Sentenza 5 giugno 2001
Massime • 1
Il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall'art. 414 cod. pen., è reato di pericolo concreto e non presunto; pertanto l'esaltazione di un fatto di reato o del suo autore finalizzata a spronare altri all'imitazione o almeno ad eliminare la ripugnanza verso il suo autore non è, di per sè, punibile, a meno che, per le sue modalità, non integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti, il cui accertamento, riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza del reato nella pubblica apologia dell'omicidio di uno spacciatore di droga fatta da un sindaco in interviste a quotidiani e a un'emittente televisiva a diffusione nazionale, nelle quali costui aveva affermato che si sarebbe comportato nello stesso modo dell'omicida).
Commentari • 7
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Il delitto di istigazione a delinquere è previsto dall'art. 414 c.p. (all'interno del Libro II, Titolo V “Dei delitti contro l'ordine pubblico”). L'ambito di operatività dell'art. 414 c.p. è stato esteso da rilevanti interventi legislativi, allo scopo di assicurare la repressione di una serie di gravi reati riconducibili alla portata applicativa della fattispecie criminosa. In particolare, l'art. 15, comma 1-bis del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, nella Legge 31 luglio 2005, n. 155 ha aggiunto il periodo “Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 26907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26907 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 05/06/2001
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO - Consigliere - N. 729
3. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 005131/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) EN LU N. IL 27/08/1929
avverso SENTENZA del 14/12/2000 CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PALOMBARINI che ha concluso per rigetto.
Udito il difensore Avv. CASTEGNARO Ruggero-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 14-12-2000 la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza del 10-1-1998, con la quale CA IG era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione per il delitto di cui all'art. 414 c.p., per avere, quale sindaco del comune di Nogarole, fatto pubblica apologia dell'omicidio compiuto da ON NO in danno di LÌ EN SR, affermando al telegiornale dell'emittente Italia Uno che "nella medesima situazione anche lui avrebbe fatto la stessa cosa" e che "così il SI non poteva nuocere più a nessuno" e su due quotidiani che "anche lui avrebbe fatto come NO. Anzi avrebbe ammazzato lo spacciatore con le sue mani".
La corte territoriale ricordava la giurisprudenza della Corte Costituzionale e ordinaria in base alla quale l'apologia di reato deve determinare quanto meno la probabilità di commissione di delitti in un futuro più o meno prossimo;
riteneva, quindi, che le parole pronunciate dall'imputato non erano state di semplice espressione di solidarietà nei confronti del ON, ma avevano comportato il concreto pericolo - del quale non era pensabile che il CA non si fosse reso conto - di commissione di altri analoghi fatti delittuosi, considerata la forza suggestiva delle espressioni usate, determinata dalla qualità di chi le pronunciava e dal numero rilevante di persone che le ascoltava o leggeva, gente di qualsiasi genere, cultura, capacità critica ed equilibrio psichico.
2 - Avverso la predetta sentenza ricorre il CA, tramite il suo difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio motivazionale. Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'ari 414 c.p. e il vizio motivazionale per travisamento del fatto,
sostenendo che le frasi pronunciate non significavano giustificazione dell'operato del ON, ma comprensione per esso e nei confronti di un padre e di un amico, e che non potevano essere male interpretate, come attestato dalle dichiarazioni di due parroci e dalle due lettere di solidarietà che comuni cittadini avevano inviato al Giornale di Venezia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze indicate in dispositivo in considerazione della sua non incolpevole pretestuosità.
Il reato di cui all'art. 414 c.p., per lungo tempo considerato in dottrina e in giurisprudenza come di pericolo presunto, attualmente richiede - a seguito della pronuncia interpretativa della Corte Costituzionale n. 65/70 - un pericolo concreto. Pertanto l'apologia, cioè l'esaltazione di un fatto o del suo autore finalizzata a spronare altri all'imitazione o almeno ad eliminare la ripugnanza verso il fatto o il suo autore, non è di per sè punibile, a meno che per le sue modalità non integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti.
A tale principio la corte di Appello di Venezia si è
correttamente uniformata, non fermandosi ad accertare il contenuto obiettivamente apologetico delle espressioni usate dall'imputato, ma considerando l'esistenza di un pericolo concreto, per la probabilità che il comportamento in questione avesse un effetto suggestivo, tenuto conto della qualità dell'agente e della molteplicità e varietà delle persone che hanno sentito o letto le espressioni usate.
Ne consegue che non è ravvisabile alcuna violazione di legge, da parte della corte territoriale, nella impostazione e risoluzione del problema della configurabilità del reato in punto di diritto. Peraltro, il giudizio sulla sussistenza di un pericolo concreto nella fattispecie in esame si risolve in una valutazione di fatto, che, ove congruamente sorretta da motivazione non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di legittimità.
Nel caso di specie la corte territoriale ha ampiamente spiegato, con motivazione razionale e non manifestamente illogica, le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente il reato, valutando il contenuto delle espressioni, la qualità dell'agente e la molteplicità e varietà dei destinatari del messaggio. In tale valutazione ha particolarmente considerato proprio le espressioni sulle quali il ricorrente si basa per escludere la sussistenza del pericolo concreto, di guisa che le deduzioni del ricorrente appaiono dirette a suggerire un'interpretazione alternativa a quella accolta dal giudice a quo e a proporre una rivalutazione di circostanze di fatto che è inammissibile in questa sede: invero nel ricorso per cassazione deve essere indicata, a pena di inammissibilità dei motivi, non un'interpretazione meramente alternativa delle risultanze di fatto, ma un'interpretazione che appaia, ictu oculi, come l'unica possibile, così da dimostrare la manifesta illogicità di quella adottata nel provvedimento impugnato e quindi l'illegittimità di quest'ultimo. In particolare si osserva che nessun valore determinante può avere il fatto che i due testi e i due autori delle lettere menzionati nel ricorso abbiano recepito le parole dell'imputato come espressione di comprensione verso un amico anziché come apologia del reato, dovendosi ovviamente guardare alla potenziale attitudine di dette espressioni a suscitare un pericolo concreto in relazione non ad alcuni ascoltatori o lettori bensì alla massa generalizzata di essi.
Su quest'ultimo punto la corte territoriale ha ampiamente valutato - anche se con effetto diverso da come vorrebbe l'imputato - vari elementi indicati dal ricorrente, quali il fatto di essere cristiano e di conoscere il quinto comandamento, ma li ha considerati come efficaci ai fini dell'istigazione, in quanto manifestazione del convincimento che anche un cristiano è legittimato ad esercitare la legittima difesa.
Congruamente motivata, infine, è anche l'elemento soggettivo del reato, correttamente raffigurato come dolo generico e ritenuto esistente dovendosi escludere che l'imputato non si sia reso conto dell'effetto che potevano avere le sue parole.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2001