Sentenza 23 ottobre 2013
Massime • 1
Ai fini del giudizio sulla configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non può aversi riguardo esclusivamente al valore venale del corpo del reato, occorrendo far riferimento al danno complessivo cagionato alla persona offesa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la circostanza attenuante in questione, in relazione alla ricettazione della targa di un veicolo, in ragione delle spese sostenute dalla persona offesa per ottenere il rilascio di una nuova targa, di nuova documentazione e di un nuovo tagliando assicurativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2013, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 23/10/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 2391
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 12666/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO LE N. IL 01/10/1974;
avverso la sentenza n. 1847/2006 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 30/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità. MOTIVI DELLA DECISIONE
RO EL, imputato della violazione dell'art. 648 c.p. ricorre per Cassazione avverso la sentenza 30.10.2012 con la quale la Corte d'Appello di Reggio Calabria lo ha condannato alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione e 344 di multa oltre il pagamento delle spese processuali.
La difesa chiede l'annullamento della decisione impugnata e deduce:
p.1.) Violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte d'Appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato mancando la prova degli elementi costitutivi (condotta e dolo) del delitto contestato. p.2.) violazione di legge perché la Corte d'Appello avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante di cui all'art. 648 c.p., comma 2, tenuto conto del valore dell'oggetto ricettato (targa di motorino);
p.3.) violazione di legge, perché alla luce dell'oggettivo valore modesto dell'oggetto ricettato la Corte d'Appello avrebbe dovuto riconoscere la attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4;
p.4.) erronea applicazione della legge e dell'art. 133 c.p., perché la Corte d'Appello ha irrogato una sanzione eccessiva. p.5.) erronea applicazione dell'art. 157 c.p., perché la Corte d'Appello nella specie avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione previsto dalla L. n. 251 del 2005, siccome più favorevole rispetto alla previgente disciplina.
PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dalla lettura della sentenza impugnata, si evince che in data 14.4.2009 militari appartenenti alla Compagnia carabinieri di Villa San Giovanni, fermavano per controlli l'odierno imputato mentre a bordo del ciclomotore MBK di colore blu. Sulla base degli accertamenti i miliari verificavano che l'imputato era privo di documenti riguardante il ciclomotore, era privo di contrassegno assicurativo e che la targa identificativa del mezzo (applicata con del nastro adesivo) era stato oggetto di furto denunciato presso la Stazione Carabinieri di Reggio Calabria in data 11.1.1999. Sulla base delle suddette circostanze l'imputato veniva tratto a giudizio avanti il Tribunale che lo condannava alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e 344,00 Euro di multa.
La difesa dell'imputato proponeva appello richiedendo: a) l'assoluzione dal reato mancando la prova del fatto ed in particolare dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione;
b) l'erronea applicazione dell'art. 648 c.p., perché non era stato riconosciuta la attenuante di cui all'art. 648 c.p., comma 2; c) il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, da ritenersi sulla base del modesto valore commerciale del bene;
d) la eccessività della pena.
La Corte d'Appello rigettava tutti i motivi di gravame ritenendo: 1) sussistente la prova del reato ed in particolare dell'elemento oggettivo sulla base del materiale possesso della targa e dell'elemento soggettivo sulla base dell'atteggiamento dell'imputato;
2) la mancanza degli elementi idonei a riconoscere al fatto il carattere di lievità; in ciò la Cote d'Appello ha richiamato sia gli aspetti inerenti ai precedenti specifici dell'imputato già condannato, sia con riferimento alla funzione dell'oggetto ricettato, siccome mezzo per identificare un motoveicolo;
3) insussistenti gli estremi per riconoscere la attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, posto che il danno non poteva ritenersi correlato al solo aspetto del valore materiale della targa;
4) adeguata la entità della sanzione. RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede le identiche doglianze già prospettate con il giudizio di appello, senza introdurre aspetti di novità che costituiscano critiche specifiche alla motivazione della decisione impugnata. Sotto questo profilo, il ricorso, pertanto presenta caratteri di specificità conducente ad un giudizio di inammissibilità.
In particolare va ancora osservato che è del tutto corretto e motivata la decisione nel punto in cui ha affermato la penale responsabilità dell'imputato con riferimento al delitto di ricettazione. L'elemento oggettivo del possesso della falsa targa è rappresentata dalla circostanza che l'imputato è stato fermato mentre a bordo del veicolo cui era stata appostata la suddetta targa;
l'elemento psicologico del reato è stato desunto dal comportamento e dall'atteggiamento assunto dall'imputato che non ha fornito alcuna spiegazione delle ragioni per le quali fosse stata apposta quella targa al motociclo.
Altrettanto corretta in diritto, è la decisione impugnata con riferimento al negato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.648 c.p., comma 2. Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità la suddetta attenuante non è correlata esclusivamente al valore del bene oggetto di ricettazione, ma ad una valutazione del "fatto" nel suo complesso. Nel caso in esame la Corte d'Appello ha ritenuto quali elementi deponenti in senso ostativo alle richieste della difesa, la circostanza che l'imputato fosse già gravato da precedenti penali e al tipo di ricettazione ricollegata all'oggetto ricettato e alla sua funzione. La motivazione sul punto è adeguata e non è suscettibile di censure di merito.
Parimenti è corretta la motivazione con la quale la Corte d'Appello ha ritenuto di non riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4. Invero depongono in senso contrario alla richiesta della difesa tre distinti ragioni conducenti ad altrettante ipotesi di inammissibilità. In primo luogo la difesa introduce in questa sede un argomento ricollegato ad aspetti di merito (valore venale della targa oggetto di ricettazione) che sfuggono alla cognizione di questa Corte;
in secondo luogo la difesa non deduce specifiche argomentazioni che costituiscano, sotto il profilo del diritto, critica specifica della validità dell'assunto sostenuto dalla Corte di merito;
in terzo luogo va osservato che l'argomentazione della Corte territoriale non è manifestamente illogica, ne' errata in diritto. Infatti, ai fini della valutazione della sussistenza della attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 non si può avere riguardo esclusivamente al valore venale del corpo del reato, ma deve aversi riguardo al danno complessivo cagionato alla persona offesa;
nel caso in esame oltre al valore materiale della targa oggetto di furto deve aversi riguardo alle spese sostenute dalla persona offesa per richiedere una nuova targa, sostitutiva di quella sottratta, nonché nuova documentazione e nuovo tagliando assicurativo collegato alla nuova targa. Nel caso in esame la difesa non ha introdotto alcuna argomentazione specifica volta a dimostrare, in termini oggettivi, che il danno patito dalla persona offesa fosse effettivamente di lieve entità. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La pena irrogata dai giudici di merito è il minimo edittale, con la conseguenza che la censura di sanzione eccessiva, oltre ad introdurre un inammissibile apprezzamento di merito, è comunque destituita di ogni fondamento.
È infine inammissibile il quinto motivo di ricorso. Il reato ascritto all'imputato maturerà la propria prescrizione alla data dell'11.1.2014. Deve infatti applicarsi la disciplina antecedente alla entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, poiché la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 30.11.2005. In base al dettato dell'art. 10, comma 3 della legge citata, deve infatti applicarsi il regime antecedente all'entrata in vigore della L. n.251 del 2005, posto che il procedimento penale doveva essere ritenuto
"pendente" a quella data. Infatti secondo il dato testuale della norma vigente e della costante giurisprudenza di questa Corte si deve qui ribadire che la disciplina della prescrizione del reato introdotta con la novella codicistica apportata con la L. n. 251 del 2005 non trova applicazione, seppure i termini di prescrizione risultino per i reati per cui si procede più brevi, nei processi in cui già prima dell'entrata in vigore della indicata legge di modifica era stata emessa la sentenza di primo grado, e ciò pur quando il processo sia successivamente regredito a seguito della dichiarazione di nullità della sentenza medesima Cass. Sez. 2 25.2.2011 n. 10725 in Ced Cass. Rv 249674.
Per le suddetta ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p., ravvisandosi, nella condotta processuale dell'imputato gli estremi di responsabilità ivi prevista.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2014