Sentenza 22 dicembre 2009
Massime • 1
Il delitto di attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432, comma primo, cod. pen.) è reato a forma libera che può essere integrato da qualsiasi comportamento idoneo a determinare un evento di pericolo concreto e non necessariamente un danno materiale. (Fattispecie relativa ad attentato alla sicurezza di una linea ferroviaria).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2009, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 22/12/2009
Dott. CHIEFFI Severo - rel. Presidente - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - N. 3519
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 37782/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT AL, N. IL 01/10/1986;
avverso l'ordinanza n. 463/2009 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA, del 17/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SEVERO CHIEFFI;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. CALIA Caterina che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 17/07/2009 il Tribunale del riesame di Perugia confermava l'ordinanza 03/07/2009 del G.I.P. in sede con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di TT RO, sottoposto a indagini, unitamente a EF RG, per i reati previsti dall'art. 112 c.p., n. 1, art. 270 bis c.p., commi 1 e 2, L. n. 15 del 1980, art. 1
(capo A dell'imputazione provvisoria) e artt. 81 cpv., 110 c.p., art.432 c.p., comma 1, L. n. 110 del 1975, art. 4 e L. n. 15 del 1980, art. 1 (capo C della imputazione).
Nella motivazione il Tribunale premetteva che le indagini, basate su numerose intercettazioni e accertamenti di polizia giudiziaria, riguardavano vari gruppi di persone legate tra loro da affinità ideologiche, ispirati all'area dell'anarchismo insurrezionale, operanti nell'area territoriale umbro-laziale, strutturati secondo criteri della "orizzontalità" e addestrati alla commissione di atti di violenza intesi come strumenti di lotta politica finalizzati alla realizzazione di un progetto insurrezionale.
Ciò premesso, il Tribunale riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base del rapporto del ROS CC di Perugia dal quale era emerso che l'indagato verso l'una di notte del 27/03/2008 era stato sorpreso a bordo di una autovettura rubata guidata dallo EF, già conosciuto alle forze dell'Ordine per azioni analoghe, mentre in località Caldare di Orte procedevano con lentezza sulla strada parallela alla linea ferroviaria. Nella autovettura venivano rinvenuti due doppi ganci ricavati dalla torsione di un tondino di ferro, un opuscolo "Trenitalia" con orari ferroviari, un filo di nylon arrotolato e due canne da pesca, da considerarsi tutti strumenti idonei a sabotare la linea ferroviaria Orte-Ancona mediante l'utilizzo di ganci di ferro da collocare sui fili elettrici della linea ferroviaria, realizzati seguendo pedissequamente le istruzioni contenute nel manuale anarchico clandestino "Ad ognuno il suo: 1000 modi per sabotare questo mondo". Pertanto il Tribunale riteneva che nella fattispecie, attesa la condotta tenuta dal ricorrente, fossero ravvisabili gli estremi sia del reato tentato di attentato alla sicurezza dei trasporti, sia del reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, in quanto il gruppo anarchico di appartenenza si ispirava alla ideologia del F.A.I. (Federazione Anarchica Informale) che perseguiva il proprio scopo attraverso la deliberazione di un programma ed il compimento in concreto di atti di violenza secondo quanto teorizzato dal pensiero anarchico insurrezionale.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le riteneva sussistenti atteso che non erano stati acquisiti elementi idonei al superamento della presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per vizio della motivazione sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità deducendo che mancava qualsiasi elemento dal quale si potesse desumere la sua partecipazione alla associazione eversiva sia per la mancanza di contatti con altri associati, sia perché si trattava di un unico episodio risalente nel tempo. Inoltre, quanto al reato di attentato ai trasporti di cui all'art. 432 c.p., il materiale indicato dal Tribunale non era utilizzabile, in quanto non era stato emesso alcun decreto di sequestro. Infine il Tribunale avevano ritenuto sussistenti le esigenze cautelari senza tenere conto della incensuratezza del ricorrente e in mancanza di un concreto pericolo di reiterazione dei reati della stessa indole.
Fondato deve ritenersi il primo motivo concernente la carenza della motivazione in relazione all'art. 270 bis c.p.. Invero per la configurabilità del reato previsto dall'art. 270 bis c.p., comma 2 è necessario che l'agente sia associato ad un sodalizio che abbia come programma il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Orbene nel caso di specie il Tribunale, pur illustrando in generale l'attività svolta dai vari gruppi anarchico-insurrezionali in varie parti d'Italia, ha omesso di specificare sulla base di quali elementi ha desunto l'adesione del ricorrente ad una associazione che abbia finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Infatti dalla motivazione risulta solo che il ricorrente è un aderente ad un gruppo anarchico ufficiale operante a Perugia, ma manca l'indicazione di altri specifici elementi dai quali si possa desumere non solo la volontà del ricorrente di far parte di un gruppo anarchico clandestino e di aderire con atti di violenza concreti ad un programma con finalità di terrorismo o eversivo dell'ordine democratico, ma anche l'esistenza di un tale gruppo operante nella zona. Nè l'aver concorso con lo EF nel reato previsto dall'art. 432 c.p. può costituire da solo elemento probante per desumere la partecipazione del ricorrente ad una associazione eversiva, tenuto conto che trattasi di un unico episodio non preceduto ne' seguito da condotte analoghe.
Infondato deve ritenersi invece l'altro motivo concernente il reato previsto dall'art. 432 c.p.. Infatti il Tribunale, con motivazione immune da vizi logici, ha ancorato il proprio giudizio ad elementi specifici (dianzi elencati) risultanti dagli atti tanto da trarre dalla loro valutazione globale un giudizio in termini di elevata probabilità circa l'attribuzione del reato contestato all'indagato. In particolare il Tribunale ha valorizzato gli elementi emersi dal rapporto di polizia giudiziaria pienamente utilizzabili ai fini dell'applicazione della misura cautelare, a nulla rilevando in questa sede che non siano stati sequestrati tutti gli oggetti elencati nel rapporto.
Nè in questa sede può essere messa in discussione la sussistenza del reato in esame. Infatti l'ipotesi delittuosa prevista dall'art.432 c.p. (attentato alla sicurezza dei trasporti) è un reato di condotta a forma libera con evento di pericolo che può essere costituito da qualsiasi comportamento idoneo a determinare un evento di pericolo concreto e non necessariamente un danno materiale (Cass. Sez. 1^ n. 10023/2000, rv. 217807; Cass. Sez. 1^ n. 10560/1990, rv. 184980). Non vi è dubbio che nel caso di specie il Tribunale ha chiarito le ragioni per le quali ricorreva una messa in pericolo concreto della sicurezza della linea ferroviaria Orte-Ancona, di guisa che, in presenza di una adeguata motivazione sotto il profilo logico-giuridico, l'ordinanza impugnata sul punto non merita alcuna censura, tanto più che le esigenze cautelari sono state ritenute ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 3 e che non sono stati allegati elementi idonei al superamento della presunzione ivi prevista. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato previsto dall'art. 270 bis c.p. con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo esame sul capo.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 270 bis c.p. e rinvia per nuovo esame sul capo al Tribunale di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2010