Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2017, n. 7203
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Sentenza 28 giugno 2017

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Non è configurabile il tentativo di attentato alla sicurezza dei trasporti, reato di pericolo concreto previsto dall'art. 432 cod. pen., in quanto la fattispecie incriminatrice si perfeziona con l'insorgenza del pericolo, da individuarsi nel momento in cui sono posti in essere di atti concreti e non equivoci, idonei a cagionare una conseguenza pregiudizievole alla sicurezza dei trasporti, senza l'intervento di una serie causale indipendente dalla volontà dell'agente.

In tema di reato di istigazione a delinquere, la circostanza aggravante dell'incitazione a commettere delitti di terrorismo, prevista dall'art. 414, comma quarto, cod. pen., non è compatibile con quella della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, che deve ritenersi assorbita dalla prima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2017, n. 7203
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7203
    Data del deposito : 28 giugno 2017

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