Cass. pen., sez. I, sentenza 16/07/2015, n. 47479
CASS
Sentenza 16 luglio 2015

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Per integrare il delitto di attentato per finalità terroristiche o eversive di cui all'art. 280 cod. pen., non è sufficiente la sola rappresentazione ed accettazione del rischio dell'evento lesivo, ma è necessario che la condotta dell'agente sia intenzionalmente diretta a ledere la vita o l'incolumità di una persona, quali beni protetti dalla norma (Nella specie la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 280 cod. pen., con riguardo alla volontà degli imputati di attentare alla vita ed alla incolumità delle persone presenti in un cantiere TAV, apparendo il lancio di sassi, petardi e bottiglie incendiarie, diretto alla distruzione dei mezzi utilizzati per la costruzione del tunnel geognostico in un cantiere TAV).

Per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies cod. pen., non è sufficiente che l'agente abbia intenzione di arrecare un grave danno al Paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta - per la natura ed il contesto obiettivo dell'azione, nonché degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati - che esso si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell'intera collettività, posto che solo in presenza di tali condizioni lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni. (Nella specie la Suprema Corte ha escluso la sussistenza della finalità di terrorismo negli episodi di danneggiamento ai cantieri TAV, ritenendo che le condotte delittuose non fossero concretamente idonee a costringere le pubbliche autorità a rinunciare alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, né avessero la capacità di produrre un grave danno al Paese).

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    La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell'eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di Guido Galli di Alessandro Centonze Sommario: 1. Le finalità di terrorismo dell'ordine democratico interno e le macro-aree eversive: monosoggettività e plurisoggettività dei reati-fine – 2. La partecipazione alle associazioni terroristiche di matrice brigatista: i reati-fine e le fattispecie monosoggettive – 2.1. L'inquadramento sistematico della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico interno – 2.2. L'applicazione dell'aggravante di terrorismo di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 – 3. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/07/2015, n. 47479
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47479
Data del deposito : 16 luglio 2015

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