Sentenza 11 febbraio 2010
Massime • 2
La circostanza aggravante ad effetto speciale della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale è configurabile anche con riferimento ad azioni dimostrative e non necessariamente cruente.
Integra il delitto di atto di terrorismo previsto dall'art. 280-bis cod. pen. (nella specie aggravato dalla finalità di eversione dell'ordinamento costituzionale) l'allocazione di un ordigno micidiale sul davanzale di una finestra dell'ufficio elettorale di candidato alle elezioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica.
Commentari • 7
- 1. Art. 270-bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democraticohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 241 - Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato (1)https://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 270 - Associazioni sovversive (1)https://www.filodiritto.com/
- 4. Art. 270-bis.1 - Circostanze aggravanti e attenuanti (1)https://www.filodiritto.com/
- 5. Art. 270-sexies - Condotte con finalità di terrorismohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2010, n. 8069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8069 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/02/2010
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 132
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 38163/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SASSARI;
nei confronti di:
1) AD NO IG N. IL 28/02/1968;
2) NE LO N. IL 24/05/1973;
3) AI NE N. IL 26/02/1974;
avverso la sentenza n. 6/2008 CORTE ASSISE APPELLO di SASSARI, del 26/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. Di Casola Carlo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata sul punto del trattamento sanzionatorio e per il rigetto dei ricorsi degli imputati;
udito per l'Avvocatura generale dello Stato, l'avvocato Massimo Bachetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale e per il rigetto del ricorso degli imputati;
Udito l'avvocato, Elias Vacca, intervenuto anche per delega dell'avvocato Basilio Brodu, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi degli imputati EL e AI.
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 26 gennaio 2009 e depositata il 30 marzo 2009, la Corte di assise di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza della Corte di assise di Nuoro, 13 febbraio 2008, nel giudizio a carico di DA AN AZ, LO EL e LA AI - per quanto qui rileva - ha riqualificato, ai sensi dell'art. 280-bis c.p., il fatto ascritto agli imputati, al capo sub 2 della rubrica (e contestato come tentata strage ex artt. 56 e 285 c.p.); ha escluso la aggravante teleologica e quella prevista dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art.1, convertito nella L. 6 febbraio 1980, n. 15; e ha rideterminato la pena, per ciascuno dei giudicabili, in tre anni e due mesi di reclusione (pena base, pel delitto di atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, considerato più grave: tre anni e sei mesi di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche, già elargite in prime cure, a due anni e quattro mesi di reclusione;
aumentata, a titolo di continuazione, in ragione di cinque mesi di reclusione per il delitto di fabbricazione dell'ordigno esplosivo, di tre mesi di reclusione per la detenzione e il porto del medesimo ordigno, di un mese per la detenzione della miccia detonante e di un ulteriore mese di reclusione per la minaccia).
I giudici di merito hanno accertato che DA, EL e AI, avevano confezionato un ordigno esplosivo, costituito dall'involucro di un estintore di alluminio, riempito con milletrecento grammi di gelatina, a contatto di due detonatori collegati ad altrettanti spezzoni di miccia detonante e tappato, in corrispondenza della imboccatura, con carta e gommapiuma); quindi, nella notte tra il 21 e il 22 marzo 2006, avevano collocato la bomba sul davanzale di una finestra dell'ufficio elettorale dell'on.le Bruno Murgia, candidato del partito denominato Alleanza Nazionale, locale sito al numero 98 del Corso Garibaldi di Nuoro;
e avevano dato fuoco alle micce, senza, tuttavia, produrre la deflagrazione, in quanto la combustione dell'innesco, pur avendo interessato la gommapiuma posta all'imboccatura del recipiente, si era arrestata.
In particolare, EL aveva materialmente innescato l'ordigno, trasportato in loco da DA con la sua macchina;
mentre la AI nella fase ideativa dell'attentato, aveva collaborato alla redazione di un volantino predisposto per la rivendicazione a nome di sedicenti Nuclei Profetati Combattenti.
L'accertamento dei giudici di merito è fondato sulla prova generica, costituita dal corpo del reato (la bomba non esplosa), dal volantino di rivendicazione, occultato dai compartecipi in un nascondiglio nelle adiacenze del cimitero di Nuoro e, poi, sequestrato dalla Polizia Giudiziaria, delle intercettazioni delle conversazioni dei giudicabili nell'abitacolo della autovettura di DA, dalla localizzazione geosatellitare del veicolo, in relazione agli spostamenti, concomitanti con le conversazioni intercettate, rivelatrici della compartecipazione. In estrema sintesi la Corte territoriale ha rappresentato di aver ricostruito "il collocamento dell'ordigno in presa diretta"; mentre i colloqui tra DA e la AI, avevano disvelato il coinvolgimento della donna nella collazione e correzione del testo del volantino di rivendicazione. Con riferimento ai motivi di gravame, la Corte di assise di appello ha motivato: in rito, sono infondate le eccezioni degli appellanti di inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite, sotto il profilo della denunziata inosservanza dell'art. 268 c.p.p., comma 2; i decreti di esecuzione (peraltro non prodotti dalla difesa sulla quale gravava il relativo onere, trattandosi di intercettazioni relative ad altro procedimento, ammesse ai sensi dell'art. 270 c.p.p.) sono stati acquisiti dal Collegio e risultano "adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'art. 268 c.p.p., comma 3"; ne' rileva che ad attestare la insufficienza e la idoneità degli impianti sia stato il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nuoro, anziché il "Procuratore distrettuale" che procedeva alle indagini, in quanto, ferma la competenza della Direzione distrettuale anti terrorismo, resta impregiudicata la discrezionalità della autorità procedente in relazione alla scelta degli impianti più rispondenti alle esigenze investigative e logistiche (a Nuoro erano stati commessi i reati oggetto di indagine e colà dimoravano gli indagati); infine, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di proroga "le modalità esecutive delle captazioni debbono rimanere quelle originarie"; quanto al merito, è priva di fondamento è la tesi difensiva del reato impossibile;
il rilievo dell'inappropriato impiego della miccia detonante, al posto di quella a lenta combustione, causa precipua del fallimento dell'attentato, non suffraga la prognosi postuma della inidoneità dell'azione che rende impossibile l'evento dannoso;
dal responso peritale risulta che, in difetto delle avverse condizioni climatiche (pioggia e grandine) che contribuirono allo spegnimento della fiamma la quale sia era propagata fino all'imboccatura dell'involucro metallico, interessando la gommapiuma, il calore generato dalla completa combustione della stessa, se non fosse stata umida (o bagnata), avrebbe potuto determinare l'innesco dei detonatori o, almeno, di uno di essi e, quindi, la esplosione;
sicché l'evento non ebbe luogo per circostanze accidentali;
e, peraltro, la situazione di oggettivo pericolo si protrasse la mattina successiva, dopo il rinvenimento della bomba inesplosa;
gli artificieri dovettero, infatti, mediante indagine radiografica, accertare preliminarmente che all'interno del contenitore non si fosse formata nitroglicerina allo stato liquido, suscettibile di deflagrare, per la estrema instabilità della sostanza, in dipendenza di ogni minima sollecitazione;
pur ricorrendo la aggravante a effetto speciale del terrorismo, deve escludersi, poi, quella ulteriore della finalità eversiva;
la previsione de qua postula l'intento "di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l'essenza dell'ordinamento costituzionale", mentre, nella specie, è da ritenersi che i giudicabili "si limitassero a compiere un atto semplicemente dimostrativo".
2. - Ricorrono per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, mediante atto recante la data del 22 aprile 2009, depositato il 23 aprile 2009; DA, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Lorenzo Soro e Pasquale Ramazotti, mediante atto recante la data del 10 giugno 2009; EL, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Basilio Brodu, mediante atto recante la data del 9 giugno 2009; e AI, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Elias Vacca, mediante atto recante la data del 9 giugno 2009, depositato il 10 giugno 2009. 2.1 - Il procuratore generale della Repubblica sviluppa due motivi coi quali dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), erronea applicazione della legge penale, in relazione al D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 1, convertito nella L. 6 febbraio 1980, n. 15 (primo motivo) e in relazione all'art. 81 c.p., comma 2, (secondo motivo) nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (con entrambi i mezzi).
2.1.1 - Con il primo motivo il Pubblico Ministero censura l'esclusione della aggravante a effetto speciale (peraltro limitata, nella motivazione, alla esclusione della sola ipotesi della finalità eversiva, a fronte della finalità terroristica ritenuta in relazione ai reati satellite) e deduce: l'attentato dinamitardo alla sede elettorale di un candidato al Parlamento, anche alla luce dei motivi della rivendicazione enunciati nel volantino sequestrato, si connette alla finalità eversiva "dell'ordinamento costituzionale", oggetto giuridico della tutela della norma incriminatrice alla stregua della disposizione di interpretazione autentica della L. 29 maggio 1982, n.304, art. 11, recante Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale;
priva di pregio è la considerazione che si trattò di una "azione dimostrativa"; lo scopo dimostrativo "proprio per la sua valenza propagandistica" non contraddice la finalità eversiva. 2.1.2 - Col secondo motivo il ricorrente si duole della determinazione della pena base, denunziando l'erronea individuazione del reato più grave, costituito non dal reato previsto e punito dall'art. 280-bis c.p., bensì dal (più grave) concorrente delitto di fabbricazione di ordigno esplosivo (L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 1, sostituito dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 10),
contestato in fatto al capo sub 2 (pur senza menzione del pertinente riferimento normativo) e aggravato, à termini del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 1, convertito nella L. 6 febbraio 1980, n. 15, in quanto la pena del delitto circostanziato risulta, nel minimo, pari a quattro anni e sei mesi di reclusione, epperò è maggiore di quella del ritenuto reato base (punito colla reclusione da due a cinque anni).
2.2 - DA sviluppa tre motivi con i quali dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 1, artt.267, 268 e 271 c.p.p. (primo motivo), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 49 e 280-bis c.p. (secondo motivo) e in relazione all'art. 280-bis c.p. (terzo motivo), nonché (con tutti e tre i motivi) mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 2.2.1 - Con il primo motivo il difensore ribadisce la denunzia della inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite presso gli impianti della Questura di Nuoro, siccome disposto dal Procuratore della Repubblica di Cagliari con decreti del 12 dicembre 2005, sulla base del rilievo che la segreteria della procura di Nuoro aveva certificato in data 9 dicembre 2005 che colà non vi era disponibilità di postazioni di ascolto e sulla base della considerazione della "urgenza di completare la rete di ascolto". Il ricorrente censura: il Pubblico Ministero non ha dato conto delle eccezionali ragioni di urgenza che giustificavano il compimento delle operazioni mediante gli impianti in dotazione alla polizia giudiziaria;
la "mera enunciazione assertiva" della urgenza non vale a giustificarne la ricorrenza;
peraltro la carenza della urgenza è confermata dalla modalità di ascolto "non contestuali, ma spesso differite", siccome dimostrato dalla circostanza che la polizia giudiziaria procedette all'esame delle registrazioni delle conversazioni intercettate "solo dopo il ritrovamento dell'ordigno esplosivo"; inoltre, difetta pur la motivazione dell'ulteriore presupposto di legge, circa la insufficienza o la inidoneità degli impianti installati nella procura della Repubblica (procedente);
priva di pregio e non pertinente è la certificazione relativa agli impianti di ascolto della Procura della Repubblica di Nuoro "assolutamente estranea alle indagini;
la Corte territoriale, opponendo la considerazione (non congruente e, dunque, illogica) della "discrezionalità della autorità procedente", ha sostanzialmente omesso la motivazione, in quanto il Pubblico Ministero, nel perseguire le finalità investigative, non può prescindere dalla osservanza delle "forme che la legge impone" per la utilizzabilità degli atti.
2.2.2 - Col secondo motivo il ricorrente ripropone la tesi del reato impossibile in relazione al delitto di atto di terrorismo e in proposito deduce: la miccia detonante impiegata non propaga la fiamma;
il perito nel corso degli esperimenti non è riuscito a farla bruciare interamente;
è una mera congettura, contraddetta dal dato sperimentale, la supposizione che l'innesco avrebbe potuto attivare il detonatore e cagionare la deflagrazione;
ne' rileva la considerazione della Corte territoriale circa la possibilità della formazione di nitroglicerina per effetto della trasudazione, perché, così opinando, ogni "trasporto di sostanze esplodenti del tipo tritolo o gelatina si convertirebbe nella disponibilità o uso di un ordigno".
2.2.3 - Col terzo motivo il difensore contesta la sussistenza del delitto di cui all'art. 280-fozs c.p., argomentando che la riconosciuta natura dimostrativa dell'atto escluderebbe la finalità terroristica, elemento costitutivo del reato.
2.3 - EL dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 280-bis, 56 e 285 c.p. e del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 1 convertito nella L. 6 febbraio 1980, n. 15, nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, opponendo: la Corte territoriale pur avendo escluso la sussistenza del contestato delitto associativo e la ricorrenza della ipotesi della finalità eversiva della aggravante a effetto speciale, ha, tuttavia,
contraddittoriamente ritenuto la finalità terroristica (e conseguentemente la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 280-bis c.p.); la finalità terroristica e quella eversiva presentano "punti di incontro" e "profili concettuali e comportamentali", nonché "atteggiamenti psicologici" comuni;
in relazione al delitto di cui all'art. 280-bis c.p. e alla aggravante della finalità terroristica, ritenuta in relazione agli altri reati, difetta il concorrente requisito del "grave danno al Paese", previsto dall'art. 270-sexies c.p.; peraltro in caso di esplosione l'edificio neppure avrebbe subito seri danni strutturali;
quanto al pericolo per la pubblica incolumità, sulla aggravante dell'art. 61 c.p., n. 5 sono risultate prevalenti le attenuanti generiche;
il dolo specifico della finalità terroristica mal si concilia col dolo eventuale in relazione all'affermato "fine potenziale di colpire le persone in maniera indiscriminata"; sul punto la Corte territoriale non ha approfondito l'analisi; è contraddittoria la valutazione del giudice a quo in ordine alla preliminare attività di sopralluogo degli imputati, alla scritte murarie e al volantino di rivendicazione;
la occasionalità dell'accordo criminoso, "destinato a esaurirsi con la commissione del fatto", è inidonea a concretizzare la finalità terroristica, cioè a destabilizzare o indebolire le istituzioni, a suscitare terrore e panico nella collettività; la vicenda rivela "modesta capacità intimidatrice", in quanto non ha fatto seguito alcuna rivendicazione;
la scelta della vittima e la concomitanza con le elezioni politiche rappresentano "un momento di per sè equivoco e non decisivo"; secondo la giurisprudenza di legittimità l'attentato contro la sede di un partito non integra il delitto di cui all'art.285 c.p.. 2.4 - AI dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 280-bis c.p. e del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 1 convertito nella L. 6 febbraio 1980, n. 15,
nonché manifesta illogicità della motivazione.
Il difensore, premesse alcune generali considerazioni circa la nozione della finalità terroristica, oppone: la Corte territoriale è incorsa in contraddizione, in quanto ha enfatizzato gli effetti della eventuale deflagrazione dell'ordigno, mentre, poi, ha riconosciuto che la esplosione non avrebbe cagionato seri danni strutturali all'edificio; inoltre ha affermato che le "modalità del fatto dimostrano .. il fine potenziale di colpire le persone in maniera indiscriminata", pur avendo - in punto di conferma delle attenuanti generiche - riconosciuto che i giudicabili "cercarono un obiettivo tale che consentisse di non arrecare danno a terzi estranei"; contraddicono la finalità terroristica la unicità della azione, la circostanza che in passato l'ufficio della vittima fosse stato fatto oggetto di altro attentato, la mancanza di altre analoghe azioni nel territorio, di minacce alla incolumità fisica delle persone e di "azioni indiscriminate", le circostanze di tempo e luogo della esplosione programmata in modo da scongiurare danni all'esterno dell'edificio e pregiudizio per le persone.
3. - Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello è fondato.
3.1 - Innanzi tutto la indiscriminata esclusione della aggravante a effetto speciale, siccome enunciata nel dispositivo e non circoscritta alla (sola) ipotesi della finalità eversiva, si pone in contrasto col tenore della motivazione della sentenza: la Corte territoriale ha, infatti, correttamente ritenuto la ricorrenza della concorrente ipotesi della finalità terroristica, prevista dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, medesimo art. 1, convertito nella L. 6 febbraio 1980, n. 15, sia in relazione dell'art. 280-bis c.p. -
rispetto al quale la finalità in parola rappresenta elemento della fattispecie incriminatrice - sia in relazione agli altri reati aggravati ai sensi della citata disposizione.
3.2 - La Corte territoriale è, inoltre, incorsa in ulteriore ed evidente errore di diritto colla esclusione della finalità di eversione dell'ordinamento costituzionale.
Il giudice a quo ha, infatti, sovrapposto e confuso il piano metodologico della condotta eversiva con il profilo teleologico della azione.
Che l'attentato avesse valenza dimostrativa (siccome supposto dai giudici di merito) è circostanza affatto irrilevante ai fini della esclusione della finalità in questione, ben potendo la medesima essere perseguita anche mediante azioni dimostrative e non necessariamente cruente.
E tanto a prescindere dal rilievo della manifesta illogicità della attribuzione del ritenuto carattere dimostrativo alla condotta di attivazione di un ordigno micidiale collocato presso un edificio nel centro urbano di Sassari.
3.3 - Ha ancora errato la Corte di assise di appello nella individuazione del reato base: il delitto più grave, perpetrato dai giudicabili, è la fabbricazione del congegno micidiale, con la aggravante a effetto speciale, ai sensi della L. 2 ottobre 1967, n.895, art. 1, sostituto dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 9, e del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 1 convertito nella L. 6 febbraio 1980, n. 15, reato punito con sanzione più elevata (sia nel massimo che nel minimo edittali) rispetto al delitto di cui all'art.280-bis c.p.. Non è fondata l'obiezione difensiva, formulata nella odierna discussione, circa il ritenuto assorbimento del precitato più grave delitto in quello di cui all'art. 280-bis c.p.. La suddetta disposizione non reca, infatti, alcun riferimento alla condotta di fabbricazione di congegni micidiali.
3.4 - Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata sul punto della esclusione della aggravante di cui al D.L. 15 dicembre 1979, n.625, art. 1, convertito nella L. 6 febbraio 1980, n. 15; nonché alla determinazione della pena, essendo il reato base costituito dal delitto di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 1, sostituto dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 9, aggravato ai sensi del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 1, convertito nella L. 6 febbraio 1980, n. 15, e il rinvio per nuovo giudizio, sui punti anzidetti,
alla Corte di assise di appello di Cagliari.
4. - I ricorsi degli imputati sono infondati.
4.1 - Priva di pregio è la denunzia della inutilizzabilità intercettazioni, formulata, col primo motivo, da DA. La questione non è influente, ai fini del giudizio, in quanto la attribuzione dalla materialità della condotta, desunta dalle intercettazioni, non forma oggetto di contestazione da parte del ricorrente.
Nè, peraltro, la parte privata - come esattamente rilevato dal Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte - ha dato conto della influenza del motivo di impugnazione.
4.2 - Non è apprezzabile il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte territoriale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato. In particolare, la Corte di assise di appello ha accertato, con prognosi postuma, la idoneità della concorsuale condotta a danneggiare l'immobile altri, rappresentando che il processo di combustione innescato da EL aveva interessato il materiale posto sulla imboccatura dell'involucro dell'ordigno, sicché non poteva in nessun modo escludersi ex ante la possibilità della attivazione dei detonatori (se non altro per effetto del calore), quindi della deflagrazione dell'esplosivo e del conseguente danneggiamento della sede dell'ufficio elettorale dell'on.le Murgia.
L'aggravante del pericolo per la incolumità pubblica, di cui al quarto comma dell'art. 280-bis c.p., non ha formato oggetto di contestazione.
Non sono, pertanto, pertinenti le considerazioni sviluppate, in proposito, dai ricorrenti.
Nella rappresentazione dell'accertamento di merito, operato delle Corti territoriali, questa Corte ravvisa gli estremi della "finalità di terrorismo" , in relazione al delitto di atto di terrorismo previsto e punito dall'art. 280-bis c.p. e alla aggravante a effetto speciale di cui al D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 1, convertito nella L. 6 febbraio 1980, n. 15: non sono seriamente confutabili, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 270-sexies c.p., lo scopo di intimidazione della popolazione, insito nell'attentato, e la gravità del danno arrecato al Paese, in relazione alla turbativa dell'ordine democratico e costituzionale, comportata dalla messa in pericolo, anche mediante la mera collocazione dell'ordigno micidiale, della sede dell'ufficio politico-elettorale di un candidato al Parlamento della Repubblica, appena venti giorni prima delle votazioni. Ed è appena il caso di aggiungere che priva di pregio appare ogni disquisizione circa il preteso carattere dimostrativo della azione (peraltro fondatamente sostenibile soltanto se la concorsuale condotta si fosse limitata alla pura e semplice allocazione dell'ordigno senza l'attivazione dell'innesco), in quanto la rappresentazione evocata dal gesto implica analogo effetto intimidatorio della popolazione e analoga turbativa dei comizi elettorali.
4.3 - Dell'accertamento e delle valutazioni operate la Corte territoriale ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 4.4 - Conseguono il rigetto dei ricorsi delle parti private e la condanna dei suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, congruamente liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla esclusione della aggravante di cui al D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 1, convertito nella L. 6 febbraio 1980, n. 15, e alla determinazione della pena, e rinvia per nuovo giudizio, sui punti anzidetti, alla Corte di assise di appello di Cagliari.
Rigetta i ricorsi degli imputati che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro duemilacinquecento, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010