.
2. È, comunque, il caso di fare un breve cenno ad alcuni principi che attualmente regolano la materia, e che sono il frutto di una lunga e laboriosa elaborazione giurisprudenziale, accuratamente esposta nella menzionata sentenza AR, cui si rinvia per informazioni più dettagliate.
È ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nell'ipotesi di citazione per il dibattimento, l'avviso di fissazione dell'udienza debba essere dato ad entrambi i difensori di fiducia dell'imputato e che, nel caso in cui detto avviso sia stato dato ad uno solo di essi, si verifica una nullità a regime intermedio, la quale si sana se non tempestivamente eccepita (cfr. con riferimento al codice di procedura penale del 1930: Cass. pen., Sez. un., 1 ottobre 1991, De Lena, RV 167056; e con riferimento al codice di procedura penale vigente: Cass. pen., sez. II, 21 febbraio 1992, Virdis, RV 189162; Cass. pen., sez. IV, 1 marzo 1994, Didoni, RV 198653).
Qualche margine di incertezza - e di conseguente oscillazione della giurisprudenza - presenta invece la situazione relativa ai procedimenti camerali.
Anche per questi ultimi vi sono comunque delle fattispecie in cui la soluzione accolta dalla Corte di cassazione è assolutamente pacifica: in particolare si è consolidata la giurisprudenza secondo cui l'avviso della data di udienza fissata per la discussione dell'istanza di riesame deve essere dato ad entrambi i difensori di " fiducia quando costoro abbiano sottoscritto la richiesta che ha dato luogo al procedimento incidentale, ovvero nell'ipotesi in cui tale richiesta sia stata sottoscritta dal solo indagato o imputato. Ed è del pari giurisprudenza consolidata che anche in queste ipotesi il mancato avviso ad uno dei difensori da luogo ad una nullità a regime intermedio, con la conseguenza della sua sanatoria ove la stessa non sia stata tempestivamente eccepita.
Rimane, tuttavia, ancora irrisolto il contrasto di giurisprudenza relativo alla questione cui si è fatto cenno, e cioè se in caso di assistenza dell'indagato da parte di due difensori, l'avviso della data di udienza fissata per la discussione dell'istanza di riesame debba essere dato ad entrambi, anche quando la richiesta sia stata presentata da uno solo di essi.
Tale questione, che non è stata espressamente affrontata nelle precedenti sentenze di queste sezioni unite, costituisce perciò lo specifico oggetto del presente giudizio.
3. Con riferimento ad essa va anzitutto segnalato che, subito dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989, la Corte di cassazione si espresse in ordine alla nuova disciplina codicistica in tema di pluralità di difensori e di partecipazione all'udienza di riesame, affermando che "nel caso in cui la richiesta di riesame sia stata proposta ai sensi dell'articolo 309 c.p.p. da uno solo dei due difensori nominati dall'imputato e l'avviso della data dell'udienza sia stato notificato a lui e non anche all'altro, non è violato il disposto dell'ottavo comma del suddetto articolo 309, secondo il quale - l'avviso della data di udienza è notificato all' imputato e al suo difensore-, giacché quest'ultimo deve esclusivamente individuarsi nel difensore che ha proposto la richiesta di riesame" (Cass. pen., sez. VI, 25 ottobre 1990, Galatolo RV 186318).
La suddetta sentenza Galatolo e le altre dello stesso tenore che le hanno fatto seguito (Cass. pen., sez. l,10 giugno 1999, Randazzo, RV 214009; Cass pen., sez. III, 20 gennaio 1999, Maliqi, RV 213167;
Cass. pen., sez. I, 12 novembre 1997, Vitiello, RV 209180; Cass. pen., sez. V, 26 febbraio 1997, De Rosa, RV 207475; Cass. pen., sez. VI, 22 febbraio 1996, Imperato, RV 205027; Cass. pen., sez. I, 24 marzo 1995, Severa, RV 201180; Cass. pen., sez. VI, 26 gennaio 1993, Ferlin, RV 192965), pur senza porre in discussione il principio teorico dell'unicità della figura processuale del difensore, hanno posto l'accento sulla diversità del procedimento incidentale rispetto a quello principale, nonché sulla compatibilità dell'esercizio del diritto di difesa in relazione alla necessità di rapido svolgimento della procedura camerale di riesame. In una di queste decisioni, inoltre, si è sostenuto che la soluzione adottata sarebbe corretta pure perché "in presenza di un atto inequivoco rappresentato dalla sottoscrizione di un solo difensore, avvisare anche l'altro potrebbe interferire sulle scelte difensive che spettano in via esclusiva all'interessato, il quale potrebbe anche avere voluto tacitamente escludere dalla propria difesa l'altro difensore" (Cass. pen., sez. VI, 26 gennaio 1993, Ferlin, RV 192965, citata).
Le ragioni su esposte non furono però ritenute convincenti da altri collegi di questa Corte, i quali hanno introdotto una giurisprudenza di segno contrario, sostenendo che "il mancato avviso della data dell'udienza camerale di riesame ad uno dei difensori nominati dall'imputato che non abbia sottoscritto la richiesta è causa di nullità a regime così detto 'intermedio' e determina la nullità dell'atto o del procedimento posti in essere in assenza del difensore non avvertito" (Cass. pen., sez. III, 4 ottobre 1994, SS).
La su citata sentenza SS e le altre che hanno seguito quell'indirizzo (Cass. pen., sez. III, 14 giugno 2000, Biba, RV 216818; Cass. pen., sez. II, 20 ottobre 1997, Bellomo, RV 210593;
Cass. pen., sez. III, 1 dicembre 1999, Russo RV 215354; Cass. pen., sez. V, 16 luglio 1996, Ezuriche, RV 205091) hanno chiarito che le ragioni del dissenso rispetto alle precedenti scelte giuridiche dipendono dalla circostanza che il difensore al quale l'ottavo comma dell'articolo 309 c.p.p. fa riferimento è il "difensore" che l'imputato ha indicato, avvalendosi delle facoltà attribuite dalla legge;
ed è dunque "innegabile che sia suo difensore il difensore che ha sottoscritto la richiesta;
ma è altrettanto innegabile che lo sia l'eventuale secondo difensore, il quale, nominato regolarmente, può non avere sottoscritto per tutta una serie di ragioni" (cfr. Cass. pen., sez. V, 16 luglio 1996, Ezuriche, RV 205091 citata). Ed anzi, proprio la sentenza Ezuriche ha ulteriormente specificato che "nulla impedisce all'imputato - è ovvio - di affidare espressamente la propria difesa, nella fase de libertate, ad uno solo dei difensori;
ma perché tale scelta valga nei confronti dell'ufficio, essa deve essere esplicita, non potendo essere dedotta da circostanze, quali quella della sottoscrizione della richiesta di riesame da parte di uno soltanto dei due difensori, che, perché non posto in essere direttamente dall'imputato o indagato, non sono per nulla univoche".
In ogni caso, sembra opportuno far rilevare che la sentenza SS e quelle del medesimo indirizzo ad essa successive - riferendosi ad una precedente decisione delle sezioni unite (Cass. pen., Sez. un., 6 maggio 1993, Piccioni, RV 193414), confermata da altra più recente - hanno stabilito che l'annullamento della decisione di riesame per mancato avviso della data dell'udienza camerale ad uno dei due difensori, non comporta l'inefficacia dell'ordinanza che ha applicato la misura cautelare, che si verifica esclusivamente allorquando il tribunale non provvede nel termine stabilito e non anche se il provvedimento, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile (cfr. Cass. pen., Sez. un., 7 marzo 1996, Carlutti, RV 203772).
4. Il contrasto di giurisprudenza relativo alla mancata comunicazione dell'avviso di udienza nel corso di un procedimento de libertate ha, comunque, già determinato l'intervento di queste sezioni unite, le quali - come si è prima cennato -nella sentenza AR hanno affrontato lo specifico problema degli effetti del mancato avviso della richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare ad uno dei due difensori nominati dall'indagato. Risolvendo quel contrasto, le sezioni unite hanno affermato che "l'omessa notifica a uno dei due difensori dell'indagato della data di deliberazione in camera di consiglio sulla richiesta del pubblico ministero di proroga della custodia cautelare da luogo alla nullità del procedimento camerale dinanzi al giudice per le indagini preliminari e, conseguentemente, del provvedi- mento di proroga, nullità che è a così detto regime intermedio, sia che si proceda con il rito di cui all'articolo 127 c.p.p., sia che si proceda con la massima libertà di forme".
È, peraltro, vero che la questione giuridica affrontata dalla citata sentenza è in qualche misura diversa da quella trattata in questa sede: tanto che è nella motivazione di quella decisione è stato espressamente distinto il tema della proroga da quello del riesame, e si è rilevato che nelle questioni concernenti il primo dei due temi non avrebbero potuto valere le obiezioni poste per il riesame, perché "manca il supporto dell'impugnazione ed il riferimento a chi la propone", e ciò dimostra che la soluzione del "problema riferito alla i proroga dei termini di custodia cautelare deve essere rinvenuta nella normativa generale sul diritto di difesa e sulla nomina del difensore di fiducia".
E però, la sentenza AR ha accuratamente analizzato le ragioni per le quali anche in sede di udienza di riesame è necessario -a pena di nullità della procedura - che l'avviso sia dato ad entrambi i difensori nominati dall'indagato, pur se la richiesta era stata proposta solo da uno di essi.
Infatti, in quella decisione è stato chiarito che conforta tale conclusione "l'unitarietà del processo, non come aspirazione metagiuridica, ma come discende positivamente dalla struttura del codice di rito, che impone di non limitare l'applicabilità delle norme che prevedono in generale diritti, facoltà, oneri, a particolari procedimenti o fasi processuali, se non nei casi espressamente contemplati"; ed è stato altresì messo in rilievo che "i due difensori di fiducia costituiscono un unico soggetto processuale, e cioè il difensore, che si contrappone in tale unità agli altri".
Ma la sentenza AR ha anche confutato gli argomenti utilizzati dai fautori dell'altro indirizzo, ed in particolare quello di ordine letterale secondo cui la norma processuale parla di difensore al' singolare e l'altro che si trincera sulla necessità di procedere rapidamente e con la massima semplificazione delle forme. La confutazione del primo argomento -che in quella fattispecie, si riferiva all'articolo 305 c.p.p. e non al 309, comma 8, dello stesso codice - è del tutto valida anche nel presente processo;
non sembra, infatti, contestabile che siffatta tesi "si attesta sul dato grammaticale obliterando la potenzialità semantica del termine su cui ha fatto affidamento il legislatore (per ragioni pratiche di scrittura) e mandando all'interprete di penetrarne l'essenza"; e che per cogliere tale essenza, nel caso concreto, debba necessariamente farsi riferimento al primo comma dell'articolo 96 c.p.p., il quale stabilisce che "l'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia".
Conseguentemente, con la sentenza in questione si è chiarito che "la duplicità del difensore recepisce, trasformandola in regola positiva, l'aspirazione dell'imputato (o indagato) ad assicurarsi una difesa articolata e diversificata in modo che ognuno dei due officiati possa espletare nel migliore dei modi il proprio compito nell'ambito della rispettiva specializzazione"; e si è altresì evidenziato che alla duplice nomina "è immanente la presunzione, superabile solo per disposto di legge, che l'imputato o indagato intende utilizzare l'opera di due difensori in modo articolato e con reciproca integrazione, sicché e arbitrio inferire a priori, da determinati comportamenti (ad esempio dal fatto che uno solo abbia proposto impugnazione), l'intenzione ,dell'interessato di utilizzare un solo difensore".
Ma altrettanto incisiva è stata la confutazione del secondo argomento, essendosi fatto rilevare che "semplificare significa snellire, affrettare, ridurre i tempi: e non si vede, laddove due avvisi ai difensori devono 'marciare' in parallelo e non consecutivamente, quale intralcio possa portare lo spedirne contemporaneamente due invece di uno".
Peraltro, tale ragionamento è servito anche a dimostrare l'inconsistenza della tesi giuridica di coloro i quali ritengono che - per la peculiarità del procedimento di riesame - l'avviso della data fissata per l'udienza debba essere dato solo al difensore che ha sottoscritto la relativa richiesta: e si è anzi aggiunto contro tale tesi che "in effetti non si può determinare l'estensione del diritto di difesa in funzione della semplificazione delle forme, ma si deve rinvenire il limite della semplificazione proprio nel rispetto del diritto di difesa come disciplinato dalla legge". Insomma, secondo la sentenza AR, quelle decisioni in cui si è sostenuto che è sufficiente l'avviso al solo difensore che ha proposto il riesame o l'impugnazione "si sono inoltrate in una serie di distinzioni non giustificate dal diritto positivo"; mentre il diritto di difesa, "perché non rimanga sterile affermazione di principio, deve potersi concretizzare in ogni fase o momento processuale in cui si consente l'intervento del difensore, posto che la legge, in linea generale, non pone limi ti in tal senso".
5. Tali conclusioni sono del tutto condivise anche da queste sezioni unite che le ribadisce, aggiungendo -a sostegno della tesi accolta - un ulteriore argomento che, peraltro, la giurisprudenza favorevole alla soluzione qui adottata aveva già preso in esame. Stabilisce l'articolo 486, comma 5, c.p.p., che il giudice sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento "anche nel caso di assenza del difensore quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento purché prontamente comunicato"; ma la norma precisa che "tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi, ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito".
Ebbene, appare di tutta evidenza che la regola da ultimo enunciata rappresenta una eccezione al sistema secondo cui l'imputato o l'indagato hanno diritto ad essere effettivamente assistiti da due difensori di fiducia;
ed il fatto che per giustificare tale deroga il legislatore abbia dovuto emanare una specifica norma dimostra inequivocabilmente che in ogni caso diverso deve essere integralmente rispettato il diritto del prevenuto ad essere difeso da entrambi i difensori nominati.
6. Alla stregua degli argomenti su esposti, il contrasto insorto tra le decisioni delle singole sezioni di questa Corte deve essere risolto nel senso che in caso di assistenza dell'indagato da parte di due difensori, l'avviso della data di udienza fissata per la discussione dell'istanza di riesame va dato ad entrambi, anche quando l'istanza sia stata presentata da uno solo di essi. E si osserva, al contempo, che l'omissione di siffatto adempimento determina una nullità a regime intermedio, secondo una regola che ormai si è consolidata nella giurisprudenza di legittimità.
7. Ciò posto, poiché la nullità derivante dalla mancata notificazione dell'avviso di udienza all'avvocato Viserta è stata ritualmente eccepita dall'altro difensore del DI AR, avvocato Matrione, nel corso dell'udienza innanzi ai giudici del riesame, ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato e che gli devono essere trasmessi al tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
È il caso di osservare che tale annullamento non comporta l'inefficacia dell'ordinanza che ha applicato la misura cautelare:
infatti, nel caso concreto, la decisione sulla richiesta di riesame è intervenuta nel prescritto termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte del tribunale;
mentre - come si è avuto modo di precisare - l'inefficacia del provvedimento coercitivo si verifica esclusivamente allorquando i giudici del riesame non abbiano provveduto entro tale termine e non anche se il provvedimento da essi tempestivamente emesso sia per qualche ragione annullabile (cfr. Cass. pen., Sez. un., 7 marzo 1996, Carlutti, RV 203772, citata).
8. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Si provveda alle comunicazioni previste dall'articolo 94 comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Così deliberato in camera di consiglio, il 27 giugno 2001. Depositato in cancelleria l'11 settembre 2001