Sentenza 23 maggio 2013
Massime • 1
E inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2013, n. 29202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29202 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 23/05/2013
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1881
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 46710/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA OL N. IL 14/04/1981;
avverso l'ordinanza n. 956/2012 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 21/08/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 21 agosto 2012 il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame avanzata da NI ID e, per l'effetto, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 4 agosto 2012 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, in ordine al delitto previsto dalla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, il quale lamenta violazione di legge e carenza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare quelle di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c) e al rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza.
3. Con successiva nota del 17 maggio 2013, depositata in pari data presso la cancelleria della Prima Sezione penale di questa Corte, il difensore dell'indagato dichiarava di rinunziare al ricorso, essendo stata revocata, in pari data, la misura dell'obbligo di firma con la quale, in precedenza era stata sostituita la custodia cautelare in carcere.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
1. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria dell'ufficio giudiziario. L'atto, non costituendo l'espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. U., n. 18 del 5 ottobre 1994).
2.Alla luce di tali principi, nel caso in esame la rinuncia al ricorso per cassazione formulata dal difensore privo di procura speciale non può, quindi, ritenersi valida.
3.Dal contenuto dell'atto depositata dal difensore risulta, peraltro, che NI ID, dal 17 maggio 2013, non è sottoposto ad alcuna misura cautelare, essendo stata, da ultimo, revocato l'obbligo di firma. Sotto questo profilo, dunque, non sussiste l'interesse richiesto dalla legge per coltivare l'impugnazione. L'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione, deve configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale e deve essere, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2013