Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2017, n. 5260
CASS
Sentenza 24 gennaio 2017

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Massime1

In tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora nell'imputazione figurino elementi di fatto "sovrabbondanti" rispetto al paradigma della norma incriminatrice, che rendano prevedibile la diversa qualificazione giuridica del fatto come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire, conformemente all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva riqualificato quale delitto di truffa l'imputazione di appropriazione indebita, nella quale, a seguito di contestazione suppletiva, erano già descritti i connotati ingannatori della condotta tenuta dall'imputato).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2017, n. 5260
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5260
Data del deposito : 24 gennaio 2017

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