Articolo 517 del Codice penale
Articolo 605Articolo 627
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1 luglio 1931
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15 maggio 2005
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15 agosto 2009
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11 gennaio 2024
Art. 517.

(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque ((detiene per la vendita,)) pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.
Entrata in vigore il 11 gennaio 2024
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