Sentenza 22 marzo 2017
Massime • 1
In tema di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato e, nel caso di autovettura, qualunque ne sia lo stato di vetustà (ma pur sempre funzionante), non può ravvisarsi quella speciale tenuità del danno alla quale la legge ricollega l'attenuazione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2017, n. 30264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30264 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2017 |
Testo completo
30264-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE composta da Antonio Prestipino Presidente Consigliere Adriano Iasillo Alberto Pazzi Consigliere PUBBLICA UDIENZA del 22 marzo-2017 Giuseppe Coscioni Consigliere SENT. n. sez. REGISTRO GENERALE Vincenzo Tutinelli Consigliere est. N. 43550-2016 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: LL LU, nato a [...] [...] IO LU, nata a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 9 ottobre 2015 e depositata il 7 gennaio 2016. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Sentito il difensore d'ufficio, Avv. Gabriele Gennaccari, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 6 novembre 2014 di condanna per una fattispecie di estorsione aggravata avvenuto in Torre del Greco il 24 settembre 2014 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati articolando di seguenti motivi.
2.1. Ricorso IO .
2.1.1. Erronea applicazione dell'articolo 628 comma 3 lettera a) per come richiamato dall'articolo 629 comma 2 cod. pen. Afferma ricorrente che la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto in più persone non sarebbe applicabile nel caso di specie in quanto in nessun momento della realizzazione dell'illecito vi è stata la contemporanea presenza dei due imputati che, al contrario, hanno mosso minacce telefoniche in momenti diversi.
2.2 Ricorso LL.
2.2.1. Erronea applicazione dell'articolo 628 comma 1 numero 3 cod. pen. nonché motivazione illogica e contraddittoria e travisamento della prova in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite. Afferma ricorrente che la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto in più persone non sarebbe applicabile nel caso di specie in quanto in nessun momento della realizzazione dell'illecito vi è stata la contemporanea presenza dei due imputati che, al contrario, hanno mosso minacce telefoniche in momenti diversi. Si richiama in particolare ai principi di diritto enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 5 giugno 2012 numero 21837 per cui l'aggravante in parola non sarebbe ravvisabile allorquando reato sia commesso mediante minacce formulate da singole persone momenti successivi ovvero nel caso di interventi successivi di ciascuno dei correi.
2.2.2. Motivazione mancante e comunque manifestamente illogica relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 numero 4 cod. pen. Afferma il ricorrente che la motivazione offerta dalla Corte territoriale, secondo cui non può ritenersi di modico valore un veicolo, non sarebbe sufficiente a fondare la mancata applicazione dell'attenuante avendo il giudice ha l'obbligo di motivare in ordine al valore estrinseco ed economico della cosa, non potendosi limitare ad effettuare una valutazione in relazione alle potenzialità d'uso e al servizio da esso reso, trattandosi di un'autovettura vecchia di 11 anni, essendo il soggetto passivo del reato un lavoratore autonomo in discrete condizioni economiche e dovendosi parametrare il profitto del reato alla somma richiesta pari a 100 €.
2.2.3. Erronea applicazione dell'articolo 240 cod. pen. e motivazione mancante e comunque illogica in ordine alla disposta confisca. Afferma il ricorrente che, ai fini della confisca del telefono cellulare, doveva considerarsi che il bene apparteneva un soggetto diverso dall'imputato e che comunque la Corte non aveva indicato gli specifici elementi di fatto che consentivano di ritenere la fittizia intestazione del bene. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Infondato è il motivo di ricorso con cui il ricorrente LL si duole della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. pen.. Infatti, la stessa motivazione della Corte non fa riferimento a finalità d'uso ma fa riferimento al valore intrinseco di un veicolo che, sebbene vecchio di 11 anni, in quanto funzionante e utilizzato non può essere valutato alla stregua di un bene di modico valore. Deve ritenersi consolidato il risalente orientamento per cui, qualora oggetto del furto o del tentativo di furto sia una autovettura, non può ravvisarsi quella speciale tenuità del danno alla quale la legge ricollega l'attenuazione 2 Ө della pena qualunque ne sia lo stato di vetustà, purchè funzionante (Sez. 4, Sentenza n. 876 del 14/12/1988 -dep. 23/01/1989 - Rv. 180259; Sez. 2, Sentenza n. 4125 del 11/12/1986 - dep. 04/04/1987 - Rv. 175561). Nessuna rilevanza hanno al proposito le condizioni personali del proprietario in relazione agli oneri conseguenti al rimpiazzo del bene medesimo.
2. Fondato è il motivo relativo alla mancata revoca della confisca del telefonino. Infatti giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa (Sez. 4, Sentenza n. 41560 del 26/10/2010 Rv. 248454). Tale motivazione, in relazione ad una confisca facoltativa, è legittima quando risulta dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile (Sez. 5, Sentenza n. 11949 del 14/01/2010 Cc. (dep. 26/03/2010) Rv. 246546 ; Sez. 6, Sentenza n. 34088 del 07/07/2003 Rv. 226687). Deve al proposito osservarsi che un telefono cellulare, forse anche utilizzato per comunicazioni relative alla commissione di reati, non risulta necessariamente e strutturalmente finalizzato al compimento del reato di estorsione commesso dal condannato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare.
3. Fondato è inoltre il motivo relativo alla applicazione della aggravante dell'aver commesso il fatto in più persona riunite. L'aggravante in parola, infatti, non si identifica con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato ma richiede "la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia", non risultando ravvisabile l'aggravante in discussione quando le minacce o le violenze nei confronti della parte offesa siano poste in essere da diversi coimputati non contestualmente, ma da soli in momenti successivi (così letteralmente Sez. U, Sentenza n. 21837 del 29/03/2012 Rv. 252518). Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante delle più persone riunite, con rinvio per la determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Napoli..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della sussistenza dell'aggravante del numero delle persone e alla disposta confisca con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara nel resto inammissibile il ricorso. Dichiara definitiva l'affermazione della responsabilità dei ricorrenti. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Consigliere estensore Il Presidente SECONDA SEZIONE PENALE 16 61U. 2017 tonio Prestipino) IL. (Vincenzo Tutinelli) DICA CANCELLERE E 3 R P Claudia Planelli S U E T R O E C O N *