Versione
12 marzo 2003
12 marzo 2003
Art. 280-bis.
(( (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi).)) ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque per finalita' di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla meta'.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti))
(( (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi).)) ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque per finalita' di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla meta'.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti))
Commentari • 34
- 1. MAE a consegna obbligatoria: no “riqualificazione” in 280-bis per imporre la videoconferenza. Udienza a distanza fuori dai casi di legge è nulla (Cass. Pen. n.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 ottobre 2025 · 223.14804
[…] Quadro 2002/584/GAI), il giudice dello Stato di esecuzione non può riqualificare i fatti secondo il diritto interno (nella specie in art. 280-bis c.p.) al fine di incidere sul regime custodiale o di imporre la partecipazione a distanza ex artt. 45-bis e 146-bis disp. att. c.p.p.: egli è vincolato alla categoria di reato indicata dallo Stato emittente (nella specie, “sabotaggio”), […] ai soli fini delle valutazioni in vista della trattazione dell'udienza camerale, è stato ricondotto al reato di cui all'art. 280-bis cod. proc. pen. e, […] il reato di cui all'art. 280-bis cod. pen. come fattispecie che, […] invece, sussunto nella fattispecie di cui all'articolo 280-bis cod. pen. in carenza, […]
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Giurisprudenza • 24
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2019, n. 37216Provvedimento: […] sezione per il riesame, confermava l'ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Trento aveva applicato a LU OL, RT ME, IU SC e NE IN la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'ipotesi associativa prevista dall'art. 270 bis cod. pen. e per alcuni reati fine puniti ai sensi dell'art.280 bis cod. pen. ed aveva disposto la medesima misura nei confronti di IE TO CH RA (agli arresti domiciliari), EA RO e NI TI per i soli reati fine. […] Era così inconfigurabile anche l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 280 bis cod. pen. non essendo le condotte idonee a costringere i pubblici poteri a compiere o a astenersi dal compiere atti del proprio ufficio. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 270 bis cod. pen.·
- scelta misure cautelari·
- spese processuali·
- rinuncia al ricorso·
- art. 280 bis cod. pen.·
- condanna al pagamento·
- art. 270 cod. pen.·
- Cassa delle ammende·
- difetto di motivazione