Sentenza 16 luglio 2015
Massime • 2
Per integrare il delitto di attentato per finalità terroristiche o eversive di cui all'art. 280 cod. pen., non è sufficiente la sola rappresentazione ed accettazione del rischio dell'evento lesivo, ma è necessario che la condotta dell'agente sia intenzionalmente diretta a ledere la vita o l'incolumità di una persona, quali beni protetti dalla norma (Nella specie la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 280 cod. pen., con riguardo alla volontà degli imputati di attentare alla vita ed alla incolumità delle persone presenti in un cantiere TAV, apparendo il lancio di sassi, petardi e bottiglie incendiarie, diretto alla distruzione dei mezzi utilizzati per la costruzione del tunnel geognostico in un cantiere TAV).
Per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies cod. pen., non è sufficiente che l'agente abbia intenzione di arrecare un grave danno al Paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta - per la natura ed il contesto obiettivo dell'azione, nonché degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati - che esso si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell'intera collettività, posto che solo in presenza di tali condizioni lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni. (Nella specie la Suprema Corte ha escluso la sussistenza della finalità di terrorismo negli episodi di danneggiamento ai cantieri TAV, ritenendo che le condotte delittuose non fossero concretamente idonee a costringere le pubbliche autorità a rinunciare alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, né avessero la capacità di produrre un grave danno al Paese).
Commentari • 8
- 1. Ancora a proposito del decreto-sicurezza (d.l.11 aprile 2025, n. 48)https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Pubblichiamo di seguito il testo dell'audizione tenuta dall'Avv. Passione lo scorso 22 aprile dinnanzi alle Commissioni riunite della Camera dei Deputati Affari Costituzionali e Giustizia in merito al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (Disegno di legge C. 2355) recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittima dell'usura e di ordinamento penitenziario”. *** Preliminarmente, verranno qui di seguito effettuati alcuni rilievi al diverso strumento utilizzato per normare la materia che ci occupa (id est, il decreto-legge), potendosi sin da subito evidenziare come la rubrica sia rimasta la medesima del disegno di legge in …
Leggi di più… - 2. Art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (1)https://www.filodiritto.com/
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La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell'eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di Guido Galli di Alessandro Centonze Sommario: 1. Le finalità di terrorismo dell'ordine democratico interno e le macro-aree eversive: monosoggettività e plurisoggettività dei reati-fine – 2. La partecipazione alle associazioni terroristiche di matrice brigatista: i reati-fine e le fattispecie monosoggettive – 2.1. L'inquadramento sistematico della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico interno – 2.2. L'applicazione dell'aggravante di terrorismo di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 – 3. …
Leggi di più… - 4. Ancora a proposito del decreto-sicurezza (d.l.11 aprile 2025, n. 48)https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Pubblichiamo di seguito il testo dell'audizione tenuta dall'Avv. Passione lo scorso 22 aprile dinnanzi alle Commissioni riunite della Camera dei Deputati Affari Costituzionali e Giustizia in merito al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (Disegno di legge C. 2355) recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittima dell'usura e di ordinamento penitenziario”. *** Preliminarmente, verranno qui di seguito effettuati alcuni rilievi al diverso strumento utilizzato per normare la materia che ci occupa (id est, il decreto-legge), potendosi sin da subito evidenziare come la rubrica sia rimasta la medesima del disegno di legge in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/07/2015, n. 47479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47479 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2015 |
Testo completo
4747 9 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 2241/2015 SEVERO CHIEFFI - Presidente - SENTENZA Dott. MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott. REGISTRO GENERALE- Rel. Consigliere - N. 4346/2015 ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Dott. - Consigliere - LUCIA LA POSTA Dott. - Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO nei confronti di: LB LU N. IL 19/09/1990 ZA GR N. IL 23/07/1991 SALA CO CO N. IL 05/11/1988 avverso l'ordinanza n. 1662/2014 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del 22/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. MARIA GIUSEPPINA FODAroni che chiede l'annullaments con wuwo dell'oriente impugnate Voloto of dofa you are. OS fu unitats - Indopts the driedle a It wptto del wome Volito il difuron ove. OV for LB the s wifte alle memora difurtive Uditei difensorAvv.CALABRO for ZA the chick it riftto del weo ya- Д RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata il 22.12.2014 il Tribunale di Torino, costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., ha annullato l'ordinanza in data 1.12.2014 con cui il GIP in sede aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di BE LU, AR RA e AL RA CO in relazione al reato di cui agli artt. 280 e 280-bis cod. pen., commesso per le finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies cod. pen. in concorso con altri soggetti separatamente giudicati (AL IO, AS LÒ, TT IA, EN HI) e assolti in primo grado dal medesimo titolo di reato con sentenza pronunciata dalla Corte d'assise di Torino il 17.12.2014 perché il fatto non sussiste, contestato in relazione all'assalto al cantiere TAV della Torino-Lione di Chiomonte, all'interno del quale era in corso la realizzazione di un tunnel geognostico, eseguito con tattiche paramilitari nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2013 da più di venti persone travisate, provenienti dall'area boschiva sovrastante, suddivisi in gruppi che avevano attaccato contemporaneamente i varchi 4, 8 e 8 bis del cantiere, vigilato da appartenenti alle forze dell'ordine e da militari dell'esercito, utilizzando razzi, petardi, bombe carta e altri artifici pirotecnici, esplosi anche con rudimentali mortai, nonché bottiglie incendiarie, che avevano provocato l'incendio di un compressore utilizzato per alimentare i martelli pneumatici situato all'imbocco del tunnel nel quale stavano lavorando gli operai;
in particolare, due gruppi avevano attaccato i varchi 4 e 8 con finalità di copertura dell'attacco principale portato al varco 8 bis da nove persone che, dopo aver tranciato il lucchetto d'ingresso, si erano introdotti nel cantiere, raggiungendo il camminamento sovrastante il tunnel, da dove avevano scagliato bottiglie incendiarie in direzione dell'ingresso del cunicolo dove si trovavano i mezzi di lavoro, incendiando il compressore e provocando una nube di fumo che l'impianto di aerazione aveva convogliato all'interno del cunicolo, dove stavano lavorando undici operai, che riportavano spavento e qualche difficoltà di respirazione;
l'attacco durava circa 2 o 3 minuti, dopo di che gli assalitori si erano dileguati nel bosco. : Gli indagati erano stati individuati a seguito di attività di intercettazione espletata : in altro procedimento connesso;
la sussistenza di gravi indizi della loro partecipazione materiale all'episodio non era contestata, salvo che per quanto riguardava l'utilizzabilità dell'intercettazione ambientale della conversazione avvenuta il 14.01.2014 tra l'BE e tale AV RE in un ristorante di Milano, nel corso della quale l'indagato aveva riferito all'interlocutore i particolari del fatto, confermato la sua partecipazione allo stesso e descritto il ruolo dei coindagati AL (in qualità di autista) e AZ (in veste di acquirente di una delle schede telefoniche utilizzate dagli assalitori e di soggetto presente ai fatti). ستا 1 Il Tribunale richiamava i principi affermati da questa Corte nella sentenza che aveva annullato con rinvio la precedente ordinanza del riesame che aveva confermato la misura coercitiva per i medesimi titoli di reato nei riguardi dei quattro coindagati, poi assolti nel merito;
individuava le questioni dirimenti da esaminare in quelle della ricorrenza o meno della condotta tipica e dell'elemento soggettivo del delitto di attentato all'incolumità delle persone ex art. 280 cod. pen. (dando atto che il pubblico ministero aveva di fatto eliminato dalla contestazione il riferimento all'attentato alla vita delle persone), nonché della sussistenza o meno nella condotta della finalità di terrorismo secondo la definizione indicata nell'art. 270-sexies cod. pen.; rilevava che la realizzazione della condotta finalizzata specificamente ai danneggiamenti materiali di cui all'art. 280-bis cod. pen. non era invece contestata. Il Tribunale evidenziava che la ricostruzione dell'episodio, nei suoi elementi materiali, era sostanzialmente incontroversa, tranne che nelle finalità che avevano animato l'azione degli indagati, avendo questi, nel presente e nel connesso procedimento, negato di aver voluto ledere l'incolumità delle persone, e ammesso invece e addirittura rivendicato - lo scopo di danneggiare i mezzi e - i beni materiali presenti nel cantiere;
dava atto che nell'area esterna al cantiere erano stati repertati due mortai artigianali, un bastone con annessa batteria di fuochi d'artificio esplosi, tre bottiglie contenenti liquido infiammabile, numerosi residuati di bottiglie molotov e i resti di un c.d. razzo shuttle;
altri residui di bottiglie incendiarie si trovavano all'interno del cantiere, mentre il danno materiale complessivamente provocato ammontava a 94.000 euro. Al momento dell'assalto, nel cantiere era in corso attività lavorativa durante l'intero arco delle 24 ore giornaliere;
erano presenti 14 operari, di cui 11 all'interno del cunicolo esplorativo;
erano poi presenti numerosi militari e appartenenti alle forze dell'ordine dislocati anche nei pressi dei varchi d'ingresso. Il Tribunale dava atto dell'estrema gravità dei fatti commessi e delle loro potenziali conseguenze lesive, in ragione della natura pianificata dell'attacco, dei mezzi di offesa utilizzati, tra cui le bottiglie molotov classificabili come armi da guerra, del numero delle persone coinvolte, della suddivisione in gruppi con assegnazione di ruoli degli assalitori, della strategia di attacco adottata, della predisposizione di utenze telefoniche intestate a persone fittizie o clandestine, dell'utilizzo di nomi in codice per le comunicazioni, dell'azione di appoggio svolta da altri soggetti e della predisposizione delle vetture utilizzate per la fuga;
da ciò ricavava l'esistenza di un'attività preventiva di monitoraggio del cantiere, tale da rendere gli assalitori consapevoli della costante presenza, anche in orario notturno, degli operai impegnati nel lavoro e del personale di vigilanza armata. Il Tribunale individuava doppio finalismo che deve caratterizzare la condotta سنا 2 е del reato contestato agli indagati, richiedente un atteggiamento della volontà ispirato dal fine di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e direttamente mirato alla produzione degli eventi rappresentati dalla morte o dalle lesioni della persona (art. 280 cod.pen.) o dal danneggiamento di cose mobili o immobili altrui (art. 280-bis cod. pen.), rispetto ai quali deve essere misurata l'idoneità e la direzione univoca degli atti compiuti dall'agente, e verso i quali deve dirigersi la sua volontà; si trattava pertanto di delitti incompatibili col dolo eventuale e con la mera accettazione del rischio di offesa del bene protetto, esigendo invece il dolo intenzionale e dunque la prova rigorosa che l'agente abbia voluto la specifica categoria di evento che costituisce l'obbiettivo finale dell'azione criminosa, il cui perseguimento deve essere univocamente denunciato dalle modalità oggettive della condotta. f.. Il Tribunale riteneva provato il dolo intenzionale di danneggiamento richiesto dall'art. 280-bis cod. pen.: la distruzione dei mezzi di lavoro del cantiere e di quelli al servizio delle forze dell'ordine costituiva l'obiettivo dichiarato dell'attacco, rivelato dall'BE nella conversazione intercettata, rivendicato dai coindagati nel procedimento connesso, e fatto palese dal lancio delle bottiglie incendiarie in direzione dei mezzi stessi. Escludeva invece la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo alla volontà di attentare all'incolumità delle persone presenti nel cantiere, anche nella forma del dolo alternativo;
il concreto rischio di produzione di lesioni personali, ancorchè rappresentato e potenzialmente molto elevato in relazione alla possibilità di sviluppo di un incendio (anche in relazione alla presenza nel cantiere di un deposito di carburante) e di nubi di fumo intossicante, non costituiva l'oggetto diretto dell'azione, emergendo anzi dalla conversazione captata la preoccupazione dell'BE di non fare male a nessuno, ciò che aveva in qualche modo frenato il raggiungimento dell'obiettivo di danneggiamento materiale che aveva caratterizzato l'azione criminosa, così da escludere anche il requisito della univocità degli atti. Anche la collocazione dei reperti, e in particolare delle bottiglie incendiarie, convalidava la conclusione, avendo tra l'altro il consulente tecnico della difesa evidenziato che esse erano state lanciate da una distanza di circa 50 metri, così da non essere in grado di attingere eventuali bersagli umani;
il Tribunale valorizzava inoltre le deposizioni, degli operai e degli appartenenti alle forze dell'ordine, che, con riguardo al personale dislocato ai varchi 4, 5 e 8, era stato fatto oggetto solo del lancio di sassi, petardi e fuochi d'artificio, mentre le bottiglie molotov erano state lanciate verso i mezzi che si trovavano all'ingresso t- del tunnel esplorativo;
in particolare quanto dichiarato dal teste IL, secondo cui una bottiglia incendiaria era stata lanciata al suo indirizzo, andava ستا 3 e letta in correlazione con quella del teste Lo CE, che si trovava insieme a lui e che aveva indicato nei mezzi di cantiere e di trasporto l'obiettivo primario dei lanci, effettuati da una distanza tale da non poter raggiungere il personale di vigilanza. Il Tribunale riteneva, in definitiva, che gli assalitori non avevano colpito, né tentato di colpire, gli operai;
che le bottiglie incendiarie erano state lanciate essenzialmente contro i mezzi di cantiere;
che i mezzi sui quali si trovavano le forze dell'ordine erano stati attinti essenzialmente da pietre e artifizi pirotecnici, in attuazione di un fuoco di copertura;
che poteva dubitarsi che le molotov fossero indirizzate anche ai mezzi militari, invece che ai soli mezzi di lavoro;
che il lancio di pietre e artifizi pirotecnici, anche per quanto riguardava il razzo per segnalazioni nautiche tipo shuttle (peraltro rinvenuto fuori dall'area del cantiere, così da ignorare la direzione in cui era stato scagliato), non poteva considerarsi univocamente rivelatore di una volontà di ledere le persone, in relazione alla distanza di lancio e alla minore pericolosità rispetto alle bottiglie incendiarie. Quanto all'art. 280-bis cod. pen., il Tribunale escludeva la sussistenza di gravi : indizi della finalità di terrorismo, che deve concorrere con quella di danneggiamento, sulla base dei seguenti argomenti. Premesso che in base all'art. 270-sexies cod. pen. l'agente deve volere un danno grave per un paese o un'organizzazione internazionale, o almeno voler creare condizioni che conducano seriamente in quella direzione, ponendo in essere condotte idonee a produrlo, e deve altresì perseguire uno dei fini indicati in via alternativa dalla norma, il Tribunale individuava l'oggetto della verifica giudiziale : nell'idoneità della condotta a creare un'apprezzabile possibilità di rinuncia dello Stato alla realizzazione della TAV e di un grave danno effettivamente connesso a tale rinuncia. Il Tribunale rilevava che nella valutazione dell'idoneità della condotta a creare il grave danno richiesto dalla norma occorreva tenere conto della natura e del contesto della stessa, che dovevano costituire a loro volta oggetto di rappresentazione e della volizione dell'agente; escludeva che potesse rientrare nella finalità terroristica qualsiasi pressione attuata sui pubblici ufficiali mediante la commissione di reati;
rilevava che il finalismo terroristico deve essere ancorato a un preciso evento di pericolo (il grave danno per il paese) idoneo ad assicurare la specifica offensività della condotta;
giudicava insufficiente allo scopo la prova della sussistenza di un mero danno patrimoniale, dovendo il danno essere riferito agli interessi fondamentali del paese. Il Tribunale escludeva pertanto che nella fattispecie ricorresse la finalità di terrorismo, con particolare riguardo all'idoneità costrittiva dell'azione e alla sua attitudine a produrre un grave danno per il paese;
pur essendo pacifica la finalità سا 4 е perseguita dagli indagati di indurre, con metodi illegali, lo Stato a recedere dalla realizzazione della TAV, l'azione concretamente posta in essere non era idonea a indurre effettivamente lo Stato ad abbandonare l'opera, né si era mai seriamente prospettata la relativa possibilità.
2. Avverso l'ordinanza di annullamento della misura coercitiva ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, sotto il profilo della contraddittorietà, dell'illogicità e del travisamento della prova, con particolare riguardo alle deposizioni testimoniali e al contenuto dell'intercettazione ambientale della conversazione dell'BE, con riferimento sia al reato di cui all'art. 280 che a quello di cui all'art. 280-bis cod. pen.. In sintesi, il pubblico ministero ricorrente si duole della incoerente e frammentaria lettura, da parte del Tribunale, delle dichiarazioni delle persone offese o comunque informate sui fatti (operai addetti al lavoro nel cantiere, militari e appartenenti alle forze di polizia impegnati nelle attività di presidio e vigilanza), riportate solo in parte nell'ordinanza impugnata, lettura che non era stata coordinata con l'esame (che il ricorso assume omesso) dei fotogrammi estrapolati dalle videoriprese dell'assalto notturno, rilevando che un apprezzamento corretto e integrale delle relative risultanze sarebbe risultato idoneo a dimostrare che proprio le persone offese (e in particolare le forze dell'ordine) avevano costituito bersaglio indiscriminato dei lanci di bottiglie incendiarie, pietre e materiale pirotecnico effettuati dagli assalitori, rivelando la sussistenza del dolo diretto di attentare all'incolumità delle persone e il grave pericolo concretamente corso dagli operai addetti alle lavorazioni nel tunnel. Lamenta l'omessa valutazione del lancio di bottiglie molotov anche in direzione del personale di presidio, in particolare di quello stazionante al varco 4; deduce l'incoerenza e la contraddittorietà dell'esclusione della sussistenza del dolo diretto richiesto dall'art. 280 cod. pen., nonostante la (ritenuta) elevatissima gravità della condotta e il concreto rischio di offesa del bene dell'incolumità delle persone;
censura la valutazione riduttiva del contenuto della conversazione captata il 14.01.2014, rispetto alla condotta concretamente posta in essere dall'BE, nonché dell'utilizzo da parte degli aggressori di congegni micidiali per il lancio degli artifizi e dei corpi contundenti;
rileva l'incompatibilità della preparazione meticolosa dell'assalto, della sua natura organizzata e suddivisa in gruppi agenti con tecniche paramilitari, nonché della predisposizione dei mezzi di aggressione, di comunicazione e di fuga con la ritenuta assenza del dolo diretto di attentato. Contesta la deduzione dell'assenza del dolo diretto che il Tribunale aveva tratto dalle conseguenze effettive dell'azione criminosa, sulla base di un criterio errato سا 5 d di valutazione della condotta che non aveva fatto applicazione del criterio giuridicamente corretto della prognosi postuma, rilevando che la natura di delitto di attentato dell'art. 280 cod. pen. non esige la produzione dell'evento per la sua realizzazione. Quanto alla finalità di terrorismo, esclusa dall'ordinanza impugnata, il ricorso censura l'omessa verifica della relativa ricorrenza con criterio ex ante, anziché ex post (come aveva fatto il Tribunale). Deduce l'idoneità della condotta degli indagati a integrare gli estremi richiesti dall'art. 270-sexies cod. pen., sulla base di natura e contesto dell'azione, della qualificazione del cantiere assalito come zona di interesse strategico nazionale, degli impegni finanziari assunti dallo Stato per la realizzazione dell'opera TAV, della sussistenza di una condotta capace di arrecare grave danno allo Stato Italiano e all'intera Unione Europea, della perdita di credibilità nazionale derivante dal mancato raggiungimento dell'obbiettivo prefisso, della natura macroscopica del danno economico (in termini di finanziamenti persi e di spese già sostenute) conseguente a una rinuncia all'opera, della lesione dell'interesse anche comunitario all'attuazione di una politica di trasporti condivisa e dell'offesa al bene costituzionalmente protetto del fisiologico esercizio del potere pubblico. In particolare, il ricorso valorizza il contesto spaziale e temporale dell'assalto notturno, le qualità soggettive degli assalitori che avevano scelto la violenza (anziché le vie democratiche) per opporsi alla realizzazione dell'opera, il salto di qualità nell'azione di contrasto rappresentato dalla messa in pericolo dell'incolumità personale dei soggetti presenti nel cantiere, anche in relazione alle modalità dell'assalto; evidenzia la creazione di una situazione di pericolo generalizzato e l'insorgenza di un grave danno di natura economica, politica e patrimoniale conseguente all'intendimento perseguito dagli autori della condotta illecita di costringere i pubblici poteri, italiani ed europei, a sospendere l'opera e il relativo finanziamento, e alla correlativa necessità dello Stato di sostenere i costi necessari a presidiare il cantiere e supportare la prosecuzione dei lavori in regime di sicurezza da parte delle imprese coinvolte e del personale addetto.
3. Il difensore di BE LU, avv. IO Novaro, ha depositato memoria, con cui replica ai motivi di ricorso, censurandone la natura di valutazioni di merito e contestandone la fondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in tutte le sue deduzioni e deve essere rigettato.
2. Sono anzitutto infondate, fino a rasentare l'inammissibilità, le censure che denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione (anche sotto il profilo del travisamento della prova) in cui sarebbe incorsa l'ordinanza impugnata nell'escludere la ricorrenza - nella condotta degli indagati del reato di cui all'art. سا 6 280 cod. pen., sotto il profilo dell'insussistenza del dolo intenzionalmente diretto ad attentare all'incolumità delle persone, richiesto dalla norma incriminatrice, il cui accertamento deve precedere, dal punto di vista logico, quello della finalità di terrorismo che deve ulteriormente connotare la condotta dell'agente.
2.1. Dalla lettura delle argomentazioni sviluppate nel ricorso, essenzialmente in punto di fatto, a sostegno del motivo di gravame, emerge in modo immediato che le stesse sono dirette, più che a denunciare un vizio di legittimità del provvedimento censurato, a prospettare e sollecitare una diversa valutazione delle risultanze di prova acquisite, basata su una rilettura - alternativa a quella : operata dal tribunale del riesame - degli elementi indiziari rappresentati dai contenuti delle dichiarazioni provenienti da una pluralità di persone informate sui fatti (rese dagli operai e dagli appartenenti alle forze armate e di polizia presenti nel cantiere al momento dell'assalto), coordinati con l'esame delle immagini registrate estrapolate dalle riprese filmate dell'evento, che sono state inserite nel corpo del ricorso, in termini che secondo la rappresentazione offerta dal ricorrente sarebbero idonei a dimostrare (con la gravità richiesta dall'art. 273 comma 1 del codice di rito) la sussistenza, nell'azione degli indagati e degli altri partecipanti all'assalto notturno del cantiere TAV di Chiomonte, del dolo diretto che è stato invece escluso dall'ordinanza gravata. L'ordinanza impugnata ha motivato in modo quanto mai ampio, esaustivo e puntuale le ragioni per cui, pur ponendo nella dovuta evidenza l'oggettiva gravità dei fatti e delle condotte materiali ascritte agli indagati, oggetto di dettagliata ricostruzione nel testo del provvedimento, e il rischio concreto della lesione del bene della incolumità delle persone, tutelato dalla norma incriminatrice, che ne sarebbe potuta derivare (con particolare riguardo agli effetti potenziali del convogliamento dei fumi, prodotti dalla combustione del compressore incendiato, all'interno del cunicolo, privo di un'altra via d'uscita, in cui si trovavano gli operai intenti alla realizzazione del tunnel geognostico, e al più generale pericolo dello sviluppo di incendi di maggiori proporzioni, innescati dal lancio delle bottiglie molotov), ha ritenuto che l'elemento psicologico che aveva animato sullo specifico punto la condotta degli indagati non eccedesse la previsione e l'accettazione del rischio dell'evento lesivo, tipica del dolo eventuale o al più del dolo alternativo (che il Tribunale ha giudicato entrambi strutturalmente incompatibili con la fattispecie incriminata dall'art. 280 cod. pen.: pagina 20 dell'ordinanza), escludendo che il fine dell'azione, oggetto della rappresentazione volitiva diretta dell'agente, potesse essere quello di attentare all'incolumità e all'integrità fisica delle persone presenti nel cantiere. Il Tribunale del riesame ha argomentato la conclusione così raggiunta sia sulla scorta della disamina degli elementi tratti dalla dinamica oggettiva dell'azione سا 7 delittuosa e in particolare dagli obiettivi dell'assalto e dalle modalità con cui fu condotto, dagli strumenti di aggressione utilizzati, dalla direzione di lancio e dalla distanza da cui furono scagliati gli ordigni incendiari (bottiglie molotov), desunta anche dal luogo di rinvenimento dei relativi residuati - sia valorizzando il contenuto dell'intercettazione ambientale della conversazione intercorsa dopo il fatto, il 14.01.2014, tra BE LU e AV RE, la cui trascrizione è stata riportata nel testo dell'ordinanza. Sotto il primo profilo, il provvedimento impugnato ha evidenziato come obiettivo primario dell'attacco fosse la distruzione dei mezzi d'opera destinati alla realizzazione del tunnel geognostico, tra i quali il compressore di alimentazione dei martelli pneumatici situato all'ingresso del cunicolo nella cui direzione furono lanciate le molotov, e non già l'offesa degli operai addetti alle relative lavorazioni, che non furono destinatari diretti dei lanci;
e ha rilevato come i militari e gli appartenenti alle forze di polizia preposti al presidio del cantiere fossero stati bersagliati essenzialmente dal lancio di sassi, petardi e fuochi d'artificio, in funzione di c.d. "fuoco di copertura", finalizzato a consentire agli assalitori di penetrare nel cantiere e raggiungere il camminamento sovrastante il cunicolo da cui bersagliare i mezzi di lavoro sottostanti;
mentre le bottiglie molotov, che costituirono gli strumenti aggressivi più pericolosi utilizzati dagli assalitori, furono indirizzate pressoché esclusivamente verso mezzi d'opera che si trovavano nei pressi del tunnel, costituenti il vero obiettivo dell'azione criminosa, tanto che solo due delle bottiglie incendiarie risultarono essere state scagliate nella diversa direzione rappresentata dal varco 4, presidiato dalle forze dell'ordine, peraltro infrangendosi a terra al di fuori della rete di recinzione dell'area del cantiere, in ragione della notevole distanza del punto di lancio (calcolato in circa 50-55 metri: pagina 22 dell'ordinanza), tale da escludere un rischio reale di attingimento del personale di presidio impegnato a respingere gli aggressori col lancio di gas lacrimogeni. Quanto all'elemento di prova rappresentato dai contenuti della conversazione captata il 14.01.2014, nell'ambito di altro procedimento penale e in un contesto del tutto avulso dai fatti in esame (l'BE era infatti intento a parlare con un amico all'interno di un ristorante di Milano), l'ordinanza impugnata ha valorizzato la parte del colloquio in cui l'indagato, nel raccontare al proprio interlocutore della sua personale partecipazione all'assalto al cantiere e nel descriverne le modalità e le finalità, aveva riferito come l'obiettivo fosse quello di "bruciare almeno una camionetta degli sbirri...e due 0 tre mezzi del cantiere", commentando che, anche se l'obiettivo materiale non era stato raggiunto (in quanto era "bruciato un mezzo del cantiere e nessuna camionetta"), l'azione aveva avuto comunque il suo senso "politico", nel senso che "politicamente سا 8 е l'obbiettivo era anche quello di non far male a nessuno", spiegando che per conseguire l'obiettivo programmato gli assalitori avrebbero dovuto "forzare un po' di più", ma che "però nessuno se la sentiva di far male alla gente, nonostante quello che ovviamente dicono i giornali". Il Tribunale ha giudicato genuino e spontaneo il contenuto di tali dichiarazioni, in quanto provenienti da uno dei soggetti direttamente coinvolti nell'organizzazione e nell'esecuzione dell'azione delittuosa, e rese in una sede ambientale nella quale i colloquianti (in relazione alle concrete circostanze e modalità della conversazione tra presenti) non potevano immaginare di essere intercettati e non avevano motivo di non esprimersi liberamente, nel contesto di un colloquio confidenziale con una persona di cui l'BE evidentemente si fidava, alla quale l'indagato nel confessare la propria partecipazione a una grave azione - delittuosa non aveva ragione di riferire fatti non veri o valutazioni insincere;
da - ciò l'ordinanza gravata ha tratto la logica conclusione della piena affidabilità dei relativi contenuti dichiarativi, anche nella parte in cui indicano e delimitano con chiarezza l'obiettivo della complessiva azione illecita nel danneggiamento dei mezzi materiali presenti nel cantiere, con esclusione esplicita di qualsiasi volontà diretta di ledere le persone o di attentare alla loro incolumità. Il giudizio espresso sul punto dal Tribunale risulta formulato in termini consequenziali e coerenti, che danno conto della valutazione di massima affidabilità e valenza indiziaria attribuita alle dichiarazioni confessorie dell'BE dalla stessa pubblica accusa nelle sue richieste, tanto da essere poste a fondamento dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso dell'indagato nei reati di violazione della disciplina delle armi e degli esplosivi, di danneggiamento seguito da incendio, di violenza e minaccia aggravate a pubblico ufficiale, commessi in occasione dell'assalto al cantiere, per i quali l'BE gli altri indagati sono già stati attinti da autonoma misura coercitiva confermata dal Tribunale del riesame;
così che non può ritenersi consentita l'operazione di scindere l'apprezzamento dei relativi contenuti con riguardo all'imputazione - ex art. 280 cod. pen. - oggetto del presente procedimento cautelare, ipotizzandone, solo a questi effetti, un'assenza di rispondenza ai reali intendimenti del dichiarante, priva di coerenza logica e che risulterebbe (essa sì) intrinsecamente contraddittoria, viziando l'intero costrutto accusatorio che fonda sul contenuto di tale intercettazione la prova del coinvolgimento degli odierni indagati nell'episodio delittuoso del 13 e 14 maggio 2013. L'attribuzione di una valenza decisiva alla conversazione intercettata il 14.01.2014, agli effetti della ricostruzione degli intendimenti dei protagonisti dell'azione delittuosa e delle finalità del loro agire, costituisce dunque frutto di una corretta valutazione logico-giuridica, che si sottrae alle censure del نسا 0 9 е ricorrente.
2.2. Costituisce orientamento consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che l'impugnazione di legittimità avverso le ordinanze emesse dal tribunale del riesame nel procedimento incidentale de libertate in materia di misure cautelari personali è proponibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, che si ponga in contrasto coi canoni della logica e coi principi di diritto, mentre esula dal sindacato demandato alla Corte di cassazione la rivalutazione delle circostanze di fatto e degli elementi indiziari esaminati dal giudice di merito, che il tribunale abbia ritenuto - come nella fattispecie - inidonei a supportare l'applicazione della misura coercitiva: ciò in quanto l'attività di interpretazione e apprezzamento dei contenuti, dello spessore e della concludenza indiziaria degli elementi di prova apportati dalla pubblica accusa a fondamento della richiesta cautelare è riservato in via esclusiva al giudice di merito, mentre alla Corte di legittimità compete solo di verificare l'esistenza, l'adeguatezza e la congruenza logico-giuridica della motivazione sul punto (Sez. 4 n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460; Sez. 6 n. 11194 dell'8/03/2012, Rv. 252178; Sez. 5 n. 46124 dell'8/10/2008, Rv. 241997), senza alcuna possibilità di procedere a una rivalutazione della rispondenza al merito delle risultanze d'indagine delle conclusioni che sono state tratte dal tribunale del riesame. Nel caso di specie, dal testo del provvedimento impugnato emerge in maniera evidente che il Tribunale del riesame di Torino è pervenuto a escludere la sussistenza del dolo di attentato all'incolumità delle persone, richiesto dall'art. 280 cod. pen., all'esito di un percorso motivazionale ragionato e coerente, che si è confrontato in modo puntuale, approfondito e tendenzialmente completo con le risultanze investigative, esponendo secondo linee argomentative adeguate le ragioni significative, di fatto e di diritto, delle conclusioni raggiunte, che risultano consequenziali alle premesse e conformi a una corretta applicazione dei principi affermati in materia da questa Corte (in particolare nella sentenza n. 28009 del 15/05/2014 della Sezione 6, i cui contenuti sono stati ampiamente richiamati nella parte motiva dell'ordinanza), così da risultare incensurabili nel giudizio di legittimità. -Il travisamento - denunciato nel ricorso degli elementi di prova in cui sarebbe incorsa l'ordinanza impugnata, si risolve in realtà nella mera prospettazione di : una diversa interpretazione del significato della condotta degli assalitori basata sulle emergenze di dichiarazioni testimoniali (come quelle di alcuni militari e testi di p.g.) e di altre circostanze di fatto, che hanno costituito oggetto di valutazione da parte del Tribunale, che ha giudicato i relativi elementi non decisivi o سنا 10 е comunque superati e contraddetti da altre risultanze investigative di cui è stato dato puntualmente atto;
così che la relativa deduzione esula completamente dal } vizio di legittimità denunciabile ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice di rito, che postula un errore di natura revocatoria al quale è estraneo qualsiasi discorso confutativo sul significato della prova o di mera contrapposizione dimostrativa (Sez. 5 n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215). La natura di mera sollecitazione a un rinnovato giudizio di fatto sul merito dell'imputazione di cui all'art. 280 cod. pen., che contraddistingue larga parte delle doglianze contenute nel ricorso risulta, del resto, evidente dall'inserimento nell'atto d'impugnazione di una selezione coordinata di fotogrammi e di brani di dichiarazioni testimoniali, funzionale a una ricostruzione alternativa delle finalità 12 della condotta degli indagati, che si struttura secondo lo stesso schema che si vorrebbe censurare nel provvedimento gravato, valorizzando quella parte del materiale investigativo acquisito che l'accusa ritiene in grado di supportare la propria tesi, secondo il paradigma tipico di un gravame di merito che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
2.3. Il pubblico ministero ha riepilogato, alla pagina 62 del ricorso, l'insieme degli elementi sui quali fonda la propria rappresentazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di attentato di cui all'art. 280 cod. pen.: essi, essenzialmente, sono tratti dalle circostanze e dalle modalità (organizzate) dell'assalto al cantiere;
dalla consapevolezza degli assalitori (frutto di precedenti sopralluoghi) della presenza degli operai intenti al lavoro all'interno del tunnel geognostico e di quella degli appartenenti alle forze dell'ordine a bordo dei mezzi in dotazione;
dal pericolo corso dagli uni e dagli altri di essere intossicati dai fumi sprigionati dall'incendio del compressore (gli operai) e attinti dal lancio di bottiglie molotov, di artifizi pirotecnici e di altri corpi contundenti (il personale di presidio); dal conseguente rischio concreto della produzione di eventi lesivi dell'incolumità delle persone (ancorchè in fatto non verificatisi) aggravato dalla presenza di un deposito di carburante all'interno del cantiere. Si tratta di elementi indubbiamente coerenti e compatibili con la concreta possibilità di realizzazione dell'evento - costituito dall'offesa dell'incolumità della persona che la norma penale in oggetto mira a prevenire e tutelare in via anticipata mediante l'incriminazione degli atti direttamente e univocamente diretti a produrlo: ma la relativa deduzione non è idonea a inficiare la complessiva tenuta logico-giuridica del nucleo fondante del ragionamento in forza del quale l'ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza del reato, basato sull'insufficienza strutturale della sola rappresentazione e accettazione del rischio dell'evento lesivo a integrare l'elemento psicologico che deve inderogabilmente connotare la condotta dell'agente, costituito dalla direzione intenzionale del dolo سنا 11 е ad attentare al bene protetto dalla norma. Con ciò, il Tribunale del riesame ha fatto coerente e incensurabile applicazione del principio di diritto affermato, proprio con riguardo al caso specifico, dalla citata sentenza n. 28009 del 2014 di questa Corte (Sez. 6, Rv. 260078), secondo cui "nei delitti di attentato, la volontà dell'agente deve dirigersi direttamente verso gli eventi naturalistici presi in considerazione dalla norma incriminatrice, non potendosi ritenere sufficiente la sussistenza del dolo eventuale", così che "se fosse affermata una ricostruzione in fatto tale da ridurre l'atteggiamento degli assalitori ad una mera accettazione del rischio di colpire delle persone, dovrebbe dedursene la impossibilità di qualificare l'azione come delitto di attentato, per la già chiarita incompatibilità tra la struttura tipica delle fattispecie in questione ed il dolo eventuale"; e ha dunque assolto in modo puntuale e giuridicamente - corretto l'obbligo motivazionale demandato sul punto al giudice di merito. - 3. Parimenti infondata è la censura che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione (anche sotto il profilo del travisamento della prova) in cui sarebbe incorsa l'ordinanza impugnata nell'escludere la ricorrenza nel reato di cui - all'art. 280-bis cod. pen. ascritto agli indagati della finalità di terrorismo - indicata dall'art. 270-sexies cod. pen., che è stata contestata dalla pubblica accusa sotto il profilo della direzione finalistica delle condotte di danneggiamento materiale, poste in essere in occasione dell'assalto al cantiere, a costringere i pubblici poteri nazionali ed europei a rinunciare all'opera, di interesse strategico, costituita dalla realizzazione della linea ferroviaria dell'alta velocità sul tragitto Torino-Lione, con azione idonea ad arrecare grave danno all'Italia e alla UE.
3.1. Occorre premettere che il dolo intenzionale di danneggiamento, che deve connotare la fattispecie delittuosa, risulta nella specie pacificamente accertato (a differenza del dolo di attentato all'incolumità delle persone richiesto dall'art. 280 cod. pen.) e non è stato contestato dagli indagati, avendo in particolare l'BE nel corso della citata conversazione, oggetto di captazione ambientale, del 14.01.2014 - esplicitamente rivendicato le finalità di sabotaggio dell'azione delittuosa, il cui scopo dichiarato era (come si è visto) quello di "bruciare almeno una camionetta degli sbirri...e due o tre mezzi del cantiere". La condotta materiale, univocamente e idoneamente diretta a danneggiare cose mobili o immobili altrui, richiede peraltro, in base al dato testuale della norma, l'impiego di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, che nella fattispecie è stato individuato (e ritenuto) nell'utilizzo, per provocare i principi di incendio e in particolare la distruzione del compressore posizionato all'ingresso del cunicolo del tunnel geognostico in fase di realizzazione, di bottiglie incendiarie (c.d. molotov), una decina delle quali effettivamente esplose a seguito del lancio da parte degli assalitori contro gli obiettivi materiali (che aveva provocato un danno سا 12 е economico complessivo quantificato nella somma di circa 94.000 euro), in į conformità all'orientamento di questa Corte secondo cui le bottiglie incendiarie cosiddette "molotov" devono considerarsi comprese tra i congegni micidiali ed equiparate, agli effetti della legge penale, alle armi da guerra (ex multis, Sez. 2 n. 1622 del 12/12/2012, Rv. 254451).
3.2. Quanto alla finalità di terrorismo, che deve ulteriormente connotare la condotta di attentato ai beni materiali, questa Corte ha chiarito nella citata - sentenza n. 28009 del 2014, ai cui principi l'ordinanza impugnata ha dichiarato di attenersi, che è stata pronunciata nel procedimento cautelare de libertate, speculare a quello in esame, riguardante altri compartecipi del medesimo fatto delittuoso indagati per lo stesso titolo di reato, la cui posizione è stata (già) valutata nel merito, con esito assolutorio dalle imputazioni ex artt. 280 e 280-bis cod. pen., nella sentenza emessa il 17.12.2014 dalla Corte d'assise di Torino - che non è sufficiente a integrare detta finalità la sola direzione dell'atteggiamento psicologico dell'agente, ma è necessario che la condotta posta in essere sia concretamente idonea a realizzare uno degli scopi indicati nell'art. 270-sexies cod. pen. (intimidire la popolazione, destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, ovvero, come contestato nel caso di specie, costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto), determinando un evento di pericolo di portata tale da incidere sugli interessi dell'intero Paese colpito dagli atti terroristici;
e ha precisato che il riferimento al "contesto", contenuto nella norma definitoria della finalità di terrorismo, sulla base del quale deve essere valutato il significato della condotta, impone di dare rilievo al pericolo di grave danno anche quando questo non dipenda solo dall'azione individuale considerata, ma sia il frutto dell'innesto di essa in una più ampia serie causale non necessariamente controllata dall'agente, sempre che questi si rappresenti e voglia tale interazione (Sez. 6 n. 28009 del 15/05/2014, Rv. 260076). Agli effetti di individuare il discrimen tipico e proprio della finalità di terrorismo, rispetto ad altre attività illecite e in particolare a quelle di natura sovversiva incriminate sul piano associativo dall'art. 270 cod. pen., questa Corte aveva già precisato che il terrorismo costituisce, più che un obiettivo, un mezzo o una strategia che si caratterizza per l'uso indiscriminato della violenza, non solo perché accetta gli effetti collaterali della violenza diretta, ma anche perché essa può essere rivolta in incertam personam allo scopo di generare panico, terrore, insicurezza, e costringere chi ha il potere di prendere decisioni a fare o tollerare soluzioni che non avrebbe accettato in condizioni normali (Sez. 5 n. 46340 del 4/07/2013, Rv. 257547). سا 13 L'elaborazione esegetico-sistematica, particolarmente puntuale, della norma di cui all'art. 270-sexies cod. pen., compiuta da questa Corte nella sentenza n. 28009 del 2014, ha posto in rilievo come la disposizione normativa presenti una struttura complessa, nella quale, accanto alla descrizione delle finalità, sono compresi anche elementi di carattere obiettivo, misuratori della specifica offensività dei fatti contemplati: oltre ad esigere, sul piano soggettivo, la rappresentazione e la volizione da parte dell'agente del fine di produrre un "grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale" (o almeno la creazione di condizioni che conducano seriamente in quella direzione) e il perseguimento di uno dei fini tra quelli alternativamente indicati dalla norma, occorre dunque anche il compimento oggettivo di condotte che possano - determinare quel danno e siano idonee allo scopo. Non basta pertanto che l'agente abbia l'intenzione di arrecare il (grave) danno, ma occorre che la sua condotta crei la possibilità concreta sul piano oggettivo - che esso si verifichi, secondo lo schema di un evento di pericolo concreto, da valutarsi alla stregua del criterio della prognosi postuma tenendo conto della natura della condotta e del contesto in cui essa si colloca: il finalismo terroristico postulato dall'art. 270-sexies cod. pen., in definitiva, non può limitarsi a un fenomeno esclusivamente psicologico, ma deve materializzarsi in un'azione seriamente capace di realizzare i fini tipici descritti nella norma.
3.3. L'ordinanza impugnata ha escluso, con riferimento alla condotta degli indagati riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 280-bis cod. pen., la sussistenza della prova indiziaria della finalità di terrorismo, nell'accezione sopra individuata, proprio nelle sue connotazioni obbiettive, sotto il profilo dell'assenza sia dell'idoneità dell'azione delittuosa a costringere i poteri pubblici a rinunciare alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, sia della capacità di produrre un grave danno al Paese, facendo coerente applicazione alla fattispecie dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte. In particolare, correttamente il Tribunale del riesame ha escluso che il "grave danno", richiesto come elemento costitutivo della fattispecie dall'art. 270- sexies cod. pen., sia identificabile in un mero pregiudizio di natura patrimoniale, rappresentato, nel caso in esame, dall'ammontare dei danni materiali (rilevanti, ma non particolarmente ingenti) cagionati dall'assalto notturno del 13 e 14 maggio 2013, e dai costi economici che la collettività ha dovuto e deve sopportare per assicurare la prosecuzione e il completamento dell'opera, presidiando il cantiere, i materiali, i mezzi necessari e il personale impegnato nelle lavorazioni, nonché sostenendo con misure (anche) finanziarie le imprese e gli enti pubblici coinvolti. Pur dando atto del finalismo psicologico dichiarato delle azioni illecite poste in سا 14 essere dagli indagati a sabotare l'opera e indurre lo Stato italiano a dismetterla, l'ordinanza gravata ha motivatamente escluso l'idoneità delle condotte in concreto accertate a determinare, in relazione a natura e contesto, un evento di pericolo munito della gravità oggettiva e della portata disastrosa che la finalità di terrorismo esige, tale da risultare effettivamente in grado di costringere i pubblici poteri statuali a recedere dalla realizzazione della TAV, o da indurli a prendere seriamente in considerazione la relativa eventualità, o ancora da pregiudicare gravemente l'immagine internazionale dell'Italia e la credibilità della sua determinazione di realizzare un'opera di ritenuto interesse strategico. Sul punto, la valutazione compiuta dal Tribunale non è incorsa nella violazione di legge che è stata denunciata nel ricorso sotto il profilo dell'erronea interpretazione dell'art. 270-sexies cod. pen. e della non corretta applicazione del criterio della prognosi postuma, ma si è attenuta al principio di diritto affermato dalla citata sentenza n. 28009 del 2014 di questa Corte, secondo cui il pericolo del "grave danno", e il tipo di "costrizione", che il Paese è forzato a subire per poter integrare il reato - devono essere correlati alle finalità - terroristiche tipiche individuate dalla norma penale, e risolversi dunque in un evento di natura e portata macroscopica, che colpisca gli interessi fondamentali del Paese e sia potenzialmente lesivo di beni primari ed essenziali per la vita stessa della collettività, così da incidere sulla libertà decisionale delle istituzioni pubbliche e da condizionarne le scelte strategiche. Facendo leva sull'evidenziata insufficienza del fine soggettivo perseguito dall'agente (per quanto effettivamente diretto, nella sua rappresentazione e deliberazione volitiva, a indurre i pubblici poteri ad astenersi dal compiere l'opera contestata) ad integrare la finalità di terrorismo, nel senso postulato dall'art. 270-sexies cod. pen., l'ordinanza impugnata è pervenuta in modo argomentato e incensurabile a escludere che l'azione di danneggiamento materiale posta in essere dagli indagati in occasione dell'assalto notturno al cantiere di Chiomonte - come concretamente ideata, strutturata ed attuata, nei termini fattuali più sopra descritti, mediante il lancio di alcune bottiglie incendiarie destinate a distruggere i mezzi d'opera presenti nel cantiere, senza alcuna volizione diretta di attentare all'incolumità delle persone (secondo un'azione frenata, anzi, nella sua durata e portata distruttiva, proprio dalla preoccupazione, esternata dall'BE, "di far male alla gente") - possedesse, sulla scorta di una valutazione ex ante ancorata alla natura e al contesto dell'azione stessa, i requisiti obiettivi della capacità costrittiva in grado di concretizzare un "grave danno" correlato a una delle finalità tipiche dell'azione terroristica, tale da generare una situazione di destabilizzazione o uno stato di insicurezza e intimidazione nella popolazione, idonea a costringere i poteri statuali a prendere, tollerare o comunque valutare 15 au е decisioni o soluzioni che non avrebbe accettato in condizioni normali (Sez. 5 n. : 46340 del 2013, sopra citata), come quella di recedere (o comunque considerare seriamente il proposito di recedere) dalla realizzazione della linea ad alta velocità, sotto la pressione esercitata dall'evento.
3.4. Alla stregua della nozione oggettiva della finalità di terrorismo postulata dalla norma penale, recepita ed elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, occorreva dunque che la condotta degli indagati fosse finalisticamente diretta ad attentare ai beni primari tutelati dall'ordinamento, così che l'aggressione ai beni materiali richiesta dall'art. 280-bis cod. pen. doveva essere munita - per la natura e il contesto obiettivo dell'azione, nonché degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati dell'intrinseca capacità di generare le conseguenze disastrose proprie dell'attentato terroristico, che devono essere tali da produrre un reale impatto intimidatorio sulla popolazione e da ripercuotersi direttamente, in modo ampio, grave e diffuso, sulla vita e sulla sicurezza dell'intera collettività, posto che solo in presenza di tali condizioni lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni sulla prosecuzione o meno dell'opera TAV, subendo quel grave danno potenziale all'intero "sistema Paese" postulato dall'art. 270-sexies cod. pen.. La motivazione con cui il Tribunale del riesame ha escluso la ricorrenza, nella condotta concretamente posta in essere, di tali caratteri e presupposti oggettivi, non è dunque né illogica, nè contraddittoria, nè travisante delle risultanze d'indagine, ma si rivela consequenziale alle premesse di fatto e ai principi di diritto affermati da questa Corte, ed è perciò incensurabile in sede di legittimità. Le argomentazioni spese nel ricorso per censurare la conclusione raggiunta dal provvedimento impugnato si risolvono, in definitiva, ancora una volta, nel sollecitare una diversa lettura possibile degli elementi di valutazione acquisiti, che non compete alla Corte di legittimità, la quale deve limitarsi, sul punto, a prendere atto dell'esistenza di una motivazione che ha dato conto, in modo puntuale ed esaustivo, esente da errori logici o giuridici, delle ragioni per cui il giudice di merito ha escluso l'idoneità della condotta ad integrare il reato di cui all'art. 280-bis cod. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 16 luglio 2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Severo Chieffi Enrico Giuseppe Sandrini DEPOSITATA Chiefe Св и IN CANCELLERIA - 1 DIC 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA