Sentenza 11 febbraio 1991
Massime • 9
La premeditazione è, in linea generale, compatibile con la seminfermità mentale. Il vizio parziale di mente può, tuttavia, portare ad escludere la premeditazione, quando attraverso la disamina e la valutazione critica della perizia psichiatrica e di tutti gli elementi in suo possesso, il giudice accerti che la diminuita capacità di intendere e di volere dell'agente ha influito, in modo determinante, sul modo di essere del suo atteggiamento psicologico, sotto il profilo della consapevole e voluta persistenza nel tempo della volontà criminosa e della sua capacità di comprendere il significato dei propri atti e di superare attraverso la revisione critica e la riflessione, le spinte criminogene, che si identificano con i caratteri e l'essenza dell'infermità, debitamente accertati.
Il criterio distintivo tra il delitto di strage e quello di incendio e gli altri delitti contro la pubblica incolumità è costituito dal fine di uccidere: l'incendio, quando sia stato determinato dal fine di uccidere, integra sempre il delitto di cui all'art. 422 cod. pen., anche quando non sia stata cagionata la morte di alcuno. La sussistenza del fine di uccidere, inoltre, esclude, per definizione, che il fatto integri la fattispecie del delitto di danneggiamento mediante incendio, nel quale il dolo è costituito dal fine - che deve essere esclusivo - di danneggiare la cosa altrui.
Il delitto di strage consiste nel fatto di chi, al fine di uccidere, compie atti concretamente idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità, intesa come il bene della sicurezza della vita e dell'integrità fisica, riferita non già ad una o più persone, ma alla collettività nel suo insieme, come bene di tutti e di ciascuno. Nel delitto di strage il pericolo per la pubblica incolumità, contrariamente a quanto si afferma dal ricorrente, costituisce l'evento del delitto, è elemento essenziale del reato e, in quanto tale, deve essere previsto e voluto dall'agente, come conseguenza degli atti - commissivi od omissivi - posti in essere, (dolo generico) -. Pertanto non è condizione oggettiva di punibilità che è fatto esterno al reato, il cui verificarsi è del tutto indipendente dalla volontà dell'agente, e ne condiziona esclusivamente la punibilità.
La validità degli atti assunti dall'Autorità giudiziaria, straniera, stante la diversità dei diversi ordinamenti processuali e la regola dettata dall'art. 31 delle disposizioni della legge in generale, deve essere valutata alla stregua dei criteri e della normativa vigenti nel paese straniero nel quale l'atto è stato assunto o compiuto, salvo che gli atti stranieri, anche se validamente compiuti, contrastino con le norme inderogabili dell'ordinamento italiano, relative all'ordine pubblico ed al buon costume. Nella categoria degli atti stranieri utilizzabili, vanno ricompresi anche gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria nell'ambito della sua competenza funzionale.
Nell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 422 cod. pen. il giudice può ritenere il delitto di strage quando, per i mezzi usati, per la loro potenzialità offensiva e per le specifiche modalità di impiego di essi, e alla stregua di tutti gli elementi di prova acquisiti al processo, l'incendio sia chiaramente rivelatore dell'intenzione di causare la morte di una o più persone, perché, in tal caso, il fine di uccidere può ritenersi, indipendentemente dal fine ultimo dell'azione: in tale ipotesi, infatti, non si tratta di ritenere sufficiente il dolo eventuale - che è incompatibile con quella forma di dolo che è il dolo specifico - ma di desumere la prova di un fattore interno e soggettivo, quale è la finalità di uccidere, dalle caratteristiche estrinseche della condotta criminosa.
Il delitto di strage si realizza con il verificarsi del pericolo per la pubblica incolumità, che ne costituisce l'evento, mentre la morte di una o più persone è una circostanza aggravante, ed influisce esclusivamente sul "quantum" di pena.
Il reato di strage è un reato a consumazione anticipata, che non ammette il tentativo: per la consumazione del delitto è sufficiente che il colpevole compia atti che abbiano l'idoneità a cagionare una situazione di concreto pericolo per il bene tutelato e, quindi, si considera come delitto consumato un comportamento, che, senza tale specifica previsione normativa, potrebbe configurare una ipotesi di tentativo. In altre parole, la fattispecie consumata del delitto di strage presenta la stessa struttura del delitto tentato, ma è punita come delitto consumato, in considerazione dell'importanza degli interessi, che essa tende a tutelare.
Tra le norme inderogabili, relative all'ordine pubblico, in linea generale, vanno ricomprese le norme processuali che garantiscono il diritto all'assistenza dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, e, quindi, non possono essere introdotti ed utilizzati nel processo gli atti della polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria straniera, anche se conformi alla legge del luogo, quando non siano state soddisfatte le esigenze del diritto di difesa. Tuttavia tali esigenze, che devono essere essenziali per l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito, non possono essere estese fino a ricomprendere ogni atto che non sia stato assunto con le formalità imposte dall'ordinamento giuridico. In questa prospettiva deve escludersi che la mancata assistenza dei testimoni alla perquisizione effettuata nell'abitazione dell'imputato, prevista dal codice di procedura penale tedesco, comporti la nullità di essa, secondo le norme del codice di procedura penale italiano, poiché le norme, dettate al riguardo non rientrano tra le norme inderogabili di ordine pubblico; posto che, anche l'inosservanza delle prescrizioni imposte dall'art. 224 cod. proc. pen. e persino dall'art. 333 dello stesso codice, non comporta la nullità dell'atto, anche quando manchi l'avvertimento che l'interessato può farsi assistere da una persona o dal difensore. Pertanto deve escludersi che la mancata osservanza delle norme che disciplinano la perquisizione, che non comportano la nullità dell'atto ne' in base alla legislazione del paese nel quale essa viene effettuata, ne' nell'ordinamento positivo italiano, violi quelle esigenze essenziali concernenti il diritto di difesa, che rientrano nell'ambito delle norme inderogabili di ordine pubblico. Se da un lato rientra nel concetto di ordine pubblico il diritto sostanziale di difesa dell'imputato in ogni stato e grado del giudizio, dall'altro restano escluse dal medesimo concetto le modalità di regolamentazione di tale diritto in relazione ai singoli atti istruttori.
La rilevanza della condotta - il delitto di strage è un reato a forma libera - è determinata esclusivamente dall'effettiva idoneità a porre in pericolo la pubblica incolumità. Le modalità dell'azione possono essere le più varie, e ricomprendono anche quelle condotte che potrebbero integrare gli estremi di altri delitti. Il delitto di strage richiede, come esattamente ha ritenuto la sentenza gravata, anche, il dolo specifico, consistente nella finalità di uccidere una o più persone e costituisce l'elemento che consente di distinguere tale delitto, da quello di incendio o di altri reati che potrebbero essere integrati dalla condotta dell' agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/1991, n. 11394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11394 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1991 |
Testo completo
-1 1 394 AL MASSIMARIO
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 11.2.1991 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONEI PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 127 40 Presidente Dott. CORRADO CARNEVALE
Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott STANISLAO SIBILIA 1 1
2. VINCENZO SERIANNI Leb N. 32246/90
3. » EO AR #iisb
40 IDIPAOLINO DELL'ANNO oivni D O»
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
EL FA e
AN AR e dal Procuratore Generale presso la
Corte di appello di Venezia
10.4.1990 della Corte d'Assiseavverso la sentenza d'appello di Venezia
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr.Serianni
Mod. 82 A. Spinosi Roma
OF ASSE ☑
1.
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. Iannelli JAV A QUAR
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, degli impu tati e del ricorso del Proc. Gen. nella parte concer nente l'esclusione della premeditazione;
ann. con rinvio nel capo concernente l'omicidio ST
Uditi i difensori Avv.ti Carlo Cavalla;
Piero Longo
VA Rinaldi, Tiburzio De Zuani
§ § § §
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Verso le ore 16 del 4 marzo 1984 un passante, non identificato, richiedeva alla pattuglia dei carabi-
nieri composta dall'appuntato HI e dal carabi-
niere AB Di CA di intervenire presso la discoteca "Melamara"di Castiglione dello Stiviere, 3
ove era scoppiato un incendio.
Accertato che nell'incendio alcune persone erano rimaste ustionate, i carabinieri richiedevano,
immediatamente, l'intervento di un'autoambulanza.
Procedevano quindi a svolgere le indagini e gli ac-
certamenti del caso.
Il carabiniere AB veniva indirizzato verso gli uffici della discoteca dove si trovavano,
sorvegliati dal personale del locale, due giovani,
indicati come autori LLincendio. I due venivano accompagnati alla caserma di Castiglione.
Durante il viaggio entrambi i giovani aggredivano il militare che li sorvegliava e quello posto alla gui da LLautovettura.
In caserma i due, identificati per EL
FA e AN AR, entrambi residenti in [...],
venivano perquisiti. In possesso LLEL venivano trovate due scatole di fiammiferi antivento una
piena e l'altra vuota il cui contenuto era sparso nella tasca del giaccone, ove erano state trovate le due scatole. I carabinieri accertavano, inoltre,
che due delle persone, che erano all'interno della discoteca al momento LLincendio, e precisamente
SA AO e TÀ CA, avevano riportato u-
stioni di primo e secondo grado. I due carabinieri 4
avevano riportato lesioni varie in conseguenza del-
l'aggressione subita durante il trasferimento dei due giovani dalla discoteca alla caserna. ›
Nel corso di un sopralluogo, effettuato presso la discoteca alle ore 17 circa dello stesso giorno, i Carabinieri constatarano che nel locale persisteva ancora un forte odose di benzina e che la "moquette" presentava una vasta chiazza di acqua,
emanante anche odore di benzina, poichè, in quel pun to, era stata "posizionata", una borsa, da cui fuo-
riusciva una modesta fiamma. La benzina aveva preso fuoco durante un tentativo, compiuto dai presenti,
di spostarla.
Nei pressi del banco di mescita, veniva trovata una seconda borsa contenente una tanica del-
la capacità di 10 litri, contenente benzina, ormai sparsa in vaste macchie, sulla "■oquette". 2.1 I carabinieri raccoglievano le dichiarazioni di al-
cune persone, presenti al fatto.
FF AL riferiva di aver notato un giovane, che recava una borsa sportiva, passargli davanti e
dopo avere girato per la scala, dirigersi verso il bar. Avvertito odore di benzina, notava che la borsa era stata poggiata presso il banco del bar, mentre
il giovane si accingeva ad uscire dal locale. Per 1 5 -
questo motivo lo aveva indicato a LA NA Bruna
e NG GE, che riuscivano a raggiungerlose ad afferrarlo nei pressi LLuscita, mentre si dava alla fuga. Su segnalazione di altre persone il MA
ON partecipava, insieme al NG, all'inseguit mento di un secondo ragazzo, indicato come complice del primo, che veniva bloccato nei pressi LLusci-
ta, dopo una colluttazione, nel corso della quale era no caduti due coltelli, poi raccolta dalla guardaro-
biera.
LL NA RU riferiva che, avvertito dal FF, aveva notato che dalla borsa, indica-
ta dal primo, fuoriusciva benzina, che aveva provo-
cato una larga chiazza sulla "moquette" e, sempre su
indicazione LLamico, aveva partecipato all'insegui-
mento del giovane in questione, bloccato presso il guardaroba.
NG GE confermava di avere fer
mato il primo giovane, di aver trasportato all'ester no la borsa contenente ancora cinque litri di benzi- na, che perdeva copiosamente liquido, di avere parte-
cipato all'inseguimento ed al fermo di altro giovane,
indicatogli da alcuni dei presenti.
Rientrato in sala aveva notato diverse per sone che stavano cercando di spegnere le fiamme che 6
si erano levate nei pressi delle uscite di sicurezza.
•
TO VA, contitolare del locale,
riferiva di essersi accorto che da un involucro, po-
sto presso una delle poltrone del locale, fuoriusci vano modeste fiamme. Allertati i presenti, aveva rac-
colto la borsa di plastica contenente una tanica e tentato di trasportarla all'esterno, Le fiamme, pes:
rò, si erano rafforzate e la borsa era caduta a ter-
ra, sicchè egli era stato costretto a spingerla con i piedi verso l'uscita di sicurezza, che veniva in-
teressata dall'incendio.
I carabinieri specificavano che, in base alle informazioni assunte, il primo giovane - e pre-
cisamente quello che aveva piazzato la borsa conte-
-ppenente una tanica presso il banco del bar doveva identificarsi in AN AR ed il secondo- che aveva posto la sua borsa presso una delle poltrone,
riuscendo a darvi fuoco, prima LLintervento dei presenti - in EL FA;
che le borse sequestrate presentavano un taglio sul fondo per permettere la fuoriuscita della benzina, e che le taniche, conte-
nenti il carburante, erano prive del tappo di chiusu-
ra, per cui il liquido poteva fuoriuscire liberamente.
Il giorno successivo i carabinieri rinvenivano e 3.
sequestravano nella piazza di NE (paese si- to a circa km.
6.700 metri da Castiglione) la Vespa
Piaggio PX125E targ.VA/117269 (originariamente inte- stata all'Abel e da questo ceduta al AN), utiliz-
zata dai due arrestati per arrivare sul posto da Ve-
rona. La Vespa presentava il serbatoio quasi pieno.
In sede di convalida LLarresto il AN,
interrogato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VA, "dichiarava di avere concor i dato con EL di spargere la benzina per vedere un pò di fiammelle, e constatare l'effetto che faceva
sulla gente, per controllarne le reazioni, senza che fosse loro intenzione fare del male ad alcuno. Narra-
va le modalità del fatto.
Negava di avere operato dei tagli nel fondo della borsa e che egli o EL possedessero o recassero con
sè coltelli. Dichiarava che, essendosi separato dallo l'amico, non era in grado di riferire cosa avesse
fatto EL. Aggiungeva il AN che EL era stato suo compagno di scuola ed amico fin dai tempi delili ceo scientifico, frequentato a RO;
che avevano
entrambi frequentato l'Università di Padova;
e che
EL, dopo essersi laureato in matematica, nell'au-
tunno del 1983, si era trasferito, per ragioni di la voro, a MO di Baviera.
Identiche dichiarazioni erano rese da EL. 8 -
Questi, nel corso LLinterrogatorio veniva colto -
da convulsioni. L'interrogatorio veniva, immediata-
mente sospeso e riprendeva nel pomeriggio, solo dopo l'intervento del sanitario della casa circondariale,
il quale aveva assicurato che l'EL era in condizio ne di rispondere ad eventuali domande. Il giovane,
dopo avere affermato di essere consapevole LLas-
surdità delle motivazioni esposte per giustificare il gesto suo e del AN, dichiarava di aver dato fuoco alla discoteca per odio verso le stesse, per il tipo di gente che le frequentavano, per l'ambien-
te che si crea in questo tipo di locali, che induco-
no a svaghi insulsi e ripugnanti e che 11 rendono
vittime. EL ribadiva la sua irritazione nei confron
ti della discoteca, come istituzione, sostenendo la assurdità del fatto che "i proprietari di tale tipo
$ di locali, possano pretendere danaro per offrire un
pò di musica e del fatto che nei paesi si pensi solo alla discoteca, che i ciclomotori rechino gli adesi-
vi delle discoteche, che così tutta la gioventù ven-
ga traviata e fuorviata dalla esistenza di questo ti po di locali". L'EL indicava, poi, nelle discoteche il luogo di spaccio di droghe e ricordava di una ra-
gazza, da lui definita "vitale" che frequentando le discoteche, aveva mutato personalità, assumendo anche 9
droga: per tutto questo.- affermava bisognava di-
struggere le discoteche. Descriveva minuziosamente
|la dinamica LLincendio e dichiarava che il piano era stato adottato di comune accordo con il AN,"
che condivideva con lui l'odio per le discoteche.
Il successivo otto marzo il AN rifiuta sostanzialmente, di rendere interrogatorio, men- va,
tre EL, reduce da un tentato suicidio, insisteva per rispondere alle domande. In tale interrogatorio,
ritornando sul significato della loro azione dimostra tiva, affermava di non aver voluto fare del male ai clienti.
Al fine di chiarire le precise modalità
LLincendio sviluppatosi nel locale, il P.M. dispo neva una perizia tecnica affidata all'ing.Michele
Ferraro, il quale concludeva che "le circostanze in cui ha avuto luogo l'episodio hanno indubbiamente posto in essere una situazione di grave e potenziale pericolo per la pubblica incolumità, la cui salva-
guardia era subordinata al verificarsi di fortunate circostanze, quali quelle realmente verificatesi du-
rante lo svolgimento degli eventi"
Il clamore suscitato dall'arresto dei due giovani, non legati alla malavita, di famiglia borghe se, di buone condizioni economiche, di notevole le- 10 I
vatura culturale (entrambi laureati) colti nell'atto,
apparentemente inispiegabile, di dar fuoco ad un lo cale, over erano presenti non meno di 400 persone determinava l'interesse di inquirenti di cittàse»nami zionalità diverse, che ipotizzavano qualche collega-
mento tra l'episodio del "Melamara" ed altripprece-
denti, analoghi per modalità ed esecuzione, rivendi.
cati con messaggi anonimi al "Gazzettino di Venezia"
ed all'Agenzia Ansa di MI e firmati con la sigla
DW, le cui azioni erano state seguite con cre-
scente interesse dalla stampa, anche tedesca, poichè
uno di detti episodi, riguardava l'incendio della discoteca "LI" di MO di Baviera.
Per tale fatto già esisteva procedimento penale, in formale istruzione presso il giudice istruttore di
Werona, nei confronti di NO LV peraltro già scarcerato per mancanza di indizi al quale era no stati addebitati anche gli omicidi di LL
RR, AN IA, ST LA, ET
IO AL, IG RI e TO US, Bis-
son ND, IN 3B reati tutti rivendicati dai messaggi a sigla DW.
Di qui l'interesse della polizia tedesca,
sollecitata ad intervenire dal fatto che EL, al mot mento LLincendio della discoteca "LI" era - 11 ->>
a MO, e dalle risultanze delle prime indagini della polizia di quella città, che aveva portato al
-la perquisizione LLappartamento dello stesso EL in Monaco e del giudice istruttore di RO, impe-
gnato nella ricerca degli autori di quegli omicidi,
dopo la scarcerazione del NO.
Nel periodo immediatamente successivo, varie autorită
di polizia, ciascuna per quanto territorialmente com petente, individuavano, negli arresti di VA, gli autori degli omicidi e delle stragi, rivendicati con volantini siglati WI.
Il quadro accusatorio, che scaturiva dai diversi rapporti trasmessi all'Autorità giudiziaria e che veniva prospettato a carico di EL FA e
AN AR, era rappresentato, nella fase iniziale del procedimento, da dieci episodi criminosi: sei im-
putazioni di omicidio con sette persone uccise;
quat-
tro imputazioni di strage, con otto persone decedu- te. I fatti abbracciavano un arco di tempo che va
dal 25 agosto 1977 (omicidio del nomade LL)
al 4 marzo 1984 (strage della discoteca di Castiglio-
ne dello Stiviere). Tutti i predetti delitti risul-
tavano rivendicati con messaggi anonimi, scritti con caratteri "runici" e siglati DW. 12
-
dagini della polizia tedesca svolte in un momento successivo alla perquisizione LLappartamento in
MO di Baviera, ove l'EL si era trasferito do-
po la laurea, delle positive ricognizioni eseguite e delle risultanze processuali determinavano la riu-
nificazione dei procedimenti di VA (incendio della discoteca di Castiglione dello Stiviere) di Mi*****
lano (strage del Cinema Eros di quella città) di Vi-
cenza (omicidio TO e IG) e TO al proce dimento pendente presso il giudice istruttore di Ve-
rona, per gli omicidi commessi nel circondario di quel Tribunale.
EL, interrogato ripetutamente dal giudi-
ce istruttore di RO, ammetteva di conoscere e di essere in grado di scrivere in caratteri runici, di essere a conoscenza LLesistenza di uno scrittore a nome DW. Affermava che, a suo giudizio, gli appartenenti alla setta DW erano fanatici reli giosi che si presentavano con sigle naziste. Aggiun-
geva che "costoro"
- ossia gli appartenenti all'or-
-ganizzazione DW dicono di commettere dei ge-
sti simbolici di purificazione, quali il fuoco che
deve purificare - e i martelli, perchè per uccidere con tali strumenti, occorre, secondo uno scrittore
russo, più fermezza, più convinzione che uccidere 13
- con una scure. Negava tuttavia di avere egli scritto i predetti messaggi e di avere commesso o partecipa to a commettere fedelitti, per i quali si procedeva nei confronti suoi e del AN.
Le indagini avevano un impulso, che si rivelerà de-
terminante, per la prosecuzione LListruzione, a
seguito delle risultanze della perquisizione effetea tuata dalla polizia tedesca nell'abitazione LLEL
a MO di Baviera e delle osservazioni svolte, suc-
cessivamente, dal prof.De AR, perito grafologico,
nominato dal giudiceiistruttore di RO.
La polizia tedesca, infatti, il 29 marzo
1984 aveva sequestrato 117 fogli di carta, riuniti in blocco, più altri fogli in bianco, che non reca-
vano segni apparenti di scrittura,
Con rapporto 10.4.1984, 1'Ufficio di poli zia criminale federale rendeva noto che "nel foglio siglato come 7.1.41, potevano essere rese visibili tracce di scrittura, le quali permettevano di rite-
nere che dette tracce erano state impresse dalla st sura o dalla esercitazione dello scritto rivendica-
tivo LLattentato incendiario al cinema "Eros" di
MI.
Il 13.6.1984 1'Ufficio di polizia crimina+
le tedesca di Wiesbaden rendeva noto l'esito della 14-
perizia ufficiale, evidenziando nelle relative foto-
grafie tracce di scrittura apparse su alcuni fogli in bianco, alcune delle quali presentavano rilevante importanza per le indagini.
Il particolare procedimento usato(c.meto-
do E.S.D.A.) era, infatti, in grado di evidenziare e documentare fotograficamente i tracciati, apparen-
temente non visibili, che i fogli recavano in sè,
quale effetto della pressione esercitata con la pen-
na nell'atto dello scrivere sui fogli ad essi sovrap-
posti. Così, mentre alcuni fogli avevano rivelato tracce di scrittura di documenti, non rilevanti ai fini processuali, ma comunque attribuibili all'EL,
risultati singolarmente interessanti avevano dato i fogli, repertati come 7.1.41 e 7.1.56: il primo ave va evidenziato l'intero e corrispondente testo del messaggio di rivendicazione della strage del cinema
"Eros" di MI;
il secondo aveva consentito di ri levare i gruppi letterali "NE OVL", interessanti per-
chè tracciati con caratteri runici, corrispondenti a quelli utilizzati in tutte le rivendicazioni.
6. L'esito positivo delle indagini e LLesame E.S.D.A.
induceva il giudice istruttore di RO a disporre una perquisizione nell'abitazione del AN e della cella della casa circondariale di Rovigo ove il de- 15
tenuto era ristretto. Venivano rinvenuti e sequestra ti diversi fogli.
Lo stesso giudice disponeva apposita peri-
zia su tutti i reperti sequestrati ad EL e AN,
al fine di accertare la presenza di tracciati laten-
ti.
La perizia, relativa ai fogli sequestrati presso l'abitazione di EL confermava il responso delle indagini eseguite dalla polizia tedesca, men-
tre quella relativa ai fogli sequestrati presso la abitazione del AN evidenziava l'intero tracciato del messaggio di rivendicazione LLomicidio dei frati IG e TO, uccisi nei pressi del monaste ro di ON CO, e di quello LLincendio della discoteca "LI" di MO.
Il AN, interrogato a seguito delle nuo-
ve acquisizioni processuali, si avvaleva della facol-
tà di non rispondere, mentre EL, dopo un primo ri-
fiuto, decideva di rispondere all'interrogatorio ed alle contestazioni, specie in ordine alle dichiara-
zioni in precedenza da lui stesso fornite per l'in-
cendio della discoteca di MO. Nel successivo in-
terrogatorio, nel corso del quale gli venivano mostra te le riproduzioni "E.S.D.A.", l'EL non sapeva da-
re alcuna spiegazione della evidenziazione delle - 16 -
tracce apparse sui fogli quadrettati, sequestrati presso la sua abitazione. Ammetteva di essere stato in possesso di fogli simili a quelli mostratigli,
che egli aveva portato con sèddall'Italia; riconosce va come tracce della sua scrittura le riproduzioni
E.S.D.A. di scritti non rilevanti ai fini delle in-
dagini in corso e affermava di non essere in grado di spiegare come mai i fogli con le tracce, che ave-
vano permesso la visualizzazione altri due messag gi rivendicativi dei crimini siglati DW, fosse
ro stati trovati nell'abitazione del AN. Richiesto, ancora unavvolta, di sottoporsi a perizia oculistica, immunologica e tricologica lo
EL rifiutava di rispondere e comunque negava la sua collaborazione alle indagini.
7. Nel prosieguo della formale istruttoria , il giudi-
ce istruttore, acquisiti gli atti dei procedimenti originariamente promossi contro altre persone in re-
lazione a tutti i delitti rivendicati con la sigla
DW, escuteva i testimoni, ritenuti necessari;
disponeva una serie di perizie tecniche, più esat tamente, una perizia linguistica, affidata al prof.
TO, una perizia merceologica, una perizia ocu-
listica, una perizia grafica affidata al prof. De Mar
co ed infine, una perizia psichiatrica, allo scopo - 17 -
di accertare la capacità di intendere e di volere degli imputati. 8. Chiusa la formale istruttoria, il giudice istruttore.
con ordinanza 15.7.1986, disponeva il rinvio degli imputati AN e EL al giudizio della Corte d'As-
sise di RO per rispondere di tutti i reati di strage e omicidio loro ascritti.
La Corte d'Assise, con sentenza pronunciata il 10.2.1987, assolveva l'EL dai delitti di omici.
dio in dannoḍdi LL RR, nonchè lo stesso Abel e il AN dai delitti di omicidio in danno di
ST IA, ST LA, TT IO Ali-
ce, di strage commessa in RO il 24 maggio 1981,
di lesioni personali, per insufficienza di prove. As
solveva il AN dal delitto di resistenza a p.u.
per non avere commesso il fatto e dichiarava di non doversi procedere nei confronti di entrambi gli impu-
tati in ordine alla contravvenzione di cui all'art.4
n.110 del 1975 per essere il reato estinto per amni-
stia. Dichiarava l'EL e il AN responsabili dei delitti di omicidio aggravato in danno di IG Gio-
vanni TA e TO IO, commesso in Vicenza-
ON CO il 20 luglio 1982, e di SS ND
esclusa per tale delitto l'aggravante di cui allo art.61 n. 4 c.p. - 1 nonchè dei reati di strage median- - 18
-
te incendio del cinema Eros di MI, commesso il
14.5.1983, della discoteca "LI" di MO di
Baviera, della discoteca "Melamara" di Castiglione
dello Stiviere, in quest'ultimo assorbito quello di cui al capo e), ed il solo EL responsabile del res-
to di resistenza a p.u. e unificati tutti i reati dal vincolo della continuazione, identificato, il reato più grave quello sub b) (omicidio IG-Lova-
to), riconosciuta ad entrambi la diminuente di cui all'art:89 C.P., equivalente alla residua aggravan-
te, condannava ciascuno alla pena di anni trenta di reclusione.
Contro la sentenza proponevano appello il Procura-
tore della Repubblica e il Procuratore Generale, gli imputati e la parte civile costituita.
Con sentenza 10.4.1990, la Corte d'Assise
d'Appello di Venezia
- esclusa l'aggravante della premeditazione per il delitto di cui al capo b) (omi-
cidio di IG VA TA e TO IO
reato base)
- riduceva la pena ad anni 27 di reclu- sione; assolveva entrambi gli imputati dai delitti di omicidio di cui ai capi b1, b2, b3, c) e d), non-
chè il solo EL dal reato sub a), per non avere com
messo il fatto. -> 19 - certezza e la certezza probatoria, la data del 20 lu glio 1982, corrispondente al duplice omicidio Lova-
to-IG, avvenuto a ON CO, rivendicato con messaggio a firma DW (mess.X3a), e con riscontri
ritenuti ineccepibili di autenticità e di immediates za del fatto. In sostanza, secondo la Corte di meri-
to, i messaggi "siglati WI", contenenti lè riven dicazioni dei delitti commessi anteriormente alla data sopra indicata, pur presentando notevoli analo-
gie con quelli commessi successivamente, non consen-
tivano di formulare un giudizio di certezza in ordi-
ne alla colpevolezza degli imputati, sia perchè non sono stati trovati fogli con le tracce latenti dei messaggi di rivendicazione, sia perchè offrivano pro-
ve di autenticità non accertabili e, laddove accer-
tabili, conosciute ° conoscibili da un gran numero di persone.
I delitti commessi dopo il 20 luglio 1982
presentano le stesse caratterizzazioni di quelli an-
tecedenti, ma ad esse si sono accompagnati elementi di supporto di indiscussa valenza probatoria, quali:
1) riscontri di autenticità forniti con immediato
tempismo; 2) riscontri di fondatezza inoppugnabili
(come gli adesivi nell'omicidio IG-TO), la scritta "FABA" nel crocefisso LLomicidio SS;
20
la catenella nella strage di MI;
la sveglia "Peter"
nella strage della discoteca di MO); 3) riscon-
tri di verifica esterni ai messaggi spediti e che sono: per l omicidio TO e IG, la traccia dei solchi ciechi del testo del messaggio di rivendica-
zione, sequestrato tra i fogli a quadretti nell'abi-
tazione del AN a RO;
per la strage di MO
la traccia latente dei solchi ciechi del testo del messaggio di rivendicazione (X7a), reperito tra i fogli sequestrati nell'abitazione del AN;
per la strage di MI, la traccia dei solchi ciechi del testo del messaggio di rivendicazione, sequestrato nell'abitazione LLEL, che ha riconosciuto come suoi i fogli quadrettati, sui quali tale messaggio
è stato visualizzato. Oltre a tali gruppi di elemen-
ti indizianti, la Corte di merito ha accertato l'esi-
stenza di altri elementi, che, secondo i giudici di secondo grado, rafforzano la valenza degli elementi indizianti sopra enunciati. In questo quadro, parti colare rilievo i giudici hanno attribuito al falli-
mento degli alibi di entrambi gli imputati in rela-
zione ai delitti TO IG ed alla strage di Mo-
naco ed ai risultati della perizia linguistica.
10 Avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello
di Venezia hanno proposto ricorso il Procuratore Ge- 21
-
1
nerale e gli imputati.
Il Procuratore Generale con il primo moti-
vo deduce mancanza e contraddittorietà della motiva-
zione in ordine all'assoluzione per insufficienza di prove degli imputati per il delitto di omicidio di
ST LA. La Corte di merito, secondo il ricor rente, ha trascurato l'imponente coacervo degli in-
dizi a carico di EL ● AN e si è limitata ad un generico e frettoloso rinvio alla sentenza di primo grado, affermando apoditticamente ed in contrasto con dati processuali acquisiti che "si tratta di ele-
menti di incerto significato, sotto il profilo della rilevanza probatoria". Secondo il ricorrente, invece,
gli elementi processuali acquisiti ed in partico-
lare il ritrovamento, accanto al corpo del ST, di un paio di occhiali, che presentano particolarità'
estremamente significative, sia per la forma che per il tipo di difetto visivo che con essi si correggva considerati nel loro complesso e valutati alla lu ce anche degli elementi emersi a carico dei prevenu-
ti e concernenti gli altri delitti per i quali sono stati condannati, sono certamente indicativi della responsabilità dei prevenuti.
11. Le censure del ricorrente Pr ocuratore Gene
rale, non possono essere condivise. 22
La formula dubitativa di assoluzione pre-
suppone la sussistenza di vere e proprie prove °
di indizi, a carico LLimputato, le quali non sia-
no sufficienti, secondo l'apprezzamento del giudice
(o per la loro incompletezza o per la constatazione
LLesistenza di elementi probatori contrari rile-
vanti, tali da ingenerare nel giudice insuperabili perplessità, sul piano oggettivo) a giustificare una affermazione della responsabilità penale.sentenza di
Nell'adottare la fórmula dubitativa il giudice è,
però, tenuto ad indicare, con congrua chiarezza, gli elementi processuali sui quali l'incertezza si in-
pernia e, soprattutto, a metterne in luce la sicura attitudine a contrastare la portata LLaccusa. Per-
tanto se il giudice, con motivazione analitica e lo-
gica, e senza travisamenti di fatto, dimostra che le prove o gli indizi di colpevolezza sono incompleti o che essi contrastano con altri elementi di segno opposto, e tale contrasto non è eliminabile con lo ausilio delle massime di comune esperienza e degli strumenti della logica, egli deve pronunciare senten-
za di assoluzione, poichè il dubbio non è un dubbio puramente soggettivo, ma oggettivo e reale.
Orbene, nella specie, i giudici di primo e secondo
grado, con motivazioni conformi che si integrano e 23
si completano, hanno accertato e dimostrato con un complesso argomentativo ispirato al massimo rigo-
re logico, con una indagine analitica ed esaustiva delle diverse alternative prospettate dal P.M.- che gli elementi indizianti acquisiti al processo, pur avendo una certa rilevanza probatoria, considerati e valutati nel loro complesso, per la loro incomple-
tezza ed equivocità giustificano il dubbio - che è
un dubbio oggettivo, perchè scaturisce dall'incomple tezza e, talora, dall'equivocità degli elementi in- dizianti e, quindi, il giudizio assolutorio con formula dubitativa.
In particolare i giudici di merito, analiz zando con il necessario approfondimento le prospetta zioni LLaccusa, hanno ritenuto - con insindacabi-
le apprezzamento di fatto, perchè adeguatamente moti-
vato - che: a) i dati contenuti nella rivendicazione del delitto avvenuta a distanza di tempo dalla sua commissione, non hanno trovato conferma alcuna nella realtà processuale o si trattava di dati di pubblico dominio e, pertanto, irrilevanti sul piano della pro-
va LLautenticità del messaggio;
b) la mancanza di una sicura connessione tra gli occhiali rinvenuti accanto al cadavere e l'omicidio del ST, c) la diffusione del tipo di montatura e lenti, molto cono- - 24
-
sciute e vendute presso il negozio di ottica e la non particolare caratterizzazione del difetto visivo di EL, corretto dalle lenti, e definito dal perito non raro;
d) la possibilità che altri ottici, non
[interpellati durante le indagini di polizia giudizia ria, abbiano adottato il modo di lavorazione delle lenti praticato nel negozio del Fabroni. Tutto ciò,
secondo il motivato apprezzamento dei giudici di ap pello, chenhanno richiamato le argomentazioni della sentenza di primo grado in punto, lasciano spazio ad un dubbio che impedisce di considerare gli indizi come rivolti verso una soluzione certa o esclusiva o
[comunque la sola possibile.
In tale contesto del pari privo di fonda-
mento è il motivo di ricorso con il quale i ricorren-
ti EL e AN chiedono l'assoluzione con formula ampia per l'assoluta mancanza di indizi di colpevo-
lezza a loro carico: la serie di elementi indizianti emersi a carico di entrambi gli imputati, che la sen-
tenza gravata ha enumerato e valutati, se, per la
loro incompletezza, non consentono di formulare un giudizio certo di responsabilità, non consentono
neppure, di ritenere la loro estraneità al delitto.
La Corte di merito, in applicazione della regola di giudizio enunciata dall'art.530 c.p.p. ha, pertanto, 25
sostituito, la formula di assoluzione per insufficien za di prove con l'altra per non avere commesso il
fatto.
12. Con il secondo motivo il Procuratore Generale denun-
cia violazione degli artt. 576 n.2 c.p. e 475 n.3 c.p.p. per l'esclusione LLaggravante della preme-
ditazione, ritenuta incompatibile con lo stato di infermità mentale, riconosciuto agli imputati, nonostan-
te il perito prof. NT, durante l'udienza dibat- timentale, ne abbia ritenuta la compatibilità con la con la personalità degli imputati.
Anche tale motivo non merita accoglimento.
L'art.577, n.3,c.p. prevede quale aggravan-
te specifica del delitto di omicidio volontario,con-
cernente l'intensità del dolo, la premeditazione, Ta
le circostanza, esclusa nel corso dei lavori prepa-
ratori, per le difficoltà di individuarne i coeffi-
cienti strutturali, venne introdotta nel testo defi-
nitivo del codice sulla base della considerazione che nel dolo v'è una scala, che sale per gradi, dal c.d.
dolo d'impeto, alla riflessione normale ed, infine,
alla premeditazione nella quale la riflessione ine-
rente al proposito di delinquere si protrae più o me no lungamente nel tempo, senza soluzione di continui-
tà, alimentando continuamente il proposito stesso, - 26
-
hella ricerca o in attesa LLoccasione di attuarlo
Rel.min. al prog.def.pt.II n.188).
Superata l'antica concezione che individua-
va il nucleo della premeditazione nella formula "friti gido pacatoque animo" e quella della macchinagiónes
come elemento strutturalmente necessario della fatti specie circostanziale, la giurisprudenza e la dottric na prevalenti affermano che per aversi premeditazio-
ne necessitano due elementi: l'uno di carattere cro-
hologico, consistente in un apprezzabile lasso di tempo tra l'insorgenza della risoluzione criminosa e la pratica realizzazione del reato, tale da consen-
tire la riflessione sulla decisione presa e da favo-
rire il recesso dalla medesima;
l'altro psicologico,1
b ideologico, rappresentato dalla persistenza,´per un tempo apprezzabile,´del propòsito criminoso costi-
tuente un "quid pluris", che si aggiunge alla normale riflessione, donde una maggiore intensità del dolo,'
indice di una più elevata capacità a delinquere.
La premeditazione, così definita nei suoi aspetti essenziali, è, in linea' generale, compatibi-
le con la seminfermità mentale. Il vizio parziale di mente può, tuttavia, portare ad escludere lapremedi tazione quando, attraverso la disamina e la valuta zione critica della perizia psichiatrica e di tutti 27
gli elementi in suo possesso, il giudice accerti che la diminuita capacità di intendere e di volere dello
agente ha influito, in modo determinante, sul modo di essere del suo atteggiamento psicologico, sotto i profilo della consapevole e voluta persistenza nel tempo della volontà criminosa e della sua capacità
di comprendere il significato dei propri atti e di superare attraverso la revisione critica e la rifles sione, le spinte criminogene, che si identificano con i caratteri e l'essenza LLinfermità, debita-
mente accertati.
Nella specie i giudici di secondo grado sulla base di talune affermazioni, ampiamente moti-
vate, della perizia NT, che dichiarò gli impu-
tati parzialmente infermi di mente, dei chiarimenti forniti dal perito in udienza, ed in particolare
LLaffermazione LLassoluta indifferenza, nella dinamica psicologica dei delitti commessi, del decor-
so del tempo, ed infine delle dichiarazioni rese al-
lo stesso perito dagli imputati in ordine ai delitti,
loro attribuiti - sono giunti al convincimento che i delitti commessi, tenuto conto della natura e del-
le modalità di essi e della natura LLinfermità
diagnosticata, costituiscono una necessaria e speci-
fica manifestazione LLalterazione psichica dello 28 1
-
EL e del AN.
Si tratta di un apprezzamento di fatto che essendo congruamente motivato ed esente da errori logici o giuridici, si sottrae al sindacato di que-
Ista Corte.
Con il primo motivo di ricorso la difesa LLEL 13
denunzia inosservanza ed erronea applicazione dello art. 41, comma 4, c.p.p. abrogato, degli artt. 26, 27
e 31 delle disposizioni sulla legge in generale, non chè degli artt. 304, 304 bis, 304 ter cod. proc.pen.
1930 in relazione all'art. 185 dello stesso codice e all'art.24, comma 2, della Costituzione, nonchè de-
gli artt. 191 co.1 e 192 c.p.p. vigente. Rileva al ri guardo che gli atti e le prove trasmessi dalla Pro-
cura di Stato di MO di Baviera, concernenti lo incendio della discoteca "LI" di MO di Baviera relativamente alla falsariga del messaggio di rivendicazione della strage del cinema "Eros
center" di MI, sono nulli e comunque inutilizza bili perchè: a) non sono stati assunti in conformità
delle leggi vigenti nella Germania Federale;
b) gli atti compiuti violano anche il diritto di difesa sancito dagli artt. 304, 304 bis e 304 ter del codice di procedura penale del 1930%; c) essi violano comun-
que l'art. 24 della Costituzione. Tale nullità, ricon 29
1
ducibile, secondo il ricorrente, al paradigma dello art.185 n.3 c.p.p;, determina la nullità di tutti gli atti successivi e conseguenziali, nonchè della senten za impugnata, relativamente ai delitti per i quali la penale responsabilità degli imputati è stata af-
fermata sulla base di circostanze emergenti dagli at ti della Procura di Stato di MO di Baviera.
La doglianza è priva di fondamento. 14
La validità degli atti assunti dall'Autorità giudizia ria, straniera, stante la diversità dei diversi ordi namenti processuali e la regola dettata dall'art.13
delle disposizioni della legge in generale, deve es-
sere valutata alla stregua dei criteri e dellasnorma tiva vigenti nel paese straniero nel quale l'atto è
stato assunto o compiuto, salvo che gli atti stranie ri, anche se validamente compiuti, congtrastino con le norme inderogabili LLordinamento italiano, re-
lative all'ordine pubblico ed al buon costume. Nella
categoria degli atti stranieri utilizzabili, vanno
ricompresi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass.23 novembre 1988, 1453; Cass.5.
10.1983, Cass.pen.1983, 2480; Cass.21.2.1983, Giust.
pen. 1984, 1213) anche gli atti compiuti dalla poli-
zia giudiziaria nell'ambito della sua competenza fun zionale (Cass.23.11.1988 n.1453, ric.LA Gaggia). 1 30
-
Pertanto, alla luce dei principi enunciati deve ritenersi che i giudici di merito hannollegit-
timamente utilizzato gli atti della polizia giudi-
ziaria tedesca.
Sostiene, inoltre, il ricorrente che, se anche tali atti siano utilizzabili, non sarebbero state in concreto rispettate la forma richiesta dal la legge del luogo di compimento degli atti stessi, I
ed, in particolare, le norme di cui ai paragrafi 105,
106 e 109 del codice di rito tedesco, in quantolle perquisizioni furono eseguite senza la presenza di testimoni e senza l'assistenza del titolare del loca-
le oggetto di perquisizione, esclusa la prima alla quale assistette la madre LLEL, con la conse-
guente nullità degli atti di perquisizione e di quel li conseguenziali, ai sensi LLart. 185 n.3 c.p.p.
e 24 c.2 della Costituzione.
La tesi non può essere condivisa.
L'inosservanza delle disposizioni in materia non comporta, secondo il codice di rito tedesco, alcuna sanzione processuale e, quindi, non determina in al-
cun modo quel vizio di forma LLatto straniero,
tale da impedirne la utilizzabilità nel processo o da determinarne la nullità, in base alle regole det-
tate dal codice di rito italiano. 31 -
Invero, se è pacifico che la validità degli atti as-
sunti dall'autorità straniera deve essere valutata con esclusivo riferimento alle norme che nell'ordina mento straniero ne regolano l'assunzione, è altret-
tanto vero che non ogni violazione delle norme prepo-
ste all'assunzione delle prove determina, di per sè
e sempre, la nullità LLassunzione medesima nel no stro ordinamento, a meno che esse non contrastino con le norme inderogabili, attinenti all'ordine pubblico:
ed al buon costume.
Al riguardo va, però, ribadito il principio, già af-
fermato da questa Corte, con giurisprudenza unanime,
che tra le norme inderogabili, relative all'ordine pubblico, in linea generale, vanno ricomprese le nor me processuali che garantiscono il diritto all'assi-
stenza LLimputato e l'esercizio del diritto di difesa, e quindi, non possono essere introdotti ed
.
utilizzati nel processo gli atti della polizia giudi ziaria e LLautorità giudiziaria straniera, anche se conformi alla legge del luogo, quando non siano state soddisfatte le esigenze del diritto di difesa.
Tuttavia tali esigenze, che devono essere essenziali
per l'esercizio del diritto di difesa costituzional-
mente garantito, non possono essere estese fino a ri
comprendere ogni atto che non sia stato assunto con 32
le formalità imposte dall'ordinamento giuridico.
In questa prospettiva deve escludersi che la manca-
ta assistenza dei testimoni alla perquisizione effet-
tuata nell'abitazione LLimputato, prevista dal co dice di procedura penale tedesco, comporti la nulli- tà di essa, secondo le norme del codice di procedura penale italiano, poichè le norme, dettate al riguardo non rientrano tra le norme inderogabili di ordine pub blico;
posto che, anche l'inosservanza delle prescri zioni imposte dall'art.224 c.p.p. e persino dallo art. 333 dello stesso codice, non comporta la nullità
LLatto, anche quando manchi l'avvertimento che l'interessato può farsi assistere da una persona o dal difensore.
Pertanto deve escludersi che la mancata osservanza delle norme che disciplinano la perquisizione, che non comportano la nullità LLatto nè in base alla legislazione del paese nel quale essa viene effettua ta, nè nell'ordinamento positivo italiano, violi quel le esigenze essenziali concernenti il diritto di di fesa, che rientrano nell'ambito delle norme indero-
gabili di ordine pubblico. D'altra parte, è stato affermato che, se da un lato rientra nel concetto di ordine pubblico il diritto sostanziale di difesa
LLimputato in ogni stato e grado del giudizio, 33
dall'altro restano escluse dal medesimo concetto le modalità di regolamentazione di tale diritto in rela-
zione ai singoli atti istruttori (Cass.21.2.1983,
in Cass.pen.1984, 1213).
A ciò deve aggiungersi che il giudice italiano, prima di utilizzare le cose sequestrate nell'abitazione di
EL, ha proceduto al loro deposito, secondo quanto disposto dall'art.304 quater c.p.p., dandone avviso
ai difensori.
Del tutto inconferente è, infine, il richia mo agli artt. 191 delanuovo codice di procedura pena-
le, che non è tra le norme di immediata applicazione. e, quindi, non è applicabile ai processi che prose-
guono, come nella specie, con le norme anteriormen-
te vigenti.
15 Strage della Melamara
Prima di esaminare i motivi di ricorsi relativi ai delitti commessi anteriormente alla strage della di-
scoteca Melamara, è opportuno, prendere in esame i mo
tivi di ricorsi proposti contro il capo della senten za concernente la condanna dei due imputati per tale delitto, per il quale essi vennero tratti in arresto
nella flagranza del reato.
Con il primo motivo di gravame entrambi i ricorrenti denunciano errata interpretazione della 34 -
legge sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati al perito incaricato di accertarne la capacità di intendere e di volere nonchè nullità
per motivazione apparente e non concludente per illd gicità.
Sostengono i ricorrenti: a) che le dichia razioni rese dai due imputati al perito nel corso
LLesame di entrambi,ai fini di accertarne la ca-
pacità di intendere e di volere, non possono essere equiparate alle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria e, quindi, non sono utilizzabili
ai fini della decisione;
b) che i giudici di primo e secondo grado hanno erroneamente valutate tali di-
chiarazioni, cadendo nel vizio del difetto di motiva zione.
La prima delle due censure, nel quale si articola il complesso motivo di ricorso, non merita accoglimento.
Il perito, come questa Corte ha di recente affermato, ha l'obbligo giuridico di esercizio tem-
poraneo di una pubblica funzione giudiziaria con lo onere di fare conoscere ai giudici, ciò che ritiene costituire la verità, e a tal fine, di riferire quan to percepisce storicamente nell'espletamento della attività di perito e, quindi, anche le dichiarazioni - 35 -
spontanee sui fatti rese dall'imputato. (Cass.Sez.I,
18.6.1986, ric. Lambertini). Tali dichiarazioni, che,
sono diverse dalle dichiarazioni rese in sede di in-
terrogatorio, che possono essere utilizzate dal giu-
dice solo quando l'interrogatorio si sia svolto nei modi e nelle forme previsti dal codice e con l'assi
stenza del difensore, possono, tuttavia, essere uti lizzate dal giudice, purchè egli dia una spiegazione esauriente delle ragioni per le quali ha ritenuto di attribuire ad esse rilievo, nella formazione del suo convincimento.
L'interpretazione accolta trova conferma nell'art. 228 del nuovo codice di procedura penale,
che, con disposizione del tutto nuova stabilisce, in coerenza con il principio della formazione e del l'assunzione della prova nel dibattimento, che le no tizie richieste dal perito all'imputato, ed in tal modo acquisite ai fini dello svolgimento LLincari
co, possono essere utilizzate "solo ai fini LLac
certamento peritale".
D'altra parte, a prescindere dalla utiliz zabilità o meno di esse, va rilevato, in primo luo-
go, che le dichiarazioni rese dai due imputati al perito, hanno un valore assolutamente marginale ai fini del giudizio di responsabilità, cui i giudici - 36
sono pervenuti,e, quindi la loro utilizzazione non comporta, nella specie, la nullità della sentenza.
In secondo luogo esse sono state, utiliz-
zate dal perito per definire, sotto il profilo psi-
cologico e psichiatrico, la personalità degli imputa ti, e, come tali fanno parte integrante delle peri-
zie, cui i giudici correttamente si sono richiamati
La seconda censura è manifestamente infondata perchè
la valutazione delle argomentazioni dei periti fonda te sulle dichiarazioni rese dai due imputati sono state valutate con notevole rigore logico e in modo corretto sotto il profilo del metodo. 16. Con il terzo motivo - che nell'ordine logico deve essere esaminato prima del secondo relativo alla ri-
costruzione del fatto e della sussistenza del dolo la difesa LLEL deduce erronea interpretazione della legge penale, sul rilievo che l'impugnata sen-
tenza, nel tratteggiare i profili dommatici del delit to di strage e del reato di incendio, al fine di di-
stinguere le due figure criminose, ha erroneamente ritenuto che nel reato di strage "il dolo è integra to dalla volontà di compiere atti idonei diretti a mettere in pericolo la pubblica incolumità, con la consapevolezza di tale pericolo, considerato elemento essenziale del reato e non condizione oggettiva di - 37
punibilità e vede nel dolo specifico, nel fine di uc cidere, qualcosa che si aggiunge al pericolo per la pubblica incolumità.
La doglianza è priva di fondamento.
Il delitto di strage consiste nel fatto di chi, al fine di uccidere, compie atti concretamente idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità,
intesa come il bene della sicurezza della vita e a del'integrità fisica, riferita non già ad una o più
persone, ma alla collettività nel suo insieme, come bene di tuttiseddi ciascuno.
Nel delitto di strage il pericolo per la pubblica incolumità, contrariamente a quanto si affer ma dal ricorrente, costituisce l'evento del delitto,
è elemento essenziale del reato e, in quanto tale,
deve essere previsto e voluto dall'agente, come con-
seguenza degli atti commissivi od omissivi posti
-
in essere, (dolo generico), mentre la condizione og-
gettiva di punibilità è fatto esterno al reato, il cui verificarsi è del tutto indipendente dalla volon tà LLagente, e ne condiziona esclusivamente la pu nibilità.
La rilevanza della condotta il delitto di strage è
un reato a forma libera
- è determinata esclusivamen-
te dall'effettiva idoneità a porre in pericolo la 38 -
pubblica incolumità. Le modalità delläazione possono essere le più varie, e ricomprendono anche quelle condotte che potrebbero integrare gli estremi di al-
tri delitti. Il delitto di strage richiede, come esat tamente ha ritenuto la sentenza gravata, anche, il
dolo specifico, consistente nella finalità di uccide re una o più persone e costituisce l'elemento che
consente di distinguere tale delitto, da quello di incendio o di altri reati che potrebbero essere inter grati dalla condotta LLagente.
Siddiscute, invece, in dottrina se la mor-
te di una o più persone costituisce elemento costitu tivo ° circostanza aggravante del reato. Secondo una parte della dottrina l'ipotesi tipica del delitto si avrebbe con la morte di una o più persone, mentre
la mancata verificazione di eventi mortali sarebbe prevista come ipotesi attenuata del delitto. La tesi
non è fondata. Il delitto di strage si realizza con il verificarsi del pericolo per la pubblica incolumi tà, che ne costituisci l'evento, mentre la morte di una o più persone è una circostanza aggravante, ed influisce esclusivamente sul "quantum" di pena.
Con il secondo e con il quarto motivo,
ampiamente articolato e complesso, la difesa dello
EL sostiene che la ricostruzione storica delle mo- 39 1
dalità LLazione e LLincendio è sorretta da no-
\tivazione travisante, apparente, apodittica, illogi-
ca e contraddittoria. In particolare sostiene il ri-
corrente: a) che il riferimento alla capacità intel-
lettiva LLEL ed alla sua pretesa freddezza non possono essere adottati come elemento di giudizio per ritenere che egli volesse commettere il delitto di strage: b) che la ripartizione dei compiti tra lo Abel e il AN, la metodica esecuzione delle rispet tive incombenze per l'accensione della benzina, sono tutte motivazioni gratuite e comunque, insufficienti mentre le cautele poste in essere il giorno prima del fatto (e consistite nell'avere visitato la disco-
teca allo scopo di esaminare le uscite di sicurezza)
non hanno alcun riscontro probatorio e, quindi, co-
stituiscono una gratuita illazione;
c) l'aver lascia-
to la vespa a NE e l'aver previsto di allon-
tanarsi da Castiglione dello Stiviere servendosi di un mezzo pubblico, non possono essere considerati,
secondo verosimiglianza, una cautela idonea a sottrar si all! individuazione;
c) del tutto illogica è la affermazione secondo cui i coltelli tenuti dall'EL.
sarebbero stati ragionevolmente destinati all'offer-!
ta di autenticità, trattandosi di coltelli con mani-
co in plastica, che sarebbero stati quindi preda del 40 fuoco; l'argomento secondo cui la familiarità
con l'uso della benzina determinerebbe la sussisten za del reato di strage e non del reato diiincendio,
si commenta da solo e non meno consistente è il de-
durre la familiarità dei prevenuti con la benzina dal fatto che, all'epoca del liceo, i due si erano ustionati travasando benzina in una motociclo;
) la affermazione della sentenza, secondo cui l'EL ed il AN sarebbero comodamente usciti dalla porta principale del "Melamara" con l'EL che gridava al fuoco, mentre i giovani che stavano ballando avreb-
bero dovuto trovare scampo dalle uscite di sicurez- za, non vale a trasferire il reato di incendio a quel lo di strage;
1) quanto ai risultati LLazione con-
binata di EL e AN - si afferma - è ininfluen-
te, ammesso che fosse vera la circostanza riferita dal TO, delle fiamme alte tre metri, perchè que- ste fiamme si sprigionarono da un'unica tanica,
quella LLEL, nel momento in cui fu scalciata dal SA.
Con il quinto motivo di ricorso, infine,
si denuncia nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e travisante delle risultanze proces-
suali, nullità per errata interpretazione della leg+ ge, mancante, insufficiente, apodittica motivazione 41 m sul dolo.
Analoghe censure propone la difesa del Fur
lan in ordine alla ricostruzione LLepisodio crimi noso, nei suoi momenti fattuali. Sostiene, infatti,
che la corte di merito, per giungere all'affermazio-
ne della penale responsabilità degli imputati EL
e AN e per proporre una motivazione appagante,
è stata costretta a "recuperare" le affermazioni de-
gli imputati nel colloquio psichiatrico-psicologico e per conferire, in questa ottica frutto di una
-
scelta "a priori" dignità logica ad una motivazio-
ne inesistente, prospetta come elementi indicatori
LL"animus necandi" alcuni dati di fatto (quali l'avere lasciato la "Vespa" a NE per poter-1
(si allontanare indisturbati da Castiglione dello Sti
viere, o la visita del giorno prima alla discoteca)
(che non hanno alcuna significazione e, per loro natu
ra, non sono idonei per ritenere la sussistenza del delitto di cui all'art. 422 c.p., ed escludere, nel contempo, l'ipotesi delittuosa LLart. 423 o dello
art 424 dello stesso codice, o, ancora, uno scherzo abilmente preparato, come dichiarato dal AN. Gli
sostiene il ricorrente che la Corte veneziana
è così permeata dall'intima convinzione che l'EL e il AN siano DW che opera un malgoverno dell 42
materiale probatorio, che si risolve talora in veri e propri travisamenti di fatto.
In questa prospettiva - si sostiene - ri-
valutati correttamente i fatti senza i travisamenti operati dal giudice di merito, si deve ritenere che il fatto integri la fattispecie di cui all'art.424
c.p. o, in subordine, la figura delittuosa prevista dall'art. 423 stesso codice, o, comunque, nonostante
la contraria opinione della dottrina e della giuri-
sprudenza, la fattispecie tentata, con la conseguen-
te applicabilità della previsione di cui all'ultimo comma LLart.422 c.p...
Con altro motivo la difesa del AN de-
nuncia carenza di motivazione, sotto il profilo del-
l'incompletezza, in ordine alla rigorosa ricerca del concorso ex art.110 c.p. del AN e LLEL, ov-
vero di colui che aveva materialmente appiccato il fuoco.
Con l'ultimo motivo, infine, si denuncia violazione ed erronea interpretazione della legge penale, laddove la Corte di merito ha ritenuto la piena compatibilità tra l'accertata seminfermità
mentale dei due imputati e il dolo specifico del de-
litto di strage.
17. Le censure dei ricorrenti non meritano accoglimen- - 43
to.
Il giudizio ricostruttivo dei fatti (accer tamenti) il giudizio valutativo di essi (apprezzamen ti), cui il giudice di merito sia pervenuto attravers so la valutazione delle prove, operata secondo pre-
cisi canoni logici ed interpretativi, non possono essere investiti dalla censura del difetto di motiva zione o del travisamento del fatto, quando siano sor retti da una motivazione adeguata, rigorosamente ade rente ai dati processuali, legittimamente acquisiti,
e logica perchè conforme ai canoni che presiedono alla forma del ragionamento.
La scelta tra diverse possibili interpre-
tazioni dei fatti, la soluzione di contrasti testimo niali o di perizie appartengono alla sfera del con-
vincimento del giudice, che si sottrae a qualsiasi censura, qualora egli dia una spiegazione logicamen te corretta e razionale, delle sue scelte ed enunci i criteri logici e di metodo, e le massime di espe-
rienza utilizzate nella valutazione delle prove.
Nella specie i giudici di primo e secondo
grado, con motivazione che si integrano e si comple-
tano, hanno dimostrato, con motivazione esente da vizi rilevanti, in relazione al dettato degli artt. 44 -
in ordine al delitto di strage della discoteca "Mela-
mara" di Castiglione dello Stiviere.
La sentenza, infatti, ha accertato sulla base di una approfondita analisi critica e compara-
tiva delle dichiarazioni dei due imputati, ed in par こticolare di quelle LLEL, benchè successivamente ritrattate: a) che l'idea di dare fuoco alla disco-
teca "Melamara" di Castiglione dello Stiviere venne prpposta dal AN, che quella discoteca conosceva,
per esservi stato in precedenza e venne subito accol ta dallo EL;
b) che il giorno antecedente al fatto essi effettuarono un sopralluogo (e forse due) nella discoteca per rendersi conto della sua disposizione;
c) che le due taniche e i coltelli da cucina, poi trovati in possesso LLEL, furono portate dal
AN; d) che dette taniche, della capacità di die ci litri, contenevano benzina super;
e) che la matti na del 4 marzo 1984 i due imputati, a bordo della
Vespa Piaggio PW125E tg.VR/117269, (originariamente intestata all'Abel e poi ceduta al AN) raggiun-
gevano NE un paese, che dista appena 7
-
chilometri da Castiglione dello Stiviere - e dopo
avere preso nota delle autocorriere che da questa ultima località portavano a RO e ad altri centri
-
raggiungevano la discoteca, portando con sè le due 45 Age
taniche contenenti la benzina;
f) che, dopo essere entrati nella discoteca, si erano ivi intrattenuti per circa un'ora; g) che, successivamente, in aderen-
za al piano predisposto, l'EL si era fermato vici-
no al bar ed aveva collocato la borsa, contenente una delle due taniche di benzina, alla quale aveva appiccato il fuoco nei pressi di una poltrona del lo-
cale a pochiimetri dal banco del bar, mentre il Fur
lan, tolto il tappo alla tanica e capovoltala verso il basso, aveva camminato per circa 20-30 metri,
spandendo benzina nel tratto poltrone bar- uscite di sicurezza (int.20.3.1984); h) che il fondo della bor sa contenente la tanica di benzina, che il AN
aveva sparso sulla "moquette" del locale camminando,
presentava un taglio effettuato con un coltello;
i)
che la benzina fuoriuscita dalla tanica di EL e quella "sparsa" sulla "moquette" dal AN la cui-
borsa presentava un taglio che consentiva alla benzi na di fuoriuscire e di spandersi
- formava un "gen-
tiero di benzina della larghezza di 20/35 centimetri in particolare tra la prima e la seconda uscita.
Le dichiarazioni dei due imputati, ricavate attraver so un'opera di selezione logicamente corretta tra le molteplici versioni dei fatti date dai medesimi nei loro diversi interrogatori, trovano una parziale con - 46
ferma nella dichiarazioni dei testi TO, Maffezzo-
hi, NG e LL NA, е un preciso, quanto significativo, riscontro nella perizia Ferraro.
Il perito Ferraro, infatti, sulla base dei dati oggettivi accertati, nel corso del sopralluþ
go effettuato nella discoteca e delle dichiarazioni dei testi, ha, infatti, concluso affermando: che,
considerato lo sviluppo e la diffusione degli incen-
di, tenuti presenti i risultati dei sopralluoghi,
analizzato l'impianto di aspirazione LLaria, i risultati delle prove sperimentali, valutato il cari co di incendio, scelti i coefficienti dipendenti
Halle strutture del locale, calcolati con un elaboral
tore elettronico, il fattore ventilazione, la tempe-
ratura massima ed il tempo corrispondente, deve ri-
tenersi che i mezzi usati erano potenzialmente idone creare un fuoco suscettibile di propagarsi all'in-
tero materiale combustibile, costituente i componen-
ti delle poltrone del locale, con conseguente distru zione degli arredi, danneggiamento delle opere mura-
rie e delle controsoffittature, con esclusione di ce dimenti delle strutture portanti del fabbricato%3B che analizzati i rischi che l'incendio, può creare alle
persone, chiarite le modalità del processo combusti- vo, calcolati gli effetti (in anidride carbonica, - 47
vapore acqueo, analizzato il flusso dei fumi all'in-
terno del locale e l'andamento della temperatura in conseguenza LLincendio), le modalità di esodo del-
le persone, la tossicità dei prodotti della combustio ne, la dotazione dei mezzi di estinzione incendi,
deve concludersi che le circostanze in cui ha avuto luogo l'episodio, hanno indubbiamente posto in esse- re una situazione di grave e potenziale pericolo per la pubblica incolumità.
Dai dati oggettivi acquisiti al processo,
concernenti le modalità LLazione compiuta dai due imputati, dai mezzi usati, e dalle conclusioni peri-
tali, adeguatamente valutate, anche alla stregua de-
gli altri dati processuali, i giudici di merito, con giudizio ex ante, tenuto conto delle circostanze di fatto conosciute e conoscibili dagli imputati, hanno tratto la conclusione, sorretta da un ragionamento ineccepibile, sia sul piano logico che fattuale, che
1 'azione compiuta dall'EL e dal AN, nell'ambi to del piano concordato, era in concreto idonea a creare un incendio di vaste proporzioni, capace di propagarsi all'intero locale, creando una grave e
reale situazione di pericolo per l'incolumità pubbli ca, atteso il numero delle persone presenti nel loca le (circa 400) e dei tempi di sgombero di esse. - 48
La Corte di merito,ha, quindi, confutato le diverse prospettazioni difensive degli imputati i quali hanno sostenuto che l'incendio non ebbe al-
cuna apprezzabile diffusione e che fu domato in bre-
ve tempo rilevando esattamente che, ai fini della
-
sussistenza del delitto di strage e dei reati di pe-
ricolo in genere
- non può, no deve, tenersi conto delle circostanze imprevedibili o fortuite, che pos-
sono neutralizzare il decorso causale LLazione o
LLomissione LLagente. La stessa Corte ha poi escluso la sussistenza della fattispecie tentata-
tesi questa avanzata dalla difesa del AN -, per.
chè la situazione di pericolo per la pubblica incolu mità si era compiutamente realizzata in conseguenza
LLazione posta in essere dagli imputati.
D'altra parte è indubbio che il reato di strage è un reato a consumazione anticipata, che non ammette il tentativo: per la consumazione del delit to è sufficiente che il colpevole compia atti che abbiano l'idoneità a cagionare una situazione di con creto pericolo per il bene tutelato e, quindi, si considera come delitto consumato un comportamento, che, senza tale specifica previsione normativa, 00-
trebbe configurare una ipotesi di tentativo. In al-
tre parole, la fattispecie consumata del delitto di GOT 49 1
strage presenta la stessa struttura del delitto ten tato, ma è punita come delitto consumato, in consi-
derazione LLimportanza degli interessi che essa tende a tutelare.
Per quanto attiene alla quantità di benzi.
na contenuta nelle due taniche, i giudici di secondo grado, contrariamente a quanto sembrano opinare i ricorrenti, hanno accertato, in coerenza con il
"dictum" dei giudici di primo grado, sulla base del-
le dichiarazioni del teste FF e delle conclu sioni del perito, adeguatamente valutate, che le ta niche di benzina erano piene, contenevano, cioè,
dieci litri di benzina ciascuna, corrispondente alla capienza delle due taniche.
La Corte, ha, peraltro, rilevato che la questione relativa alla quantità di benzina contenu-
ta nelle taniche è uno pseudo-problema, poichè "tut-
ti, compresi i primi giudici, hanno omesso di consi derare che, agli effetti del giudizio di idoneità
dei mezzi, non andava considerata, riduttivamente,
la sola quantità di combustibile contenuta nelle due taniche, ma l' intero complesso materiale, raggiun-
gibile dalla benzina incendiata: arredi, suppelletti li, moquette pareti, ecc., e che la benzina access,
in tale contesto, funzionava come una semplice "esca" - 50
-
che, una volta raggiunta da un principio di fuoco,
avrebbe semplicemente sommato ed amplificato la sua forza dirompente e distruttiva, a prescindere dalla quantità di origine.
Le critiche dei ricorrenti
- i quali sostengono che
1'assunto della sentenza di secondo grado è fondato su di una mera congettura, che inficia il giudizio sulla sussistenza di un concreto pericolo di incen-
- non sono condivisibili. dio
Va osservato, infatti, che il giudice di secondo grado, con tale assunto, in primo luogo mi- ra a confutare le argomentazioni dei ricorrenti, che su tale dato hanno incentrato il discorso della man-
canza di un concreto pericolo per la pubblica inco-
lumità ed a sottolineare, con una argomentazione,
peraltro logicamente corretta, e con l'ausilio di
appropriate massime di comune esperienza e tecniche,
che anche un quantitativo minore di benzina avrebbe provocato gli stessi effetti, e non già a prospetta-
re - come si sostiene nel ricorso una soluzione di versa da quella fatta propria dalla sentenza di pri-
mo grado e dal perito.
In secondo luogo, i giudici di appello, come si è
già detto, hanno ribadito la convinzine, basata sui dati tecnici forniti dal perito e dai testimoni, che - 51
-
le taniche, entrambe della capienza di dieci litri,
fossero piene.
La sentenza impugnata ha, quindi, dimostrato l'asso-
luta infondatezza della tesi difensiva, secondo cui la benzina contenuta nelle due taniche serviva per riempire il serbatoio della Vespa e non ad incendia-
re la discoteca, non soltanto perchè essa contrasta con tutte le risultanze processuali, ma anche perchè
il serbatoio di benzina della motocicletta abbandona-
ta dai due imputati in NE, era pieno.
In questo contesto deve ritenersi che la motivazione della sentenza nonupresenti alcuno dei vizi denunciati e che le critiche dei ricorrenti, ol-
tre ad essere infondate, perchè contrastate dalle risultanze processuali valutate correttamente dat giudici di merito come del resto appare evidente dalla sintetica esposizione delle censure formulate in ordine alla ricostruzione storica del fatto - pro spettano una diversa lettura di esse e mirano ad una diversa valutazione delle prove, non consentite in sede di legittimità.
Per le stesse ragioni non possono trovare accoglimento le censure che i ricorrenti muovono al-
f.
l'iter logico-argomentativo attraverso il quale la sentenza impugnata è giunta alla conclusione che gli - 52
imputati agirono con il fine di uccidere, ossia con il dolo specifico proprio del delitto di strage.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte
Suprema la prova del dolo deve essere desunta, attra verso un procedimento logico inferenziale analogo a quello utilizzato nel procedimento indiziario, da fatti esterni ed oggettivi aventi un sicuro valore sintomatico che, con l'ausilio di appropriate massi
- me disesperienza e l'estensione analogica LLid
quod plerumque accidit al caso concreto, consentono di inferire la sussistenza del dolo delle fattispe-
cie dei delitti dolosi. In altre parole per stabili re se il colpevole ha previsto e voluto il risultato,
conseguenza della sua azione, o agito con la finali-
tà specifica di conseguirlo, è necessario affidarsi ad una serie di regole di esperienza, la conformità
alle quali, quando non sussistano circostanze di fat to che lascino ragionevolmente supporre che le cose 1
sono andate diversamente da come vanno le cose mate-
riali ed umane, è sufficiente per ritenere dimostra-
to il fine di uccidere.
Ne deriva che nell'ipotesi delittuosa pre-
vista dall'art.422 c.p. il giudice può ritenere il
.
delitto di strage quando, per i mezzi usati, per la loro potenzialità offensiva e per le specifiche moda 53
-
lità di impiego di essi, e alla stregua di tutti gli elementi di prova acquisiti al processo, l'incendio sia chiaramente rivelatore LLintenzione di causa-
re la morte di una o più persone, perchè, in tal ca-
so, il fine di ucci dere può ritenersi, indipendente- mente dal fine ultimo dell'azione: in tale ipotesi,
infatti, non si tratta di ritenere sufficiente il do-
lo eventuale
- che è incompatibile con quella forma di dolo che è il dolo specifico - ma di desumere la
prova di un fattore interno e soggettivo, quale è
la finalità di uccidere, dalle caratteristiche estrin-
seche della condotta criminosa.
La Corte di merito, attraverso l'analisi approfondita ed esaustiva delle risultanze processua li ha accertato le concrete e peculiari modalità del-
l'incendio appiccato dall'EL e dal Furlan. Nella
sua indagine analitica e completa, finalizzata alla ricerca ed all'individuazione del fine LLazione
LLimputato, la stessa Corte ha tenuto conto della potenzialità del mezzo usato (benzina), delle circo-
stanze di tempo (festa di carnevale) e di luogo nel quale l'incendio venne appiccato (una discoteca, nel la quale erano presenti arredi altamente infiammabi-
li, e affollata da circa 400 persone), delle modalità
di spargimento della benzina (e cioè un punto fisso g 54
con quantità consistente di benzina da incendiare,
posta nei pressi di una poltrona, idonea ad amplifi-
care la prima fonte di fuoco, creando un itinerario a serpentina che, partendo dalla poltrona con il primo deposito-- esca per il fuoco raggiungeva il bare ed alcune uscite di sicurezza, in modo da in-
trappolare il maggior numero di persone. Da tali da-
ti di fatto certi è pervenuta alla conclusione - sor
retta da motivazione adeguata e logicamente corret- ta - che gli imputati realizzarono l'azione incen-
diaria con la specifica intenzione di cagionare la morte di una o più delle persone, che, in quel mo-
mento, stavano affollando la sala della discoteca.
La sentenza, inoltre, nella ricerca del fine per i quali gli imputati agirono, ha fatto ri-
ferimento anche alle dichiarazioni asse dall'EL
nel corso degli interrogatori resi al P.M. di Manto-
va al quale riferì che egli odiava le discoteche, da lui e dal AN considerate luoghi di degrado della gioventù: dichiarazioni che coincidono, peral- tro, con quelle fatte nel corso LLesame psichia- trico, e che hanno soprattutto una intonazione ideo logica. Si tratta comunque di elementi, a carattere
circostanziale, che nulla aggiungono alla prova del l'intenzione di commettere il delitto di strage, de- 1 55
sunta dai giudici di merito, con rigoroso procedimen to inferenziale e con luso corretto di nozioni tecniche e di comuni regole di esperienza, e costi-
tuiscono, semmai, una conferma della prova del dolo aliunde raggiunta.
In questo quadro le critiche che i ricor
--
renti, ed in particolare l'EL, muovono al-riferi-
mento contenuto nella sentenza, al livello intellet-
tuale e culturale dei due imputati o alla familiari-
tà che i due avevano con l'uso della benzina e ne co-
noscevano, quindi, gli effetti e la potenzialità of-
fensiva per affermare l'esistenza del dolo di strage non hanno pregio alcuno. I riferimenti predetti co-
stituiscono, come appare evidente dalla lettura del-
la motivazione complessiva,della sentenza e dal ri-
chiamo alle osservazioni della decisione di primo gra do, delle argomentazioni integrative LLinferenza
attraverso la quale, mediante il riferimento a dati oggettivi di fatto esterni, i giudici di primo e se-
condo grado sono giunti a provare l'esistenza del do lo di strage e a dimostrare, nel contempo, l'infon-
datezza della tesi, prospettata nei motivi di appel-
lo, secondo cui gli imputati avrebbero appiccato il fuoco senza intenzione di uccidere, ma al solo scopo di incendiare o al solo scopo di divertirsi o di pro- -> 56 -
vocare panico o di osservare la reazione della gen-
te nell'avvertire l'odore della benzina e nel vede-
re divampare le fiamme.
Il motivo con il quale la difesa del AN lamenta erronea applicazione della legge, per la mancata applicazione degli artt.423 o 424 c.p., è privo di fondamento.
Il criterio distintivo tracil delitto di strage e quello di incendio e gli altri delitti con-
tro la pubblica incolumità è costituito dal fine di
чuccidere: l'incendio, quando sia stato determinato dal fine di uccidere, integra sempre il delitto di cui all'art:422 c.p., anche quando non sia stata cal gionata la morte di alcuno. La sussistenza del fine di uccidere, inoltre, esclude, per definizione, che il fatto integri la fattispecie del delitto di dan-
neggiamento mediante incendio, nel quale il dolo è
costituito dal fine che deve essere esclusivo di danneggiare la cosa altrui.
Il motivo, con il quale la difesa del Fur-
lan denuncia carenza di motivazime, sotto il profilo
LLincompletezza della stessa, in ordine al rite- nuto concorso, ai sensi LLart. 110 c.p., del Fur-
lan e LLEL, ovvero di colui che aveva material mente appiccato il fuoco, non merita accoglimento. 57
La sentenza gravata ha accertato e ritenu.
to, con un complesso argomentativo adeguató e congruo,
che il AN ebbe per primo l'idea di appiccare il fuoco alla discoteca "Melamara", che egli partecipò
all'ideazione del piano, fopnl le taniche contenenti la benzina ed il coltello nonchè il mezzo di traspor to,e provvidesa spargere la benzina, contenuta in una delle due taniche, sulla moquette della sala. 1
Pertanto, correttamente applicando l'art.110 c.p.,
i giudici di merito, hanno affermato la responsabi-
lità LLimputato, a titolo di concorso, nel delit-
to di strage, anche se ad appiccare il fuoco fu il solo EL.
Con l'ultimo motivo di ricorso, il AN
censura la motivazione con la quale la sentenza im-
pugnata ha ritenuto la compatibilità fra il dolo spe cifico e l'imputabilità, grandemente scemata dello imputato, sostenendo che il fine di uccidere soprav vive eventualmente ad una scemata capacità di inten-
dere e di volere, ma non si coniuga con una infermi tà, che afferisce proprio alla volontà ed al tessu-
to connettivo della stessa, con la realtà circostan te (affettività).
La doglianza è infondata.
Il vizio parziale di mente, secondo la giurispruden- 1 58
za costante di questa Corte, non esclude il dolo,
poichè il primo attiene all'imputabilità del sogget to e riguarda la capacità di diritto penale, che si pone come presupposto del reato, mentre il dolo,che rappresenta la volontà del soggetto proiettata ver-
Bo l'evento, appartiene all'economia del reato e in essa si inserisce, come elemento attuale e operante
Ne.consegue che, determinando il vizio parziale di mente una diminuzione soltanto della capacità di int tendere e di volere, esso è compatibile con il dolo non essendo i due termini-- imputabilità diminuita e responsabilità
- in antitesi tra loro, anche se occorre una indagine rigorosa sulla consistenza di quest'ultima ogni qualvolta si ritenga sussistere la prima.
La tesi della piena compatibilità tra la seminfermità men tale e il dolo, sia esso generico o specifico, diret-
to, eventuale o alternativo, trova una conferma nel la sistematica adottata dal codice Rocco, che si oct cupa LLimputabilità nel titolo IV del libro I,
che riguarda il reo e non l'elemento soggettivo del reato, che è disciplinato dall'art. 42 e segg. c.p.
e nell'art. 222 del codice penale, a tenore del qua-
le, anche il soggetto totalmente infermo di mente può tuttavia agire, quantomeno sul piano naturali- 59 1
stico, con dolo o colpa.
Nel caso di specie la sentenza gravata,
uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte,
ha ritenuto la piena compatibilità tra lo stato di seminfermità mentale, riconosciuta ad entrambi gli
[imputati, e il dolo di strage, e si è data carico di indagare, con particolare rigore, la genesi e la na-
tura LLinfermità mentale del AN e LLEL
e di indicare le ragioni per le quali, in concreto,
il vizio di mente non escludeva che i due fossero in grado di percepire la realtà esterna e di valutare e comprendere, nella sua essenza il disvalore del
.
fatto commesso. 18 Prima di esaminare i motivi concernenti i singoli delitti per i quali gli imputati furono condannati,
è necessario, seguendo l'impostazione metodologica della sentenza impugnata e degli stessi ricorrenti,
prendere in considerazione le censure che investono l'esistenza, la rilevanza e la concludenza di alcuni elementi di fatto, considerati dai giudici di merito come elementi indizianti, a carattere generale, che collegano tra loro i vari delitti e che, unitamente ad altri di carattere specifico, (c.d. prove di au-
tenticità) sono stati posti a fondamento del giudi-
¡zio di responsabilità degli imputati, nonchè la cor- 60 -
rettezza, sotto, il profilo logico-formale, del pro-
cedimento, seguito dai giudici di merito, nella va-
lutazione di tali elementi.
In particolare, e con ricchezza di argo-
mentazioni, la difesa LLEL sostiene: 1) che il giudizio espresso nella perizia De AR - che, se-
condo la sentenza impugnata, ha attribuito la pater-
nità delle rivendicazioni, a firma WI, degli omi cidi e delle stragi di cui si è detto un giudista zio di probabilità e non già di certezza, come i
giudici di secondo grado hanno affermato, con pale-
se travisamento delle risultanze processuali;
2) che il notevole sforzo compiuto dai giudici di appello per attribuire dignità scientifica alla perizia gra-
fica e superare le critiche ad essa mosse nei moti-
vi di appello, sotto il profilo della sua validità
sul piano scientifico, non è convincente;
3) che lo assunto della sentenza, secondo cui le conclusioni della perizia De AR trovano riscontro nei risul-
tati della perizia ESDA e nella perizia linguistica
è privo di fondamento, giacchè il perito grafico,
al momento di redigere la perizia, era a conoscenza
sia dei risultati della perizia ESDA sia di quelli
della perizia linguistica depositate entrambe prima del deposito della perizia grafica;
4) che da tali - 61
rilievi discende che la certezza nell'attribuzione all'EL dei reperti in esame non è confortata da al-
cuna valida convincente motivazione, ma è il risul-
tato esclusivo di apodittica affermazione della Cor-
te di merito;
5) che la sentenza impugnata ha omesso di esaminare elementi decisivi per un convincimento completo: le altre sei perizie grafiche d'ufficio,
disposte da giudici diversi, esistenti in atti, ben-
chè tale argomento abbia formato oggetto di uno spe-
cifico motivo disappello.
Analoghe critiche vengono mosse alla moti-
vazione della sentenza, dalla difesa del AN in ordine alla rilevanza probatoria della perizia De
AR ed alla perizia linguistica TO. Il AN
lamenta, inoltre: 1) mancanza di motivazione in or-
dine alla ritenuta partecipazione del AN nella redazione delle rivendicazioni a firma DW, poi-
chè il De AR ha attribuito esclusivamente allo
EL la redazione di dette rivendicazioni;
2) che il rapporto di amicizia tra l'EL e il Furlan posto a base della c.d. "diade", quale elemento sul quale si fonda il ritenuto concorso del AN nei delitti attribuiti all'Abel si è sempre mantenuto nell'am-
bito della più assoluta normalità, sicchè il concet-
to di "diade" non ha alcun valore sotto il profilo 62 -
:
indiziante; 3) che l'asserita esistenza della "diade'
con la quale viene giustificata la compartecipazio ne del AN alla redazione delle rivendicazioni e quindi, in ultima analisi il giudizio di responsabi-
- è smentita dalla stessa perizia De AR e lità
dalle dichiarazioni testimoniali, che per taluni de-
gli omicidi, rivendicati con messaggi con la sigla
DW parlano della presenza di tre persone e non di due soltanto;
4) che la sentenza travisa, an-
cora una volta, le risultanze processuali, laddove utilizza quale indizio a carico del AN le risul.
tanze della perizia sierologica, giacchè la saliva del AN di gruppo A è comune al 32-35 per cento della popolazione italiana e non è stata eseguita alcuna perizia sulla saliva LLEL, che ebbe a rifiutare di sottoporsi agli esami peritali;
5) che del pari travisa il fatto il giudicante allorchè af-
ferma che tutte le buste usate per inviare le riven-
dicazioni sono simili a quella sequestrata presso la abitazione del AN%3B 6) che la conclusione della sentenza, che gli autori dei messaggi di rivendica-
zione sono gli autori dei delitti, è una affermazio-
ne apodittica ed illogica, mentre il ritenere
- Co- me si afferma in sentenza difficilmente ipotizza-
bile una diversa soluzione è, nel caso di specie, 63
una affermazione dogmatica e, sul piano logico, un
"non senso".
19. Le censure, brevemente riassunte, che i ricorrenti da diverse angolazioni muovono alla motivazione del-
la sentenza impugnata ed in particolare all'intrin-
seca logicità del procedimento inferenziale, attra-
verso il quale i giudici di secondo grado sono giun-
ti ad affermare la responsabilità degli imputati,non meritano accoglimento.
20. Il giudice del merito-nell'ambito del principio del libero convincimento cui è informato il processo pe-
e come esplicitamente enunciato nell'art.192,nale
co.2, del nuovo codice di rito
- può fondare il giu dizio di responsabilità LLimputato sia sulle pro-
ve dirette e cioè su fatti che sono essi stessi rappresentativi del fatto da provare - sia su prove in dirette o indiziarie, e cioè su elementi di fatto,
che, tra loro raccordati, siano tali da conferire la certezza della sussistenza dei fatti da provare.
L'art.192 co.2 del codice di procedura pe-
nale vigente allo scopo di porre un freno ad usi
arbitrari e indiscriminati di elementi ai quali,sul piano logico, non è riconosciuta la stessa efficacia della prova stabilisce che l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi, a meno che questi 64 1
siano gravi, precisi e concordanti.
Alla stregua della regola di giudizio det tata dall'art.192 co.2 c.p.p: deve, pertanto, rite-.
nersi che gli indizi, per avere valore probatorio e costituire la premessa del procedimento inferen-
ziale del giudice, devono essere precisi e quindi certi quanto alla loro esistenza, e non soltanto ipo tetici devono essere gravi anche se isolatamen-
te non risolutivi e concordanti, sempre che, valu tati nelle loro reciproche connessioni e implicazio ni, siano idonei a fornire la prova del fatto da provare.
Salvo l'obbligo per il giudice di raccordare, con motivazione analitica e l'uso corretto di appropria te massime di esperienza, la proposizione argomenta-
tiva, scaturente dagli indizi, con tutti gli altri elementi emersi nel processo e con le eventuali con-
trarie deduzioni delle parti.
Ne consegue che nel procedimento indizia-
nel quale la regola è che gli indizi devono rio
-
portare ad un convincimento che non deve avere con-
tro di sè alcuna diversa ragionevole soluzione -,
perchè il giudice possa giungere ad una pronuncia di condanna, è necessario che la deduzione, che si in-
tende inferire dal fatto noto per pervenire ad un 65
-
giudizio di concludenza sul fatto da provare, rien-
tri in un procedimento inferenziale ed argomentativo che abbia fondamento nella esperienza e nel senso co-
mune, e sia ispirato al massimo rigore ed alla più
assoluta coerenza e logicità.
Tali principi i giudici di merito hanno ap-
plicato con correttezza nella valutazione degli in-
dizi e la conclusione alla quale sono giunti costi-
tuisce il punto di arrivo di un ragionamento indut-
tivo-deduttivo improntato al massimo rigore logico ed alla più assoluta correttezza. Ed invero:
a) i giudici di merito, sulla base della perizia criticamente va-grafica, redatta dal prof.De AR,
lutata, anche in rapporto alle altre perizie, di di-
verso segno, disposte da varie magistrature, in re-
lazione ai delitti rivendicati con la sigla DW
sono giunti al convincimento, adeguatamente motivato,
che gli indirizzi sulle buste contenenti i messaggi di rivendicazione dei delitti a firma DW e gli stemmi delle aquile sul frontespizio del messaggio,
relative ai delitti per i quali gli imputati sono sta ti condannati, sono riferibili, con alto grado di probabilità, alla mano LLEL.
Le osservazioni critiche dei ricorrenti che contestano la scientificità e la rilevanza in- - 66 -
diziante della perizia grafica
- pur essendo apprez-
zabili, non consentono di negare o escludere che il giudice possa, nell'ambito del suo libero convinci-
mento, attribuire valore indiziante, anche se non decisivo, alla perizia grafica, quando si accerti la regolarità logica e formale delle proposizioni tecni-
che ed argomentative nelle quali si articola il ra-
gionamento del perito e la ragionevole accettabilità
dei principi su cui si fondano (nel rispetto dei ca-
noni formali della logica e dei principi di identità
e non contraddizione) gli enunciati conclusivi con-
seguenti: In questi limiti, la perizia grafica, qua-
lora ne sia dimostrata l'attendibilità e sia sorret-
ta da valide argomentazioni, costituisce un elemento di prova, che può servire, unitamente ad altri ele-
menti di prova o ad altri indizi, a formare il con-
vincimento del giudice.
Orbene, nella specie, la Corte di merito,
con ampia e convincente motivazione, ha ritenuto at-
tendibile e valida la perizia del prof.De AR non solo per la coerenza scientifica e la logicità delle argomentazioni, che ne sorreggono l'enunciato con-
raga clusivo, ma anche perchè è suffisata dalla perizia lessico-linguistica del prof.TO, che ha riscon-
trato una piena rispondenza tra il linguaggio dello 67
EL, rilevato in altri scritti da lui provenienti
Je quello dei messaggi di rivendicazione dei delitti,
attribuiti a DW, ed ha trovato.- come si vedrà
più oltre.- puntuale conferma nelle indagini ESDA,
e in altri elementi circostanziali, di notevole rilet vanza, ai fini del giudizio di responsabilità.
L'affermazione del ricorrente EL - che sia i risultati della perizia ESDA, sia quelli della perizia linguistica del prof.TO erano già cono-
sciuti dal perito d'ufficio. prima di redigere la prot bria perizia
- è priva di qualsiasi pregio e certamen-
temnon inficia il giudizio dei giudici di merito. Il
perito, in adempimento LLincarico affidatogli, ha,
anainfatti, concluso sulla base di una approfondita lisi grafologica degli scritti LLEL in suo pos- sesso, e dei messaggi di rivendicazione dei delitti,
senza condizionamenti derivanti dai risultati delle al-
tre perizie, già eseguite, come sembra opinare, sulla base di una congettura priva di qualsiasi riscontro,
la difesa del ricorrente.
Del pari prive di fondamento sono le censu-
te del AN che investono come si è detto - da un lato, l'affermazione della sentenza impugnata secon-
do cui i messaggi di rivendicazione a firma DW,
furono concepiti e redatti da entrambi gli imputati, 68
-
dall'altro l'asserto che tutti i delitti rivendica-
ti da DW, ad eccezione di due di essi (per i quali gli imputati furono assolti per insufficenza
di prova), vennero commessi sempre e soltanto da due}
persone.
La sentenza impugnata attraverso una COMT
piuta ed attenta analisi di taluni dati emergenti dalla stessa perizia grafica De AR, della perizia
Linguistica TO e di quella psichiatrica giunta alla conclusione, adeguatamente motivata e logicamente conseguenziale, che tutti i messaggi a firma DW con esclusione delle aquile e degli indirizzi, riferibili alla mano LLEL - furono concepiti e redatti da entrambi gli imputati. La sent tenza ha, inoltre, posto in evidenza che tale conclu sione è suffragata dalla perizia sierologica della saliva del AN, la quale ha accertato che la sali
\va usata per incollare le buste, con le quali erano stati spediti i messaggi, era di gruppo secretore A
e che il AN aveva saliva dello stesso gruppo.
Tale circostanza - che ha in sè un notevole tasso di equivocità -, valutata come hanno rilevato i giudi-
ci di merito, nel quadro complessivo degli elementi di prova acquisiti al processo (tra i quali,rilevan- impugnata significatività la sentenza/attribuisce al ritro-1 - 69
-
vamento del foglio con il tracciato latente della ri vendicazione del duplice omicidio TO e IG e,
di una busta, aventi le stesse caratteristiche mer-
ceologiche e vendute dalla stessa ditta di quella contenente il predetto messaggio) acquista una mag-
giore specificità e concludenza e, quindi, carattere indiziario idoneo, unitamente agli altri, a suffraga re la conclusione dei giudici di merito che tutti i messaggi di rivendicazione a sigla DW furono concepiti e redatti da entrambi gli imputati.
b). La sentenza impugnata ha accertato e dimostrato, con un complesso argomentativo esente da vizi logici e da travisamenti del fatto, che i risultati della perizia grafica trovano puntuale e significativo ri-
scontro nel sequestro nelle abitazioni LLEL
a MO di Baviera e del AN a RO : dopo lo arresto dei due nella flagranza del delitto di stra-
ge della discoteca "Melamara" di alcuni fogli qua-
-
drettati contenenti i solchi ciechi delle scritture latenti di alcuni dei messaggi di rivendicazione con la sigla DW.
I giudici, di merito hanno dimostrato, in-
fatti, che attraverso il metodo ESDA (metodo che
-
consente di rilevare e visualizzare, con precisione assoluta e senza possibilità di errori apprezzabili, 70
i solchi di scrittura latenti ed incolori, determi-
nati dalla pressione a fini grafici od altri, sulla superficie del documento da esaminare) è stato pos
sibile rilevare e visualizzare le tracce di scrittu-
ra, impresse sui fogli quadrettati sequestrati nelle abitazioni dei due imputati, e riprodurre il testo dei messaggi a firma DW, con i quali erano stati rivendicati i delitti concernenti la strage della discoteca "LI" di MO di Baviera,la strage del cinema "Eros" di MI, il duplice omici dio di ON CO uccisione dei frati TO e
IG
La seconda perizia grafica, affidata al prof.De AR,-consentiva
- come rileva la sentenza impugnata-- di dimostrare, confutandosi così i ri-
lievi critici formulati dalla difesa circa l'esattez-
za della ricostruzione della rivendicazione della strage del cinema Eros-che le scritture emerse dalla
perizia ESDA sono perfettamente sovrapponibili agli originali delle rivendicazioni e ad essi corrispon-
dono perfettamente, anche laddove vi erano state correzioni e ripensamenti nella stesura dei messaggi
(come, per l'appunto, nel messaggio relativo alla rivendicazione LLattentato al cinema Eros). Infine,
come è stato rilevato e sottolineato nella sentenza, - 71
-
le fotografie ottenute all'esito del procedimento:
E.S.D.A.. hanno evidenziato, sul piano della verifica empirica, le stesse correzioni e gli stessi ripensa-
menti identificati dal perito grafico nell'originale.
In questo quadro i giudici di merito hanno ritenuto la piena corrispondenza tra i messaggi: ottenuti at-
traverso la visualizzazione dei tracciati latentei dei solchi ciechi rilevati sui fogli predetti e gli originali dei messaggi di rivendicazione a firma
DW e hanno rilevato che colui che ebbe a redi-
gere i messaggi con i quali erano stati rivendicati i delitti di cui si è detto scrisse su fogli posti sopra quelli sequestrati, che fungevano da guida,
sicchè la conclusione della sentenza rappresenta la conseguenza - l'unica possibile di- un ragionamento improntato al massimo rigore logico e fondato su si-
curi dati di fatto e scientifici correttamente apprez-
zati.
- secondo cui il Le censure dei ricorrenti rinvenimento dei fogli quadrettati nelle abitazioni dei due imputati e la ricostruzione, sulla base dei solchi ciechi dei tracciati latenti, rilevati su di
Jessi, dei messaggi di rivendicazione, non hanno al-
cun valore indiziante e soprattutto non consentono di affermare che essi furono gli autori dei messaggi - 72
-
ecche, in ogni caso, tali fatti non consentirebbero di attribuire ai due imputati la commissione dei de-
litti, oggetto delle rivendicazioni- o sono motivi
in fatto o sono manifestamente infondati, per le se-
guenti considerazioni.
In primo luogo, va rilevato che il rinve-
nimento nelle abitazioni dei due imputati dei fogli con i tracciati latenti delle rivendicazioni a fir-
ma DW, costituisce un fatto certo e quindi, '
un indizio, di notevole gravità, perchè nessuno dei due imputati - come rilevano i giudici di appello-
ha fornito una qualche giustificazione sul come e sul
perchè della presenza di quei fogli nelle loro abi- tazioni. L'assunto prospettato nei motivi di ricorso,
secondo cui chiunque avrebbe potuto lasciare nella abitazione dei due prevenuti detti fogli o che al-
tri abbiano commesso i delitti rivendicati, incari-
cando poi l'EL di scrivere i messaggi in carattere runico, si fonda su di una mera congettura, che non trova negli atti alcun supporto ed è anzi smentita dalle altre risultanze processuali. Invero il ritro-
vamento del foglio con il tracciato della rivendica-
zione della discoteca di MO nell'abitazione del
AN e quella del cinema Eros nell'abitazione dello
EL consente di escludere in radice, ogni rilevan- - 73
- za, anche soltanto sul piano delle ipotesi, all'af-
fermazione dei ricorrenti, essendo impossibile il ri-
tenere, alla stregua delle massime di comune esper rienza e del senso comune, che qualcuno abbia potuto, a all'insaputa dei due imputati, scrivere o lasciare i fogli di cui si è detto Bià nell'abitazione dello
EL a MO di Baviera sia in quella del AN
L'ipotesi alternativa, infine, che gli autori deiade litti abbiano dato incarico ai due imputati di redi gere i messaggi degli omicidi, oltre a costituire una mera ipotesi, si scontra, da un lato, con l'acer certata presenza del AN a MO di Baviera, al-
lorchè venne incendiata la discoteca LI e la successiva spedizione da Novara del messaggio di ri-
vendicazione, e, dall'altro, con il fallimento dello alibi, ad entrambi comune, per il duplice omicidio di ON CO. Vi è, infine, un altro elemento estre mamente significativo che merita di essere sottolinea
to, in rapporto alle censure che i ricorrenti hanno
formulato per ridurre la portata della rilevanza di tale indizio: nell'abitazione LLEL a MO fu trovato un foglio, che l'imputato ammise essere suo,
che consenti di visualizzare, attraverso il metodo
(ESDA,il gruppo letterale "NE OVL" scritto in caratte ri runici, del tutto simili a quelli usati in tutte - 74
le rivendicazioni.
(c) La sentenza impugnata ha altresì dimostrato, at-
traverso l'analisi delle dichiarazioni dei testimo-
ni sentiti in relazione ai singoli delitti e dai giu dici di merito ritenute oggettivamente attendibili,
che, ad esclusione degli omicidi LL e ET,
nonchè della strage di RO (reati dai quali gli im ps relations or quelle tasti nalli ste c 140 putati sono stati assolti), tutti gli altri crimini rivendicati da DW, compresi quelli (omicidio
ST, omicidio ST) dai quali gli imputatio Certain ente sono stati assolti, furono commessi da due persone soltanto: due persone nel duplice omicidio TO e
IG (aggressione contemporanea dei due religiosi per effetto LLuso di due diversi martelli;
due persone nell'omicidio IS (due martelli abbandona-
ti, anche se uno solo di essi usato%3B due buste con-
tenenti sacchetti e vecchi indumenti)%3B due persone nella strage del cinema Eros di MI (due borse e due contenitori di benzina); due persone nella stra-
ge della discoteca LI (due borse contenen-
ti due taniche di benzina).
In questa ottica le censure del ricorrente, il quale contesta sia l'assunto che due persone soltanto com-
misero tali delitti, sia il valore attribuito dai giudici di merito al fatto che furono usati sempre - 75
due strumenti per commettere tali delitti, sono cen-
sure di merito, inammissibili in questa sede, perchè
attengono al giudizio di attendibilità dei testi ed agli apprezzamenti dei giudici di merito, adeguata-
mente, e logicamente motivati.
d) Non sembra, invece, a questa Corte Suprema che l'episodio della strage della discoteca "Melamara"
delitto per il quale gli imputati vennero tratti in arresto in flagranza e per il quale vennero con- dannati costituisca un indizio, e cioè un fatto dal quale inferire la colpevolezza di altri delitti commessi con le medesine modalità. Si tratta di un fatto in sé equivoco e privo di concludenza. E',
però, indubbio che le peculiarità che caratterizza-
no la strage della "Melamara" presentano strette
analogie con quelle che caratterizzano sia la strage del cinema Eros, sia, e ancor più, quella della di-
scoteca di MO di Baviera, come è stato evidenzia to dalla sentenza impugnata e costituiscono un ele-
mento di riscontro, non privo di significazione e 8€
si vuole di omologazione, dei vari delitti, come
tale utilizzabile nell'operazione di raccordo e di collegamento degli altri indizi, certi ed univoci,
compiuto dai giudici di merito e sui quali poggia il giudizio di responsabilità degli imputati. - 76 1
e) Lo stesso discorso vale per il concetto di "unicum"
criminologico, che, secondo la sentenza impugnata,
unirebbe tutti i delitti rivendicati con la sigla
DW. La Corte di merito ha dimostrato, infatti,
che tali delitti rientrano nel quadro ideologico e progammatico che costituisce il contenuto dei messag gi che tutti i delitti furono commessi, così come veniva in quelli proclamato, con il ferro (coltelli,
scure, martelli: omicidi IG-TO, SS, Co-
sta) ed il fuoco (incendio delle discoteche di Mona-
co di Baviera e di Castiglione dello Stiviere e del cinema Eros di MI). ·
Tale dato, positivamente riscontrato che come ha sottolineato la sentenza impugnata, trova quasi un avallo in una delle tante dichiarazioni
LLEL, nella quale gli elementi indicati (il fer ro ed il fuoco) vennero indicati nella loro valenza quasi sacrale
- sebbene non presenti le caratteri-
stiche ontologiche e strutturali, tipiche LLin-
dizio, è tuttavia, un dato di fatto, che consente di valutare, con aderenza al reale gli altri indizi acquisti al processo, e certamente suffraga, sul pia no logico, la conclusione raggiunta dai giudici di merito.
f) Infine le censure dei ricorrenti i quali criti-
- - 77 -
cano l'equazione autori della rivendicazione=autori del delitto, sulla quale si fonda il giudizio di re-
sponsabilità degli imputati sono infondate.
La sentenza - impugnata, dopovaver rilevato che, in linea generale, non è possibile ritenere,
con quella certezza che è propria della sentenza di condanna, che l'autore della rivendicazione sia ne-
cessariamente, come l'esperienza insegna, anche l'au tore del delitto commesso e rivendicato, è giunta al convincimento, con motivazione adeguata e logica,
che, nella specie, gli imputati furono anche gli au-
tori dei delitti da essi rivendicati, sulla base di una catena di indizi, valutati secondo i criteri di ordine logico e di metodo, che presiedono alla valu-
tazione della prova, avendo accertato: a) che gli imputati hanno proceduto alla redazione ed alla spe-
dizione dei messaggi di rivendicazione, sostanzial-
mente eguali per caratteristiche essenziali, tipolo-
gia, stile e contenuto%3B b) che gli elementi offerti,
quale prova della fondatezza degli enunciati conte-
nuti nelle singole rivendicazioni, sono risultati fondati, non soltanto perchè ragionevolmente verosi- mili e non smentiti da altri elementi di prova acqui-
siti agli atti od offerti dagli imputati, ma perchè
sono stati positivamente riscontrati ed erano cono- - 78
sciuti soltanto dagli autori dei delitti rivendica-
ti (come, ad esempio, la catenella, posta come segno di autenticità della rivendicazione, legata ad una delle due taniche contenenti la benzina usata per incendiare il cinema Eros, la marca dello scalpello infisso simbolicamente nel collo di padre IS,.
ecc.).
A questi dati, a contenuto positivo, forte-
mente significativi, fa riscontro, la mancanza di una qualsiasi spiegazione alternativa, capace di neu tralizzare il valor ed il significato indiziante.
L'assunto del ricorrente che altri avreb-
be potuto riferire agli imputati particolari che do-
vevano costituire il mezzo di autenticazione della veridicità delle rivendicazioni è una ipotesi astrat ta, ma in concreto priva di ogni validità, perchè,
come già si è detto, è smentita da un complesso di fatti e di argomenti, su tali fatti fondati, che non lasciano spazio alcuno a conclusioni diverse.
L'asserto della sentenza che gli imputati furono gli autori materiali dei delitti commessi per i quali furono condannati è ulteriormente suffragata dalla considerazione ricavabile dalla perizia psi-
chiatrica che i predetti, dichiarati seminfermi di mente per effetto di sindrome paranoicale, erano - 79
avvinti da un legame di amicizia solitaria ed esclu-
siva che induce a ritenere una essenziale chiusura verso l'esterno, non solo sul piano operativo e del l'azione (due soltanto furono gli autori deiidelit-
ti per i qualis essi furono condannati), ma anche su quelle delle "confidenze", sia attive: (la comunica-
zione ad altri del vissuto e LLagire dei due qua-
le coppia sodale) che passive (la ricezione di in-
formazioni circa esperienze delittuose da parté di terzi estranei).
In questa ottica deve, pertanto, escludersi che la motivazione, che sorregge la valutazione degli indi zi di cui si è detto, che costituiscono il dato di collegamento di tutti i delitti, ed, in particolare di quelli per i quali gli imputati sono stati con-
dannati, sia, come denunciato dai ricorrenti, illo-
gica o contraddittoria.
La contraddittorietà, infatti, postula l'esistenza di un contrasto, insuperabile sul piano logico, tra le diverse proposizioni, nelle quali la motivazione si articola che non consentono di individuare la ratio decidendi, sicchè è da escludere che tale vi-
zio sussista e determini la nullità della sentenza,
quando esistono delle semplici discrasie, o incer-
tezze discorsive, aventi un valore marginale nella 1 80 -
economia della motivazione, considerata nel suo complesso.
Perchè si configuri il vizio di illogicità della mo-
tivazione è necessario, invece, che il giudizio espresso nella sentenza sia frutto di un ragionamen-
to che, nel suo sviluppo, si ponga in contrasto con i canoni logici e razionali cuii deve informarsi, per
I cui la motivazione sia soltanto apparente, o quando tra le premesse e le conclusioni manchi un nesso lo-
gico e funzionale, o contrasti con i limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento, e, non già
quando i fatti emersi nel processo potrebbero anche essere diversamente interpretati, restandosi, in tal caso, sempre nell'ambito degli apprezzamenti di fat to, non sindacabili.
Orbene, nella specie, a fronte LLanali-
si degli indizi acquisiti al processo, valutati nel loro insieme e nelle reciproche connessioni ed impli cazioni e coordinati attraverso un organico comples-
so di argomentazioni logicamente ineccepibili, i ri-
correnti prospettano una valutazione atomistica dei
"mo- singoli indizi, considerati ciascuno, quasi una nade", in contrasto con i criteri metodologici e vad lutativi, che sono propri del procedimento indizia-
rio e propongono una diversa interpretazione dei 81
singoli fatti indizianti, oltre che infondatagsper le ragioni già indicates, inammissibile in questa sede.
23 Dopo aver esaminato le censure con le quali i ricor-
renti hanno investito gli elementi indizianti a ca-
rattere generale, e sui quali essenzialmente, ma non esclusivamente, si fonda il giudizio di responsabili tà degli imputati, è necessario esaminare le criti-
che che, in modo più specifico, essi muovono alla mo tivazione che sorregge la decisione di condanna del-
1'EL e del AN..
24 1. OMICIDIO LOVATO-PIGATO
La difesa LLEL, nei motivi di ricorso denuncia nullità della sentenza per motivazione tra-
visante o illogica sostenendo, sostanzialmente:
a) che l'adesivo trovato accanto al cadavere dei due frati non combacia in modo perfetto con la parte mant cante allegata al messaggio di rivendicazione del delitto firmato DW;
b) che l'assunto della sent tenza impugnata, secondo cui il fallimento LLali-
bi proposto dall'EL costituisce un indizio della sua partecipazione al delitto, implica un travisamen to del fatto, giacchè non è affatto vero che l'imputa to abbia prospettato il suo viaggio in Tailandia co-
me un alibi, ossia come un fatto incompatibile con la sua eventuale e affermata presenza in Italia e, 7
82
che, in ogni caso, l'alibi fallito non può essere valutato a carico LLimputato;
b) che l'afferma-
zione dei giudici di merito, secondo cui il delitto rientra nel coacervo criminologico dei messaggi di rivendica dei delitti e che il reato TO-IG
è omologo a tutti gli altri rivendicati da WI,
perchè i colpevoli vedono nei due frati la materia-
lizzazione del tradimento di Dio, è apodittica e gratuita;
c) che, di fronte a questo primo messaggio di rivendica ritenuto probante LLequazione autore del messaggio=autore del delitto, non potevano prent dersi in considerazione, i messaggi come corroboran-
ti l'indizio, ma doveva invece farsi riferimento ai precedenti messaggi per i quali era stato escluso l'effetto indiziante;
d) che la motivazione del con-
corso è manchevole ed illogica, essendo del tutto irrilevante ai fini LLasserita partecipazione del l'EL alla commissione di tale reato la circostan-
za che egli venne sorpreso mentre stava incendiando assieme al AN la discoteca "Melamara", ed il ri-
trovamento nella sua abitazione dei solchi ciechi della rivendicazione della strage del cinema Eros
di MI;
e) che l'affermato rapporto di amicizia patologica tra l'EL e il AN non può essere uti lizzato come indizio per affermare la responsabili- - 83-
tà LLEL.
La difesa del AN, a sua volta, deduce nullità della sentenza: a) perchè il ritrovamento del foglio con i solchi ciechi delle tracce latenti della rivendicazione LLomicidio TO e IG
suscita perplessità per il modo con il quale venne trovato. in ogni caso, la presenza del foglio po-
trebbe trovarei innumerevoli spiegazioni (AN è an che autore del delitto, AN è a conoscenza di chi ha commesso il reato e si è limitato a redigere la rivendicazione o ad ospitare colui che l'ha scritta);
b) erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto inconferenti le dichiarazioni dei testi sol perchè
le testimonianze non collimano con i dati somatici dei prevenuti%; c) la perizia De AR attribuisce all'EL la paternità della rivendicazione, e, quin-
di, può ipotizzarsi che egli possa essere stato soau
tore del messaggio, ma giammai che sia stato autore del delitto%3B d) la sentenza, ancora sbagliando, scam-
bia per un alibi astutamente proposto il tentativo,
non riuscito, di ricostruire le date e di offrire
agli inquirenti valido materiale di indagine.
25 Le censure non meritano accoglimento.
La sentenza impugnata ha fondato il giudi-
zio di responsabilità degli imputati su alcune cir- - 84
costanze indizianti che, coordinate e valutate secont do la regola di giudizio enunciata dall'art. 192, co.2,
c.p.p., consentono di ritenere che essi furono gli autori della rivendicazione del duplice omicidio e gli autori materiali del fatto.
In particolare la Corte di merito ha dimo-
strato, in modo esaustivo e con un complesso argomen tativo esente da vizi logici o da travisamenti del fatto, che: a) nell'abitazione, in RO, del AN
venne trovato dagli inquirenti il tracciato latente della rivendicazione, a firma WI, del duplice omicidio di ON CO. La corte di merito ha dimo strato, come già si è detto ampiamente, confutando le precedenti censure dei ricorrenti, l'infondatezza delle riserve e dei dubbi, sollevati dalla difesa del AN, circa il ritrovamento del tracciato nel-
la sua abitazione, nonchè l'astratta ipoteticità del le spiegazioni alternative, prospettate dalla difesa dei ricorrenti;
b) la perizia grafologica attribui-
sce, con alto grado di probabilità, l'indirizzo ap-
posto sulla busta e le aquile riprodotte nel testo del messaggio, alla mano LLEL. Le critiche alla rilevanza probatoria della perizia, come si è già ri levato nell'esaminare lo specifico motivo di gravame,
hon sono condivisibili: le conclusioni del perito, 85
-
come ha rilevato la sentenza impugnata, sono suffra-
gate dal ritrovamento dei tracciati latenti, attri-
buiti alla mano dell EL, del messaggio con i quali
WI rivendicò il delitto, per l'uccisione dei due frati TO e IG nell'abitazione del AN a
RO. Tale circostanza, che costituisce un dato di fatto inoppugnabile;
sottolinea e dimostra al dis là delle considerazionis di ordine psicologico. concer nenti la personalitàve l'esclusività LLamicizia.
dei due imputati e la identità di motivazioni sul piano psicologico e ideologico che ha ispirato le azioni criminose da loro commesse-- l'agire in comu ne dei due imputati;
c) la saliva, con la quale ven-
ne chiusa la busta contenente il messaggio, appartie ne allo stesso gruppo della saliva del AN. Tale
indizio, in sè equivoco, come si è dimostrato nelle
pagine precedenti, si specifica ed acquista rilevan za indiziante univoca, ove si consideri che la saliva del AN prelevata dalla busta trovata nella sua abitazione, è dello stesso gruppo di quella preleva-
ta dalla busta contenente la rivendicazione origina-
le, della quale le tracce latenti furono rilevate da un foglio di quaderno, appartenente al AN e sequestrato nella sua casa, in Verona. Tale busta
aveva, inoltre, le stesse caratteristiche merceolo- - 86 1
giche ed era prodotta dalla stessa cartoleria dalla quale proviene quella contenente la rivendicazione del delitto con la sigla DW inviata all'ANSA
di MI;
d) gli autori del delitto, nel rivendica-
re l'omicidio e fornire la prova della paternità del duplice omicidio, allegarono al messaggio la metà
dildue autoadesivi, che, secondo gli autori del mes-
saggio, combaciavano con le due metà apposte sui ma-
nici dei martelli, con i quali venne commesso il de-
litto: la sentenza ha accertato, con motivazione ade guata, che resiste alle critiche dei ricorrenti, che le due parti LLadesivo (quella spedita e quella incollata sui manici dei martelli) coincidono perfet tamente;
e) i giudici di merito hanno dimostrato, sul la base LLinoppugnabile dichiarazione della amba-
sciata di Thailandia al Cairo, il totale fallimento
LLalibi, proposto dagli imputati per dimostrare,
approfittando della mancanza sul passaporto del timbro di ingresso in Egitto, che all'epoca del delitto Pi-
gato e TO essi erano all'estero (in Thailandia o
'in Egitto) ed hanno ritenuto, che tale fatto, costi-
tuisca un indizio ulteriore, anche se non risolutivo,
che concorre a formare la catena di indizi emersi a carico degli imputati.
Da questo complesso di elementi indizianti, - 87 - 1
che considerati nelle reciproche connessioni e cor-
relazioni, presentano i requisiti della certezza, ¿
della precisione, LLunivocità e della convergenza,
i giudici di merito, con un ragionamento rigorosamen-
te logico,sono giunti alla conclusione che gli impu-
tati sono responsabili del delitto.
In questo quadro le critiche che i ricor-
renti muovono alla sentenza impugnata, appaiono infor-
date, giacchè esse mirano a contestare la forza pro-
bante dei singoli indizi attraverso la valutazione atomistica di essi, in contrasto con la regola di giudizio per cui gli indizi, quando siano plurimi,
devono essere valutati, come nella specie è avvenu¬d to, nella loro convergenza e concludenza complessiva.
Le censure dei ricorrenti, secondo cui i giudici di
merito avrebbero omesso di valutare la descrizione delle persone viste dai testimoni, il giorno del de-
litto, nei pressi del monastero di ON CO per chè, non si attaglia ai caratteri somatici dei due imputati, sono manifestamente infondate, avendo i giudici di merito negato, con insindacabile apprez-
zamento di fatto, qualsiasi attendibilità alle di-
chiarazioni testimoniali, perchè contraddittorie, ge neriche, e tra di loro contrastanti.
26.2. OMICIDIO BI I 88
-
La difesa LLEL deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione, per motivazione apparente ed illogica, in ordine alla ritenuta re-
sponsabilità del prevenuto sulla base dei seguenti rilievi: a) l'attribuzione del messaggio, con il qua le venne rivendicato l'omicidio IS, è apodittica jed erronea, poichè la paternità dei messaggi non è
per nulla pacifica per la natura stessa della perie-
zia grafica, per le contraddizioni colte, per le con trapposte conclusioni delle altre perizie grafiche e le conclusionisprobabilistiche;
b) l'assunto della sentenza della mancanza di pregio delle emergenze testimmiali, circa i connotati e le caratteristiche delle persone indicate dai testi e della non certa
presenza in loco intorno all'ora del delitto è smen tito, invece dalle deposizioni dei testi sentiti in varie sedi%; c) la sentenza ha omesso di esaminare riscontri processuali decisivi, perchè non ha utiliz-
zato la particolarità e la specificità dei reperti rinvenuti sul luogo del delitto per dare una diversa
soluzione al delitto o, quanto meno, per escludere la responsabilità LLimputato.
L'affermazione che non esisterebbe alcuna incertezza sull'attribuzione del messaggio di rivendicazione
LLomicidio, è smentita dagli atti, poichè non esi- - 89 -
ste alcuna attribuzione di tale messaggio;
d) l'omi-
cidio IS non ha nulla di assimilabile agli altri delitti (prostitute, omosessuali, discoteche, locali notturni) e, quindi, mal si inquadra nella teoria
[LLomologazione, che permea l'impostazione metodo-
logica delle sentenze di I e di II grado.
La difesa del AN lamenta al pari della difesa LLEL, la mancata valutazione delle dichia razioni testimoniali acquisite al processo;
la man-
canza di adeguati accertamenti in ordine alla prove-
nienza ed ai possibili acquirenti delle borse di pla stica e dei martelli trovati vicino al cadavere del
ISned aggiunge che nessuna prova di autenticità
della rivendicazione sussiste, giacchè la scritta
"Faba" non apposta sul crocefisso, come ritenuto dai giudici del merito, ma sullo scalpello. Le censure non meritano accoglimento.
I giudici di merito hanno accertato, con-
trariamente a quanto si assume dai ricorrenti ed in particolare dalla difesa LLEL, che il perito prof.
De AR, ha attribuito alla stessa mano, e cioè
all'EL, non solo i messaggi relativi alle rivendi-
cazioni del duplice omicidio IG e TO, e del-
la strage della discoteca di MO di Baviera e del-
la strage del cinema Eros, delle quali furono trova- 90 -
ti i solchi delle tracce latenti nei fogli sequestra ti, nelle abitaON dei due imputati, ma anche quel-
la concernente l'omicidio IS.
La sentenza ha, inoltre, ritenuto, con un approfon-
dito complesso di rilievi di fatto e di argomentazioł
ni, l'autenticità del messaggio di rivendicazione a firma DW, nel quale si fa riferimento alla mart 望
ca dello scalpello, infisso sul collo del IS.
L'assunto dei ricorrenti, secondo cui non esiste alcuna prova di autenticità del delitto, giac chè la scritta "Faba" si trova sullo scalpello e non sull'asta orizzontale della croce, dal momento che nel messaggio si fa riferimento al "crocefisso", è
privo di pregio.
I giudici di merito hanno, infatti, accer- tato e dimostrato che lo scalpello e la croce erano
saldamente incollati in modo da formare una croce latina, il cui lato più lungo era divenuto proprio il corpo dello scalpello. Il riferimento al crocefis so, come esattamente rileva la sentenza impugnata, è,
quindi, corretto, dal momento che nel messaggio si fa riferimento al "crocefisso", motivo iconografico che porta alla croce, intesa come risultato materia-
le LLincontro perpendicolare di due aste, che, una volta composte, costituiscono una unità. E', pertan- I 91 1
to, rispondente a logica che si facesse riferimento ||
atteso anche il linguaggio essenziale e spicciati-
[vo del messaggio (rilevato della perizia TO),❤
all'unità compositiva (la croce) e non ad un partico lare suo componente (lo scalpello).
La sentenza ha, inoltre, posto in evidenza che la mar-
ca "Faba" dello scalpello non era stata da alcuno divulgata e, quindi, poteva essere conosciuta soltan-
to dall'autore del delitto o dal partecipe (anche tale omicidio venne commesso, come gli altri, da due sole persone) e che la rivendicazione del delitto, avvenne con tale tempestività da escludere, ogni pos sibile er diversa spiegazione alternativa.
La Corte ha, quindi, posto in evidenza e sottolineato l'analogia LLomicidio del
IS
- sia per le modalità esecutive che per le mo-
tivazioni ad essi sottostanti con quello dei due frati TO e IG, che
- si noti fu rivendica-
un messaggio anche quello attribuito all'EL, to con del quale vennero rilevate e visualizzate le tracce dei solchi latenti impressi su di un foglio di cartal a quadretti sequestrato nell'abitazione del AN.
I giudici di primo e secondo grado hanno,
infine, spiegato, senza incorrere in errori logici o in travisamenti di fatto, che le dichiarazioni dei
X - 92 -
testimoni sentiti in istruttoria e nel dibattimento erano inaffidabili e irrilevanti, perchè essi videro due giovani in via Giardini in ore diverse, e sempre
[prima della commissione del delitto, e perchè le de-
scrizioni erano tra loro divergenti e contradditto-
rie; e che le indagini svolte per accertare la pro-
venienza delle due buste di plastica, dei martelli di fabbricazione cinese e lo scalpello, non avevano dato alcun esito.
In questo contesto leccensure dei ricorren ti, che sostanzialmente ripropongono in questa sede questioni di fatto, esaminate e disattese dai giudi➡
ci di merito, mirano a contrastare il convincimento di o dei giudici di merito, che essendo sorretto da una motivazione congrua, e logica si sottrae ase censura in questa sede.
24.3. Strage cinema Eros di MI
Con il primo motivo la difesa LLEL
denuncia nullità della sentenza per motivazione con-
traddittoria, manifestamente illogica e travisamen- to, mancata aderenza ai dati processuali, in ordine alla ricostruzione del fatto ed al giudizio di re-
sponsabilità LLimputato, perchè: a) la sentenza svaluta, erroneamente e senza adeguata motivazione,
le prove testimoniali relative all'individuazione - 93
-
delle persone uscite dal cinema Eros, al momento dello scoppio LLincendio ed, in particolare, dei testi LL, CE e FI, che avevano dato una descrizione esatta delle persone fuggite nella immediatezza LLincendio;
b) afferma che nulla esclude che i due imputati, uscendo dal cinema in fiamme, avrebbero potuto accompagnarsi ad altri igną
ri spettatori, in contraddizione con le altre risul.
tanze processuali, dalle quali risulta che il cine-
ma prese fuoco istantaneamente, in termini di fra-
zioni di secondo, coinvolgendo le persone sedute nelle duéoultime file di poltrona.
Con il secondo motivo il ricorrente ripro-
pone:. così come per i delitti IG e TO, e
-
Bison -, da un lato, le critiche concernenti la rile- vanza quale indizio, dei c.d. riscontri di autenti- '
cità della rivendicazione, perchè niente esclude che tali riscontri siano stati posti sul luogo dopo lo incendio del locale ed omette di considerare che,
nell'immediatezza del fatto, quei riscontri non fu-
rono trovati.
Con il terzo motivo lamenta nullità della sentenza per motivazione apparente, travisante e
apodittica quanto all'affermazione che chi ha redat to il messaggio di rivendica cioè l'Abel- e il Fur 94 lan non possono che essere gli autori del fatto e definisce "modesto" il lasso di tempo, intercorso tra
11 fatto e la rivendicazione, ed apparente, perchè
non elimina la possibilità che terzi abbiano comuni-
cato la commissione del reato all'autore del messag-
gio e la possibilità della messa in opera dei riscon+
tri di autenticità successivamente al fatto. Con lo stesso motivo il ricorrente ribadisce che erroneamen te i giudici di merito hanno attribuito rilevanza in+
diziante alle perizie De AR e TO, nonchè al
Fitrovamento delle tracce latenti della rivendicazio he della strage nell'abitazione in MO di Baviera
ove l'imputato abitava, eeche, in ogni caso, l'equa-
gione autore della rivendicazione=autore del delitto erronea e frutto di una inammissibile trasposizio-
he di concetti.
Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza per motivazione illogica e contraria ai prin cipi generali LLordinamento per aver considerato quale indizio utile per affermare la responsabilità
LLimputato il delitto di strage della discoteca
'Melamara".
Analoghe censure sono state proposte nel ricorso del
AN.
La difesa di tale imputato, lamenta ancora: a) che - 95-
la Corte di merito non ha fornito una spiegazione ap-
pagante delle ragioni per le quali, nella ricostru-
zione storica del fatto, non ha tenuto conto delle dichiarazioni e delle descrizioni che i testi ebberd a fare delle persone viste fuggire dal cinema in fiamme;
b) che la motivazione relativa ai c.d. riscon tri di autenticità è illogica e manchevole;
c) che,
a prescindere dalle modalità del ritrovamento, non \
appare per nulla convincente che a distanza di tan-
to tempo dal fatto, il foglio bianco sul qualesfuro-
no rilevate le tracce latenti del messaggio di riven dicazione sia finito a MO nell'abitazione di
EL; che anche in tal caso, sono inconsistenti le ragioni che legherebbero il AN a questo documento.
24.4. Anche queste censure non meritano accoglimento.
La sentenza impugnata, seguendo una impostazione me todologica corretta, con motivazione adeguata e lo-
gicamente coerente, ha fondato il giudizio di respon sabilità dei prevenuti sui seguenti dati indizianti:
a) il Eritrovamento dei tracciati latenti del messag-
gio a sigla DW nell'abitazione LLEL in
MO di Baviera, dove egli da qualche tempo risie-
deva per motivi di lavoro:la perizia ESDA ha consen
tito di rilevare e visualizzare il messaggio, il cui contenuto, così ricostruito, corrisponde perfettamen - 96
te al contenuto del messaggio originale pervenuto alla stampa, con il quale WI rivendicava la stra ge ed enunciava le motivazioni per le quali il fatto era stato ideato e commes80. Le critiche dei ricorren ti, volte a contrastare, la rilevanza di tale indi-
zio, come ha dimostrato la sentenza impugnata con ampie argomentazioni 4 come si è in precedenza rile- vato.- sono, palesemente infondate poichè gli imputa- ti non sono stati in grado di fornire come si è dimo
|strato, una spiegazione plausibile del perchè e del come l'EL fosse in possesso del foglio quadre tta-|
to contenente le tracce latenti del messaggio;
b) la corte ha, inoltre, accertato e dimostrato che soltan to gli autori del messaggio e del delitto erano in
grado di conoscere i particolari, indicati nel mes-
saggio, con i quali venne rivendicata la paternità
del delitto. Tra le macerie del cinema sono state tro vate due catenelle, che, secondo il messaggio di ri-
vendicazione, erano fissate ai manici di plastica delle taniche di benzina, di quindici litri ciascuna,
assieme ad una fascetta metallica marca "Serflex".
I giudici di merito hanno rilevato che i periti, do-
po l'arrivo del messaggio predetto all'agenzia ANSA, servendosi di una ditta specializzata, avevano ri-
mosso le strutture metalliche delle poltrone e ave- 97
vano setacciato il materiale adagiato sul pavimento alla ricerca degli oggetti indicati nel messaggio.
Così, appoggiata sul pavimento, veniva trovata una borsa in tela dotata di rinforzi in cuoio e attac-
chi del manico a cinghia e ad esso aderente, un cor-
po di plastica carbonizzato, residuo di una tanica a forma di parallelepipedo, con su impressa la capa-
cità di 15 litri e con il manico avvolto in una ca-
tenella di lavandino lunga circa c■.35.
Successivamente, allaltezza della penultima fila di poltrone, venivanrinvenuto un ferro zincato e dei
frammenti metallici, che, secondo gli accertamenti dei periti potevano essere i resti della piastrina
"Serflex".
Il rinvenimento di tali oggetti, ed in par ticolare della tanica é dei bidoni entrambi fusi,
e soprattutto delle catenelle a grani, del tipo usa to nei sanitari - dati questi assolutamente certi
-
confermava in modo perfetto quanto annunciato nel messaggio di rivendicazione. La prova LLautentici
tà della rivendicazione assume valore decisivo, se-
condo l'insindacabile apprezzamento dei giudici di merito, perchè gli oggetti sopra indicati, vennero trovati solo in conseguenza del messaggio di riven-
dicazione, nel quale tali oggetti erano indicati co- 1 98
me prova di autenticità.
La sentenza impugnata ha, quindi, confuta-
to la tesi dei ricorrenti
- riproposta anche in que-
della possibile collocazione dopo il fat- sta sede -
to dei riscontri di autenticità, dimostrando che le modalità e la concreta collocazione dei reperti, a esclude una loro deliberata successiva sistemazione,
posto che essi furono rintracciati dopo l'integrale asportazione delle strutture metalliche delle poltro ne e l'asportazione di strati superiori intatti di materiale combusto. In questa ottica le critiche dei ricorrenti sono prive di fondamento, avendo i giudi-
ci fornito una spiegazione tecnicamente e razional mente ineccepibile delle ragioni per le quali hanno ritenuto l'autenticità della rivendicazione. La corte di merito, infine, ha spiegato,
le ragioni per le quali ha ritenuto prive di rilevan-
za e oggettivamente inattendibili le dichiarazioni dei testimoni CE, IN, LL e LI, ed il riconoscimento positivo di uno dei due imputati, sia per le intrinseche difficoltà di poter descrivere le persone viste entrare o uscire dal cinema nella situazione determinata dall'incendio, sia per il lun-
go lasso di tempo intercorso tra la commissione del fatto ed il suo accertamento. - 99
-
Dai dati indizianti, emersi nel processo
(rinvenimento delle tracce latenti del messaggio si-
glato DW nell'abitazione LLEL in MO
di Baviera, la paternità degli indirizzi apposti sul
[la busta e delle aquile, attribuiti all'EL dalla perizia De AR, altri elementi indizianti o circo-
stanziali esaminati in precedenza) e dalla autentici tà del messaggio di rivendicazione i giudici di meri to hanno inferito la proposizione conclusiva, logi-
camente e congruamente motivata, che l'EL e il Fur
lan, coautori dei messaggi, sono anche gli autori d del delitto.
La mancanza di un qualsiasi elemento di fatto che au torizzi, alla stregua delle norme di esperienza e del comune senso logico, una ragionevole o apprezza-
bile alternativa, del ritrovamento nell'abitazione
LLEL del tracciato della rivendicazione e della attribuzione ai due imputati della redazione del mes-
saggio di rivendicazione, che non si risolva, come nei ricorsi viene fatto, in una affermazione ipoteti-
ca ed astratta oggettivamente non verificabile, ed anzi smentita dagli atti in una con la prova della autenticità del messaggio conferisce al giudizio di responsabilità quella certezza che costituisce il presupposto giuridico della pronuncia di condanna. 100
24 . Strage della discoteca LI di MO
Con quattro ampi ed articolati motivi la difesa LLEL denuncia la nullità della sentenza per illogicità, apoditticità, travisamento del fatto e violazione di legge della motivazione con la qua-
le la Corte di merito ha proceduto alla ricostruzio- ne del fatto e al giudizio di responsabilità LLi
putato, Sostiene, in sintesi, che la motivazione è
carente, apodittica e contraddittoria: 1) in relazio ne alla prova circa l'appartenenza all'imputato del
(la sveglia trovata nella discoteca "LI", del-
la quale si parla nel messaggio di rivendicazione della strage;
2) in relazione al preteso mendacio
LLEL circa l'acquisto di una sveglia immediata-
mente dopo il delitto e delle indicazioni che la sen- tenza ne trae in modo arbitrario;
3) in rapporto al-
l'affermazione che nell'abitazione LLEL non venne trovata la borsa-valigia, che si assume essere
la stessa trovata nella discoteca;
4) circa l'appar tenenza dei pantaloni tipo "jeans", marca"Ufo" di fabbricazione italiana, trovati in una sacca nella
discoteca, e che sono della stessa marca e dello stes
(so tipo di quelli trovati nell'abitazione LLimpu-
tato; 5) in ordine alla rilevanza indiziante attri-
buita al rinvenimento all'interno della borsa, trova- 101
ta nella discoteca, di una stringa di scarpa, dello stesso tipo di quelle trovate nell'abitazione dello imputato.
Con il quinto motivo il ricorrente denun-
cia la nullità della sentenza per motivazione apodit tica e travisamento del fatto. Riprendendo le criti-
che, già ampiamente sviluppate, nella prima parte del ricorso, si contesta la rilevanza indiziante del-
la perizia De AR, mentre con altro motivo si svol-
ge una serrata critica alla perizia tricologica, so-
stenendosi da un lato, l'inesistenza di qualsiasi connessione dei peli trovati sul pantalone sequestra to nella discoteca con i peli del berretto di lana del padre LLEL (trovato nell'abitazione in Mona-
co) e, dall'altro, che la sentenza non ha dato il
TH ferizia giusto significato alla circostanza che non ha evi-
denziato alcuna identità strutturale e genetica con i peli isolati nel letto dello stesso imputato.
Nei successivi motivi il ricorrente svi-
luppa o rinvia a temi e concetti, già ampiamente trattati, relativi alle regole proprie del procedi-
mento indiziario, che la sentenza avrebbe erronea-
mente applicate.
A sua volta, la difesa del AN denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 1020-
524 n 1 e 3, 474 n.3 c.p.p. abrogato e LLart.192
co.2, c.p.p. vigente, per mancanza ed illogicità
della motivazione, sul rilievo che il rinvenimento delle tracce latenti del messaggio con il quale
DW rivendica la strage della discoteca "Liver
pool" costituisce, a tutto concedere, un semplice indizio, la cui validità probatoria è contrastata dalle dichiarazioni testimoniali di coloro che vide+
ro i probabili autori del fatto. Il ricorrente denun cia, inoltre, mancanza di motivazione per apoditti- cità dell'assunto con n. a quale la sentenza impugna-
ta giustifica la mancata elencazione nel verbale di perizia e consegna del foglio contenente il tracciato latente, che si assume rinvenuto nell'abitazione del
AN a RO.
Anche queste censure non meritano accoglimento.
La sentenza impugnata ha accertato e dimostrato con un complesso argomentativo che si snoda secondo una sequenza rigorosamente logica e pienamente aderente alla realtà processuale, nelle seguenti proposizioni
1) Il foglio con le tracce latenti del messaggio con il quale venne rivendicata la strage della discote-
ca di MO di Baviera, venne trovato nell'abita-
zione del AN a RO. La stessa sentenza ha esaminato e confutato le riserve formulate dalla di 103
fesa in ordine al rinvenimento di detto foglio, che non compare nel verbale di sequestro. Osservano al riguardo i giudici di secondo grado che il perito,
sentito in dibattimento, ha dichiarato che i tre fo gli erano nel quaderno, in sua presenza, sequestrato nella abitazione del AN e. che non esiste alcuna ragione sufficiente per negare attendibilità a tali dichiarazioni o ritenere che gli inquirenti tali fo-
gli abbiano artatamente inserito nel quaderno, an-
che perchè fino a quel momento nessuno era in grado di prevedere che proprio tali fogli contenessero i 1
solchi ciechi delle tracce latenti di messaggi a sigla DW. La Corte, inoltre, sulla base delle risultanze di una nuova perizia disposta nel corso del dibattimento di secondo grado e di una serie di argomentazioni di indubbia logicità, ha escluso che gli inquirenti tedeschi e quelli italiani, che ave-
vano avuto la disponibilità degli originali, abbia-
no potuto creare realtà fittizie, e, cioè, che abbia no essi stessi realizzato i solchi ciechi dei messag-
gi di rivendicazione, o li abbiano alterati e adat-
tati alla situazione.
2) Il perito prof. De AR ha concluso affermando, 2anzi, che le dizioni componenti l'indirizzo sulla
A busta, nella quale era inserita la rivendicazione 104
LLincendio della discoteca di MO, con eleva-
to grado di probabilità, è stato redatto dalla stes-
sa persona che ha vergato gli indirizzi sulle altre buste, con le rivendicazioni degli omicidi IG e
TO e della strages del cinema Eros
3) La polizia tedesca nel corso del sopralluogo effettuato pas presso la discoteca, rinvenne, tra le macerie, una
sveglia da viaggio marca Peter, con il numero di se-
rie impresso all'interno della medesima, così come esplicitamente indicato nel messaggio con il quale si rivendicava l'incendio della discoteca. La prova di autenticità è risultata, quindi, pienamente ri-
scontrata, giacchè soltanto l'autore o gli autori del fatto potevano conoscere il numero di serie del+
la sveglia, peraltro posto all'interno della cassa.
4) All'interno di una borsa lasciata dagli autori del fatto nella discoteca sono stati trovati un paio di pantaloni di velluto nero, di fabbricazione ita-
liana, marca UFO, simili ad altro paio di pantaloni di colore marrone, rinvenuto nell'abitazione del pre-
venuto a MO di Baviera. I giudici di secondo-gra do, hanno confutato le obiezioni della difesa _ se-
condo cui il rinvenimento dei pantaloni trovati allo interno della borsa lasciata dagli attentatori non ha alcun significato indiziante perchè è di lunghez
*28.8 F 105
za sensibilmente diversa da quelli trovati nell'abi-
tazione LLimputato, osservando, che trattandosi di pantaloni "jeans" la lunghezza è elemento disscar so rilievo, essendo notoriocche spesso, e soprattut to all'epoca dei fatti, i "jeans" venivano utilizza-
ti con un risvolto, che comportava una lunghezza dei pantaloni ben superiore a quella richiesta dalla ta-
glia reale del soggetto che li indossava.
5) La perizia tricologica ha accertato che i peli trovati sul pantalone "jeans" rinvenuto nella borsa abbandonata nella discoteca provengono dal cappello del padre LLEL, trovato nell'appartamento di Mo
naco: circostanza questa che dimostra, contrariamen-
te a quanto si sostiene nel ricorso, che il pantalo-
ne apparteneva all'EL e, quindi, necessariamente collega quest'ultimo all'esecuzione del delitto.
(6) Nella stessa borsa vennero trovati tre lacci per calzature, uno di colore marrone e due neri. Il lac-
cio marrone, secondo l'analisi merceologica effettua ta dalla polizia tedesca, corrispondeva perfettamen-
te per tipo di fabbricazione (tubolare piatto), com-
posizione di materiale (16 fili) e colorazione, a
tre lacci di colore marrone trovati nell'abitazione
LLEL.
(7) I giudici di primo e secondo grado hanno, inoltre, 1 106
accertato
- sulla base delle dichiarazioni dei geni-
che l'EL possedeva una borsa marrone
- del- tori lo stesso colore di quella trovata nella discoteca ed una sveglia bianca e che tali oggetti non venne-
ro più trovati nella sua abitazione, al momento del-
la perquisizione effettuata dalla polizia tedesca,
ancor prima LLarresto LLimputato per la stra-
ge della discoteca "Melamara". Il mancato rinvenimen to degli oggetti indicati nell'abitazione LLEL,
il tentativo da lui compiuto, per nascondere 1'acqui sto, avvenuto il 3 gennaio, di una sveglia e le con-
traddizioni nelle quali l'imputato è caduto nei di-
versi suoi interrogatori su tali punti giustificano la conclusione dei giudici di merito che la borsa mar
rone e la sveglia trovate nella discoteca incendiata e lasciate sul luogo del delitto, come prova di auten ticità del messaggio di rivendicazione erano quelle di proprietà LLimputato e non più trovate. Si trat ta, come è evidente, di una illazione che, essendo fondata su fatti, presenta carattere di verosimiglian-
za e rafforza, sul piano probatorio, il complesso degli altri elementi indizianti enunciati nella moti vazione della sen teza, che hanno portato al giudi-
zio di responsabilità LLAbe 1 e del AN.
8) La sentenza, infine, ha accertato e dimostrato, - 107
-
con motivazione, che si sottrae a qualsiasi censura e con piena aderenza alle risultanze processuali, che il AN raggiunse l'amico EL a MO di Baviera
il 31 dicembre e che la sua dichiarazione di essere partito da MO nel primo pomeriggio del 7 dicem-
bre per far ritorno a RO, non ha trovato confer-
ma alcuna. Infatti, nè la madre OR AR nè
le sorelle AN UC e AN IO, che pure erano a RO, sono state in grado di attestare ° 2:
riferire circostanze che comunque, provassero il rientro del AR nel pomeriggio di sabato 7 gennaio.
Tale fatto, secondo i giudici di merito, consente di ritenere che il Furlan era a MO il giorno nel quale venne commesso il delitto.
I giudici di secondo grado hanno rilevato altresì, che la presenza del AN in MO la sera della strage è suffragata dal ritrovamento, nella sua abitazione in RO, del tracciato latente del la rivendicazione LLincendio della discoteca
"LI" spedito all'Ansa da Novara, pochi giorni
dopo. Da tale circostanza, in mancanza di elementi
probatori contrari, i giudici di merito, con motiva-
zione congrua e logicamente conseguenziale, hanno
tratto il convincimento che l'imputato portò con sè,
rientrando in Italia dopo la commissione del delit- I 108 to, il messaggio di rivendicazione, ritenendo del tutto inverosimile che l'EL abbia potuto redigere la rivendicazione, prima che il delitto venisse com-
messo.
A fronte di tutto ciò il ricorrente si limita ad affermare che l'imputato ha cercato di ri-
costruire mnemonicamente accadimenti lontani nel tempo e non di prospettare surrettiziamente falsi alibi e lamenta che la Corte diimerito ha omesso di accertare se nella giornata del 7 gennaio fosse sta-
to usato un biglietto transalpino, ma non contesta la validità, sul piano logico e argomentativo,delle conclusioni cui i giudici di merito sono giunti sul la base dei dati e delle considerazioni sopra rias-
sunti.
D'altra parte, i giudici del merito hanno spiegato,
in modo inconfutabile e con motivazione adeguata,
l'inutilità e la superfluità, sul piano probatorio,
delle ricerche sollecitate dalla difesa, nel tenta-
tivo di contrastare la conclusione dei primi giudi-
ci, poichè, trattandosi di biglietti non nominativi chiunque poteva essere in possesso di biglietti di quel tipo ed aver raggiunto in quel giorno (7 gen-
naio) l'Italia.
Infine, contrariamente a quanto si sostie+ 109
me dai ricorrenti, i giudici di merito, confutando
le critiche della difesa, hanno enunciato le ragioni per le quali hanno disatteso le dichiarazioni testi-
moniali di alcune delle persone presenti nella disco teca e del personale, ed il riconoscimento, positivo
LLimputato, effettuato da AD Bender;
il lungo
.tempo trascorso dal fatto e le contraddizioni rileva-
te tra le diverse deposizioni, giustificate dallo stato di agitazione e di paura determinato dall'in-
cendio scoppiato improvvisamente nella discoteca,
rendono tali dichiarazioni totalmente inattendibili.
Le censure che, sotto il profilo della il-
logicità e della contraddittorietà della motivazione i ricorrenti muovono alla motivazione della sentenza impugnata, considerate nella loro vera essenza, pro- spettano . una diversa interpretazione dei fatti e degli indizi, dai quali i giudici di merito hanno tratto il loro convincimento.
Interpretazione, peraltro, infondata perchè in con-
trasto con la regola di giudizio dettata dall'art.192,
co.2, c.p.p. isola i vari indizi, e li valuta sepa-
ratamente senza, peraltro, riuscire a svalutarne la convergenza e la concludenza complessiva. In sostan-
za, sia pure da angolazione diversa, i ricorrenti rit propongono in questa sede argomenti e rilievi atti- 110
menti al merito a zzzamento ice che sono stati esaminati confutati e disat-
tesi dalla corte di merito, con motivazione adeguata puntuale.
Il motivo con il quale entrambi i ricorrenti la-
mentano mancanza, illogicità della motivazione ed ert ronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. in
ordine alla mancata concessione delle attenuanti ge-
heriche, è privo di fondamento.
L'art.62 bis del codice penale, che disciplina la cat tegoria delle circostanze generiche, non individua,
hè specifica, le situazioni in presenza delle quali esse debbano trovare applicazione, attribuendo al giudice del merito un ampio potere discrezionale nelt la determinazione e valutazione degli elementi e dei
dati, che possono influire sulla decisione. E', tut-
tavia, evidente che il giudice può e deve far riferi mento sia ai criteri enunciati nell'art. 133 c.p., sia ad elementi e situazioni di fatto particolari - di-
versi da quelli legislativamente enunciati nell'art. 133 c.p. aventi valore significante, ai fini dello adeguamento della pena alla natura ed all'entità del fatto di reato ed alla personalità del reo.
Il giudice di merito, nonostante l'ampiezza del suo potere discrezionale, è, inoltre, tenuto a giustifica - 111
re il diniego di dette circostanze con motivazione congrua e immune da vizi logici ed errori di dirit-
to, ma non ha il dovere di prendere in esame tutti
gli elementi di significato positivo prospettati dall'imputato o comunque desumibili dalle risultan-
ze acquisite. Infatti è sufficiente, perchè l'obbli-
go della motivazione possa considerarsi compiutamen-
te adempiuto, che egli ponga in evidenza la mancan-
za di elementi di significato positivo o la presen-
za anche di un solo elemento di significato negati-
vo, che ritenga, con valutazione ispirata a criteri razionali e giuridicamente corretti, di valore pre-
ponderante e tale da neutralizzare la valenza atte-
nuatrice di tali elementi.
Orbene, nella specie, la sentenza impugna-
con motivazione adeguata e ispirata a criteri di ta,
razionalità, ha negato ad entrambi gli imputati le richieste attenuanti in considerazione, da un lato,
del contegno reticente, menzognero e sprezzante te-
nuto dagli imputati durante il processo e, dall'altro,
LLassoluta carenza di elementi o situazioni di fat to particolari (rientranti o meno nei criteri enuncia
ti nell'art. 133 c.p.) sufficienti per indurre una m1
tigazione della pena globalmente inflitta, nel ri-
spetto della adeguatezza e della ragionevolezza del - 112
trattamento sanzionatorio, a fronte di un comporta-
mento di progressiva illecita gravità, estensione e
frequenza.
25. Entrambi i ricorrenti denunciano, da un lato, la
nullità della perizia NT, NT, VA, Bian-
chera, per violazione di legge in quanto la Corte
che ha pronunciato la sentenza era composta da giudi-
ci, in parte, diversi da quelli che formavano il Col
legio, allorchè la perizia venne depositata, e, dal-
l'altro la nullità della sentenza per mancanza e cont
traddittorietà della motivazione, avendo la sentenza recepito le conclusioni peritali, senza spiegare il perchè le abbia ritenute convincenti, ed appropriate,
nonchè per motivazione insufficiente e contradditto-
ria conseguente alla contraddittorietà della perizia,
apoditticità, insufficienza dei presupposti, illogi-|
cità, laddove si afferma, "se EL e AN non sono identificabili con DW, sono pienamente imputa-
bili, se, invece, EL e AN sono DW, essi sono seminfermi di mente"
La prima delle censure predette è manifesta-
mente infondata.
Al riguardo è sufficiente rilevare che, in conseguenza del rinvio del dibattimento a tempo in-
determinato, per il generale principio della conser- 113
vazione degli atti e la mancanza di una norma che au
torizzi una diversa conclusione, al rinvio sopravvi-|
vono tutte le prove costituite validamente nel dibat timento rinviato. Il richiamo all'art.472 c.p.p. abro gato, è improprio, poichè tale norma disciplina una fattispecie ed una situazione del tutto diverse, da quella che si determina con il rinvio a nuovo ruolo.
Anche la seconda censura è infondata.
La Corte di merito ha fatto proprie le cont clusioni della perizia collegiale, criticamente va-
lutate, ed ha enunciato nella motivazione, soprattut to nella parte nella quale discute le conclusioni della perizia e della sentenza di primo grado, le ra-
gioni per le quali ha ritenuto di aderire alle con-
clusioni della perizia NT.
Anche le censure con le quali i ricorrenti lamentano mancanza e illogicità della motivazione,
laddove afferma che gli imputati sono soltanto par-
zialmente infermi di mente, sono prive di fondamento!
- facendo proprie, La sentenza impugnata ha ritenuto con motivazione adeguata, le argomentazioni e le con
clusioni della perizia NT, che nelle sue conclu sioni coincide con la perizia espletata in primo gra
Ido
- che gli imputati sono affetti da una sindrome patologica di tipo paranoicale, che riduce grandement 114 te, senza tuttavia escluderla, la capacità di inten- dere e divvolere dei medesimi.
10/ 20%. Egualmente infondato è il motivo di ricorso con il quale la difesa del AN denuncia la nullità
della sentenza per carenza ed illogicità della moti-
vazione, per avere i giudici del merito ritenuto che il AN avesse concorso nella commissione dei rea-
ti attribuiti ad EL. In particolare, sostiene il ricorrente che la perizia De AR ha escluso che i messaggi di rivendicazione dei vari delitti, per i quali entrambi gli imputati sono stati condannati,
siano attribuibili all'imputato.
- si aggiunge l'assunto dei giu Pertanto
dici di appello, secondo cui tutti i messaggi furono scritti e pensati da due persone, è apodittico e pri vo di ogni supporto probatorio e non spiega quale fu l'eventuale apporto dato dal AN alla realizzazio-
(ne dei reati, attribuiti all'EL, e se tale apporto sia stato causalmente rilevante o apprezzabile.
La censura è priva di fondamento.
Il concorso di persone nel reato si configura secon do il paradigma LLart.110 e degli artt. 114 e 115
c.p. che, pur essendo norme di disciplina, prive,
-
quindi, di funzione incriminatrice "ex novo". concor-
rono a delineare, sul piano del diritto positivo, - 115
l'istituto della fattispecie plurisoggettiva even- tuale - ogni qual volta il colpevole, con un compor tamento materiale commissivo od omissivo - ° an-
che soltanto psichico contribuisce alla realizzazio ne LLevento tipico della fattispecie incriminatri ce.
Il contributo alla realizzazione colletti
- a livello ideativo o ese- va del fatto criminoso cutivo, morale materiale - deve estrinsecarsi in un comportamento esteriore che nella partecipazione materiale è costituito da qualsiasi contributo, che sul piano causale il partecipe apporta alla realiz-
zazione del reato, mentre nel concorso psichico, con-
siste nella determinazione o nel rafforzamento del proposito criminoso.
Pertanto, si ha concorso, ai sensi dello art.110 c.p., ogni qual volta l'agente partecipa,
attivamente, all'accordo criminoso o all'ideazione del reato o all'esecuzione del piano criminoso, giac chè tale situazione è ben diversa sotto il profilo ontologico e giuridico, dall'adesione interna ad una altrui realizzazione criminosa, che nessun contribu to arreca alla realizzazione del delitto. Ma perchè
si configuri la fattispecie di concorso, contraria- mente a quanto sembra opinarsi dal ricorrente, non. 116
è necessario che il contributo di ciascuno si ponga come condizione, sul piano causale LLevento lesivo.
A prescindere, infatti, dalla considerazione che la teoria causale del concorso fatta propria dalla relazione al codice penale - è stata posta in dubbio da una parte autorevole della dottrina - è sufficien-
te rilevare che lo stesso codice, con la previsione
LLattenuante della minima partecipazione al fatto,
ammette la possiblità di condotte non condizionali,
non potendosi certo considerare condizione indispen-
sabile per la realizzazione del reato, una attività
di minima importanza.
Orbene, nella specie, contrariamente a quanto si 80-
stiene nel ricorso, i giudici di merito non hanno fondato il giudizio della responsabilità del AN,
a titolo di concorso, nei delitti per i quali egli stesso ed EL furono condannati, esclusivamente sul concetto di "diade", sulla falsariga della perizia psichiatrica, e sull'accertata responsabilità di en-
trambi per il delitto di strage attuato nella disco- teca "Melamara" - come peraltro potrebbe apparire dalla semplice lettura delle considerazioni conclusi- ve in punto, contenute nella sentenza gravata -; ma
su un complesso di elementi oggettivi, evidenziati,
sia nella prima parte della sentenza nella quale 117
i giudici di merito hanno enunciato e sottolineato
gli indizi di carattere generale emersi a carico
di entrambi gli imputati sia nella motivazione, che
-
sorregge il giudizioodi condanna, in relazione ai sin goli delitti.
In particolare, la sentenza ha fondato il giudizio relativo al concorso, con motivazione.ade-
guata, sui seguenti dati indizianti, di rilevante e
decisiva significatività: 1) le conclusioni della pe rizia TO e taluni elementi e dati risultanti dalla perizia grafica, debitamente valutati ed esami nati, dai quali la Corte di merito ha inferito che le rivendicazioni, a firma WI relativamente agli omicidi IG, TO e SS ed alla strage del cinema Eros e della discoteca "LI" di MO
di Baviera, furono concepite e redatte da entrambi gli imputati, anche se gli indirizzi delle buste e le aquile, appartengono alla mano del solo EL;
2)
le tracce latenti dei messaggi di rivendicazione de-
gli omicidi TO-IG, e della strage della di-
scoteca "LI" di MO furono trovate nella abitazione del AN, mentre quella concernente la
strage del cinema Eros venne sequestrata nell'abita-
zione di MO LLEL;
3) entrambi gli imputati presentarono lo stesso alibi - poi rivelatosi menda- - 118
ce per dimostrare che essi erano all'estero quando venne commesso il delitto IG-TO; 4) il Fur-
lan, il 7 gennaio, allorchè venne incendiata la di-
scoteca LI, era a MO di Baviera, insieme all'EL, e nell'abitazione di esso AN, come si
è detto, venne trovato il foglio con le tracce laten ti della rivendicazione spedita poi da Novara alla
ANSA di MI.
Da questo complesso di fatti la sentenza impugnata ha tratto il convincimento, supportato da adeguata motivazione, che i due imputati idearono e realizzarono i delitti a firma DW per i qua+
li furono condannati, in concorso tra di loro, e ne
furono coautori, ciascuno apportando alla realizza-
zione dei singoli delitti un contributo causalmente rilevante. Il riferimento al concetto di "diade",
nell'economia della motivazione della sentenza, Co-
stituisce, in sostanza un argomento ulteriore, in chiave psicologica ma la"diade" non è una semplice
ipotesi, un concetto astratto, avulso dalla realtà
processuale. Essa è fondata sulle argomentazioni,
criticamente vagliate, della perizia psichiatrica
LLagire comune ed esclusivo dei due imputati che convalida la prova del concorso, peraltro, già risul tante in modo inequivoco, dagli altri elementi, ac- - 119
certati ed evidenziati nella motivazione della sen-
tenza concernente il giudizio di responsabilità de-
gli imputati.
Entrambi i ricorrenti hanno lamentato illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente ai delitti per i quali essi sono stati prosciolti con formula dubitativa, e precisamente gli omicidi Spi-
nelli, ST, ST, TT e strage di RO
con morte di TT.
La sentenza di secondo grado, confutando le diverse prospettazioni difensive avanzate nei mo-
tivi di appello, con una analisi approfondita e per-
suasiva delle risultanze processuali e della persona lità degli imputati, ha posto in evidenza gli elemen-
ti indizianti, emersi a carico dei prevenuti, che ipossono essere così sintetizzati: a) EL e AN,
secondo la perizia grafica del prof. De AR e quel-
la linguistica del prof.TO, sono, con elevato
grado di probabilità, gli autori di una "catena di
messaggi", rivendicanti delitti i quali, per l'indi-
viduazione e la scelta delle vittime, i mezzi usati e le modalità esecutive, presentano connotazioni co-
muni, riconducibili ad un "unicum" criminologico;
b);
i messaggi di rivendicazione dei delitti, perfetta-
mente identici per modalità esecutive, prospettano - 120
|particolarità dei singoli episodi criminosi risulta ti veri e fondati;
c) i due imputati vennero arresta- ti mentre stavano commettendo un delitto, la strage della discoteca "Melamara" che costituisce l'ultimo dei delitti commessi dagli imputati;
d) il movente,
risultante dalle dichiarazioni LLEL e dalla pe-
rizia psichiatrica NT, è del tutto in linea e perfettamente aderente a quello enunciato nella cate na dei messaggi di rivendicazione dei delitti con si
gla DW;
e) la presenza e la convergenza di ul-
teriori elementi, desunti dai delitti per i quali es-
si furono condannati, che hanno, certamente, un va-
lore indiziante, anche se indiretto (quali il posses-
so dei tracciati di alcune rivendicazioni, di alcu ni dei crimini siglati DW).
A fronte di tali elementi indizianti,
che deporrebbero, data la loro convergenza, per una conclusione in termini di responsabilità, esistono,
peraltro, elementi idonei a ridurre, senza tuttavia
eliderle, la precisione e l'univocità di essi, giac-
chè taluni particolari, risultati veri e fondati,
potevano essere noti e conosciuti da un lettore at-
tento di giornali, mentre altri particolari offerti,
(come quelli della strage di RO), pur teoricamen te non esclusi dalle indagini, non sono stati posi- 121
tivamente provati.
In questo contesto i giudici di appello hanno, quindi, ritenuto, fornendo del loro convincimen to una motivazione congrua, che gli elementi indizia ri accertati a carico degli imputati, pur essendo concordanti, per l'obbiettiva incompletezza di essi non consentono un giudizio di certezza circa la re-
sponsabilità o l'innocenza dei prevenuți, e, di con-
seguenza, in applicazione della regola di giudizio dettata dall'art.530 del vigente c.p.p. hanno sosti-
tuito, ai sensi LLart. 254 del D.P.R.n.271 del 28
luglio 1989, la formula di assoluzione per insuffi-
cienza di prove, con la quale gli imputati erano sta ti assolti in primo grado, con quella per non aver commesso il fatto.
3 . In definitiva, i ricorsi degli imputati vanno ri-
gettati, con la condanna dei medesimi alle spese di questo grado di giudizio e al versamento della somma
indicata nel dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale e quelli degli imputati e condanna questi ultimi, in solido,
al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, 122
al versamento della somma di L.200.000 alla cassa delle ammende.
Roma, 21.2.1991
IL PRESIDENTE
Ecc.Dott. CARNEVALE CORRADO
Const Lam mer IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.SERTANNI VINCENZO
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Bellis
Depositata in Cancelleria
13 NOV 1991 il
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Totaly 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 L'arresto di Abel e AN, i primi esiti delle in-
9 La Corte di merito ha posto, quale crinale tra l'in-
474 e 476, la responsabilità LLEL e del Furlan.