Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2017, n. 30264
CASS
Sentenza 22 marzo 2017

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In tema di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato e, nel caso di autovettura, qualunque ne sia lo stato di vetustà (ma pur sempre funzionante), non può ravvisarsi quella speciale tenuità del danno alla quale la legge ricollega l'attenuazione della pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2017, n. 30264
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30264
    Data del deposito : 22 marzo 2017

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