Sentenza 28 giugno 2017
Massime • 2
Non è configurabile il tentativo di attentato alla sicurezza dei trasporti, reato di pericolo concreto previsto dall'art. 432 cod. pen., in quanto la fattispecie incriminatrice si perfeziona con l'insorgenza del pericolo, da individuarsi nel momento in cui sono posti in essere di atti concreti e non equivoci, idonei a cagionare una conseguenza pregiudizievole alla sicurezza dei trasporti, senza l'intervento di una serie causale indipendente dalla volontà dell'agente.
In tema di reato di istigazione a delinquere, la circostanza aggravante dell'incitazione a commettere delitti di terrorismo, prevista dall'art. 414, comma quarto, cod. pen., non è compatibile con quella della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, che deve ritenersi assorbita dalla prima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2017, n. 7203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7203 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2017 |
Testo completo
07203-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 28/06/2017 EF DI AS -Presidente- Sent. n. sez. 694/2017 - Rel. Consigliere - VINCENZO SIANI REGISTRO GENERALE ALDO ESPOSITO N.35908/2016 AE DI GI TO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EF IO IA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 29/06/2015 della CORTE ASSISE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Uditi i difensori: avv.RAMONDINI GIAN MARIO, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. avv. ROSSI ALBERTINI TIRANNI FLAVI, che conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. avv. D'ADDABBO IA, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. avv. POLI SAURO, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. N RITENUTO IN FATTO 1. GI IA NI, ND AN, EF DE MO, MA La IA, LE GL, AN EN, DO OS e IA DO MA erano tratti al giudizio della Corte di assise di Perugia, imputati: - tutti, del delitto di cui agli artt. 112, n. 1, 270-bis, commi primo e secondo, cod. pen. e 1 d.l. n. 625 del 1979, per costituzione, organizzazione e comunque partecipazione ad associazione sovversiva di ispirazione anarco-insurrezionalista, caratterizzata da doppio livello e con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, in Umbria e Lazio, dal settembre 2007 in poi (capo A); - il solo NI, del delitto di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 5, 61, n. 2, cod. pen. e 1 d.l. n. 625 del 1979, per essersi impossessato, al fine della commissione del delitto di cui al punto seguente, dell'autovettura Lancia Y10 tg. PG751984, di proprietà di Carmelo Sirio, in Perugia, tra il 25 e il 26 marzo 2008 (capo B); -lo NI ed il AN, del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 432, n. 1, cod. pen., 4 legge n. 110 del 1975, per avere, in concorso fra loro e perseguendo finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, al fine di commettere il reato di cui al capo A), attentato alla sicurezza dei trasporti pubblici ponendo in essere atti idonei diretti a sabotare la linea ferroviaria Orte - Ancona, con l'utilizzo di ganci in ferro di fabbricazione artigianale, seguendo fedelmente le modalità illustrate nel manuale anarco-insurrezionalista "Ad ognuno il suo. 1000 modi per sabotare questo mondo", da collocare sui fili elettrici della linea ferroviaria, in Orte, nella notte tra il 26 e il 27 marzo 2008 (capo C); - il DE MO, la GL, la EN, il OS e la MA del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112, n. 1, 302 cod. pen. e 1 d.l. n. 625 del 1979, per avere, in concorso fra loro e perseguendo finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, al fine di commettere il reato di cui al capo A), elaborato, redatto e comunque divulgato il manifesto clandestino dal titolo "KNO3", Foglio anarchico rivoluzionario 0 numero 0, nel cui testo erano espressi concetti in cui si istigava alla commissione di delitti non colposi contro la personalità dello Stato, al fine di sovvertire, con la violenza, il suo ordinamento politico, economico e sociale, in Orte, Roma, Torino, Montesilvano, fino al 18 febbraio 2009 (capo D) - con la contestazione della recidiva infraquinquennale per il AN e della recidiva specifica infraquinquennale per lo NI. In queste imputazioni era assorbita quella formulata a carico dello NI in procedimento, poi riunito, avente ad oggetto il reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3 3, legge n. 110 del 1975, relativo al porto ingiustificato di coltello a serramanico, in Orte, il 27 marzo 2008. 1.1. La Corte di assise, con sentenza del 22 ottobre 2013 10 gennaio 2014, aveva dichiarato lo NI responsabile del furto sub B), escluse la circostanza aggravante di cui all'art. 1 d.l. n. 625 del 1979, la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. e la contestata recidiva, qualificata la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 5, cod. pen. come aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., e lo aveva condannato alla pena di anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa;
aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso NI in ordine al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, per essersi il reato estinto per prescrizione;
aveva assolto lo NI e tutti gli altri imputati dalle residue imputazioni per insussistenza del fatto.
1.2. La Corte di primo grado aveva ritenuto compiutamente provato esclusivamente il furto aggravato imputato al solo NI e prescritto il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975. Invece, con riferimento all'associazione sovversiva, rilevata la carenza di dimostrazione dell'accordo fra gli accusati, della struttura organizzativa e del programma comune, aveva assolto tutti gli imputati. Quanto al delitto di cui all'art. 432 cod. pen., ascritto allo NI ed al AN, il quadro probatorio era stato ritenuto, nel suo complesso, equivoco in ordine al fatto e, quanto al profilo giuridico, si era evidenziato che, trattandosi di reato di pericolo concreto, era mancata la dimostrazione della sussistenza di questo requisito, senza che fosse configurabile per esso il tentativo. Infine, con riguardo al reato di cui all'art. 302 cod. pen., si era rilevato che l'imputazione non specificava in quali passaggi il foglio rivoluzionario formulasse le istigazioni, che la redazione degli articoli non era sufficiente a concretare istigazione e che era insufficiente il mero richiamo all'insurrezione anarchica, mentre la rassegna dei delitti richiamati per categorie nella contestazione non risultava dimostrato aver formato oggetto di istigazione, nemmeno con riguardo alle fattispecie di cui agli artt. 280 e 280-bis cod. pen., mancando negli articoli componenti il foglio l'indicazione specifica dei delitti da compiere.
2. Avverso questa decisione avevano interposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia e lo NI.
2.1. Il Procuratore della Repubblica aveva dedotto che la sentenza impugnata presentava anzitutto errori e lacune nella ricostruzione in fatto, per l'omessa valutazione degli elementi di prova emersi nel corso del dibattimento e la mancata connessione logica fra gli stessi. 4 Quanto al reato di cui all'art. 432 cod. pen., era stato accertato che lo NI ed il AN erano stati fermati nel corso della notte del 27 marzo 2008 mentre erano a bordo dell'auto Lancia Y10, risultata rubata la notte precedente, con all'interno del veicolo quattro ganci sporchi di grasso, confezionati in modo artigianale, un filo di nylon arrotolato, chiavi passepartout ed altro materiale. I ganci in particolare risultavano realizzati in conformità con il manuale degli anarco-insurrezionalisti citato nella contestazione. Il AN, apprendista in quel periodo in azienda meccanica, aveva ascritto a sé la realizzazione dei ganci. Il quadro di elementi obiettivi risultante da tale acquisizione era stato ingiustamente svalutato dalla Corte di primo grado che aveva addotto contrasti fra le dichiarazioni degli operanti circa la collocazione nel veicolo dei ganci e l'andamento del veicolo prima di essere fermato. Parimenti criticabile era per il P.m. la restante ricostruzione del fatto in merito al luogo in cui era stata fermata l'autovettura, l'illogica svalutazione dell'assenza di telefoni cellulari e la complessiva analisi in diritto compiuta dai giudici di primo grado. L'impugnazione aveva criticato (oltre all'assoluzione degli imputati dalla contestazione di associazione sovversiva di ispirazione anarco-insurrezionalista sub A) anche l'assoluzione degli imputati DE MO, GL, EN, OS e MA dal delitto di cui all'art. 302 cod. pen., nonché l'avvenuta esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 1 d.l. n. 625 del 1979, conv. dalla legge n. 15 del 1980 (aggravante dell'avere commesso il fatto per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) relativamente al reato di furto aggravato, pure ritenuto a carico dello NI.
2.2. Quanto all'appello del Procuratore generale territoriale, con il primo motivo, si era prestata adesione all'appello del P.m. e, con il secondo motivo, si era prospettato, in ordine al reato di cui al capo C), che, anche nell'ipotesi di assoluzione dello NI e del AN dalla relativa imputazione, il primo giudice avrebbe dovuto applicare agli imputati, ai sensi dell'art. 115 cod. pen., la misura di sicurezza della libertà vigilata ex art. 229 cod. pen.
2.3. Il gravame dello NI aveva lamentato, relativamente alla condanna a lui inflitta, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, nonostante fosse stato assolto dai reati più gravi, avesse serbato un atteggiamento collaborativo e fosse gravato soltanto da precedenti contravvenzionali, unico ulteriore precedente afferendo a fatto commesso in epoca successiva ai fatti qui in esame. L'appellante si era anche doluto dell'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., avuto riguardo al modesto lasso di tempo in cui egli aveva avuto a disposizione l'autovettura rubata e del suo modesto valore, atteso che trattavasi di veicolo immatricolato nel 1992. 5 3. Con la sentenza in epigrafe, resa in data 29 giugno - 2 novembre 2015, la Corte di assise di appello di Perugia ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado ed ha dichiarato lo NI ed il AN responsabili del delitto di cui al capo C), ritenuta l'ipotesi tentata, e il DE MO, la EN ed il OS responsabili del reato di cui agli artt. 81, 110, 414, ultimo comma, cod. pen., così riqualificato il reato contestato sub D), e, ritenuta la continuazione fra i reati sub B) e sub C), ha rideterminato la pena inflitta allo NI in quella di anni quattro di reclusione ed euro 350,00 di multa, ha condannato il AN alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione, con sospensione condizionale della pena stessa, ed ha condannato il DE MO, la EN ed il OS alla pena di anni tre di reclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie conseguenti.
3.1. Con particolare riferimento al reato sub C), i giudici di appello hanno ritenuto necessario dover sottoporre a revisione critica la svalutazione operata dai giudici di primo grado della portata indiziaria di tutti gli elementi indicati dagli inquirenti con riferimento ai due suddetti imputati, in relazione all'ora, al luogo, alla collocazione, alla strumentazione a bordo della Lancia Y10, a sua volta rubata dallo NI il giorno precedente, con primario riferimento ai ganci artigianalmente realizzati: elementi in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel manuale di sabotaggio sequestrato allo stesso NI. La considerazione analitica e poi globalmente sintetica degli elementi di prova acquisiti ha condotto la sentenza di secondo grado a concludere anche alla luce della valutazione dell'ulteriore documentazione (fotografie e filmati) prodotta dal P.m. con l'atto di gravame (e ritenuta legittimamente valutabile) - che, quella notte, quando furono fermati, i due imputati stavano per collocare due ganci lungo i fili elettrici della linea ferroviaria e la loro apposizione avrebbe potuto essere realizzata o dal basso, oppure dal vicino cavalcavia, con sistemazione dei ganci mediante l'impiego del filo di nylon e della canna da pesca di cui pure si erano dotati, sempre in attuazione delle istruzioni contenute nel manuale. La Corte territoriale ha osservato che anche gli elementi emersi nel corso delle intercettazioni captate nelle settimane successive erano confermativi di tale ricostruzione: univoca, tra l'altro, è stata considerata la frase detta dallo NI all'amico ST, in senso autocritico per la sfortunata azione intercettata dai Carabinieri. "Fantozzi mi fa una pippa". Circa gli effetti dell'azione delittuosa, la Corte di merito ha chiarito che l'attentato preparato attraverso la collocazione dei ganci avrebbe, sempre in accordo alle indicazioni tratte dal suddetto manuale, fatto sì che, all'arrivo del treno, il locomotore avrebbe trascinato il gancio, il quale a sua volta avrebbe 6 strappato le sospensioni del filo;
tale filo, allora, si sarebbe staccato bloccando la locomotiva e danneggiando centinaia di metri di linea elettrica nonché il collettore. Al riguardo sono stati segnalati, per indicativa comparazione, gli esiti delle indagini documentati dal P.m. per fatti analoghi accaduti in Francia e in Germania, pure esaminati insieme ai rilievi fotografici prodotti dalle difese nel corso del giudizio di appello per dimostrare l'opposto, esiti che hanno, secondo l'argomentata valutazione dei giudici di merito, confermato l'idoneità sabotatrice dell'operazione messa in essere dai due imputati ed interrotta dall'intervento dei Militari. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte di assise di appello ha dissentito dall'opinione espressa dalla Corte di assise, secondo cui per il delitto di cui all'art. 432 cod. pen., trattandosi di attentato, non fosse configurabile il tentativo, sicché ha ritenuto che il reato in esame era stato compiutamente accertato, ma nella forma del tentativo, e l'ha considerato aggravato dalla finalità di terrorismo, non necessariamente collegata all'appartenenza dell'agente all'associazione sovversiva, sussistendo essa ogni qual volta il reato fosse strumentalmente rivolto a perseguire fini di terrorismo o di eversione.
3.2. Per quanto concerne le posizioni relative all'imputazione di cui all'art. 302 cod. pen. di cui al capo D), la Corte territoriale ha ritenuto accertata l'individuazione nei suddetti DE MO, EN e OS degli autori di tre degli scritti pubblicati sul foglio KNO3. I giudici di appello hanno valutato la testimonianza del cap. Antonini sul contenuto delle intercettazioni di cui il P.m. non aveva prodotto i supporti magnetici, avendo il testimone chiarito che si trattava di intercettazioni effettuate, previa debita autorizzazione, nel procedimento relativo alle indagini svolte inizialmente dall'Autorità giudiziaria di Roma, che era poi confluito nel procedimento sfociato in questo processo. E' stato anzi specificato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 270 cod. proc. pen., quel procedimento non poteva considerarsi diverso dall'attuale, occorrendo riferirsi ad una nozione sostanziale di diversità procedimentale, da escludersi ogni qual volta si fosse di fronte ad indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico. E' stato anche puntualizzato che, nel caso di specie, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria ha surrogato, non la mancata registrazione delle conversazioni, unico caso in cui il mezzo di ricerca della prova è da considerarsi inesistente, ma la mancata acquisizione dei nastri, di già esistenti, equiparabile allo smarrimento o al deterioramento degli stessi. Per il resto, assodato che i succitati imputati, con il loro rispettivo pseudonimo, erano gli autori di tre dei sette articoli presenti nella seconda pagina del foglio, era stato ritenuto acclarato dalla Corte di secondo grado che il 7 manifesto era stato materialmente assemblato dalla EN e dal OS nella loro abitazione torinese, con relativa stampa e prima diffusione ad Ivrea il 27 marzo 2008. DE manifesto era poi stato trasportato un certo numero di copie a Roma da parte della EN che il 6 aprile 2008 era stata ospitata dalla MA (inizialmente coimputata) e si era incontrata con il gruppo romano- viterbese, ivi incluso il DE MO. Certo era risultato pure che quest'ultimo, il giorno successivo, era stato trovato in possesso di 51 copie del manifesto in Viterbo, unitamente alla GL (persona deceduta prima della sentenza di primo grado). Posta tale situazione, la Corte di assise di appello ha considerato che per la MA vecchia militante anarchica che si era limitata ad ospitare gli altri - nella suddetta occasione- mancassero prove adeguate per ritenerla coinvolta nel comportamento antigiuridico, ma che invece per i tre suddetti imputati, la conclusione dovesse essere necessariamente opposta. 4 Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di GI IA NI chiedendone l'annullamento con l'articolazione di quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo si prospetta mancanza di motivazione con riguardo al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. Sulla questione era stato proposto specifico motivo di appello: nel testo della sentenza impugnata mancava però ogni riferimento grafico alla fondatezza degli argomenti difensivi esposti a sostegno della richiesta;
pertanto, la Corte territoriale aveva omesso qualsiasi argomentazione, sia pure implicitamente diretta, che desse conto dell'inconsistenza o della non pertinenza delle deduzioni a sostegno dell'invocata attenuante;
ciò aveva determinato la nullità della sentenza sul punto.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 1 d.l. n. 625 del 1979, con riferimento ad entrambi i reati ascrittigli. La Corte territoriale aveva ritenuto di fare applicazione dell'interpretazione secondo cui l'aggravante in esame andava ritenuta sussistente ogniqualvolta il reato fosse strumentalmente rivolto a perseguire fini di terrorismo o di eversione, considerando che sia il furto, sia il reato di cui all'art. 432 cod. pen. ascritti allo NI fossero finalizzati al terrorismo. Era mancata però ogni specifica argomentazione per collegare il succitato quadro normativo al caso esaminato essendo insufficiente il riferimento a metodi violenti о a comportamenti pregressi o all'appartenenza ad organizzazioni politiche eversive 8 per giustificare l'accertamento dell'aggravante. DE resto, entrambi i giudici di merito erano pervenuti all'accertamento dell'insussistenza del reato associativo ed avevano escluso che lo NI ed il AN fossero in contatto con gli altri coimputati. Ed allora, anche a voler prescindere dalla necessità della verifica che la singola condotta illecita risultasse parte di un progetto strutturato e finalizzato alla disarticolazione dell'ordinamento, era di tutta evidenza che proprio l'appartenenza ad un contesto organizzato, pur non integrante associazione sovversiva, avrebbe potuto essere il dato idoneo a giustificare un giudizio di maggiore pericolosità del responsabile dell'atto: ma, una volta esclusa dalla stessa Corte territoriale la valenza sintomatica degli elementi emersi quali indici della volizione dello NI di attentare alla sicurezza dell'ordinamento della collettività, restava il vuoto argomentativo a sostegno della ritenuta aggravante, nessun dato di natura oggettiva rimandando ad un concreto e consapevole tentativo dell'imputato di disarticolare strutture sociopolitiche dello Stato e di incutere timore in settori determinati della popolazione civile. Non era stato affatto escluso, d'altronde, che egli avesse limitato la sua condotta ad un gesto eclatante, ma inidoneo ad incidere sull'ordinato svolgersi della vita politica dei consociati. I giudici di appello avrebbero dovuto, invece, parametrare la verifica dell'aggravante in questione al disposto dell'art. 15 d.l. n. 144 del 2005, conv. dalla legge n. 155 del 2005 (ora art. 270-sexies cod. pen.), a mente del quale la finalità di terrorismo necessitava che gli atti fossero teologicamente coordinati in modo oggettivo a destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali del Paese, risultando superato il riferimento al dato meramente psichico legato al substrato ideologico dell'agente. In effetti l'interruzione dell'erogazione dell'energia che avrebbe cagionato l'improvvisa fermata del treno in piena linea, esito individuato dalla Corte territoriale come scopo dell'azione delittuosa, non risultava essere obiettivo idoneo a sovvertire l'ordinamento costituzionale: di conseguenza, l'aggravante della finalità di terrorismo era stata ingiustificatamente ritenuta.
4.3. Con il terzo motivo si deduce illogicità della motivazione in ordine all'idoneità degli atti nel reato ex art. 432 cod. pen. -La sentenza impugnata pur avendo dato atto della produzione da parte della difesa della fotografia raffigurante un tratto della linea ferroviaria presa di mira dallo NI e dal AN per dimostrare l'assoluta inidoneità della condotta, fotografia già prodotta in primo grado con memoria tesa a chiarire che i ganci in ipotesi calati dall'alto si sarebbero arrestati al livello del primo cavo, che aveva funzione di sostegno, senza attingere il cavo successivo, che era quello posto a contatto col pantografo del locomotore aveva ritenuto 9 l'argomento non persuasivo, in quanto esaminando le fotografie prodotte dal P.m. aveva notato che i due fili non erano uno sopra l'altro, ma sfalsati fra loro. Così argomentando, però, la Corte territoriale non aveva chiarito come le conseguenze pratiche potessero essere diverse per le due linee effigiate dalle fotografie che apparivano identiche, mentre avrebbe dovuto spiegare, in particolare, come il cavo superiore finalizzato a sostenere quello inferiore potesse svolgere questa funzione in posizione sfalsata rispetto ad esso: tale rilievo imponeva di ritenere insuperate le perplessità sollevate in tema di idoneità degli atti.
4.4. Con il quarto motivo si segnala inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 432 cod. pen. nella forma del tentativo. La sentenza di appello aveva ritenuto che gli atti compiuti dallo NI e dal AN non fossero qualificabili come meri atti preparatori, essendosi la relativa condotta materializzata attraverso il compimento di atti univocamente diretti ad attentare alla sicurezza dei trasporti, ed aveva configurato al riguardo il tentativo riferito al contestato reato di attentato, così valutando il punto in senso opposto a quello privilegiato dalla sentenza di primo grado che si era orientata per l'insussistenza del fatto, in relazione alla mancata prova dell'idoneità dell'azione, per essere intervenuti i Carabinieri in un momento in cui la progressione criminosa era ferma alla fase degli atti preparatori, nell'ambito dell'ideazione ancora non punibile. Tuttavia, così determinandosi, la Corte territoriale non aveva considerato che per la punibilità dell'attentato occorreva che l'attività posta in essere fosse anch'essa idonea a ledere il bene protetto: sicché gli atti inidonei a tale obiettivo non potevano costituire anche tentativo, in quanto nella configurazione dei reati di pericolo il pericolo del pericolo non si conciliava con il rispetto del principio di offensività. Il reato di cui all'art. 432 cod. pen. era un reato di pericolo concreto, per cui era il pericolo ad identificare l'evento del reato e si consumava quando sussisteva la probabilità che la sicurezza dei trasporti venisse compromessa, in quanto la norma già puniva la probabilità della messa in pericolo, da accertarsi con il medesimo procedimento richiesto per il tentativo;
sicché, ammettendo il tentativo, si sarebbe realizzata la probabilità della probabilità della messa in pericolo, con un'inammissibile anticipazione della soglia della punibilità.
5. Ha proposto ricorso anche il difensore di ND AN chiedendo l'annullamento della sentenza e adducendo cinque motivi.
5.1. Con il primo motivo è lamentata inosservanza o erronea applicazione 10 degli artt. 191, 431 e 514 cod. proc. pen. Il giudice di appello era pervenuto alla condanna dell'atto sulla base delle produzioni documentali (materiale video e fotografico) effettuate dal P.m. con il suo atto di gravame, ritenute significative per l'esatto inquadramento del luogo di commissione del reato contestato. La qualificazione di tali atti come prova documentale non era però corretta, trattandosi invece di annotazioni di polizia giudiziaria, acquisite al fascicolo del dibattimento e da dichiarare inutilizzabili, ex art. 514 cod. proc. pen., come la difesa aveva segnalato in sede di discussione: esse non si risolvevano nelle fotografie, ma erano l'esito di atti di indagine che racchiudevano argomentazioni, deduzioni e collegamenti logici, costituendo il frutto delle attività di sopralluogo compiute nel febbraio 2014, peraltro dopo ogni termine utile per lo svolgimento di attività di quel tipo, come tali essendo state oggetto di deposito con avviso ex art. 366 cod. proc. pen. emesso dal P.m. il 22 febbraio 2014. 5.2. Con il secondo motivo è dedotta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, derivante anche dal travisamento della prova. Benché la Corte territoriale avesse ritenuto acquisite le prove della certezza della ricostruzione con riferimento alle dichiarazioni rese dagli operanti, la relativa motivazione dovendo necessariamente confrontarsi con quella della sentenza di assoluzione non aveva argomentato sulla configurabilità del - diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio. In effetti, la condanna si era basata su mere deduzioni e sull'acritica adesione alle considerazioni svolte dal P.m. nell'atto di appello. Le incertezze nella ricostruzione della dinamica del fatto evidenziate dal primo giudice erano state superate dai giudici di appello attraverso operazioni logiche suggestive ed apodittiche. In particolare, non era stato considerato che i due imputati si erano trovati in luogo vicino alla linea ferroviaria, non per la loro spontanea azione, ma all'esito dell'inseguimento da parte dei Carabinieri, senza che gli operanti potessero affermare dove, come e quando gli imputati avrebbero posto i ganci che erano presenti nell'autovettura, tanto che la sentenza aveva dovuto prospettare due modalità alternative di collocazione dei ganci sui cavi della rete ferroviaria o dal basso, oppure dal cavalcavia con conseguente vizio logico, - restandone inficiata la decisione impugnata che aveva basato la ricostruzione di merito su elementi non emersi nel corso del giudizio di primo grado. Anche l'idoneità tecnica dell'apposizione dei ganci sulla linea ferroviaria al fine di porre in pericolo il bene giuridico della sicurezza dei trasporti ritenuta dai giudici di appello era il frutto di una conclusione oggettivamente contraria alle 11 risultanze processuali, in carenza di un parere o un giudizio di soggetti esperti che avessero deposto in tal senso: le conseguenze tratte dalla Corte territoriale costituivano, dunque, mere ipotesi che non consentivano di superare la soglia del ragionevole dubbio.
5.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riguardo all'art. 56, in relazione all'art. 432, cod. pen. I Giudici di appello avevano omesso di considerare che per i delitti di attentato, reati a consumazione anticipata, non era configurabile il tentativo, giacché l'ordinamento reprimeva come reati consumati fatti semplicemente diretti ed idonei a porre in pericolo beni di natura politica ritenuti meritevoli di rinforzata protezione. Era da ritenersi, infatti, superata la dottrina più risalente che riteneva ammissibile il tentativo nel caso in cui il pericolo venisse considerato evento del reato, giacché l'interpretazione dottrinale più recente e maggioritaria era orientata nel ritenere già consumazione del reato la commissione di atti idonei e diretti in modo inequivoco a realizzare quell'evento. Anche la teoria della graduabilità del pericolo era stata confutata da altra parte della dottrina la quale aveva osservato che, se graduabilità significava rapporto tra probabilità maggiore e probabilità minore, si finiva per dare indebitamente rilevanza alla probabilità della probabilità. D'altro canto, con riferimento al caso concreto, la Corte territoriale avrebbe dovuto concludere che gli atti compiuti dagli imputati costituivano mere manifestazioni esterne del proposito delittuoso aventi carattere strumentale rispetto alla realizzazione, non ancora iniziata, del fatto reato, sicché la loro condotta si era arrestata agli atti preparatori penalmente irrilevanti.
5.4. Con il quarto motivo si prospetta mancanza e carenza della motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 1 legge n. 15 del 1980. Nelle stringate considerazioni esposte nella sentenza impugnata difettava la spiegazione relativa all'evenienza della suddetta aggravante, laddove l'elaborazione giurisprudenziale, oltre a puntualizzare la differenza tra i delitti di associazione sovversiva e di associazione terroristica, aveva chiarito la nozione giuridica di terrorismo, richiedendo al riguardo l'uso indiscriminato e polidirezionale della violenza, in incertam personam, proprio per generare panico, terrore, diffuso senso di insicurezza, situazione da distinguere dagli atti di violenza mirati e, come tali, non necessariamente capaci di diffondere il terrore nella popolazione. E, nel caso in esame, ammesso e non concesso che i ganci fossero stati azionati ed avessero funzionato, il mero arresto del treno ed il danneggiamento dei fili elettrici della linea ferroviaria non avrebbero generato quelle conseguenze proprie della finalità terroristica.
5.5. Con il quinto motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione 12 dell'art. 535 cod. proc. pen. La sentenza di appello aveva posto a carico del AN il pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado, in palese violazione dell'art. 535, comma 1, cod. proc. pen.: a seguito della modificazione operata dall'art. 67 legge n. 69 del 2009, era venuta meno la previsione della condanna in solido per le spese relative allo stesso reato od a reati connessi e della condanna in solido per le spese comuni relative a reati non connessi per i quali fosse stata pronunciata condanna, sicché erronea era la statuizione assunta dalla Corte territoriale che aveva messo a carico dell'imputato anche le spese per il grado di giudizio in cui questi non aveva subito condanna.
6. Hanno proposto separati ricorsi, altresì, il difensore di EF DE MO ed AN EN nonché il difensore di DO OS chiedendo l'annullamento della decisione ed articolando cinque motivi, sostanzialmente sovrapponibili per come estesi in ciascun atto.
6.1. Con il primo motivo è dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 521, comma 1, 598 e 178, comma 1, cod. proc. pen. e 111 e 117 Cost. nonché 6 CEDU. Si era determinata la violazione del diritto di difesa dell'imputato ad essere informato circa la modifica dell'accusa, giacché, in luogo del reato contestato (art. 302 cod. pen.), il DE MO, la EN ed il OS erano stati condannati per altro reato (quello di cui all'art. 414, ultimo comma, cod. pen.). E, fin dalla nota sentenza della Corte EDU Drassich c. Italia del 2007, era da ritenersi assodato che il potere del giudice di riqualificare l'imputazione doveva rispettare il diritto dell'imputato ad essere informato previamente di tale riqualificazione e disporre del tempo necessario per allestire la sua conseguente difesa: ciò implicava che l'imputato venisse informato in tempo utile anche della qualificazione giuridica che si era data o si intendeva dare ai fatti oggetto dell'accusa, a garanzia dell'effettività del contraddittorio. La Corte territoriale aveva affrontato questo aspetto ritenendolo superato sulla scorta di un orientamento volto a considerare la violazione delle norme che disciplinano le due contestazioni, la modifica delle stesse e la correlazione tra accusa e sentenza come sussistente soltanto nel caso in cui si fosse avuta una trasformazione del fatto nei suoi elementi essenziali così da pervenire ad un'incertezza sul tenore dell'accusa (cd. criterio teleologico). Era da opporre a tale tesi l'orientamento secondo cui determinava la nullità per violazione del diritto di difesa la riqualificazione dell'imputazione operata dalla sentenza senza il previo contraddittorio, pur quando essa sortisse un esito più favorevole all'imputato. 13 Nel caso di specie, il contraddittorio risultava essere stato compresso in quanto poteva essere esperito solo nel giudizio di legittimità, in contrasto con l'indicato più garantista - indirizzo.- Inoltre la riqualificazione operata era solo in apparenza meno afflittiva per gli imputati, in quanto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 414 cod. pen., la pena era aumentata della metà rispetto alla pena base, mentre il secondo comma dell'art. 302 cod. pen., originariamente contestato, stabiliva che la pena fosse sempre inferiore alla metà di quella stabilita per il delitto al quale si sarebbe riferita l'istigazione: e gli artt. 270 e 270-bis cod. pen. prevedevano per la sola partecipazione una pena alquanto inferiore a quella prevista dall'art. 414 cit., sicché, anche a ritenere esistente la violazione del contraddittorio soltanto in ipotesi di riqualificazione in peius, nel caso di specie la riqualificazione aveva comunque avuto un effetto deteriore per gli accusati. Poi le fattispecie di cui agli artt. 414 e 302 cod. pen. prevedevano condotte profondamente difformi fra loro: in particolare, l'art. 302 cod. pen. esigeva l'individuazione da parte dell'autore dei soggetti a cui rivolgere l'istigazione privata, mentre l'art. 414 cod. pen. prevedeva che l'istigazione avvenisse in luogo pubblico o aperto al pubblico e dovesse rivolgersi nei confronti di un numero indeterminato di persone. Ciò, evidentemente, mutava sostanzialmente il fatto storico attribuito agli imputati, fatto ritenuto in termini diversi ed alternativi rispetto a quello contestato: nel capo di imputazione, invero, non compariva alcuna menzione delle modalità in cui la divulgazione sarebbe avvenuta e non era neppure menzionata la pubblicità concretamente adottata, pubblicità che, nel reato ritenuto, integrava elemento costitutivo della fattispecie. Ancora, nell'imputazione mancava qualsivoglia riferimento che consentisse di ritenere censurato il contenuto complessivo del foglio, ovvero ogni porzione di esso: si censurava esclusivamente il fatto che nel testo venissero espressi concetti istigatori alla commissione di delitti, ma nessun accenno veniva riferito al frontespizio ove comparivano i titoli dei giornali ritenuti integranti fattispecie di terrorismo. Pertanto, il fatto ritenuto nella decisione si trovava in rapporto di eterogeneità rispetto a quello contestato, per cui il capo d'accusa non conteneva l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza e nemmeno consentiva di ricavarli in via induttiva. Infine, siccome la contestazione inquadrava il contenuto istigatore solo nel testo degli articoli, non nei frammenti degli articoli di giornale formanti un collage, la Corte territoriale valutando decisivamente questi ultimi era giunta ad una riqualificazione del fatto sostanzialmente immutando quest'ultimo: il ché avrebbe richiesto una preventiva contestazione da parte del P.m., ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. pen., in realtà mai avvenuta;
soltanto nell'atto di appello 14 l'Autorità requirente per la prima volta aveva introdotto il tema del contenuto del frontespizio proponendo una lettura sinottica delle due facciate del foglio.
6.2. Con il secondo motivo, si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto il manifesto KNO3 concretamente idoneo a provocare l'immediata esecuzione di delitti. Il requisito basilare della fattispecie ritenuta (art. 414 cod. pen.) era costituito dall'idoneità della condotta a turbare l'ordine pubblico, con la specificazione che a seguito della sentenza della Corte costituzionale si era affermato l'orientamento che individuava nel delitto in questione un reato di pericolo concreto, essendosi chiarito che le fattispecie di istigazione a delinquere non erano quelle che si estrinsecavano in una semplice manifestazione del pensiero diretta alla propagazione di teorie tese al mutamento delle norme attraverso la dimostrazione del loro disvalore sociale e morale, bensì erano solo quelle che, per le modalità con cui venivano compiute, estrinsecavano una forza di suggestione e persuasione tale da poter stimolare il pubblico alla commissione di altri delitti del genere di quello oggetto dell'apologia o dell'istigazione. Sicché l'elemento discretivo era segnato dalla concretezza e dall'attualità del pericolo che la condotta dell'agente avesse provocato all'interesse protetto dalla norma incriminatrice, in relazione al contesto spazio-temporale ed economico- sociale di riferimento, nonché alla qualità dei destinatari del messaggio istigatore;
e la contiguità temporale tra istigazione e possibile commissione del reato istigato svolgeva un ruolo centrale, posto che quanto più la prospettiva della realizzazione del fatto si allontanava nel tempo tanto meno la condotta poteva considerarsi concretamente pericolosa. Il metro che il giudice avrebbe dovuto usare per l'accertamento di tale pericolo era dato dalla somma dei parametri derivabili dalle leggi scientifiche di copertura e dalle regole di esperienza disponibili nel momento in cui la valutazione veniva compiuta. In questa chiave era da ritenersi apodittica l'asserzione della Corte territoriale afferente alla concreta capacità del KNO3 di provocare l'immediata esecuzione dei delitti o comunque di agevolare la commissione in un futuro più o meno prossimo, non essendo essa sorretta da regole scientifiche o massime di esperienza, non formulate neppure in forma di asserzioni tacite. riferimentoRichiamato anche l'orientamento della giurisprudenza con all'istigazione ex art. 414 cod. pen. in tema di sostanze stupefacenti, che aveva ribadito la necessità di una ponderazione, da effettuarsi con giudizio ex ante, circa la reale efficienza dell'azione istigatrice a spronare le persone con modalità tali da porsi come antecedente adeguato ad indurle a commettere il fatto illecito, 15 era da considerarsi che la Corte di assise di appello aveva raggiunto l'ardita conclusione che il contenuto della prima pagina del foglio aveva concreta capacità di provocare l'immediata esecuzione dei delitti o quanto meno la probabilità che essi venissero commessi in un futuro più o meno prossimo, senza alcuna base scientifica e senza l'esposizione di alcuna argomentazione persuasiva in merito. La motivazione era poi contraddittoria lì dove, da un lato, riteneva come destinataria dell'istigazione, attraverso la distribuzione del foglio, un'ampia parte della galassia anarchica e, dall'altro, individuava come elementi dell'istigazione i fatti rievocati nel frontespizio, i quali erano, per sua stessa affermazione, certamente riferiti ad elementi noti nel mondo anarchico. In tal senso, la condotta avrebbe dovuto ritenersi mancante di contenuto istigatore, giacché non ricorreva la concreta idoneità a suscitare consensi e provocare il pericolo di adesione al programma illecito, trattandosi comunque di simpatizzanti dell'ideologia anarchica. Viceversa, se il foglio fosse stato distribuito ad estranei a tale movimento, non era certo dimostrata la notorietà dei fatti rievocati nel frontespizio, sicché sarebbe stata necessaria una loro esposizione nelle linee essenziali, in concreto mancante.
6.3. Con il terzo motivo è prospettata ulteriore erronea applicazione della legge penale, in riferimento all'art. 414 cod. pen. Quanto ai reati oggetto dell'istigazione, era stato operato un generico riferimento alla commissione di delitti non colposi contro la personalità interna e internazionale dello Stato. La Corte territoriale aveva segnalato il collegamento tra l'istigazione e i reati di cui agli artt. 280 e 280-bis cod. pen. sostenendo che non si era trattato di una generica invocazione ad una insurrezione, ma di specifici riferimenti all'esaltazione di concreti fatti di reato finalizzati a spronare altri all'imitazione con modalità concretamente idonee a provocare la commissione di delitti: tuttavia, nella stessa motivazione, si considerava che nel manifesto KNO3 non erano individuati, né elencati specifici obiettivi da colpire e non era stata acquisita nemmeno la prova che lo NI ed il AN fossero a conoscenza della redazione di quel foglio e del relativo programma;
sicché, forse l'argomentazione poteva intendersi riferita al solo scrutinio della fattispecie di cui all'art. 270-bis cod. pen. ed era rivelatrice della fragilità della configurazione dell'istigazione a delinquere. Nel complesso emergeva la vacuità della motivazione in tema di individuazione del pericolo concreto di immediata commissione del reato istigato, laddove i casi concreti analizzati nell'esperienza giurisprudenziale facevano riferimento a contesti particolarmente predisposti al recepimento del messaggio: 16 il ché non poteva dirsi accertato nel caso in esame, trattandosi di prospettazioni dirette a mettere in discussione, all'interno del contesto anarchico, un metodo di propagazione dell'ideologia ritenuto sterile, come risultava dal tenore degli articoli che componevano il foglio.
6.4. Con il quarto motivo sono lamentati erronea applicazione della legge penale, in riferimento all'art. 414, ultimo comma, cod. pen., nonché vizio della motivazione in relazione al giudizio di ricorrenza della fattispecie regolata dalla citata disposizione. La motivazione resa dalla Corte di assise di appello al fine di pervenire alla sussistenza della matrice terroristica o di eversione del fatto avrebbe dovuto confrontarsi necessariamente con il disposto dell'art. 270-sexies cod. pen, come introdotto dalla riforma legislativa del luglio 2005 e verificare se le condotte in questione potessero, per natura o contesto, arrecare grave danno al Paese, ovvero fossero volte alla sostanziale deviazione dai principi che regolavano l'essenza della vita democratica. La suddetta norma aveva certamente prodotto una cesura con il quadro normativo previgente per aver introdotto parametri valutativi rigidi anche sulla latitudine applicativa dell'aggravante di cui alla legge n.15 del 1980, nel senso che per la sussistenza di essa non era più sufficiente il mero profilo intenzionale ma era necessario appurare altresì l'idoneità della condotta a provocare un danno grave per il Paese. Anche nel caso in esame, quindi, oltre all'intenzione degli agenti, avrebbe dovuto riscontrarsi la sussistenza della possibilità concreta per la natura del contesto obiettivo dell'azione nonché degli strumenti di aggressione utilizzati - che l'intenzione di arrecare un grave danno al paese si verificasse in termini di reale impatto intimidatorio sulla popolazione, incombendo al giudice di merito di precisare: quali porzioni del foglio venivano in concreto valorizzate;
perché esse erano ritenute idonee ad integrare il diritto di istigazione;
per quali ragioni esse dovessero ritenersi finalizzate al terrorismo. Di tanto però non sussisteva traccia nella sentenza impugnata.
6.5. Con il quinto motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione al divieto di ne bis in idem sostanziale. La Corte territoriale, oltre a ritenere integrata dal DE MO, dalla EN e dal OS la fattispecie di cui all'art. 414 cod. pen. ed a ritenerla aggravata ai sensi dell'ultimo comma della disposizione, per avere riguardato delitti di terrorismo, aveva anche applicato la circostanza aggravante di cui all'art. 1 legge n. 15 del 1980, con ulteriore aumento della pena. Così ragionando, il giudice di merito non aveva tenuto conto del fatto che l'ipotesi aggravata di cui all'ultimo comma dell'art. 414 cod. pen. era stata 17 introdotta dalla stessa riforma di cui alla legge n. 155 del 2005 che aveva configurato la finalità di terrorismo ex art. 270-sexies cod. pen., a sua volta sostitutiva, quanto alla configurazione della finalità di terrorismo, di quella di cui all'art. 1 legge n. 15 del 1980. Di conseguenza, una volta ritenuta l'evenienza della fattispecie di cui all'art. 414 cod. pen. aggravata dall'istigazione a commettere delitti di terrorismo, la contestazione ed il cumulo della circostanza di cui all'art. 1 legge n. 15 del 1980, inerente alla finalità di terrorismo, costituivano una violazione del ne bis in idem sostanziale, perché replicavano quale circostanza un elemento di fatto già costitutivo della fattispecie, non potendo addebitarsi più volte all'agente un medesimo elemento.
7. Con memoria depositata in data 1° giugno 2017 il difensore del DE MO ha addotto motivi aggiunti evidenziando in particolare le seguenti considerazioni.
7.1. Quanto alla riqualificazione del reato di cui all'art. 302 cod. pen. in quello di cui all'art. 414 cod. pen., la Corte territoriale era incorsa in violazione di legge, in ordine al difetto di un elemento della fattispecie. Essa, infatti, aveva mancato di rilevare l'assenza del requisito della pubblicità nella fattispecie ritenuta. Invero, considerando il concetto di fatto avvenuto pubblicamente, esso era definito dell'art. 266, comma quarto, cod. pen. E nel caso di specie il foglio KNO3 era stato diffuso in pubblico una sola volta ad Ivrea nel corso della manifestazione del 27 marzo 2008 a cui era presente il solo LA AI, non imputato in questo processo. Rispetto ad essa, in ogni caso, non risultava affatto il coinvolgimento del DE MO. Poi, la riunione del aprile 2008 a casa della MA era di ordine privato. Né il foglio in questione poteva essere considerato frutto di stampa secondo il concetto costituzionalmente orientato del relativo concetto, come desumibile dall'art. 1 legge n. 47 del 1948, alla luce della linee giurisprudenziali più aggiornate. A conferma dell'estraneità del documento in questione rispetto all'ambito della stampa i relativi esemplari erano stati sequestrati in numero di 51, e non in numero non superiore a tre, come era prescritto per il sequestro probatorio della stampa. Il foglio in esame, poi, nemmeno poteva essere considerato un mezzo di propaganda con il quale diffondere pubblicamente l'istigazione, mancando la sua potenzialità diffusiva indefinita. Nel caso di specie, si trattava di un foglio diffuso in un numero di copie limitato, inidoneo per una propaganda capillare e per raggiungere un numero indefinito di persone.
7.2. Si lamenta ancora vizio di motivazione per travisamento della prova. Le dichiarazioni dei testimoni PE, OL e CI, che rappresentavano prove decisive, erano state interpretate in modo palesemente divergente da 18 quanto emergeva dagli atti processuali. Riportati i brani reputati rilevanti delle corrispondenti deposizioni, se ne doveva desumere il travisamento del risultato probatorio in ordine alla posizione del DE MO: l'avvenuto sequestro degli esemplari in suo possesso avrebbe dovuto condurre in modo logico all'esclusione del suo coinvolgimento, in quanto, proprio perché privato delle 51 copie del manifesto il giorno dopo l'incontro nell'abitazione del MA, egli in ogni caso non aveva potuto partecipare, anche se lo avesse voluto, alla fase divulgativa.
8. Con memoria depositata in data 1° giugno 2017 i difensori della EN e del OS hanno articolato motivi aggiunti lamentando violazione di legge in ordine al difetto di un elemento della fattispecie, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. considerazioni sostanzialmenteIn essa i ricorrenti hanno svolto sovrapponibili a quelle articolate nel primo dei motivi nuovi prospettati dal DE MO quanto alla riqualificazione del reato di cui all'art. 302 cod. pen. in quello di cui all'art. 414 cod. pen., per il fatto che la Corte territoriale aveva mancato di rilevare l'assenza del requisito della pubblicità nella fattispecie ritenuta nei sensi già specificati.
9. Il Procuratore generale, all'esito di articolata discussione, ha chiesto il rigetto dei ricorsi, con l'emissione delle statuizioni consequenziali, sottolineando, fra l'altro, che: non ricorreva alcuna ipotesi di inutilizzabilità delle prove addotte in grado di appello, prove risoltesi nella produzione di documenti, quali erano le fotografie ed i filmati;
quanto al delitto di cui all'art. 432 cod. pen., reato a forma libera, l'individuazione della responsabilità degli imputati era stato adeguatamente motivata dalla Corte territoriale, senza errori giuridici o vizi logici della motivazione, anche con riferimento all'evenienza della circostanza aggravante stabilita dall'art. 1 d.l. n. 625 del 1979; del pari, la commissione del delitto di cui all'art. 414 cod. pen. era risultata provata al di là di ogni ragionevole dubbio, mentre la sua riqualificazione rispetto all'iniziale contestazione del reato di cui all'art. 302 cod. pen. non aveva violato i principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte EDU, attesa l'avvenuta sottoposizione al contraddittorio della relativa questione, e con le norme del codice di rito, nessuna violazione della correlazione fra accusa e sentenza essendo ravvisabile;
né era configurabile alcuna duplicazione della contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 1 d.l. n. 625 del 1979; infine, il reato di furto, per come contestato e ritenuto, avendo ad oggetto un veicolo circolante, era ex se incompatibile con la configurazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, 19 n. 4, cod. pen., ragione per la quale i giudici di appello avevano fondatamente disatteso la corrispondente prospettazione della difesa dello NI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'analisi dei ricorsi conduce al parziale accoglimento dei medesimi, nei sensi che rispettivamente seguono, con corrispondente annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio. Si premette che i gradi di merito hanno liberato dall'accusa più grave, ossia quella di associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270-bis cod. pen., tutti gli imputati, inclusi gli attuali ricorrenti. Al riguardo, per utili ragioni di comprensione della vicenda complessiva che ha determinato l'attuale sbocco processuale, si ricorda che, in ordine all'evenienza della fattispecie di cui all'art. 270-bis cod. pen., la Corte territoriale, nello stesso segno dell'analisi del materiale probatorio già compiuta in primo grado, ne ha condiviso l'esito, poiché le emergenze istruttorie avevano si confermato l'esistenza di costanti contatti tra gli imputati ed anche altri soggetti (tra cui RC ST), ma questi erano risultati non tali da dimostrare un comune intento criminoso. E', per i giudici di appello, emersa una rete di contatti tra soggetti che organizzavano manifestazioni, dibattiti, studi, librerie anarchiche e che si accordavano per partecipare a manifestazioni: attività che si collocavano, tutte, nell'ottica del "primo livello", ossia nell'ambito di una pubblica e lecita attività di proselitismo e divulgazione dell'ideologia anarchica. La sentenza di appello ha sottolineato che il compiuto accertamento dei due episodi criminosi rubricati sub C) e D) non poteva essere considerata, se non al livello di ipotesi investigativa restata priva di riscontri, quale emersione, parziale, di reati fine saldati da una unitaria strategia criminosa, atteso che si era trattato di condotte autonome poste in essere, fra l'altro, da due distinti gruppi criminali, senza la dimostrazione di un coordinamento tra loro, come l'analisi delle conversazioni captate aveva finito per confermare. Inoltre, per la Corte di assise di appello non è stata provata l'esistenza di un programma comune elaborato e condiviso dagli appartenenti ai due diversi livelli dell'organizzazione prospettati come creati (in attuazione della teoria di DO IA Bonanno), certo non bastando al riguardo il contenuto del manifesto oggetto del reato sub D), e nemmeno è stata dimostrata l'esistenza di gestori della propaganda, di fonti di finanziamento e di "gruppi di affinità" tali da recepire il programma e da metterlo in pratica: in definitiva, è mancata la prova di un'organizzazione con ruoli ben definiti finalizzata a mettere in atto un 20 programma criminoso;
organizzazione effettivamente enucleata in alcune pronunzie emesse in fase cautelare con riferimento alla Federazione Anarchica Informale, ma nell'ambito dell'attuale giudizio non suffragata, all'esito del pieno contraddittorio, da riscontri adeguati.
2. Venendo invece alle ipotesi di reato specifiche ritenute sussistenti e muovendo dall'avvenuta condanna dello NI e del AN in ordine al reato di attentato per la sicurezza dei trasporti di cui all'art. 432 cod. pen., occorre immediatamente rilevare che è logicamente pregiudiziale l'esame delle circostanze aggravanti inerenti a tale fattispecie. Invero, l'esclusione delle circostanze aggravanti determina la decisiva constatazione che è maturato prima della decisione il termine massimo di prescrizione del reato in esame.
2.1. Merita, infatti, accoglimento la doglianza articolata dallo NI nel secondo motivo (oltre che con riferimento al reato di cui all'art. 432 cod. pen., qui valutato, anche con rifermento al reato di furto aggravato) e dal AN nel quarto motivo in ordine all'insussistenza della circostanza aggravante della finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, doglianza motivata, fra l'altro, dalla constatazione che entrambi i giudici di merito, dopo avere accertato la mancata prova inerente al reato associativo, avevano anche escluso che lo NI ed il AN fossero in contatto con gli altri coimputati, senza che la condotta illecita loro ascritta fosse parte di un progetto finalizzato alla disarticolazione dell'ordinamento, oppure rivestisse valenza sintomatica della volizione degli imputati di attentare alla sicurezza dell'ordinamento della collettività ed incutere timore in settori determinati della popolazione civile. In altri termini, secondo i ricorrenti, la condotta agli imputati ascritta, se non bloccata dagli operanti, avrebbe dato luogo ad un gesto, forse eclatante, ma certamente inidoneo ad incidere sull'ordinato svolgersi della vita politica dei consociati. L'essenza dell'impostazione privilegiata dalla Corte territoriale si è esaurita nella considerazione che il reato di attentato di cui all'art. 432 cod. pen., per essere aggravato nei sensi suddetti, non va associato in modo meccanicistico all'appartenenza dell'agente ad un'associazione sovversiva e ne connette l'evenienza al fatto che il reato sia strumentalmente rivolto a perseguire fini di terrorismo o di eversione.
2.1.1. L'affermazione della Corte di assise di appello, nella sua prima parte certamente corretta, si è attagliata però ad una situazione in cui non risulta svolta alcuna motivazione concreta per giustificare l'affermata strumentalità del reato di cui all'art. 432 cod. pen. ascritto ai due indicati imputati al 21 perseguimento concreto di fini di terrorismo e/o di eversione. La circostanza aggravante di cui si tratta è stata introdotta dall'art. 1 d.l. n. 625 del 1979, conv. dalla legge n. 15 del 1980 (con successive modifiche, ultima fra le quali quella apportata dall'art. 4 legge n. 34 del 2003), disciplina (relativa a misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) al lume della quale "per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato". L'interpretazione di tale disposto ha consentito di puntualizzare che la circostanza aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico può inerire a qualunque condotta illecita, sempre che il fine perseguito dall'agente sia quello di destare panico nella popolazione, senza che essa debba ritenersi collegata all'appartenenza dell'agente ad associazione sovversiva, dovendo invece riscontrarsi per la sua sussistenza l'accertamento che il reato sia strumentalmente rivolto a perseguire la conservazione dei fini di terrorismo o di eversione. Essa è stata, dunque, originariamente riconnessa ad una particolare connotazione del dolo e, quindi, non può dissociarsi dalla specifica finalità perseguita dall'autore del reato, anche quando l'illecito penale, nella sua struttura fisiologica, non esprime il pericolo dell'eversione dell'ordine democratico, né un'ontologica e naturale propensione a suscitare terrore tra le persone (Sez. 1, n. 10283 del 02/03/2006, Lioce, Rv. 233721, nell'ambito delle affermazioni già svolte da Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203769 e 203770). Si è anche specificato che la nozione di eversione dell'ordine democratico va riferita all'ordinamento costituzionale, ossia a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale, secondo la Costituzione, per cui essa non può essere limitata al solo concetto di azione politica violenta, ma deve necessariamente identificarsi nel sovvertimento dell'assetto costituzionale esistente, od anche nell'uso di ogni mezzo di lotta politica che tenda a rovesciare il sistema democratico previsto dalla Costituzione nella disarticolazione delle strutture dello Stato, oppure ancora nella deviazione dai principi fondamentali che lo governano (Sez. 2, n. 39504 del 17/09/2008, MObianco, Rv. 241859). Tuttavia, la tematica in discorso deve essere affrontata anche con riferimento al disposto dell'art. 270-sexies cod. pen., disposizione (introdotta dall'art. 15, comma 1, d.l. n. 144 del 2005, conv. dalla legge n. 155 del 2005) che, rubricata con riferimento alle "condotte con finalità di terrorismo", stabilisce che "sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro 22 natura 0 contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia". Sulla base di tale specifica disciplina, tesa a qualificare la finalità di terrorismo, si è ritenuto, con riferimento ad esempio al reato di cui all'art. 280 cod. pen., che per la configurabilità del delitto di attentato per finalità terroristiche o di eversione sanzionato dalla norma incriminatrice ora citata è necessario che la condotta di chi attenta alla vita o alla incolumità di una persona, finalizzata al terrorismo secondo le definizioni di cui all'art. 270-sexies cod. pen., possa per natura o contesto - arrecare grave danno al Paese ovvero - che la stessa, tenuto conto del contesto oggettivo e soggettivo in cui si inserisce, sia volta alla sostanziale deviazione dai principi che regolano l'essenza della vita democratica (Sez. 6, n. 34782 del 30/04/2015, AI, Rv. 264418). La sopravvenienza costituita dall'art. 270-sexies cod. pen. ha, in definitiva, inciso sulla portata applicativa della circostanza aggravante di cui al d.l. n. 625 del 1979, richiedendo per la relativa integrazione, non soltanto il profilo dell'intenzione terroristica, ma anche e necessariamente l'idoneità della condotta al-divisato in thesi - scopo di intimidire la popolazione oppure di ingenerare effetti riflessi nell'ordinamento istituzionale o ad esporre a pericolo le strutture di un Paese o di un organismo internazionale. Quindi l'idoneità a produrre l'effetto di intimidazione della popolazione o gli altri succitati effetti concorre all'integrazione del profilo strutturale della fattispecie (sull'argomento, in motivazione, Sez. n. 29480 del 24/05/2011, Farris, n. m.; pone l'accento, in altro ambito, ossia per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 270-bis cod. pen., sulla primaria rilevanza, nonostante la formulazione letterale della norma, non dello scopo che caratterizza l'associazione, bensì della modalità adottata per realizzare la finalità eversiva che la stessa si prefigge, vale a dire il proposito di intimidire indiscriminatamente la popolazione, l'intenzione di esercitare costrizione sui pubblici poteri, la volontà di distruggere, o quantomeno di destabilizzare, gli assetti istituzionali nel Paese, Sez. 5, n. 12252 del 23/02/2012, Bortolato, Rv. 251919; ancora con riguardo al discrimen tra le fattispecie di cui all'art. 270 e di cui all'art. 270-bis cod. pen. costituito dalla natura della violenza utilizzata per perseguire il fine per il quale l'associazione sia costituita, sussistendo la violenza generica nell'associazione ex 23 art. 270 cod. pen. e la violenza terroristica in quella ex art. 270-bis cod. pen., Sez. 5, n. 46340 del 04/07/2013, NI, Rv. 257547, ha ribadito che il terrorismo, ancorché qualificato come finalità dall'art. 270-bis cod. pen., non costituisce, in genere, un obiettivo ma un mezzo o una strategia che si caratterizza per l'uso indiscriminato della violenza, non solo perché accetta gli effetti collaterali della violenza diretta, ma anche perché essa può essere rivolta in incertam personam, allo scopo di generare panico, terrore, insicurezza e costringere chi ha potere di prendere decisioni a fare o tollerare soluzioni che non avrebbe accettato in condizioni normali). Per converso, una volta che i suddetti effetti ricorrano come esito della condotta, la circostanza aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale è configurabile anche se si connette con azioni dimostrative e non necessariamente cruente (Sez. 1, n. 8069 del 11/02/2010, Fadda, Rv. 246122). In modo corrispondente, pur se concettualmente distinto, è anche da specificare che la circostanza aggravante dell'eversione dell'ordine democratico non può identificarsi nel concetto di una qualsiasi azione politica violenta, non potendo essa, d'altro canto, rappresentare un'endiadi della finalità di terrorismo, ma va necessariamente identificata nel sovvertimento del basilare assetto istituzionale e nello sconvolgimento del suo funzionamento, ovvero nell'uso di ogni mezzo di lotta politica - caratterizzato o meno dall'uso della tradizionale violenza che sia in grado di rovesciare il sistema democratico previsto dalla Carta costituzionale, destabilizzando i pubblici poteri e minando le comuni regole di civile convivenza, sul piano strutturale e funzionale, anche qui con la rilevante precisazione che la finalizzazione dell'azione verso l'obiettivo eversivo risulti perseguita con mezzi oggettivamente idonei a mettere in pericolo la vita della democrazia e a ledere l'effettiva vigenza dei suoi principi (in questo senso, in particolare, Sez. 5, n. 25428 del 13/03/2012, Bonetti, Rv. 253305). Lo sbocco coerente dell'analisi compiuta è che la contestata circostanza aggravante, per essere comprovatamente sussistente, avrebbe dovuto essere ancorata ad una condotta caratterizzata, anche per modalità attuative, dalla percepibile finalizzazione al terrorismo, ossia palesarsi come tale da poter arrecare, per la natura dell'azione e/o per il contesto in cui essa si inscriveva, grave danno al Paese, ovvero essere volta, sempre considerato il contesto oggettivo e soggettivo in cui si inseriva, alla sostanziale deviazione eversiva dai principi regolatori dell'essenza della vita democratica.
2.1.2. Epperò, la conclusione raggiunta sul punto dalla Corte di assise di appello, essendosi basata sulla, data per presupposta, strumentalità del reato di cui all'art. 432 cod. pen. al perseguimento della finalità di terrorismo o di 24 eversione, non ha fornito dimostrazione effettiva e coerente dell'avvenuto riscontro, anche in relazione alla natura dell'azione, alle modalità adottate dagli agenti ed al contesto in cui la loro condotta si è inscritta, degli elementi costitutivi della circostanza aggravante. La giustificazione dell'evenienza degli elementi costitutivi della circostanza aggravante in questione si pone, quindi, in non risolto né considerato contrasto con il rilievo che il contesto in cui avevano operato i due imputati era stato ritenuto dai giudici di merito non comprovatamente collegato all'azione ascritta invece agli altri imputati, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 414 cod. pen., che (anche) lo NI ed il AN erano stati assolti dal reato associativo di cui all'art. 270-bis cod. pen. per insussistenza del fatto e che le obiettive connotazioni e modalità del reato ascritto ai due ricorrenti non si profilavano tali da poter ordinariamente determinare - quand'anche l'attentato fosse arrivato alle volute conseguenze pregiudizievoli per la linea ferroviaria - il percepibile effetto di inverare lo scopo di intimidazione della popolazione, oppure di ingenerare conseguenze eversive dell'ordinamento democratico interno o di esporre a pericolo le strutture istituzionali del Paese. Con particolare riguardo a quest'ultimo punto, invero, la sentenza di merito ha accertato che, senza l'intervento salvifico degli operanti, l'applicazione in itinere del gancio o dei ganci ai cavi della linea ferroviaria avrebbe provocato al passaggio del convoglio la rottura dei fili elettrici, che sarebbero stati tranciati per qualche centinaio di metri, con l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, il danneggiamento del collettore e l'improvvisa fermata del treno in piena linea, mentre è stato ritenuto non necessario e dunque non accertato che per il perfezionamento del reato di cui al'art. 432 cod. pen. l'azione illecita dovesse poter provocare il deragliamento del treno o conseguenze ancora peggiori. Orbene, in questo quadro, deve concludersi che il danno alla linea ferroviaria divisato dagli autori del delitto sarebbe stato verosimilmente effettivo ma nei limiti di quanto descritto nella sentenza impugnata e, in carenza di ulteriori approfondimenti fattuali, non risulta che esso avrebbe potuto essere percepito come idoneo a perseguire l'effetto intimidatorio della collettività o determinatore di fattori eversivi dell'ordinamento democratico o di una situazione di messa in pericolo delle strutture istituzionali del Paese. Pertanto, nella situazione data, la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 1 d.l. n. 625 del 1979 non può essere fondatamente ritenuta sussistente e deve essere, al contrario, esclusa.
2.1.3. In ragione del relativo effetto sul computo dei termini prescrizionali, trattandosi, per come contestata, di recidiva qualificata e, dunque, idonea ad 25 incidere sulla determinazione del termini stessi (Sez. 5, n. 34137 del 11/05/2017, Briji, Rv. 270678), va, inoltre, verificata la sussistenza o meno della recidiva rispettivamente contestata al AN ed allo NI. Illegale deve ritenersi la recidiva infraquinquennale contestata al AN e del pari illegale è la recidiva specifica infraquinquennale contestata allo NI. Non solo, infatti, la recidiva, già espressamente esclusa per lo NI in ordine al reato di furto (l'unico per il quale egli era stato dalla prima sentenza ritenuto colpevole), non è stata in concreto considerata, né computata dalla Corte di assise di appello, vuoi per la posizione dello NI, vuoi per quella del AN, dal momento che nessun aumento di pena in ordine ad essa è stato applicato. Ma dirimente è il rilievo che essa andava e, quindi, va esplicitamente esclusa per entrambi i suddetti imputati, in quanto era stata per ambedue erroneamente contestata. Invero, dai certificati del Casellario giudiziale dello NI e del AN emerge che i reati per i quali sussiste condanna di ciascuno dei due imputati precedente al reato qui contestato erano di natura contravvenzionale. E le contravvenzioni, post legge n. 251 del 2005, non rilevano ai fini della recidiva. Viceversa le condanne per delitti non colposi riportate dallo NI afferiscono a fatti giudicati con sentenze divenute irrevocabili (rispettivamente il 29 aprile 2008 e il 4 marzo 2012) in tempo successivo alla commissione del sopra indicato reato sub C), per cui nemmeno rilevano ai fini della recidiva che, per definizione, concerne il reato commesso da chi ha subito una condanna divenuta irrevocabile (come si è specificato, fra le altre, da Sez. 6, n. 16149 del 03/04/2014, Madeddu, Rv. 259681, in tanto può ritenersi configurabile la recidiva in quanto il nuovo reato sia stato commesso dopo che la precedente o le precedenti condanne siano diventate irrevocabili, sia per dato normativo testuale, ex art. 99 cod. pen., sia per la considerazione che solo il definitivo accertamento della pregressa responsabilità penale può legittimare il giudizio di maggiore pericolosità sociale del soggetto insito nella recidiva e della sua eventuale incidenza nella definizione del trattamento sanzionatorio, sia affinché resti assolta l'esigenza che l'autore del nuovo reato sia posto in grado di conoscere tutte le conseguenze penali derivanti dal precedente o dai precedenti giudicati); mentre il AN non ha riportato alcuna condanna per delitto non colposo.
2.1.4. L'esclusione di ogni aggravante relativamente al reato di cui all'art. 432 cod. pen. rende, in conclusione, rilevante il tempo trascorso dall'epoca della commissione del fatto allo scopo di stabilire se siano decorsi i termini di prescrizione. Il tempo del commesso reato risale al 27 marzo 2008. Il termine di 26 prescrizione, ex artt. 157 e ss. cod. pen., considerata la cornice edittale, è di anni sei, con riferimento a quello ordinario, e di anni sette, mesi sei, con riferimento a quello massimo. Il termine massimo si sarebbe consunto il 27 settembre 2016. Tuttavia si sono registrate nel corso del primo grado sospensioni del termine prescrizionale, rilevanti ex art. 159 cod. pen. (dal 26 maggio 2011 al 23 giugno 2011, per rinvio determinato da legittimo impedimento di un difensore degli imputati;
dal 23 giugno 2011 al 27 ottobre 2011, per rinvio determinato dall'adesione dei difensori all'astensione degli avvocati proclamata dall'O.U.A.; dal 23 febbraio 2012 al 17 maggio 2012, anche stavolta per rinvio determinato da astensione collettiva degli avvocati;
dall'8 febbraio 2013 al 19 marzo 2013, per rinvio determinato da legittimo impedimento di un difensore degli imputati) per complessivi 247 giorni. Tali sospensioni hanno avuto come effetto lo slittamento della scadenza del termine prescrizionale massimo del reato in esame dal 27 settembre 2016 al 1° giugno 2017. Di conseguenza, il reato di cui all'art. 432 cod. pen. si è, alla data della presente decisione, estinto per prescrizione: la declaratoria di estinzione del reato deve, allora, essere adottata in questa sede, posto che: le difese dello NI e del AN, pur non avendo sollecitato espressamente tale pronunzia, non hanno segnalato l'eventuale sussistenza della formalizzazione della volontà di rinunciare alla causa estintiva da parte dei rispettivi assistiti;
i ricorsi non possono considerarsi inammissibili (ed anzi in relazione agli aspetti fin qui considerati risultano fondati); non sussistono le condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
3. Invero, dovendosi a tal fine esaminare le ulteriori doglianze, il ragionamento svolto dai giudici di appello che hanno analizzato in modo - rituale, oltre che compiuto, le prove emerse ed hanno sviluppato al riguardo un modulo argomentativo immune da vizi logici, rendendo una motivazione particolarmente specifica e dettagliata circa gli elementi acquisiti, così da escludere ogni ragionevole possibilità di valutazione del compendio probatorio in senso alternativo e liberatorio per gli imputati - resiste, quanto all'accertamento ed alla valutazione del fatto, alle censure mosse dai ricorrenti NI e AN, per quanto esse attengono, in corrispondenza, al metodo ricostruttivo e valutativo del quadro probatorio.
3.1. Deve essere, innanzi tutto, disatteso il primo motivo del ricorso proposto dal AN che ha censurato la mancata declaratoria di inutilizzabilità della produzione documentale effettuata in sede di appello dal P.m., sostenendone il carattere irritualmente composito, ossia non limitato al profilo 27 fotografico e videografico, ma esteso anche ad atti di indagine, scaturente da annotazioni di polizia giudiziaria, anche con riferimento al sopralluogo compiuto nel febbraio 2014. Si rileva che la Corte di merito, per l'adeguata analisi delle fasi preparatoria ed attuativa di quella che ha ritenuto l'azione sabotatrice della linea ferroviaria poi bloccata dall'intervento dei Carabinieri, appare essersi limitata ad utilizzare, fra le altre prove documentali, anche le fotografie e i filmati prodotti dal P.m. in grado di appello. L'utilizzazione di tali prove appare del tutto rituale: nel giudizio di appello, infatti, l'acquisizione di documenti non è subordinata alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, solo che sia operata dopo che al riguardo sia stato assicurato il contraddittorio fra le parti;
soltanto ove non si assicuri tale contraddittorio scatta la sanzione dell'inutilizzabilità dell'atto ai fini della deliberazione, alla stregua del disposto dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. (sul tema cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676; ed anche Sez. 5, n. 32427 del 11/05/2015, Scarano, Rv. 268848; Sez. 4, n. 1025 del 17/10/2006, dep. 2007, Caruso, Rv. 236017). Nel caso in esame, il contraddittorio sulla produzione sui rilievi fotografici e sui filmati prodotti dal P.m. è stato certamente assicurato, essendo avvenuto all'esordio del giudizio di appello · con la specificazione che la pubblica accusa, - contestualmente alla loro produzione con l'atto di gravame, ha provveduto anche a comunicare la produzione alle parti private ed avendo la stessa difesa degli - imputati esercitato il diritto alla prova contraria con il medesimo mezzo, producendo altre fotografie concretamente valutate dai giudici di appello. Al riguardo, la sentenza impugnata ha evidenziato, con asseverazione non contrastata da alcun elemento concreto, che gli atti prodotti in appello e valutati in sede decisoria si sono esauriti nei documenti fotografici ed equiparati sopra indicati, non in annotazioni di servizio. Né coglie nel segno la censura che contesta il tempo, successivo alla chiusura delle indagini preliminari, con riferimento al quale, a seguito della corrispondente attività integrativa (regolata dall'art. 430 cod. proc. pen.), sono avvenuti il deposito di tali documenti da parte del P.m. e, poi, la sua produzione nel fascicolo del dibattimento: non può che ribadirsi come l'attività integrativa d'indagine da parte del pubblico ministero non sia soggetta ad alcun limite cronologico finale e pertanto può essere svolta anche ai fini di presentazioni di richieste di rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello (Sez. 1, n. 50893 del 12/11/2014, Cafà, Rv. 261484). Questa disciplina, del resto, appare in linea con principio della parità delle 28 parti nel processo stabilito dall'art. 111, secondo comma, Cost., posto che anche il difensore dell'imputato è legittimato allo svolgimento di attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 327-bis, comma 2, cod. proc. pen. Nella prospettiva della difesa, la relativa posizione è presidiata dal deposito della documentazione e dall'avviso alle parti, dalla facoltà garantita alla parte di chiedere al giudice di assumere le fonti di prova così acquisite, nel rispetto dell'art. 526 cod. proc. pen., ed utilizzare gli atti, specie ove siano di natura dichiarativa, ai fini delle contestazioni, ex art. 500 e 503 cod. proc. pen., previo diritto di prenderne visione e di estrarne copia (Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, dep. 2016, Stasi, n. m.; Sez. 5, n. 5261 del 12/12/2013, dep. 2014, Di Nardo, Rv. 258723).
3.2. Nemmeno possono poi ritenersi fondati (vieppiù nella prospettiva della verifica della mancanza delle condizioni legittimanti il proscioglimento con formula di merito a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.) i motivi che censurano il ragionamento svolto dai giudici di merito e l'approdo da loro raggiunto in ordine all'ascrivibilità allo NI ed al AN della condotta in questione e della sua potenzialità pregiudicante l'efficienza del trasporto ferroviario. In particolare, il secondo motivo del ricorso proposto dal AN ed il terzo motivo del ricorso proposto dallo NI lì dove prospettano l'erronea valutazione della prova inerente all'idoneità della condotta sabotatrice, la cui mancanza nella loro prospettazione si sarebbe dovuta univocamente desumere dalla fotografia dalla difesa già prodotta in primo grado, in quanto dalla stessa avrebbe dovuto trarsi che i ganci, se calati dall'alto si sarebbero arrestati al livello del primo cavo, senza attingere quello successivo, che era quello posto a contatto col pantografo del locomotore non possono non infrangersi, in sede di - legittimità, constatazione che l'argomento prospettato è stato sulla congruamente affrontato dai giudici di merito ed è stato valutato nell'ambito del complessivo quadro di elementi acquisiti (ivi inclusi gli altri rilievi fotografici introdotti nella dialettica probatoria per iniziativa del P.m.), segnalando che la linea dei cavi in questione era fra loro sfalsata e contemplava, dunque, la possibilità di pervenire all'uno indipendentemente dall'altro. Tale operazione, quindi, a motivato avviso dei giudici di appello (che hanno esaminato in via comparativa anche il filmato prodotto dal P.m. e relativo all'operazione della Polizia francese denominata "Talga", relativa ad episodio sovrapponibile a quello in discussione, nell'ambito del quale gli appartenenti ad un gruppo anarchico francese erano agevolmente riusciti a collocare il gancio sul cavo più basso portatore dell'energia elettrica e destinato a venire a contatto con il pantografo del locomotore), non risultava particolarmente complessa, consistendo nel calare anche dall'alto del cavalcavia uno o più ganci sopra il cavo 29 situato più in basso. Il fatto, poi, che al momento in cui l'azione dei Militari aveva interrotto la condotta di attentato alla linea ferroviaria il cui procedimento operativo era stato già avviato dai due imputati, nella fase in cui essi avevano la possibilità di collocare il gancio sabotatore dall'alto oppure dal basso, non può costituire elemento che (come in particolare ha addotto la difesa del AN) possa rendere in qualche modo perplessa e, quindi, illogica la ricostruzione del fatto, essendo soltanto il frutto di una corretta constatazione effettuale che in quel momento i due imputati avrebbero potuto scegliere una delle due modalità applicative del gancio o dei ganci, continuando ad attenersi, come avevano fatto sino a quel momento, alle indicazioni operative esplicitate nel manuale clandestino "Ad ognuno il suo 1000 modi per sabotare questo mondo", già nella disponibilità dello NI. La spiegazione fornita dalla Corte territoriale pertanto è risultata compiutamente sviluppata, mediante la coordinata analisi delle testimonianze degli operanti e dei numerosi ulteriori elementi acquisiti, che hanno permesso anche la ragionata comparazione dell'episodio oggetto di processo con le modalità esecutive di attentati già realizzati mediante l'adozione di strumenti in tutto similari, sicché non infirma la decisione il fatto che i giudici di appello, avendo in modo adeguato ricostruito il fatto senza necessità di altre attività istruttorie, non abbiano ritenuto di avvalersi di ausiliari tecnici. Né, se a tanto mirasse la censura in esame, potrebbe rimproverarsi ai giudici di appello di non aver disposto una perizia sullo specifico punto dell'accertamento dell'efficienza della potenzialità danneggiatrice della condotta in corso di esecuzione, poi interrotta per cause esogene. Già rileva in contrario il più generale principio secondo cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può formare motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., atteso che suole escludersi la perizia dall'ambito in cui si estende il concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova che si considera neutro, siccome sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, mentre il coordinamento della norma succitata con l'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. impone di riferirla soltanto alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936). Inoltre, anche sotto il profilo del controllo della motivazione, la compiutezza e congruenza del discorso giustificativo esposto mediante la dettagliata analisi - del quadro probatorio già ex se del tutto idoneo a dare contezza delle conclusioni raggiunte ha correttamente esonerato i giudici di appello dal disporre - l'approfondimento tecnico divisato dai suddetti imputati. 30 Per il resto, la doglianza (coltivata in particolar modo dalla difesa del AN) che ha rimproverato alla sentenza impugnata di aver fondato l'accertamento di responsabilità degli imputati relativamente a questo reato su mere deduzioni scaturenti da elementi congetturali e sull'acritica adesione alle prospettazioni formulate dal P.m. nell'atto di appello si appalesa generica, in quanto non si confronta con l'accurata ricostruzione del fatto e la connessa analisi dei dati probatori effettuate dai giudici di secondo grado che hanno evidenziato mediante coerenti passaggi argomentativi le decisive differenze del percorso logico del loro discorso giustificativo rispetto a quello proposto dal primo giudice (cfr. specificamente pagg. 71-89 della sentenza impugnata) ed hanno svolto considerazioni specifiche anche in ordine all'idoneità degli atti compiuti dagli imputati sino al momento dell'intervento dei Militari. Appare conclusivamente chiaro che la Corte territoriale ha fornito, con motivazione adeguatamente rafforzata, una congrua e coerente giustificazione della valutazione di fatto compiuta: essa, di conseguenza, è da ritenersi incensurabile in sede di legittimità.
3.3. Le difese dello NI, con il quarto motivo, e del AN, con il terzo motivo, contestano la compatibilità del tentativo nei delitti di attentato e comunque nei reato di pericolo concreto, categoria nell'ambito della quale si colloca l'attentato alla sicurezza dei trasporti di cui all'art. 432 cod. pen.
3.3.1. Va al proposito ricordato che i giudici di appello, dopo aver ritenuto che lo NI e il AN, nel momento in cui erano stati bloccati, avevano già messo in essere il compimento di atti univocamente diretti ad attentare alla sicurezza dei trasporti, hanno inquadrato la condotta da loro serbata nel tentativo riferito al contestato reato, così determinandosi in senso opposto rispetto a quanto aveva considerato la sentenza di primo grado (che aveva reputato ancora non definita l'idoneità degli atti, siccome arrestata alla fase preparatoria, nell'ambito dell'ideazione non punibile), i ricorrenti hanno opposto che per la punibilità dell'attentato occorre che l'attività posta in essere sia anch'essa idonea a ledere il bene protetto, prospettando che gli atti accertati fossero inidonei a tale obiettivo ed evidenziando che in ogni caso la fattispecie di cui all'art. 432 cod. pen., reato di pericolo concreto, per la sua consumazione esige il verificarsi della sussistenza della probabilità che la sicurezza dei trasporti venga compromessa, senza poter configurare la giuridica rilevanza del tentativo in siffatta categoria di reati. In questo inquadramento, si ritiene superata l'elaborazione, anche dottrinale, più risalente che ammette il tentativo nei reati di pericolo concreto e di attentato nel caso in cui il pericolo stesso venga configurato come evento dalla fattispecie incriminatrice.
3.3.2. Osserva il Collegio che la questione della configurabilità del tentativo 31 nei reati di pericolo inerisce specificamente a quelli di pericolo concreto ed interferisce con la categoria dei reati a consumazione anticipata, rispetto ai quali il tentativo suole ritenersi ontologicamente precluso. L'opinione prevalente è, in effetti, contraria a ritenere concepibile il tentativo nei reati a consumazione anticipata, dal momento che in questi reati la configurazione giuridica determina una strutturale anticipazione della soglia di tutela, in base alla quale il reato è già perfetto in presenza di semplici atti preparatori. Emerge in tal senso, sempre per la posizione prevalente, l'incompatibilità tra il tentativo e le fattispecie incriminatrici afferenti ai delitti di attentato, per definizione reati a consumazione anticipata. Si registra però anche un'impostazione che, pur raccogliendo consensi minoritari, ritiene in quest'ultimo campo configurabile il tentativo nella forma incompiuta, posto che il tentativo compiuto si identifica con il reato di attentato consumato. In particolare, secondo l'impostazione che raccoglie maggior favore, il tentativo non è ammissibile in quanto prospettandosi il delitto tentato quale autonomo reato di pericolo - si finirebbe per punire il pericolo di un pericolo, con inaccettabile arretramento della soglia di tutela e violazione del canone di offensività della condotta. La tesi opposta aggancia, invece, la configurabilità del tentativo alla considerazione della graduabilità del pericolo, nel senso che il tentativo sarebbe concepibile soltanto qualora il pericolo capace di costituire la consumazione fosse più intenso di quello idoneo a costituire il tentativo: fatto che viene ritenuto verificabile sia nell'ipotesi di reati di pericolo di evento, sia nell'ipotesi di reati di pericolo di azione. Tuttavia, si sottolinea, all'opposto, che per i reati di pericolo concreto il tentativo non dovrebbe mai potersi concepire, poiché il pericolo costituisce elemento tipico strutturale caratterizzante il reato;
ciò, a differenza dei reati di pericolo presunto o astratto, in cui si ammette la possibilità del tentativo, dal momento che il pericolo si colloca non fra gli elementi costitutivi tipici, bensì -- al livello della ratio della previsione della fattispecie incriminatrice. Anche per i reati di pericolo concreto, però, un'ulteriore opzione interpretativa distingue a seconda che la fattispecie incriminatrice richieda, oppure no, una attività determinata, capace di frazionamento e tale da cagionare un identificabile effetto esteriore: nel primo caso, il tentativo sarebbe configurabile (per attività dirette a ledere il bene protetto diverse da quelle tipizzate ovvero tali da realizzare solo parzialmente la condotta tipica o effetti solo parzialmente coincidenti), nel secondo no. 32 3.3.3. Il reato di cui all'art. 432 cod. pen., rubricato come attentato alla sicurezza dei trasporti, nella configurazione di cui al primo comma della norma, viene dalla giurisprudenza inquadrato come un reato a forma libera con evento di pericolo concreto, posto a tutela della pubblica incolumità, con il limite applicativo determinato dalla necessità che la sicurezza messa in pericolo attenga ai trasporti pubblici. La fattispecie incriminatrice in esame riguarda, dunque, un reato di pericolo che si perfeziona nel momento in cui viene determinata dall'agente la situazione foriera del pericolo, non incidendo sulla sua sussistenza quanto possa essere stato effettuato successivamente, ad opera di terzi, per rimuoverla. Esso è suscettibile di essere integrato da qualsiasi comportamento idoneo a determinare un evento di concreto pericolo, e non necessariamente un danno materiale, la cui valutazione deve essere riferita alle circostanze del caso concreto e non effettuata in astratto in relazione a situazioni predeterminate. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il relativo accertamento si risolve in un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità (v. per fattispecie inerenti a tale figura criminosa Sez. 1, n. 49 del 22/12/2009, dep. 2010, AN, Rv. 245928, relativa alla fase cautelare della vicenda di merito qui delibata;
Sez. 1, n. 21833 del 03/05/2006, Halilovic, Rv. 234701; Sez. 1, n. 10023 del 07/06/2000, Usai, Rv. 217807; Sez. 1, n. 10560 del 02/05/1990, Zerbo, Rv. 184980; nonché, ancora a ritroso, Sez. 1, n. 574 del 22/10/1984, dep. 1985, Bosco, Rv. 167448; Sez. 1, Ord., n. 2533 del 27/11/1967, dep. 1968, Auriemma, Rv. 106753). E anche in giurisprudenza, ad un indirizzo che per tali reati ammette il tentativo (Sez. 6, n. 4169 del 13/02/1995, Ciccarone, Rv. 201260; Sez. 1,n. 11835 del 26/06/1989, Celentano, Rv. 182018, con riferimento al delitto di cui all'art. 294 cod. pen., considerato come reato di evento) si contrappone altro orientamento che, sia pure in settori distinti da quello qui in esame, ha rimarcato il concetto secondo cui non è punibile a titolo di tentativo chi risponde di una fattispecie di pericolo che realizza una tutela anticipata del bene giuridico (così, in tema di subornazione di cui all'art. 377 cod. pen., in relazione al bene giuridico del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, Arduino, Rv. 267704, nel solco tracciato da Sez. U, n. 37503 del 30/10/2002, Vanone, Rv. 222348; v. inoltre Sez. 3, n. 41776 del 16/04/2013, V. Rv. 256899, la quale, in ordine alla fattispecie di cui all'art. 600- ter, primo comma, cod. pen., per la sua natura di reato di pericolo concreto, non ammette il tentativo;
Sez. 1, n. 24050 del 29/05/2012, Diliberto, Rv. 253727, ha escluso l'ammissibilità del tentativo con riferimento al delitto di istigazione a 33 delinquere di cui all'art. 414 cod. pen.; Sez. 1, n. 6392 del 13/11/1997, dep. 1998, Denaro, Rv. 209832, non ha ritenuto configurabile il tentativo di incendio di cosa propria di cui all'art. 423, secondo comma, cod. pen., in quanto, diversamente, si anticiperebbe irrazionalmente la soglia di punibilità, reprimendo il pericolo di un pericolo). Risalente è, poi, l'affermazione (Sez. 5, n. 8605 del 27/05/1982, Caldogno, Rv. 155363) che, in linea generale, nei reati di pericolo e in quelli di attentato non è configurabile il tentativo e, quindi, nemmeno è configurabile la desistenza volontaria. Infine, persino con riferimento al delitto di strage di cui all'art. 422 cod. pen., si è affermato che esso in quanto reato a consumazione anticipata - non - ammette il tentativo, con la rilevante specificazione, però, che per la consumazione del delitto è sufficiente che l'agente compia atti che abbiano l'idoneità a cagionare una situazione di concreto pericolo per il bene tutelato e, quindi, si considera come delitto consumato un comportamento, che, senza tale specifica previsione normativa, potrebbe configurare un'ipotesi di tentativo, di guisa che la fattispecie consumata del delitto di strage presenta la stessa struttura del delitto tentato, ma è punita come delitto consumato, in considerazione dell'importanza degli interessi, che essa tende a tutelare (così Sez. 1, n. 11394 del 11/02/1991, Abel, Rv. 188642).
3.3.4. Tirando le fila dalle coordinate indicate, deve riconoscersi che effettivamente, in linea generale, anche per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, reato di pericolo concreto, la configurabilità del tentativo pone dubbi di compatibilità con il principio secondo cui la norma incriminatrice ha già arretrato il momento consumativo del reato all'insorgenza del pericolo dalla stessa preso in considerazione, sicché, ove si ritenesse non integrato tale pericolo e nonostante ciò si configurasse il tentativo, si finirebbe per rendere penalmente rilevante il concetto (sotto il profilo naturalistico sfuggente e sotto quello dommatico potenzialmente idoneo a vulnerare il principio di offensività) di pericolo del pericolo. Tuttavia, va in pari tempo chiarito che, seguendo tale impostazione, la situazione di insorgenza del pericolo concreto che la norma sanziona, stante la chiara ratio della disposizione, si profila doversi ritenere integrata da ogni condotta che l'agente abbia compiuto in senso inequivoco e con modalità idonee a cagionare la conseguenza pregiudizievole alla sicurezza dei trasporti, che costituisce il bene giuridico protetto dall'ordinamento. Pertanto, la consapevole messa in essere di atti concreti e non equivoci, finalizzati all'attentato alla sicurezza dei trasporti e idonei a raggiungere quell'obiettivo - di guisa che senza l'intervento di una serie causale indipendente 34 dalla volontà dell'agente il bene giuridico protetto viene ad essere posto in pericolo integrerebbe già la consumazione del reato di cui all'art. 432 cod. pen. E' quanto, sulla scorta della situazione di fatto incensurabilmente accertata dalla Corte di assise di appello, si è verificato anche nel caso in esame quando lo NI ed il AN erano giunti nella notte fra il 26 ed il 27 marzo 2008 nei pressi dei binari della linea ferroviaria Orte Ancona e stavano per apporre sul cavo conduttore dell'elettricità i ganci sabotatori all'uopo predisposti: azione che era, dunque, pervenuta già ad un univoco, idoneo ed avanzato stadio di realizzazione e che, secondo la valutazione compiuta dai giudici di appello, sarebbe stata certamente portata a termine senza l'intervento dei Carabinieri. In tal senso, se sotto il profilo dell'inquadramento giuridico della nozione di tentativo rispetto al reato di cui all'art. 432 cod. pen. le deduzioni svolte dai ricorrenti appaiono apprezzabili, esse però non potrebbero in alcun modo produrre l'effetto assolutorio divisato dallo NI e dal AN, in quanto, inquadrata la non configurabilità del tentativo nella più specifica definizione della anticipata soglia di punibilità del reato consumato, resta accertato che la fattispecie concreta si connota per elementi di fatto (su cui si è ampiamente dipanato il contraddittorio nel corso di entrambi i giudizi di merito) che convergerebbero verso la conclusione di avvenuta consumazione del reato di pericolo concreto di cui si tratta (fra l'altro, tale approdo si appalesa conforme a quanto, nella sostanza, ha ritenuto con riferimento alla fase cautelare del medesimo procedimento Sez. 1, n. 49 del 22/12/2009, dep. 2010, cit., che, dopo aver riaffermato la natura della fattispecie in esame di reato a forma libera con evento di pericolo che può essere costituito da qualsiasi comportamento idoneo a determinare un evento di pericolo concreto, ebbe a ritenere indubitabile che, già a livello di gravità indiziaria, erano state chiarite le ragioni per le quali ricorreva una messa in pericolo concreto della sicurezza della linea ferroviaria Orte Ancona).- Anche sotto questo profilo appaiono dunque assenti le condizioni legittimanti il proscioglimento con formula di merito a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
4. Pertanto, la sentenza impugnata va, in ordine alle posizioni dello NI e del AN, annullata senza rinvio, quanto al reato di cui all'art. 432 c.p., perché - escluse la recidiva e l'aggravante di cui all'art. 1 d.l. n. 625 del 1979 - il reato si è estinto per prescrizione.
5. Questo esito determina l'assorbimento del quinto (ed ultimo) motivo del ricorso proposto dal AN con quale l'imputato si è doluto che la sentenza di appello avesse posto a suo carico il pagamento delle spese processuali del 35 primo e del secondo grado, lamentando palese violazione dell'art. 535, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 67 legge n. 69 del 2009 (senza peraltro prendere in considerazione il disposto dell'art. 592, comma 3, cod. proc. pen.): in effetti, la declaratoria di estinzione per prescrizione dell'unico reato ascritto al suddetto imputato determina l'annullamento della sentenza di condanna, con effetto anche per le statuizioni accessorie.
6. Passando all'esame delle residue doglianze dedotte con il ricorso proposto dallo NI con riguardo al reato di furto aggravato per il quale è stato condannato fin dalla sentenza di primo grado, esse consistono, per un verso, nella censura (contenuta nel secondo motivo) inerente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 1 d.l. n. 625 del 1979, già trattata per il reato di cui all'art. 432 cod. pen., e, per altro verso, nella critica, contenuta dal primo motivo, con cui si stigmatizza la sentenza di appello per difetto di motivazione circa il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., questione specificamente sollevata con l'atto di gravame e su cui la sentenza della Corte territoriale viene accusata di non avere svolto espresse considerazioni: fatto che il ricorrente stima aver determinato la nullità della decisione per omessa motivazione. -6.1. La fondatezza della prima questione discende in modo coerente ed a dalle considerazioni già svolte: anche per il furto aggravato fortiori - dell'autovettura Y10, la circostanza aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico non risulta oggetto di motivato accertamento, tenuto conto del limite incontrato nella verifica della stessa in riferimento all'attentato alla sicurezza dei trasporti, reato certamente più del furto potenzialmente idoneo (ove fossero sussistite diverse e più gravi modalità operative, condizioni di contesto e le altre connotazioni di cui si è discorso) a prestarsi ad essere aggravato dalla suddetta finalità. Dunque, anche per il furto occorre prendere atto della sostanziale mancanza di motivazione in ordine all'avvenuta acquisizione della prova affidante che esso sia stato dello NI organizzato e poi perpetrato in modo tale da poter arrecare grave danno al Paese, oppure da essere diretto alla sostanziale deviazione eversiva dai principi regolatori dell'essenza della vita democratica. La circostanza in esame va per la posizione dello NI esclusa anche in ordine al reato di furto aggravato sub B).
6.2. Generica e, come tale, inammissibile si appalesa invece la seconda delle censure prima identificate. E' vero, infatti, che la sentenza impugnata non ha argomentato per esplicito in ordine al sollecitato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 36 62, primo comma, n. 4, cod. pen., ossia l'avere cagionato, con il furto, un danno di speciale tenuità alla persona offesa, speciale tenuità dedotta sotto il profilo dell'entità non grande del tempo in cui l'autore ha illecitamente posseduto il bene e della vetustà del veicolo sottratto, immatricolato nell'anno 1992 e di modello superato. Tuttavia, la Corte di assise di appello ha qualificato il fatto costituito da gravità, segnalandone dal furto pluriaggravato come connotato implicitamente la connotazione ostativa al riconoscimento dell'invocata attenuante. In effetti, rileva sul punto la specifica ed articolata motivazione resa in ordine alla complessiva gravità del furto di cui si era reso autore lo NI, fatto sintomatico di una personalità negativa, evinta anche dalla evidente abilità con cui l'imputato lo aveva commesso, premunendosi di una strumentazione idonea allo scasso e di chiavi alterate e dando mostra di notevole capacità a delinquere. A fronte di tale dettagliata analisi, lo NI con l'atto di gravame si era appellato soprattutto alla presunta pochezza economica del veicolo sottratto, non considerando però che la genericità della censura, che non si confrontava appieno con l'analisi compiuta dal primo giudice, emergeva già in quella sede anche sotto il profilo oggettivo: egli si era limitato a postulare tale scarso valore, senza considerare però tutte le conseguenze, innanzi tutto di carattere patrimoniale, determinate nella sfera del legittimo proprietario, possessore o utilizzatore dell'automobile trafugata, per tutti gli impieghi che derivavano dalla sua circolazione veicolare, circolazione per la quale il veicolo era concretamente idoneo (come dimostra l'azione bloccata dai Militari). Ed è assodato che, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva soltanto il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti (con riferimento al reato di ricettazione, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; fra le successive, Sez. 2, n. 3576 del 23/10/2013, dep. 2014, ANro, Rv. 260021). In definitiva, si richiede necessariamente per il riconoscimento della circostanza attenuante in esame che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, - ossia di valore economico irrisorio, tenendo conto non solo del valore in sé della cosa sottratta, ma anche degli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, peraltro, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241). In questo solco si profilava e si profila ineludibile pervenire all'approdo 37 secondo cui, in via di massima, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile all'autore del furto di autovettura regolarmente abilitata alla circolazione ed effettivamente marciante, atteso il non trascurabile valore del bene per il solo fatto che esso è idoneo alla funzione in concreto espletata (Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello, Rv. 270301, nel solco di risalente, ma non superato, indirizzo espresso anche da Sez. 2, n. 12158 del 28/06/1988, dep. 1989, Cerbino, Rv. 182064; Sez. 4, n. 876 del 14/12/1988, dep. 1989, Manfregola, Rv. 180259; Sez. 2, n. 4125 del 11/12/1986, dep. 1987, Di Nunzio, Rv. 175561). Pertanto, il riferimento alla gravità del furto - letto in relazione all'oggetto dello stesso, oltre che nel contesto sfavorevole alla posizione dell'imputato, reputato immeritevole delle stesse circostanze attenuanti generiche, in relazione all'oggetto del reato ha costituito risposta in parte implicita, ma nel complesso - congrua per giustificare il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., a fronte della, peraltro generica, censura sollevata dallo NI: che, quindi, ha replicato con pari genericità la doglianza in questa sede.
7. Per la posizione del AN, l'annullamento senza rinvio dell'unica statuizione di condanna che lo riguardava comporta che non residua a suo carico alcuna decisione per lui pregiudizievole. Per quanto concerne la posizione dello NI, riguardando l'annullamento senza rinvio solo la condanna relativa al reato di cui all'art. 432 cod. pen. e, per il reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen., la sola circostanza aggravante di cui all'art. 1 d.l. n. 625 del 1979, la Corte deve provvedere alla conseguente rideterminazione della pena: invero, residua la pena relativa al furto, per come aggravato dalle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen. già ritenute dal giudice di primo grado, costituente la pena base del reato continuato ritenuto dalla sentenza di appello. La pena, dunque, depurata dall'aumento di mesi sei di reclusione ed euro 50,00 di multa, irrogato per la succitata aggravante per come dalla Corte territoriale ritenuta in relazione al furto, ora caducata, nonché dell'aumento di mesi sei di reclusione ed euro 50,00 di multa per il reato di cui all'art. 432 cod. pen., pure caducato in questa sede, va ridotta a quella di anni tre di reclusione ed euro 250,00 di multa;
ferma, quindi, ex art. 29 cod. pen., la pena accessoria inflitta all'imputato dal primo giudice.
8. Trascorrendo all'esame delle impugnazioni parallelamente spiegate dagli imputati EN, OS e DE MO, si rileva in premessa che i giudici di 38 appello hanno analizzato in modo specifico e logicamente coerente il contenuto del manifesto, con partita descrizione dei vari articoli e del rispettivo contenuto, sottolineando che esso costituiva un documento da prendere in considerazione nel suo insieme, quale fonte unitaria di ispirazione di lotta violenta e armata, indirizzato ai militanti anarchici. Non giova, secondo la sentenza impugnata, alla tesi difensiva il fatto che il P.m. abbia identificato ed incriminato soltanto alcuni degli autori degli scritti in questione: persuasiva è l'argomentazione secondo cui ciò non va inteso nel senso che la pubblica accusa avesse ritenuto gli altri autori non partecipi della relativa condotta, ma si è trattato di un fatto dipeso semplicemente dalla loro mancata identificazione, all'epoca. Peraltro, a chiarificazione del metro di valutazione adottato, la Corte di merito ha precisato che la mera redazione di un testo dal contenuto istigatore non veniva reputata adeguata a costituire condotta idonea ad integrare il reato di istigazione, ma occorreva susseguente concorso dell'attività di divulgazione: quid pluris che è stato ritenuto specificamente sussistente per il DE MO, la EN ed i OS, gli ultimi due anche autori dell'assemblaggio, il primo, comunque distributore del manifesto di cui aveva avuto la materiale disponibilità e la conoscenza dell'intero contenuto. Circa l'illiceità penale di tale contenuto, poi, è stato specificato che la sua prima pagina aveva una concreta capacità di provocare immediati fatti delittuosi o, quanto meno, determinava la probabilità che essi venissero commessi: secondo la compiuta analisi svolta dalla sentenza impugnata, l'esaltazione del pregresso cammino di violenza era evidentemente svolta in funzione della sua prosecuzione. I giudici di secondo grado, in relazione alla riforma della sentenza della Corte di assise, hanno anche precisato che sui punti per i quali sono pervenuti a soluzione diversa e, per gli imputati interessati, peggiorativa rispetto a quella esitata dalla prima decisione non era stato necessario procedere al nuovo esame di fonti dichiarative, in ossequio al principio stabilito dalla Corte EDU nel caso Dan c/o Moldavia e recepito dalla giurisprudenza interna, in quanto le doglianze dell'Autorità requirente non avevano riguardo l'attendibilità di un determinato testimone, ma avevano prospettato - ed in tal senso erano state scrutinate - la ricostruzione degli eventi che avevano determinato le contestazioni e la relativa qualificazione. Tuttavia, sotto il profilo qualificatorio, la sentenza impugnata ha affermato che nella condotta contestata ed accertata risulta integrata la fattispecie delittuosa di cui all'art. 414, ultimo comma, cod. pen., non il delitto di cui all'art. 302 cod. pen., oggetto di contestazione, giacché l'istigazione era stata rivolta ad 39 una pluralità indeterminata di persone, non a taluna, specifica persona: sicché, una volta abrogato l'art. 303 cod. pen. ed introdotto il suddetto comma nell'art. 414 cod. pen., in virtù della legge n. 155 del 2005, la condotta serbata dagli imputati aveva integrato il delitto previsto e punito da quest'ultima norma. Sul punto dell'effettività del contraddittorio, la Corte di merito ha osservato che la tematica relativa a tale diversa qualificazione giuridica è stata oggetto di esame da parte delle difese nel corso del processo, segnalando peraltro che esse, in sede di discussione finale e memorie depositate nel corso del giudizio, avevano esaminato anche la disciplina dettata dall'art. 414 cit.
8.1. Il primo motivo dei ricorsi (contenenti argomenti nella sostanza equivalenti) dei tre indicati imputati, che nella sua prima parte lamenta il mancato contraddittorio, con violazione del diritto di difesa, sulla tematica connessa alla riqualificazione del reato di cui all'art. 302 in quello di cui all'art. 414 cod. pen., non è fondato. Invero, l'esposizione da parte dei ricorrenti dei principi su cui la sentenza della Corte EDU Drassich c. Italia del 2007 ha segnato un importante punto di riferimento, principi poi sviluppati e precisati anche dalla giurisprudenza interna, pur articolandosi in modo diffuso, non si confronta con la motivazione data dalla Corte territoriale la quale precisa essere stata - la questione della riqualificazione sostanzialmente dibattuta, anche con memorie (pagg. 115 e 116 della motivazione): in particolare la memoria depositata in data 22 ottobre 2013 dalla difesa dei tre imputati risulta aver preso in esame in modo esplicito la tematica del rapporto fra le figure giuridiche disciplinate dalle norme incriminatrici di cui all'art. 302 e di cui all'art. 414 cod. pen. approfondendo in modo particolare quella che è stata prospettata come ontologica diversità del profilo apologetico e di quello istigatore. Pertanto, la diversa qualificazione giuridica non può dirsi avvenuta a sorpresa. In questa prospettiva l'attribuzione all'esito del giudizio di appello al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione (anche se avvenuta in assenza di una richiesta del pubblico ministero) non ha determinato la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea, atteso che la nuova definizione del reato era nota o comunque prevedibile per gli imputati e non ha determinato in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; e, fra le successive, Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269655). 40 Che poi la diversa qualificazione giuridica abbia avuto come effetto l'individuazione di una norma incriminatrice dalla cornice edittale meno favorevole agli imputati (a parte l'opinabilità della prospettazione, a fronte di una originaria contestazione del reato di cui all'art. 302 cod. pen. coordinato all'istigazione dei delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato, senza alcuna limitazione), tale effetto non rende meno legittima l'attività di ridefinizione giuridica, se essa è stata effettuata come è stata effettuata nel rispetto dei limiti fissati dagli artt. 521 e 521 bis cod. proc. pen. Al riguardo va naturalmente tenuto conto del fatto che, in forza dell'appello del pubblico ministero, non valeva per la Corte di assise di appello il divieto di reformatio in peius ed il giudice di secondo grado aveva titolo a dispiegare la cognizione, secondo i canoni fissati dall'art. 597, comma 2, cod. proc. pen., comprensiva della possibilità di dare al fatto una definizione giuridica anche più grave. Per quanto concerne, infine, la lamentata (nella seconda parte del motivo) immutazione del fatto storico che l'opera di dedotta riqualificazione avrebbe comportato, si osserva che questa prospettazione fa leva soprattutto sulla diversità dei destinatari dell'istigazione, in quanto l'art. 302 cod. pen. esige l'individuazione da parte dell'autore dei soggetti a cui rivolgere l'istigazione privata, mentre l'art. 414 cod. pen. prevede che l'istigazione avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico e debba rivolgersi nei confronti di un numero indeterminato di persone. In realtà, la configurazione del fatto originario, al di là dell'etichetta giuridica privilegiata dall'originaria imputazione, si è caratterizzata per il suo carattere abbastanza lato e generale: l'accusa è stata di avere elaborato, redatto e divulgato il manifesto clandestino dal titolo "KN03, Foglio anarchico rivoluzionario 0 Numero 0", con la contestazione che nel testo dello scritto in questione erano espressi concetti in cui si istigava alla commissione di delitti non colposi contro la personalità internazionale ed interna dello Stato, al fine di sovvertirne l'ordinamento politico, economico e sociale attraverso la pratica della violenza. L'ampiezza dell'imputazione (sulla cui validità originaria non risultano sollevate o comunque coltivate doglianze) appare tale da sorreggere senz'altro la contestazione di cui all'art. 414 cod. pen., attagliandosi, l'articolazione del libello accusatorio, al fatto dell'istigazione rivolta ad un numero indeterminato di persone. Come, d'altronde, si evince dal rapporto evidenziato dall'ultimo comma dell'art. 414 cod. pen. ("Fuori dei casi di cui all'art. 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà ..."), la fondamentale differenza 41 fra le due fattispecie incriminatrici, riguardate per il profilo fattuale dell'istigazione, è che il connotato peculiare dell'istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale o la personalità interna dello Stato di cui all'art. 302 cod. pen. consiste nel fatto che l'istigazione deve essere rivolta verso una o più persone determinate, mentre l'istigazione a delinquere di cui all'art. 414 cod. pen., oltre ad avere un oggetto più ampio, ossia uno dei delitti categorizzati ai nn. 1 e 2 del suo primo comma, deve caratterizzarsi per il carattere pubblico ("pubblicamente") della condotta istigatrice. Posto ciò, si deve constatare come l'approdo raggiunto dalla Corte territoriale in base a cui il capo di imputazione articolato fin dall'avvio del - processo, al di là del richiamo normativo, risulta strutturato in modo tale da ricomprendere anche gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 414 cod. pen. si profili correttamente motivato e non contrastato dalla disamina del - succitato atto di accusa, così da rendere nota e senz'altro prevedibile per gli imputati la diversa qualificazione, senza lesione alcuna dei suoi diritti. Nell'imputazione risultano, in particolare, indicati come oggetto della condotta censurata le attività di elaborazione, redazione e divulgazione dello stampato di cui si tratta: ossia tutte le attività in concreto risultate messe in essere, nei termini inoppugnabilmente accertati dalla Corte di merito, a rispettivo carico della EN, del OS e del DE MO. Il carattere pubblico della contestata istigazione risulta pienamente affermato nel capo di accusa, con riferimento alla divulgazione di uno stampato in plurimi esemplari, pur definito manifesto clandestino. La pubblicazione, poi, è stata indicata come strumento di istigazione tout court, senza alcuna limitazione (al contenuto degli articoli, con esclusione della prima facciata) nel senso prospettato dai ricorrenti (i quali apoditticamente hanno sostenuto che la contestazione individuasse il contenuto istigatore solo nel testo degli articoli, non nei frammenti degli articoli di giornale formanti un collage): è stata, piuttosto, diversa l'interconnessione fra le parti del manifesto valorizzata dai giudici di secondo grado, rispetto all'impostazione, invece concentrata sugli articoli, privilegiata dai giudici di primo grado. Ma tale differente inquadramento afferisce al ragionamento probatorio, alle conseguenti implicazioni valutative ed alla verifica di merito della fattispecie contestata, senza alcun vulnus per l'obiettiva capacità contenitiva dell'originario atto di accusa. Infine, il riferimento ai delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato quale obiettivo della condotta istigatrice imputata è restato fermo, quale limite della contestazione, anche nella verifica ridefinitoria compiuta dai giudici di appello, sotto questo profilo attagliandosi l'accusa in modo senz'altro 42 più aderente al modello incriminatore di approdo (quello di cui all'art. 414 cod. pen.) rispetto al modello incriminatore genetico, fermo restando che poi il viraggio di natura qualificatoria si è comunque inscritto in una completa esplicazione dei diritti di difesa, all'esito di un contraddittorio adeguato. Pertanto, non si riscontra alcuna sostanziale immutazione del fatto storico ascritto agli imputati, che avesse richiesto la preventiva contestazione da parte del P.m., ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. pen. Sul punto, si ribadisce (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051) che, sull'argomento della correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si condensa l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo raffronto, puramente letterale, fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quante volte l'imputato, attraverso l'iter processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Né, poi, risulta violata la correlazione fra accusa e sentenza prescritta dall'art. 521 cod. proc. pen. allorquando nell'imputazione figurino elementi di fatto che siano sovrabbondanti rispetto al paradigma della norma incriminatrice, i quali rendano prevedibile la diversa qualificazione giuridica del fatto come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire, conformemente all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU (Sez. 2, n. 5260 del 24/01/2017, Golfarini, Rv. 269666). La doglianza va, in conclusione, disattesa.
8.2. Medesima sorte si deve riservare al secondo motivo delle impugnazioni in esame, con cui i tre ricorrenti censurano la motivazione della sentenza impugnata ritenendola viziata per aver ritenuto il manifesto KNO3 concretamente idoneo a provocare l'immediata esecuzione di delitti. Non si dubita che il requisito fondante la fattispecie dell'istigazione a delinquere sia costituito dall'idoneità della condotta a turbare l'ordine pubblico, elemento che garantisce che il modello incriminatore in parola non determini un vulnus alla libertà di manifestazione del pensiero. D'altronde, il percorso della giurisprudenza costituzionale e della giurisprudenza di legittimità si è dipanato nel segno della chiara e specifica 43 sottolineatura del discrimen fra istigazione concreta e tangibile a compiere i delitti oggetto della tutela stabilita dall'art. 414 cit. e libertà di espressione. Invero, la (più volte) richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 65 del 1970 ha chiarito che l'art. 414 cod. pen., anche nella parte in cui vieta la pubblica apologia di ogni delitto, non può costituire impedimento alla libertà di manifestare il proprio pensiero, garantito dall'art. 21 della Carta fondamentale, se l'interpretazione della norma suddetta incriminatrice si indirizza a ritenere esclusa dal comportamento antigiuridico la semplice critica della legislazione e della giurisprudenza, l'attività di propaganda diretta al mutamento del quadro normativo, l'affermazione che determinati fatti previsti come delitti possono anche avere positivo contenuto morale e sociale, mentre l'apologia del delitto come strumento lodevole per raggiungere l'obiettivo dell'abrogazione della legge che lo prevede come tale integra l'istigazione. Dal che si trae il chiaro corollario che, pure sotto l'aspetto apologetico, la condotta punibile non è quella che si risolve nella manifestazione di pensiero, bensì quella che sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti (anche la precisa fissazione della linea di demarcazione succitata ha poi indotto Sez. 1, n. 8236 del 18/03/1983, Bonanno, Rv. 160643, a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 21 e 23 Cost., dell'art. 414 cod. pen. nella parte in cui prevede due distinte figure di reato, l'istigazione a delinquere e l'apologia di reato;
così anche Sez. 1, n. 4506 del 16/10/1973, 1974, D'Ali, Rv. 127264). Il percorso logico della giurisprudenza pure è stato tracciato sulla base del risalente convincimento (espresso a suo tempo da Sez. 1, n. 967 del 01/06/1964, Balducci, Rv. 099239) che il pluralismo culturale, ideologico e politico che connota l'ordinamento giuridico interno, tale da contemplare l'espressione di posizioni apertamente antagoniste, ossia radicalmente contrapposte fra loro ed anche rispetto ai valori fondanti l'ordinamento stesso, non può tuttavia comportare il superamento dell'invalicabile limite che, nell'esercizio del diritto di libertà sancito dall'art 21 Cost., è rappresentato dal dovere di rispettare l'ordinamento giuridico costituito, per quanto qui rileva, dalle norme penali incriminatrici, le quali, anche per quanto concerne il profilo apologetico sanzionato dall'art. 414 cod. pen., contemplano il dispiegarsi della potestà punitiva dello Stato non con riferimento all'opera di pensiero del soggetto, libera e legittima anche nelle sue più avanzate posizioni di critica, bensì a quella parte ulteriore della sua attività espressiva trasmodante - nell'illecito, in quanto consapevolmente e direttamente finalizzata alla violazione del precetto formalmente stabilito a difesa dell'ordine giuridico vigente. Il proprium della condotta antigiuridica, quindi, si rinviene nella rievocazione 44 pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la nuova violazione delle norme penali, di guisa che l'azione deve avere la concreta capacità di provocare l'immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo (Sez. 1, n. 11578 del 17/11/1997, Gizzo, Rv. 209140). L'attenzione nel tener fermo il ricordato criterio discretivo si è mantenuta costante nell'elaborazione pratica, sicché anche in tempi recenti è stato coerentemente ribadito, in tema di reato di apologia riguardante delitti di terrorismo, previsto dall'art. 414, comma quarto, cod. pen., che la sua integrazione esige il pericolo concreto derivante dalla condotta dell'agente di consumazione di altri reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal reato esaltato e si è, in pari tempo, specificato che tale pericolo può concernere - non soltanto la commissione di specifici atti di terrorismo ma anche l'adesione di - taluno ad un'associazione terroristica (così Sez. 1, n. 47489 del 06/10/2015, Halili, Rv. 265264). In senso corrispondente il delitto di istigazione a delinquere va ritenuto reato di pericolo concreto, per modo che la mera esaltazione di un fatto di reato o del suo autore finalizzata a spronare altri all'imitazione o almeno ad eliminare la riprovazione verso il suo autore non è, di per sé, punibile, se non quando, per le sue modalità, essa integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti. Ed è conseguente ribadire che l'accertamento del superamento di tale soglia, riservato al giudice di merito, diviene incensurabile in sede di legittimità quando esso sia correttamente motivato (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253101; Sez. 1, n. 26907 del 05/06/2001, Vencato, Rv. 219888). In questa cornice, contrariamente a quanto hanno sostenuto i ricorrenti, la Corte di assise di appello ha articolato una motivazione, rafforzata rispetto a quella resa dal primo giudice, congrua e non contraddittoria evidenziando, sulla base della specifica descrizione e della correlativa analisi del manifesto elaborato, redatto e divulgato anche dai tre ricorrenti, le ragioni per le quali gli articoli scritti dai medesimi, interconnessi finalisticamente al collage di una serie di gravissimi episodi criminosi, con le susseguenti attività di diffusione, hanno integrato atti diretti in modo specifico ed idoneo a provocare l'immediata violazione delle norme penali. I giudici di secondo grado hanno evidenziato che gli scritti che hanno composto il KNO3, lungi dall'evocare una generica e futura insurrezione, che si risolvesse nella lecita rappresentazione delle idee portanti dell'anarchia, sono stati invece finalizzati verso un duplice obiettivo. Tali scritti sono stati volti a censurare quella parte del movimento anarchico 45 che aveva perso fiducia nella violenza rivoluzionaria e nella reale e concreta prospettiva dell'insurrezione, con la connessa critica rivolta a quegli anarchici di pratica movimentista inclini ad una politica pragmatica, meramente attendista, ridottasi ad organizzare presidi, manifestazioni, assemblee e dibattiti. Ma sono stati anche finalizzati ad incitare in modo immediato la platea degli adepti e simpatizzanti dell'anarchia insurrezionale al contempo specifica (quanto al - settore ideologico di riferimento) ed estesa (relativamente al numero di soggetti sollecitati) alla pratica della lotta rivoluzionaria e dell'insurrezione, da - realizzarsi in concreto attraverso azioni dirette e sabotaggi, ribellioni per incitare alla rivolta e soffiare sul fuoco. Dunque, non "disperata" ricerca del contatto con il sociale, ma concreti sabotaggi;
non vano studio degli atti, anche giudiziari, ma evocazione degli appositi "manuali", concretamente volta a mettere a punto i "vari modi per colpire nel vero senso della parola" (secondo le espressioni tratte dai giudici di merito dai menzionati scritti). E' su tale snodo che l'articolato e logicamente corretto discorso giustificativo espresso dalla Corte territoriale enuclea con chiarezza il nesso inscindibile delle chiare esortazioni ad azioni violente organizzate ed immediate con la cornice di pregressi atti criminali in cui essi devono andare ad inserirsi, cornice in modo evidente disegnata dal collage di prima pagina, non meramente descrittivo, bensì esplicitamente evocativo di patenti riferimenti a specifici attentati, anche dinamitardi ed incendiari, univocamente percepiti come terroristici, compiuti da esponenti dall'anarchismo in luoghi diversi, anche per finalità terroristiche, nei quali erano state lanciate bombe, alle volte pacchi-bomba e bombe erano esplosi, pure in correlazione all'emersione dell'allestimento di arsenali di armi, in attuazione immediata delle istruzioni diffuse attraverso manuali del tipo di quello che, pur per ambito distinto, aveva guidato l'azione dello NI e del AN. Secondo le argomentate considerazioni dei giudici di appello, quindi, l'attività messa in essere, per quanto qui rileva, dal OS, dalla EN e dal DE MO, come sopra descritta, si è connotata per precisa e concreta efficienza istigatrice, siccome specificamente idonea a suscitare consensi nella platea degli adepti e simpatizzanti anarco-insurrezionalisti con il concreto pericolo della loro adesione, espressamente sollecitata, al surricordato programma illecito avente ad oggetto in via immediata e diretta azioni delittuose anche di matrice terroristica.
8.3. Nemmeno può accogliersi la critica svolta con il terzo motivo secondo cui l'istigazione messa in essere dagli imputati non era comprovatamente associabile a concrete fattispecie delittuose, per essere del tutto generico lo sprone alla commissione di determinati reati rinvenuto dalla Corte di merito. Invero, il rilevato effetto concretamente istigatore di delitti riconnesso a tale 46 complessiva condotta è stato dai giudici di appello concatenato in modo stringente, fra i reati a cui la contestazione si è richiamata (i delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato), specialmente alle fattispecie di cui agli artt. 280 (attentato per finalità terroristiche e di eversione) e 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) cod. pen.: e con particolare riguardo alla fattispecie di cui all'art. 280 cod. pen. (che punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona) il carattere concretamente istigatore delle condotte complessivamente ascritte ai tre ricorrenti risulta coordinato dalla sentenza impugnata in modo che si rivela congruo, oltre che logicamente ineccepibile. Sotto tutti i profili censurati, quindi, il discorso giustificativo sviluppato sul tema dalla sentenza di secondo grado resiste alla critiche mosse dai ricorrenti, con la specificazione che a fronte della corretta motivazione resa con la sentenza impugnata le diverse valutazioni di fatto formulate dalle difese degli - imputati non possono avere ingresso in sede di legittimità, dal momento che le condotte evocate per sollecitare l'azione diretta ed immediata degli adepti a cui il messaggio insurrezionale era diretto a mezzo dello stampato erano certamente, per natura o contesto, sussumibili nel concetto di attività terroristica, come puntualizzato normativamente dall'art. 270-sexies cod. pen., trattandosi di attentati finalizzati anche alla generalizzata soppressione di vite umane, tali arrecare grave danno al Paese e da vulnerare in modo incisivo e sostanziale i principi regolatori della vita democratica. E' vero, dunque, che per l'integrazione del delitto di cui all'art. 280 cod. pen. non è sufficiente la sola rappresentazione ed accettazione del rischio dell'evento lesivo, ma è necessario che la condotta dell'agente sia intenzionalmente diretta a ledere la vita o l'incolumità di una persona, quali beni protetti dalla norma, con il compimento, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di atti diretti in modo non equivoco a provocare morte o lesioni, in danno - peraltro - anche di una sola persona, essendo l'incolumità e la vita del singolo individuo beni giuridici primari ed essenziali per lo Stato-istituzione (Sez. 1, n. 47479 del 16/07/2015, Alberti, Rv. 265404; Sez. 6, n. 34782 del 30/04/2015, AI, Rv. 264417). Ma è del pari certo che il corto circuito evocativo-istigatore che gli imputati hanno innescato con l'associazione fra il florilegio di gravissimi episodi dinamitardi e criminali, anche di matrice apertamente terroristica, rappresentato nella prima pagina e le specifiche esortazioni contenute anche nei loro articoli - di seconda pagina a non indulgere in politiche temporeggiatrici, ma a passare - all'azione diretta ed a colpire, coordinato con l'ulteriore attività di assemblaggio e 47 redazione dello stampato (nel caso della EN e del OS) e, poi, della sua materiale diffusione (messa in essere da tutti e tre i ricorrenti), è stato ritenuto dalla ragionata e coerente analisi dei giudici di appello avere integrato condotta del tutto idonea ad istigare in modo concreto il pubblico specifico costituito dagli adepti e dai simpatizzanti dell'ideologia anarchica a commettere delitti del tipo contestato, anche e soprattutto atti criminali che, per natura o contesto, vanno collocati nel concetto di attività terroristica.
8.4. Quanto, poi, al primo dei motivi aggiunti contenuti nella memoria della difesa del DE MO, corrispondente all'unico motivo aggiunto svolto dalla difesa della EN e del OS, motivo che contesta l'evenienza del requisito della natura pubblica dell'istigazione sanzionata dall'art. 414 cod. pen., non può non disattendersi l'inquadramento, proposto dai ricorrenti, della redazione e della diffusione dello stampato oggetto di analisi come condotta da porsi al di fuori del concetto di istigazione commessa a mezzo della stampa;
la quale è certamente sussumibile sotto il succitato modello incriminatore, tanto che l'ultima parte del quarto comma dell'art. 414 cod. pen. introdotta, in tempo successivo ai fatti - qui in esame, ma chiaramente inserita nel solco della medesima ratio legis, dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. n. 7 del 2015, conv. dalla legge n. 43 del 2015 stabilisce che la pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso alcuni specifici mezzi di diffusione, ossia gli strumenti informatici o telematici. Il riferimento alla nozione di cui all'art. 266, quarto comma, cod. pen. non vulnera affatto il ragionamento svolto dai giudici di merito. Infatti, la norma stabilisce che, agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso: 1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata. Gli elementi identificativi della diffusione pubblica dell'istigazione in esame sono stati correttamente riscontrati nel caso in esame. Con riferimento alla diffusione a mezzo della stampa, la nozione patrocinata dai ricorrenti di diffusione pubblica del messaggio istigatore attraverso il mezzo della stampa si fonda su un concetto di stampa immotivatamente restrittivo. Appare invece assodato che nella nozione di stampa vanno ricomprese tutte le riproduzioni grafiche, ivi inclusi i manifesti e i volantini, ottenute con qualsiasi mezzo meccanico, sia esso un ciclostile, una fotocopiatrice o un computer, atteso che per la configurabilità del reato è sufficiente che la riproduzione sia destinata alla diffusione ad una indifferenziata cerchia di persone, mentre è del tutto 48 irrilevante lo strumento utilizzato per ottenerla o il numero di copie ottenuto (in tema di diffamazione a mezzo stampa - circa la puntualizzazione del concetto di stampa, che rinviene nell'art. 1 legge n. 47 del 1948, in relazione al terzo comma dell'art. 595 cod. pen., il suo riferimento cfr. Sez. 2, n. 26133 del 25/03/2011, Inferrera, Rv. 250549). SeQuesto concetto riferito dall'art. 1 legge n. 47 del 1948 cit. a "tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico- chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione"- ovviamente deve adattarsi al mutamento delle tecnologie che contrassegna in modo continuo il settore della comunicazione ed, in specie, della libera manifestazione del pensiero, e non risulta in nessuna misura incrinato dagli altri arresti che si sono dedicati a specificare l'assimilazione alla nozione classica di stampa di altri strumenti di diffusione delle opinioni introdotti in virtù di nuove tecnologia (il riferimento è anche a Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015, Fazzo, Rv. 264090, la quale, in tema di sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, ha affermato che la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di stampa di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; ciò, per trarne la conseguenza che essa non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico). -Pertanto in modo coerente con la nozione di pubblicità accolta dai giudici di appello, da ritenersi corretta su versante in certo modo opposto per qualità tecnologica a quello qui scrutinato, si è affermato (da Sez. 1, n. 47489 del 06/10/2015, Halili, Rv. 265265, cit.) che integra il reato di apologia di uno o più delitti, previsto dall'art. 414 cod. pen. (nel testo ancora non integrato con la succitata modificazione di cui al d.l. n. 7 del 2015), la diffusione di un documento di contenuto apologetico mediante il suo inserimento su un sito internet privo di vincoli di accesso, in quanto tale modalità ha una potenzialità diffusiva indefinita. Ciò, in disparte all'ulteriore contestazione che il foglio oggetto del presente vaglio, strumento dell'attività istigatrice, oltre alla distribuzione organizzata all'esito della riunione romana del 6 aprile 2008, aveva già avuto una sua prima diffusione fra gli aderenti e simpatizzanti anarchici nella manifestazione pubblica svoltasi in Piemonte, ad Ivrea, il 27 marzo 2008; diffusione pure avente potenzialità propalatrice verso una serie indefinita di persone, convenuta in sede non privata, richiesta dall'art. 266 cit.
8.5. In ordine all'ulteriore motivo nuovo riscontrabile nella sola memoria depositata nell'interesse del ricorrente DE MO, con cui viene elevata doglianza 49 per travisamento della prova riguardante il suddetto DE MO, anche se si voglia ritenere proponibile il motivo ponendolo in coordinato collegamento con quello, contenuto nell'impugnazione principale, che ha contestato la sussistenza del reato di cui all'art. 414 cod. pen., deve rilevarsene l'inammissibilità per altro verso. Ricordato che il ricorrente si fonda sulle dichiarazioni dei testimoni PE, OL e CI, assumendone l'erronea interpretazione, ma riportandone solo i brani da lui reputati rilevanti, ed argomentando nel senso che proprio l'avvenuto sequestro degli esemplari in suo possesso avrebbe dovuto imporre l'esclusione del suo coinvolgimento nella fase divulgativa, non può non osservarsi che il motivo oltre a mancare di effettiva autosufficienza, non avendo indicato in - modo completo le prove dedotte come travisate si appalesa manifestamente infondato in relazione al ragionamento inferenziale prospettato. Invero, la Corte di assise di appello ha ritenuto provato in modo logicamente corretto il concorso dell'imputato nella condotta diffusiva, oltre - che in quella di redazione, del foglio istigatore per il fatto che egli già possedeva, con pratica diffusiva già in atto, 51 copie dello stampato, copie che gli sono state sequestrate: sicché prova troppo la deduzione difensiva secondo cui il sequestro (che ha soltanto bloccato le ulteriori conseguenze del reato) abbia impedito il contributo causale del DE MO alla fattispecie delittuosa, contributo che, invece, egli aveva già perfezionato con piena consapevolezza e volontà.
8.6. In riferimento al quarto ed al quinto dei motivi articolati nelle impugnazioni dei tre ricorrenti, con essi si prospetta, sotto il profilo dell'insussistenza e sotto il profilo della duplicazione sanzionatoria, contraria al divieto di bis in idem, l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ulteriormente aggravato il reato di cui all'art. 414 cod. pen. – già ritenuto nella forma aggravata dal fatto che l'azione di istigazione aveva riguardato delitti di terrorismo - dalla circostanza speciale di cui all'art. 1 d.l. n. 625 del 1979. In base a tale aggravante, già richiamata, per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato, la doglianza appare fondata per quanto di ragione. Va subito escluso, sulla scorta di quanto si è già chiarito, che la finalizzazione terroristica della condotta istigatrice possa essere ritenuta insussistente. Invece si profila effettivamente da censurare la duplicazione delle circostanze aggravanti così applicata dalla Corte territoriale. Nel caso in esame - in forza dell'integrazione all'art. 414 cod. pen. 50 determinata dall'art. 15, comma 1-bis, d.l. n. 144 del 2005, conv. dalla legge n. 155 del 2005 (secondo cui fuori dei casi di cui all'art. 302 cod. pen., se l'istigazione o l'apologia riguarda delitti di terrorismo, o crimini contro l'umanità, la pena è aumentata della metà) la condotta istigatrice od apologetica, - risultata finalizzata ad obiettivi terroristici, è stata già ritenuta aggravata per l'applicazione dell'ultimo comma della disposizione. Tale più grave sanzione inserita nella norma incriminatrice - causativa dell'identico aumento di pena della metà rende, però, inapplicabile in concreto - la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 1 d.l. n. 625 del 1979 che pure incrementa la pena quante volte il comportamento sanzionato sia, come lo è stato nel caso in esame, finalizzato ad incitare al compimento di atti sussumibili nel concetto terrorismo. Si osserva che l'integrazione dell'art. 414 cod. pen. è avvenuta mediante la stesso atto normativo (l'art. 15 d.l. n. 114 del 2005, conv. dalla legge n. 155 del 2005) che, con l'introduzione dell'art 270-sexies cod. pen., ha ridefinito le condotte con finalità di terrorismo. Di conseguenza, la disposizione integratrice dell'art. 414 cod. pen. ha determinato l'introduzione di un'aggravante specifica interna alla norma in dipendenza della quale per la sfera in cui l'obiettivo risulta identico (ossia - quando l'istigazione è rivolta ad atti di terrorismo) - il comportamento più severamente penalizzato è lo stesso che prende in considerazione la circostanza aggravante di cui all'art. 1 d.l. n. 625 del 1979. Quest'ultima, a sua volta, si applica "salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato"; sicché esso ne resta assorbito. D'altronde, non potrebbe annettersi senso giuridico ulteriore all'aggravante di cui all'art. 1 d.l. n. 625 del 1979 da applicarsi in via cumulativa all'ipotesi aggravata di cui all'art. 414, ultimo comma, cod. pen., in quanto apparirebbe, a contrariis, incongruo concepire l'istigazione a compiere delitti concernenti atti di terrorismo che non sia già compiuta per finalità di terrorismo. Con riferimento al fatto ascritto ai tre ricorrenti, si è accertato che l'istigazione è stata certamente coordinata alla commissione del reato di cui all'art. 280 cod. pen.: e non si dubita che per l'integrazione di questo delitto sia necessario il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare morte o lesioni in danno di una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (v. anche le riflessioni articolate da Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto, Rv. 260077). Conseguenza di questa considerazione è che, sanzionato il comportamento dei tre imputati ai sensi dell'art. 414, ultimo comma, cod. pen., non è da applicarsi l'ulteriore aumento di pena previsto dall'art. 1 d.l. n. 625 del 1979; 51 sicché la relativa aggravante deve essere esclusa.
9. L'esclusione di quest'ultima circostanza aggravante, in corrispondente accoglimento delle impugnazioni in esame, va stabilita in questa sede con il corrispondente annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al relativo punto. Tale annullamento deve avvenire senza rinvio, in quanto la revisione in diminuzione della quantificazione della pena irrogata alla EN, al OS e al DE MO (cfr. pag. 134 della sentenza di appello) si deve attuare con la semplice detrazione dell'aumento di pena applicato, in misura eguale per ciascuno dei tre ricorrenti, dalla Corte territoriale in relazione all'aggravante qui esclusa, aumento pari a mesi sei di reclusione. Pertanto, la pena irrogata alla EN, al OS e al DE MO, depurata dall'entità di mesi sei di reclusione, va rideterminata in quella di anni due, mesi sei di reclusione. Consequenziale effetto della revisione del trattamento sanzionatorio è l'esclusione per gli stessi ricorrenti della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, esulando la pena, come diminuita, dalla sfera di applicazione dell'art. 29 cod. pen. 10. In tali circoscritti sensi le impugnazioni dei ricorrenti DE MO, EN e OS vanno accolti, mentre esse devono essere rigettate per le restanti doglianze.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NI GI IA e di AN ND in relazione al reato di cui all'art. 432 c.p. (capo C), perché, esclusa la recidiva ad entrambi erroneamente contestata ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 1 d.l. n. 625 del 1979, il reato si è estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NI GI IA in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p. (capo B), limitatamente all'aggravante di cui all'art. 1 d.l. n. 625 del 1979, che esclude, ed elimina il relativo aumento di pena pari a sei mesi di reclusione ed euro 50,00 di multa, così rideterminando la pena inflitta a NI per tale reato in anni tre di reclusione e 250,00 euro di multa. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di EN AN, OS DO, DE MO EF, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 1 52 d.l. n. 625 del 1979 contestata con riferimento all'art. 414, comma quarto, c.p. (capo D), in quanto assorbita nell'ipotesi di cui al quarto comma, ed elimina il relativo aumento di pena pari a sei mesi di reclusione, nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, così rideterminando la pena inflitta a EN, OS e DE MO in anni due e mesi sei di reclusione. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 28 giugno 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Siani IANIa Di Tomassi Rimari IDEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 FEB 2018 IL GANGELLIERE NIa FA 53