Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2013, n. 5261
CASS
Sentenza 12 dicembre 2013

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In tema di attività integrativa di indagine del P.M., ex art. 430, cod. proc. pen., i presupposti che legittimano l'inserimento dei relativi atti nel fascicolo del pubblico ministero richiedono che essi siano pertinenti alla vicenda processuale e finalizzati alle richieste del P.M. al giudice del dibattimento nonché conoscibili mediante il deposito in segreteria. In tal caso, pertanto, l'esercizio del diritto di difesa è garantito dal deposito della documentazione e dall'avviso alle parti - le quali possono chiedere al giudice del dibattimento l'assunzione delle fonti di prova così acquisite, nel rispetto dell'art. 526 cod. proc. pen., ed utilizzare gli atti ai fini delle contestazioni, ex art. 500 e 503 cod. proc. pen.- della facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, mentre non è prevista, a seguito dell'inserimento di tali atti nel fascicolo del P.M., la concessione di un termine a difesa, con la conseguenza che il diniego della relativa istanza è legittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2013, n. 5261
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5261
    Data del deposito : 12 dicembre 2013

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