Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di attività integrativa di indagine del P.M., ex art. 430, cod. proc. pen., i presupposti che legittimano l'inserimento dei relativi atti nel fascicolo del pubblico ministero richiedono che essi siano pertinenti alla vicenda processuale e finalizzati alle richieste del P.M. al giudice del dibattimento nonché conoscibili mediante il deposito in segreteria. In tal caso, pertanto, l'esercizio del diritto di difesa è garantito dal deposito della documentazione e dall'avviso alle parti - le quali possono chiedere al giudice del dibattimento l'assunzione delle fonti di prova così acquisite, nel rispetto dell'art. 526 cod. proc. pen., ed utilizzare gli atti ai fini delle contestazioni, ex art. 500 e 503 cod. proc. pen.- della facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, mentre non è prevista, a seguito dell'inserimento di tali atti nel fascicolo del P.M., la concessione di un termine a difesa, con la conseguenza che il diniego della relativa istanza è legittimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2013, n. 5261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5261 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 12/12/2013
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 3245
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 8804/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AR MI N. IL 20/02/1963;
avverso la sentenza n. 6880/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 21/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MARZO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/02/2012, la Corte d'appello di Napoli, per quanto ancora rileva, ha confermato la decisione di primo grado che condannato alla pena ritenuta di giustizia Di AR IN, avendolo ritenuto responsabile di rivelazione di segreti di ufficio e di una serie di falsità materiali strumentali al reato di truffa, per avere, in qualità di pubblico impiegato esercente l'attività di operatore in servizio presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Casoria: a) divulgato, in concorso con altri soggetti, notizie relative alla posizione fiscale di contribuenti o inerenti a verifiche fiscali (artt. 110, 81, cpv. e 326 c.p.: capo A); b) formato falsamente, in concorso con altri soggetti, provvedimenti di sgravio in assenza di una decisione dell'amministrazione finanziaria (art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2, artt. 476, 491 bis e 493 bis c.p.: capi B, D); c) mediante quest'ultima condotta e il successivo inoltro dei relativi dati al concessionario delegato per la riscossione, ai fini dell'annullamento dell'obbligazione tributaria, indotto in errore l'amministrazione tributaria, quanto alla legittimità dello sgravio eseguito, procurando ai contribuenti interessati un ingiusto profitto con correlativo danno per l'amministrazione (art. 640 cpv. c.p., n. 1, art. 61 c.p., n. 7: capi C, E). La Corte territoriale, preso atto della rinuncia alla prescrizione da parte del Di AR, ha rilevato: a) che la quasi totalità degli sgravi illegittimi era stata operata utilizzando il codice fiscale e la password dell'imputato nonché la postazione di terminale n. 1, abitualmente utilizzata da quest'ultimo; b) che la perquisizione nella casa della madre dell'imputato aveva consentito di reperire una cartellina contenente copie dei processi verbali di constatazione e di verifica redatti dalla Guardia di Finanza nei confronti di società, tra le quali v'era anche la COEMI s.r.l., beneficiaria di uno sgravio illegittimo, effettuato con il nominativo e la password del Di AR dalla citata postazione;
e) che dalle intercettazioni telefoniche erano emersi ulteriori contatti del Di AR con contribuenti avvantaggiati dagli sgravi illeciti e con consulenti commerciali e fiscali che raccomandavano l'evasione di pratiche in favore dei clienti;
d) che, all'udienza del 17/04/2007, erano stati acquisiti i risultati degli accertamenti bancari sui conti del Di AR e dei suoi familiari, destinati a formare oggetto di altro procedimento penale per il reato di corruzione, dai quali emergono versamenti in denaro contante anche per cifre elevate e comunque non compatibili con il reddito da lavoro dipendente dell'imputato, nonché versamenti di assegni bancari delle società di uno dei soggetti beneficiari degli sgravi e, ancora, versamenti provenienti da commercialisti, consulenti di persone fisiche e membri di collegi sindacali di società risultate beneficiarie di sgravi illeciti.
Alla luce dei motivi di ricorso, va aggiunto che la Corte territoriale ha ritenuto non acquisibile e utilizzabile lo scritto anonimo che aveva dato origine alle indagini, sottolineando che la dichiarazione del Di AR di esserne l'autore non era credibile, dal momento che egli aveva errato nel riferire alcuni particolari fondamentali, quali il luogo di spedizione e il destinatario. Secondo la sentenza impugnata, tali elementi dovevano poi essere letti unitamente al fatto che le dichiarazioni dell'imputato erano intervenute a distanza di mesi dall'inizio delle indagini e alla reticenza mostrata in dibattimento in ordine al nome del collega che sarebbe stato il reale artefice delle truffe.
Quanto, infine, al fatto che l'imputato era assente in occasione dell'effettuazione di alcuni sgravi, la Corte d'appello ha rilevato, per un verso, che si trattava di casi esigui rispetto al consistente numero di operazioni illecite e, per altro verso, che, nonostante l'esistenza di titoli formali giustificativi dell'assenza, nulla impediva al ricorrente di recarsi in ufficio, dal momento che l'entrata non era sottoposta ad alcun particolare controllo.
2. Nell'interesse del Di AR è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione della legge processuale, in relazione all'ordinanza del 17/04/2007, con la quale è stata disposta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli esiti dell'attività di indagine compiuta dal P.M., ai sensi dell'art. 430 c.p.p.. In particolare, il ricorrente rileva che il solo fatto che sia stato dato avviso alle parti dell'avvenuto deposito degli atti di cui il P.M. ha chiesto l'acquisizione non ha garantito il diritto di difesa nè la parità delle parti processuali, in quanto, secondo quanto è dato ricavare dall'art. 433 c.p.p., comma 3, dopo che gli atti sono stati formalmente inseriti nel fascicolo del P.M. - a seguito della loro utilizzazione per la formulazione delle richieste al giudice del dibattimento -, deve essere riconosciuto alle parti un congruo termine difensivo.
Nella specie, il Tribunale, dopo avere disposto l'acquisizione degli atti, aveva chiuso l'istruttoria dibattimentale, dando inizio alla discussione finale.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art. 125 c.p.p., per avere la Corte territoriale evitato di affrontare le censure articolate nei motivi di appello, attraverso una pedissequa riproduzione del contenuto della sentenza di primo grado.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt. 187 e 192 c.p.p., con riferimento ai criteri di valutazione delle prove.
Al riguardo, si critica, in primo luogo, la decisione della Corte territoriale relativa allo scritto anonimo che aveva dato origine alle indagini, giacché la confusione manifestata su alcuni aspetti secondari non poteva condurre ad ignorare che il Di AR aveva anche riferito di un particolare conoscibile solo dall'autore dello scritto stesso, ossia che ad esso era allegata un'interrogazione dell'anagrafe tributaria.
In secondo luogo, si censura il fatto che la Corte territoriale non si sia preoccupata di smentire sul piano logico e in aderenza alle emergenze probatorie la ricostruzione alternativa prospettata dall'imputato, il quale aveva rappresentato di non essere stato presente in ufficio in occasione dell'effettuazione di alcune delle operazioni di sgravio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Al riguardo, va ribadito che in tema di attività integrativa di indagine, consentita ex art. 430 c.p.p., al pubblico ministero anche dopo la emissione del decreto che dispone il giudizio, i presupposti di natura processuale per ritenere che la documentazione possa essere inserita nel fascicolo del pubblico ministero sono: la pertinenza degli atti integrativi di indagine alla vicenda processuale, la finalizzazione di tali atti alle richieste del pubblico ministero al giudice del dibattimento, la garanzia di conoscenza e disponibilità degli atti stessi mediante il deposito in segreteria della documentazione con facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. In tal caso le parti possono chiedere al giudice del dibattimento l'assunzione delle fonti di prova così acquisite, nel rispetto dell'art. 526 c.p.p., ed utilizzare gli atti ai fini delle contestazioni ex artt. 500 e 503 c.p.p. (Sez. 3^, n. 21379 del 11/04/2001, Tulli A, Rv. 219699). Escluso, pertanto, che la norma preveda un limite temporale per lo svolgimento delle investigazioni (Sez. 2^, n. 31512 del 24/04/2012, Barbaro, Rv. 254028), l'esercizio del diritto di difesa è garantito dal deposito della documentazione e dall'avviso alle parti della facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. Tali adempimenti risultano pacificamente essere stati effettuati nel presente processo nè il ricorrente si duole del rigetto di richieste di controprova. Un problema di garanzie difensive avrebbe potuto porsi in caso di violazione dell'obbligo di immediato deposito della documentazione relativa all'attività integrativa di indagine, in quanto, in tali ipotesi, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che, in assenza di specifica sanzione processuale, resta demandato al giudice del merito il compito di impartire le opportune disposizioni affinché la difesa sia reintegrata nelle sue prerogative, previa adozione degli opportuni provvedimenti (Sez. 2^, n. 31512 del 24/04/2012 cit).
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità delle censure che, a fronte di un apparato argomentativo tutt'altro che apparente e sopra sinteticamente riassunto, si risolvono in una enunciazione di principi giuridici, slegati dalla concreta vicenda processuale.
3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto le critiche mosse alla valutazione della Corte territoriale, per un verso, non sono sorrette da uno specifico richiamo agli atti processuali dai quali si desumerebbe la violazione dell'obbligo di motivazione (ad es., non è dato sapere in che termini l'imputato avrebbe riferito del fatto che allo scritto anonimo era allegata un'interrogazione dell'anagrafe tributaria ne' da quali elementi si dovrebbe desumere che tale circostanza, ammesso che sia rispondente al vero, potrebbe essere stata nota solo all'autore dell'invio della missiva, nel momento in cui la dichiarazione del Di AR è stata resa) e, per altro verso, non palesano affatto una manifesta illogicità della motivazione (dal momento che, a fronte del complesso ed univoco compendio probatorio valorizzato dalla Corte al fine di ricondurre gli episodi contestati al Di AR, non si critica in alcun modo, con riferimento alle esigue vicende nelle quali l'imputato aveva un titolo che ne giustificava l'assenza dal lavoro, l'argomentazione della sentenza impugnata, relativa all'assenza di controlli in entrata sul luogo di lavoro.
4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014