Sentenza 27 ottobre 2004
Massime • 1
È legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti) anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma 3 cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere. (La Corte, nell'escludere che la formula utilizzata nella specie potesse interpretarsi nel senso dell'attribuzione al difensore anche del potere di proporre appello, ha chiarito che la parte civile con la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., conferisce al difensore lo "jus postulandi", ossia la rappresentanza tecnica in giudizio, mentre con la procura speciale prevista dall'art. 122 attribuisce al procuratore, a norma dell'art. 76 comma 1, la "legitimatio ad processum", ossia la capacita' di essere soggetto del rapporto processuale e di promuovere l'azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato).
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/10/2004, n. 44712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44712 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARVULLI Nicola - Presidente - del 27/10/2004
Dott. MORELLI Francesco - Componente - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Componente - N. 22
Dott. LATTANZI Giorgio - Componente - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSI Aldo - Componente - N. 44296/2003
Dott. CALABRESE Renato Luigi - rel. Componente -
Dott. BRUSCO LO G. - Componente -
Dott. AGRÒ Antonio S. - Componente -
Dott. CANZIO Giovanni - Componente -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE TA CA nata a [...] il [...];
2) DE TA NA MA nata a [...] il [...];
nel procedimento
contro
:
LL AO LO nato a [...] il [...];
AN IU nato a [...] il [...];
Avverso l'ordinanza 30/10/2003 della Corte Appello di Salerno. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Renato Luigi Calabrese.
Udite le conclusioni del Procuratore Generale nella persona dell'Avvocato Generale dr. Antonio Siniscalchi con le quali si chiede il rigetto dei ricorsi;
sentiti i difensori, Avv. Ezio MA Caprio, per AR AR, e Avv. Rodolfo Gamberoni, per TO, i quali chiedono raccoglimento dei motivi di impugnazione;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 19 dicembre 2002 il Tribunale di Salerno assolveva per insussistenza del fatto AR AR LO e TO IU dalla imputazione di omicidio colposo ai danni di De VI LO. Proponevano appello ai sensi dell'art. 576 cpp i soggetti danneggiati dal reato, congiunti ed eredi del defunto, già costituiti parte civile.
La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza del 30 ottobre 2003, dichiarava inammissibile il gravame in quanto presentato da difensore privo di procura speciale, ritenendo che non poteva attribuirsi tale valore al mandato conferito dalle parti al proprio legale, in calce all'atto di costituzione relativo al primo grado di giudizio, con la dicitura "con ogni facoltà prevista dalla legge e con il richiamo al procedimento penale": in assenza cioè di specifico riferimento alla attività di impugnazione e al grado di giudizio interessato. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore delle parti civili deducendo inosservanza o erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 100, terzo comma, e 591 cpp. Il ricorso è stato assegnato alla quarta sezione della Corte di Cassazione, che, con ordinanza del 7 aprile 2004, ha rilevato come sulla questione dell'interpretazione dell'art. 100, terzo comma, cpp sia insorto un contrasto nella giurisprudenza delle diverse sezioni penali della Corte, già segnalato dall'Ufficio del Massimario, e ulteriore contrasto sia ravvisabile tra l'orientamento più restrittivo prevalente in sede penale, fatto proprio nella specie dal giudice di merito, e quello di segno opposto pacificamente accettato in sede civile, pur in presenza di disposizioni legislative di identico tenore (art. 100 cit. e art. 83, quarto comma, c.p.c.). Ha rimesso quindi gli atti alle Sezioni Unite per la soluzione della questione.
In tal senso ha disposto il Primo Presidente.
Il ricorso è stato discusso all'odierna udienza, in esito alla quale il Procuratore Generale e i difensori hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione che le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere può essere così formulata: "se sia legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti), che non faccia espresso riferimento al potere del difensore di proporre appello"; questione sulla quale si registra nella giurisprudenza di legittimità - ma anche in dottrina - un perdurante e radicato contrasto interpretativo.
2. Il quadro normativo al quale occorre far riferimento nel definire i termini del contrasto è dato dall'art. 76 cpp, secondo cui l'azione civile nel processo penale è esercitata mediante la costituzione di parte civile (primo comma), che produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (secondo comma); dall'art. 100 cpp, in virtù del quale la parte civile sta in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale (primo comma), che si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa (terzo comma); dall'art. 122 cpp, che disciplina le modalità di rilascio e il contenuto della procura speciale per determinati atti;
dall'art. 576 cpp, che individua le coordinate entro le quali la parte civile può impugnare;
dall'art. 83, quarto comma, epe, che ha un tenore del tutto omologo a quello del comma terzo dell'art. 100 cpp citato.
3. L'ordinanza che sollecita la composizione del contrasto riferisce dell'esistenza di due contrapposti indirizzi nella giurisprudenza di questa Corte.
- La tesi maggioritaria è quella che esige una interpretazione letterale del terzo comma dell'art. 100, che assume essere la sola praticabile. La procura alle liti si intende conferita soltanto in relazione a quel determinato grado del giudizio in relazione al quale fu rilasciata, a meno che dall'atto stesso non risulti un'espressa, diversa volontà che si sostanzi in una dichiarazione della parte di voler estendere la procura oltre il grado processuale in corso. Tale tesi prospetta altresì che altra cosa è il principio di immanenza della costituzione di parte civile (art. 76, 2 comma, c.p.p.), in forza del quale il difensore della parte civile può
resistere all'impugnazione dell'imputato e contraddirla, ed altra cosa è agire per impugnare la sentenza e le statuizioni sfavorevoli, perché queste sono attività che richiedono un mandato specifico. Si esclude quindi l'ammissibilità di formule dal tenore non chiaro e preciso, quali quelle con le quali si delega il difensore a "rappresentare e difendere in ogni stato o grado del giudizio" o del "procedimento" o "nella presente procedura, nel presente giudizio o processo", "con ogni facoltà di legge" e simili (tra le tante: Sez. 3^, 19.03.03, Favilena, rv 224517; Sez. 3^, 8.11.02, Poma, rv 223243;
Sez. 3^, 25.09.02, Vitelli, rv 222854; Sez. 6^, 23.09.02, Polito, rv 222929; Sez. 5^, 4.06.01, Pc in proc. Bovini, rv 219711; Sez. 5^, 22.09.1997, Sorrentino, rv 209261; Sez. 3^, 15.07.1997 Abdel Fattah, rv 209624; Sez. 4^, 3.06.97, Conti, rv 208537). - La idoneità delle formule sopra menzionate è sostenuta dal contrapposto orientamento, affermativo del principio della non necessità di apposite o comunque espresse procure speciali per la proposizione della impugnazione (Sez. 4^, 16.04.03, Silveira, rv 226031; Sez. 4^, 8.02.01, Bizzarri, rv 220789; Sez. 1^, 16.11.1998, Hass, rv 211768; Sez. 6^ 8.03.94, Spallanzani, rv 198507). Permea di sè queste ultime decisioni, sostenitrici dell'indirizzo di minoranza, la soluzione della questione prospettata dalle Sezioni Unite civili (nelle due sentenze consecutive n. 5528/91 e 5529/91, che è nel senso che la procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado "per il presente giudizio" (o processo, causa, lite, ecc...), senza alcuna indicazione limitativa, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il "giudizio" stesso, e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per il primo grado, ai sensi dell'art. 83, quarto comma, c.p.c.. 4. Così riferito il grado di sintesi della giurisprudenza sul tema oggetto di rimessione, occorre dire che la soluzione del contrasto esige per prima cosa che si faccia chiarezza sulle differenze intercorrenti tra le varie "procure speciali" che il codice di rito utilizza per indicare atti, relazioni e uffici che sono indiscutibilmente eterogenei tra loro.
Colui che sostiene di essere danneggiato dal reato - vale a dire il titolare del diritto al risarcimento e alle restituzioni, il cd. legittimato ad causam - può esercitare l'azione civile nel processo penale mediante la costituzione di parte civile. Ciò può fare, a mente dell'art. 76 c.p.p., personalmente (se persona giuridica tramite il rappresentante legale, se persona fisica non avente "il libero esercizio dei diritti" secondo le modalità indicate nell'art. 77 c.p.p., che rimanda al c.p.c.) o a mezzo di procuratore speciale ad atti ex art. 122 c.p.p.. In quest'ultimo caso conferisce al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale (legittimatio ad processum) e detto procuratore ha titolo di promuovere l'azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato. È questa la "procura speciale" cui si riferiscono gli artt. 76 e 122 c.p.p.. Diversa è la procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 100 c.p.p.. La parte civile non può difendersi da sola, ma deve stare in giudizio con il ministero di un difensore, munito di procura speciale. Tale atto conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio, ossia esclusivamente lo jus postulandi, attribuendogli il potere di "compiere e ricevere... tutti gli atti del procedimento (art. 100, quarto comma)2, necessari allo svolgimento dell'azione civile: si tratta di una "capacità di schietto diritto processuale", che risponde ad un'esigenza prevalentemente pubblicistica. Appare così evidente che l'intenzione del legislatore è stata quella di modellare la procura alle liti con riferimento all'omologo istituto processual-civilistico (art. 83 c.p.c.), giacché la parte civile, come gli altri soggetti indicati nell'art. 100, si muove nel processo penale nell'ambito, diretto o indiretto, di un contenzioso di natura civilistica.
Conclusivamente, la procura di cui agli artt. 76 e 122 c.p.p. tende ad attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, al fine di promuovere l'istanza risarcitoria in nome e per conto del danneggiato;
la procura ex art. 100 mira a conferire un valido mandato defensionale della parte rappresentata, onde far valere in giudizio la pretesa di detta parte. La differenza tra le due procure è dunque radicale e tale resta anche quando unitamente alla prima venga, con lo stesso atto, conferita alla stessa persona anche la seconda: la qual cosa è ben possibile in quanto, pur in presenza di distinte disposizioni normative, non si rinviene nell'ordinamento una disposizione che vieti il cumulo, in unico atto, di tali distinte scritture.
5. Questo rapido excursus normativo agevola la soluzione della questione di diritto demandata alla Corte e, nel contempo, facilita - come si avrà modo di rilevare - anche la decisione da adottare nel caso concreto.
Il nodo centrale del problema consiste nel verificare se l'utilizzo nella procura alle liti di una formula generica e, potenzialmente, omnicomprensiva possa configurare quella "espressa volontà diversa", che il terzo comma dell'art. 100 c.p.p. richiede perché la delega defensionale non debba presumersi conferita per "un determinato grado del processo". Ed allora va subito detto che non può assolutamente essere condivisa la tesi radicale sostenuta dall'indirizzo giurisprudenziale maggioritario - e, per il vero, anche da una parte autorevole della dottrina - che interpreta il suddetto terzo comma della norma nel senso che lo stesso impone che la formula utilizzata debba contenere la "volontà espressa (cioè palese, evidente), volta ad estendere la procura oltre il primo grado del processo". È decisiva e assorbente, sulla scorta di quanto già perspicacemente sottolineato dalle Sezioni Unite civili nelle menzionate due pronunce del 1991, la considerazione che, se così fosse, non avrebbe senso la presunzione (semplice) prevista dalla legge perché la limitazione della procura ad un determinato grado del processo deriverebbe solo dal fatto che l'estensione di essa all'appello non sarebbe stata esplicitamente prevista nell'atto.
La presunzione, invece, si giustifica solo partendo dal presupposto che non è prevista per il rilascio della procura l'adozione di formule sacramentali. È, questo, un approccio sul quale tutti concordano, anche i fautori - in giurisprudenza come in dottrina - della tesi qui respinta: giustamente ispirato al rifiuto di un formalismo illimitato del processo e all'esigenza d'una difesa più ampia degli interessi della parte civile.
Fermo tale presupposto, ne deriva che per interpretare la volontà della parte che la procura abbia rilasciato senza specificare espressamente l'estensione della sua validità (la sua "ultrattività"), è al contenuto complessivo dell'atto che bisogna fare riferimento. La norma ha voluto solo stabilire, attraverso la presunzione, che in mancanza di qualsiasi indicazione in ordine all'estensione della procura o in presenza di espressioni equivoche, la procura conserva la sua efficacia limitatamente al grado del procedimento cui si riferisce l'atto, in ordine al quale è apposta la procura speciale.
È quindi alle espressioni contenute in detta procura che bisogna fare riferimento per accertare la volontà della parte circa l'estensione della procura, e non "all'indicazione specifica dei gradi ulteriori".
Il che non vuole dire affatto - come pure è stato obiettato - rovesciare la presunzione stabilita dall'art. 100, ma riconoscere semplicemente che la volontà della parte di agire in giudizio non richiede per l'appunto formule sacramentali, bastando all'uopo che il conferimento del potere rappresentativo al difensore risulti, quanto ai limiti ed alla sua estensione, in modo indubbio dal contenuto dell'atto diretto alla costituzione del rapporto processuale. In questa prospettiva, deve ritenersi che la presunzione di cui si discute operi senz'altro ogni volta che vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire il potere defensionale senza alcun'altra indicazione. Non sembra invece poter sussistere dubbio che quando si usano formule generiche, ma certamente tali da ritenere che la procura valga anche per il giudizio di appello (come ad esempio "per tutti i gradi di giudizio", "in ogni stato e grado del procedimento") la presunzione di cui alla norma sia vinta.
L'impiego, in altre parole, della stessa terminologia fatta propria dal tenore del terzo comma dell'art. 100 ("grado" di processo), ancorché non vi sia menzionata la parola "appello", conferisce alla procura il potere di spiegare l'efficacia anche per l'ulteriore fase del procedimento. Il riferimento - che talune decisioni utilizzano per contrastare tale conclusione - al principio di "immanenza" (o meglio, di permanenza) degli effetti della costituzione di parte civile si palesa incongruo e non pertinente, poiché confonde l'atto di impugnazione con la partecipazione della parte civile al giudizio, che è concetto diverso. E, del resto, anche il giudice delle leggi opina che la procura ad litem per la rappresentanza "nel presente e negli eventuali gradi del giudizio" debba essere considerata procura speciale a proporre appello (v. ord. n. 66 del 24 febbraio 1995). A non diversa conclusione deve pervenirsi se nel contesto dell'atto si precisa che la procura viene conferita "per il presente processo" (o si usano in alternativa altri sinonimi come "giudizio", "procedimento", "causa", "controversia", ecc..., dovendosi dare per acquisito il concetto di equivalenza, ai fini che qui interessano, delle anzidette locuzioni, non esistendo nel codice di rito - tanto penale che civile - una definizione legale delle stesse). Anche in questi casi appare evidente la manifestazione di volontà della parte di estendere l'efficacia e la validità della procura anche al secondo grado, dato che il processo, il giudizio, la causa si articolano in più gradi.
Dalla suesposta soluzione interpretativa può dunque trarsi il seguente principio di diritto: "È legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti), che non faccia espresso riferimento al potere del difensore di proporre appello, sempre che la procura rilasciata possa essere interpretata nel senso che il mandato difensivo comprenda anche un siffatto potere".
6. Alla stregua del principio testè enunciato, deve affermarsi che la conclusione di inammissibilità dell'appello proposto dalle parti civili oggi ricorrenti, cui è pervenuta la impugnata ordinanza, si palesa conforme a diritto.
Si riporta, per completezza, il testo integrale della procura oggetto della decisione: "Sig. avv. ... vi nominiamo e costituiamo quale Ns difensore, nonché procuratore speciale ai fini della costituzione di parte civile nel procedimento penale n. ..., a carico di ..., conferendovi ogni più ampia facoltà di legge ed approvando sin da ora il vostro operato".
Il mandato contiene inconfutabilmente sia la procura alle liti ("vi nominiamo e costituiamo quale Ns difensore") sia la rappresentanza processuale ex artt. 76/122 cpp ("nonché procuratore speciale ai fini della costituzione di parte civile").
Senonché l'impiego delle movenze terminologiche "nel procedimento penale n. ...", "con ogni più ampia facoltà di legge", "approvando sin da ora il vostro operato", afferisce esclusivamente - com'è altrettanto evidente - al mandato per la costituzione di parte civile. Non è, infatti, ricollegabile in alcun modo (diversamente da quanto lo stesso provvedimento impugnato mostra di ritenere, per cui la motivazione va sul punto, in ogni caso, rettificata ai sensi dell'art. 619, primo comma, c.p.p.), al conferimento della procura alle liti, che risulta invece rilasciata puramente e semplicemente, senza alcuna ulteriore manifestazione di volontà.
Non ha perciò efficace incidenza critica l'attuale deduzione difensiva con cui i ricorrenti sottolineano, in particolare, come la procura "fosse indicativa addirittura della volontà di approvazione preventiva delle iniziative poste in essere dal procuratore allo scopo di tutelare gli interessi delle parti civili": giacché tale manifestazione di volontà, risolvetesi in una mera clausola di stile, attiene, come detto, soltanto alla costituzione di parte civile.
Sicché l'impossibilità di interpretare l'atto nel senso di comprendere anche il potere del difensore di proporre appello è innegabile.
I ricorsi vanno pertanto respinti con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali - rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2004