Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/02/1993, n. 2
CASS
Sentenza 12 febbraio 1993

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In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare a norma dell'art. 309, comma decimo, si verifica nel solo caso in cui il Tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento del Tribunale, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile.

Nel caso in cui tra il giorno della notificazione al difensore dell'avviso della data fissata per l'udienza di riesame e quello dell'udienza stessa non sia intercorso il termine minimo di tre giorni liberi previsto dall'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen., deve ritenersi verificata una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, comma primo, lett. c), stesso codice, che si propaga all'ordinanza emessa dal Tribunale, comportandone l'annullamento.

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  • 1Violenza negli stadi: sull'ordinanza di convalida del provvedimento del QuestoreAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/02/1993, n. 2
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2
Data del deposito : 12 febbraio 1993

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