Sentenza 23 aprile 2012
Massime • 2
L'esaltazione di un fatto di reato, finalizzata a spronare altri all'imitazione integra il delitto di istigazione a delinquere quando, per le sue modalità, sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti, il cui accertamento, riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza del reato nell'esposizione, in occasione di un incontro di calcio, di uno striscione con la scritta "sotto l'ombra del cappello non ti fa capire se tira fuori il suo coltello o ti chiede come stai" con in calce la sigla B.I.S.L., dal significato "basta infami solo lame").
La richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato impone al giudice di motivare le eventuali ragioni di diniego.
Commentari • 11
- 1. Art. 414 - Istigazione a delinquerehttps://www.filodiritto.com/
1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione: 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; 2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206 (1), se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. 2. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1. 3. Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti …
Leggi di più… - 2. Art. 302 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondohttps://www.filodiritto.com/
- 3. TAV va "sabotata", non è istigazione a delinquere (Tr. Torino, 4573/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 marzo 2025
Il reato di istigazione (diretta o indiretta) è integrato solo nei casi in cui le parole si calano in un contesto che è particolarmente predisposto al recepimento di un messaggio istigatorio specifico. Anche a voler individuare una connotazione istigatoria (non univoca) nelle parole del DE LUCA, non si ritiene che stesse, per il contesto ed il momento (come sopra decritti) nel quale vengono pronunciate, possano ritenersi idonee ad istigare “attualmente e concretamente” qualcuno al compimento di reati di danneggiamento mediante l'uso di cesoie o di ingresso nell'area del cantiere di interesse strategico nazionale. TRIBUNALE DI TORINO PRIMA SEZIONE PENALE Sentenza n. 4573/15 Data sentenza: …
Leggi di più… - 4. Esperienza pedofila raccontata sui social: è istigazione (Cass. 23943/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 luglio 2021
Una descrizione di un atto sessuale, nei minimi dettagli, dai preliminari alla fellatio, al sesso orale praticato su un minore con penetrazione e eiaculazione del genitore sulla pancia della bambina, il tutto unito alla rappresentazione, reiterata, della condizione estatica della minore, dimostra con chiarezza la potenzialità emulativa del dichiarato con consegente integrazione del reato (di pericolo concreto). L'accertamento del reato di istigazione deve essere particolarmente profondo e concreto, in relazione alla norma di cui all'art. 21 Cost.; infatti, l'apologia punibile non è la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri un comportamento …
Leggi di più… - 5. Condividere post FB è reato se inneggia all'ISIS (Cass. 11591/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 marzo 2021
I reati di istigazione a delinquere e di apologia di delitto costituiscono fattispecie di pericolo concreto e richiedono perciò per la loro configurazione un comportamento che sia concretamente idoneo, sulla base di un giudizio ex ante, a provocare la commissione di delitti; l'accertamento concreto se l'esaltazione apologetica di un fatto di reato sia idonea, per le sue modalità, a provocare la commissione di delitti, e dunque a integrare il reato di cui all'art. 414 c.p., è riservato al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Con specifico riguardo all'apologia di delitti di terrorismo effettuata attraverso strumenti …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2012, n. 25833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25833 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 23/04/2012
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 450
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 31633/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ST IA N. IL 30/11/1983;
avverso la sentenza n. 2331/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 08/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla richiesta subordinata di conversione della pena. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8.2.2011 la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il Gup dello stesso Tribunale, all'esito del giudizio abbreviato e con le circostanze attenuanti generiche, condannava TE LI alla pena di mesi sei di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna per il reato di istigazione a delinquere, per avere esposto, in occasione dell'incontro di calcio Roma-Inter del 3.5.2006, uno striscione con la scritta "sotto l'ombra del cappello non ti fa capire se tira fuori il suo coltello o ti chiede come stai" con la sigla B.I.S.L..
2. La Corte territoriale rilevava che la consapevolezza da parte dell'imputato del contenuto istigatorio della scritta era desumibile dalle modalità con le quali era riuscito ad introdurre lo striscione nello stadio sostituendo, una volta entrato, la parola "trofeo" che inizialmente compariva con la quella "coltello".
La concretezza ed effettività della istigazione andava ricondotta alla circostanza che lo striscione era stato esposto nel corso di una partita della Roma i cui tifosi si sono già più volte distinti per la particolare propensione all'uso dei coltelli nei confronti dei tifosi della squadre avversarie.
Inoltre, la Corte d'appello riteneva proporzionata alla gravità del fatto l'entità della pena inflitta.
3. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo:
a) vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 414 c.p. ed in particolare alla concretezza del pericolo per l'ordine pubblico che deve essere accertata tenendo conto della forza di suggestione della condotta istigatrice;
del grado di capacità critica del cittadino;
dell'intrinseca attitudine ad incidere sulla sfera volitiva altrui. D'altro canto, nella specie, la frase scritta sullo striscione si prestava a più interpretazioni, essendo tratta dal testo di una canzone.
b) violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della ipotesi di cui all'art. 414, comma 1, n. 1, piuttosto che quella di cui al n. 2, atteso che la frase conteneva al più una istigazione diretta a commettere contravvenzioni. c) omessa motivazione in ordine alla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall'art. 414 c.p., è reato di pericolo concreto e non presunto;
pertanto,
l'esaltazione di un fatto di reato o del suo autore finalizzata a spronare altri all'imitazione o almeno ad eliminare la ripugnanza verso il suo autore non è, di per sè, punibile, a meno che, per le sue modalità, non integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti, il cui accertamento, riservato al giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Sez. 1, n. 26907, 05/06/2001, Vencato, rv. 219888).
Alla luce di tale premessa, ad avviso del Collegio, il primo motivo del ricorso non è fondato, atteso che, pur con una motivazione scarna ed oltremodo sintetica, la Corte territoriale, ha valutato la prova della responsabilità del TE ed ha ritenuto la configurabilità del reato contestato senza incorrere in manifesta illogicità e contraddizioni. D'altro canto, la sentenza deve essere letta in uno con quella conforme di primo grado nella quale è stato evidenziato che la concreta ed intrinseca capacità di istigazione dello striscione e della scritta doveva essere valutata anche tenendo conto della sigla B.I.S.L. il cui significato notoriamente era "basta infami solo lame".
2. Sono, invece, fondati gli ulteriori motivi di ricorso. Benché espressamente dedotto con l'atto di appello, la Corte territoriale non in alcun modo motivato in ordine alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 414 c.p., comma 1, n. 2 (istigazione diretta a commettere contravvenzioni) in luogo di quella prevista dal n. 1 della stessa norma.
Ha, altresì, omesso di valutare la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
Sul punto deve essere ribadito che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 c.p.. Pertanto, la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, rv. 191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, rv. 247853). Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai predetti punti sui quali deve essere disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012