Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2013, n. 3576
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Sentenza 23 ottobre 2013

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Ai fini del giudizio sulla configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non può aversi riguardo esclusivamente al valore venale del corpo del reato, occorrendo far riferimento al danno complessivo cagionato alla persona offesa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la circostanza attenuante in questione, in relazione alla ricettazione della targa di un veicolo, in ragione delle spese sostenute dalla persona offesa per ottenere il rilascio di una nuova targa, di nuova documentazione e di un nuovo tagliando assicurativo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2013, n. 3576
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3576
    Data del deposito : 23 ottobre 2013

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