Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2017, n. 6635
CASS
Sentenza 19 gennaio 2017

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La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2017, n. 6635
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6635
Data del deposito : 19 gennaio 2017

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