Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 26907
CASS
Sentenza 5 giugno 2001

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Massime1

Il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall'art. 414 cod. pen., è reato di pericolo concreto e non presunto; pertanto l'esaltazione di un fatto di reato o del suo autore finalizzata a spronare altri all'imitazione o almeno ad eliminare la ripugnanza verso il suo autore non è, di per sè, punibile, a meno che, per le sue modalità, non integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti, il cui accertamento, riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza del reato nella pubblica apologia dell'omicidio di uno spacciatore di droga fatta da un sindaco in interviste a quotidiani e a un'emittente televisiva a diffusione nazionale, nelle quali costui aveva affermato che si sarebbe comportato nello stesso modo dell'omicida).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 26907
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26907
Data del deposito : 5 giugno 2001

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