Sentenza 24 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora nell'imputazione figurino elementi di fatto "sovrabbondanti" rispetto al paradigma della norma incriminatrice, che rendano prevedibile la diversa qualificazione giuridica del fatto come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire, conformemente all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva riqualificato quale delitto di truffa l'imputazione di appropriazione indebita, nella quale, a seguito di contestazione suppletiva, erano già descritti i connotati ingannatori della condotta tenuta dall'imputato).
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- 1. Truffa tentata: sulla valutazione della idoneità astratta dell'artificio e raggiroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima In tema di truffa, la valutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effetto raggiunto dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta. (Fattispecie di truffa consumata ai danni di una banca, consistita nell'erogazione di un finanziamento mediante presentazione di documenti non veritieri, in cui la Corte ha escluso che la negligenza negli accertamenti da parte dei funzionari bancari potesse incidere sulla configurabilità del reato - Cassazione penale , sez. II , 25/06/2019 , n. 51166). …
Leggi di più… - 2. Rivela indagine in corso: viola segreto di ufficio (Cass. 11358/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2017, n. 5260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5260 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2017 |
Testo completo
05260 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 24/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 127 - Presidente - FRANCO FIANDANESE REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.16938/2016 ANTONIO PRESTIPINO - GEPPINO RAGO GIOVANNA VERGA ANDREA PELLEGRINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI EN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17/02/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO PRESTIPINO Udito il Procuratore Generale in persona della d.ssa GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Roberto Sutich, difensore della parte civile Credito Emiliano S.p.A., che ha concluso come da note depositate in udienza. Considerato in diritto 1. Ricorre NI ZO, per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 17 febbraio 2016, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal locale Tribunale nei confronti di NI ZO per vari reati di appropriazione indebita e truffa, e per numerosi fatti di falso contestati ai sensi degli artt. 485, 486 e 491 cod. pen., ha assolto l'imputato dai reati di falso contestati ai sensi degli artt. 485 e 486 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, essendo state le fattispecie nel frattempo depenalizzate con il D.lgs numero 7 del 2016, e ha rideterminato conseguentemente la pena "al ribasso", con la conferma, nel resto, del giudizio di responsabilità espresso dal Tribunale.
2. Secondo l'accusa originaria, l'imputato, all'epoca dei fatti promotore finanziario per conto della Credem, si era appropriato nel tempo di somme di denaro affidategli dai clienti per investimenti finanziari;
con contestazione suppletiva effettuata nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 6.2.2014, il PM aveva però modificato l'imputazione con riguardo ad alcuni fatti, ritenendo, in particolare, integrata l'ipotesi della truffa aggravata per i fatti commessi in danno di LD RU, SI DR, TA AD, RT ES e EC AD, ND GI, LA LO, HI MO e AM, AL AN, SA AO, BA TA, CA SE e UL NA, NA AU, IN IA, CC AD, RA DI, su un totale di 37 persone offese.
2.1. Il requirente, inoltre, aveva integrato la ribadita accusa di appropriazione indebita nei confronti delle altre persone offese dettagliando meglio i fatti per ciascuna di esse rispetto alla più generica e cumulativa contestazione iniziale.
2.2. Il Tribunale aveva poi ritenuto l'ipotesi della truffa o dell'appropriazione indebita anche indipendentemente dal quadro accusatorio risultante dall'imputazione originaria e dalla contestazione suppletiva, ravvisando, in particolare, gli estremi del reato di cui all'art. 640 cod. pen. per alcuni tra i fatti commessi in danno di LD RU, TT OR, LI RI RO, GU SS, FI IV, LA ER, RR RU e TA NA, LI IA, IA EN, RI SE, ON RI, MA NO e OZ NA, AR DR, IA AO, ZA RL, OL LO, BE GL AN ed IV.
3. Le condotte truffaldine sarebbero state commesse, secondo il Tribunale, con valutazioni integralmente condivise dalla Corte di merito, con tre modalità decettive;
a) la prospettazione dell'impiego delle somme dei clienti in fondi di investimento rivelatisi inesistenti, o in altre attività nelle quali l'imputato non aveva comunque investito le somme;
b) la prospettazione di un anomalo investimento consistente nell'acquisto di ore di volo presso la società Jet set Aviation;
c) la prospettazione di un fantomatico investimento nel settore immobiliare connesso alle attività della soc. HG Group, controllata dall'imputato e da un suo socio;
l'imputato aveva poi dirottato le somme sulla Cooperativa Habitat, proprietaria dei terreni interessati dalle iniziative della HG, nei confronti di alcuni clienti a volte senza nemmeno informarli, falsificandone la firma su assegni circolari e bonifici bancari o utilizzando fraudolentemente firme carpite con l'inganno.
4. Anche riguardo ai fatti di appropriazione indebita le valutazioni del Tribunale sono integralmente fatte proprie dalla Corte di merito, che rileva inoltre (pag. 15), come le stesse iniziative risarcitorie dell'imputato nei confronti di alcuni dienti siano significative di una precedente condotta illecita, dal momento che il NI non sarebbe stato obbligato ad alcuna restituzione per investimenti fortuitamente andati a male. La sentenza impugnata sottolinea peraltro che i motivi di appello avevano in concreto riguardato soltanto i fatti commessi in danno delle persone offese LD, SI, TT, AG, RU, TA, LA, FI, LA, IA, MA e AL;
la difesa aveva preannunciato la produzione di memorie e motivi aggiunti per i reati riguardanti le altre persone offese, ma a tale dichiarazione di intenti non aveva dato seguito.
5. Con il primo motivo di ricorso, la difesa denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. E) cod. proc. Pen., il vizio di violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 516, 519, 521 cod. proc. Pen., rilevando la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza rispetto alla riqualificazione di alcune condotte di reato nei termini di cui all'art. 640 cod. pen.. In concreto, nel ricorso (pag. 3) si fa riferimento "tra l'altro", alle persone offese TT, LI, GU, FI, LA, RR e TA, LI, IA, RI, ON, MA NO e OZ, AR, IA, ZA e OL;
nel quarto motivo di ricorso compare anche il nominativo del LD.. L'indicazione di artifici e raggiri avrebbe comportato un'evidente diversità del fatto di reato rispetto all'originaria contestazione dell'appropriazione indebita, non valendo a sanare la nullità la presunta "prevedibilità" dell'evoluzione dell'accusa iniziale verso la definitiva qualificazione come truffa dei fatti riguardanti le stesse persone offese. Lo sviluppo del motivo (ma, come si vedrà, anche di quelli seguenti), è quindi incentrato esclusivamente sulla condotta perpetrata ai danni di FI IV, con argomentazioni intese a denunciare, inoltre, l'erroneità dell'affermazione della Corte di merito secondo cui la diversa qualificazione giuridica del fatto non avrebbe comportato una reformatio in peius della sentenza di primo grado;
5.2. Il secondo motivo fa riferimento al vizio di violazione di legge, eccepito ai sensi dell'art. 606 lett. B) cod. proc. Pen. in relazione alla riqualificazione ex art. 640 cod. pen. di alcune delle condotte originariamente accomunate alle altre nella generale imputazione di appropriazione indebita. Le argomentazioni difensive si concentrano, però, in concreto, esclusivamente sulla vicenda che vede come persona offesa il FI. Sarebbe erronea l'affermazione della Corte di merito secondo cui il ricorrente avrebbe fornito al FI una falsa rappresentazione della natura dell'investimento; si trattava di un investimento immobiliare, come tale prospettato alla persona offesa, mentre non potrebbe la truffa ricavarsi dall'eventuale non corrispondenza dell'affare a quelli che il ricorrente avrebbe potuto trattare come intermediario finanziario.
5.3. Deduce, ancora, la difesa con il terzo motivo, il vizio di violazione ed errata applicazione di norme processuali e il difetto di motivazione in ordine al mancato accoglimento, da parte dei giudici di merito, della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'accertamento della paternità delle firme figuranti su distinte e assegni, attesa la dedotta superficialità degli accertamenti di polizia giudiziaria sul punto. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, la questione rileverebbe sotto il profilo della configurabilità della truffa, dal momento che secondo l'accusa, le falsità corrisponderebbero ad un costante modus operandi del ricorrente.
5.4. Il quarto motivo è incentrato sul trattamento sanzionatorio. Sotto un primo aspetto, la difesa denuncia il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata correzione, da parte della Corte territoriale, del dispositivo della sentenza di primo grado in punto di determinazione della pena detentiva, risultando dai calcoli analitici effettuati in motivazione, un risultato complessivo diverso e inferiore di sei mesi al totale sinteticamente indicato nel dispositivo.
5.4.1. La difesa lamenta poi il vizio di erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 62 bis cod. pen, e il difetto di motivazione (art. 606 lett. B) ed e) cod. proc. Pen.), in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, rilevando che la Corte di merito avrebbe trascurato non solo l'incensuratezza del ricorrente, le indicazioni allo stesso favorevoli ricavabili dalla sua vita anteatta e dai suoi tentativi di risarcire alcune delle persone offese e dallo stesso "disponibile" atteggiamento processuale del ricorrente, nel corso del giudizio di primo grado, rispetto all'ingresso nel fascicolo del dibattimento, di atti di polizia giudiziaria. Considerato in diritto 1.Va, anzitutto, stigmatizzata la singolare tecnica "a campione" utilizzata dalla difesa nella formulazione, prima, dei motivi di appello, poi del ricorso di legittimità. Nel primo caso, le deduzioni difensive hanno specificamente investito, come si è visto, solo i fatti commessi in danno delle persone offese LD, SI, TT, AG, RU, TA, LA, FI, LA, MU, MA e AL;
l'impugnazione di legittimità fa specifico riferimento alle persone offese TT, LI, GU, FI, LA, RR e TA, LI, IA, RI, ON, MA NO e OZ, AR, IA, ZA e OL.
1.1. Ebbene, è piuttosto evidente che il ricorso non possa "recuperare" i fatti "abbandonati" nel giudizio di appello, al fine di proporre per la prima volta in sede di legittimità la valutazione critica della corrispondente decisione di primo grado con censure non sottoposte alla Corte territoriale.
1.2. In concreto, sovrapponendo le indicazioni nominative relative alle persone offese contenute, rispettivamente, nell'atto di appello e nel ricorso per cassazione, risulta che alcuni dei nominativi indicati nell'atto di appello sono "scomparsi" nel ricorso, caratterizzato poi da nuove, inammissibili "apparizioni". Nell'uno e nell'altro atto di impugnazione si registra la coincidenza dei nominativi del TT, del FI, del LA e del IA, e soltanto i fatti che riguardano le stesse persone offese possono in conclusione ritenersi devoluti allo scrutinio di legittimità di questa Corte. Va ulteriormente rilevato che nel ricorso la tecnica del "campionamento" è accentuata dal pressoché esclusivo riferimento, nel percorso argomentativo della difesa, ai fatti riguardanti il FI. Un accenno alle altre persone offese è contenuto solo a pag. 14, nel contesto del motivo riguardante il mancato espletamento di perizia grafica (si fa riferimento, "semplificativamente", alle "posizioni", del TT, del IA del LA e del FI).
2. E' di tutta evidenza l'inammissibilità delle "esemplificazioni difensive", anche rispetto alle questioni processuali, per tutte quella relativa alla violazione del principio di correlazione, che non potrebbe che essere esaminata con riferimento alle battute processuali specificamente riguardanti ciascuno dei fatti oggetto dell'imputazione e con l'individualizzante" considerazione del dettaglio delle singole contestazioni come modificate in giudizio dal PM. Ma tanto va affermato anche in ordine alle censure riguardanti il mancato espletamento di perizia grafica, perché la necessità di tale mezzo istruttorio andrebbe verificata con riferimento all'effettiva rilevanza dei falsi nell'economia dei singoli fatti di truffa, non bastando certo affermare che il falso sarebbe stato concepito dall'accusa come un costante modus operandi delle condotte truffaldine, dal momento che, di massima, non i falsi avrebbero potuto realizzare in sé l' evento di danno delle truffe, ma il più ampio disegno decettivo del ricorrente, che bene avrebbe potuto, ad es., condurre in porto operazioni finanziarie vantaggiose per i suoi clienti anche utilizzando disinvolte "scorciatoie" operative per "velocizzare" gli investimenti. E basta sul punto aggiungere che i fatti riguardanti le persone offese diverse dal FI, non sono stati in alcun modo rievocati in ricorso. Peraltro, risulterà evidente che le valutazioni sui motivi riguardanti il FI sarebbero comunque in larga P estensibili" a tutte gli altri fatti in contestazione.
3. Venendo alla "posizione" del FI, si deve rilevare che l'originaria contestazione di appropriazione indebita in danno della stessa persona offesa, formulata nei confronti del NI al capo A) nel decreto che dispone il giudizio, faceva generico riferimento alle somme ricevute dal ricorrente tanto dal FI che da tutte le altre persone offese, per non meglio specificati investimenti finanziari;
nella contestazione suppletiva operata dal PM all'udienza del 6 febbraio 2014, il fatto riguardante il FI (collocato al nr. 12 dell'elenco delle persone offese), viene articolato in due distinti episodi, pur nel mantenimento, per entrambi, della originaria qualificazione giuridica ex art. 646 cod. pen.: l'imputato si sarebbe appropriato, nel 2010, della somma di € 260.000, investiti dalla persona offesa nell'operazione immobiliare in Granarolo e mai restituiti nonostante la sua promessa di renderli entro la fine dello stesso anno;
si sarebbe appropriato altresì di ulteriori € 220.000, consegnatigli in una distinta occasione dal FI per altri investimenti. Analoga modifica dei dettagli di fatto risulta operata dal requirente per tutte le altre imputazioni anche per quelle non interessate dalla prospettazione di una diversa qualificazione giuridica del fatto.
3.1. Conviene subito osservare, per dar conto di uno specifico rilievo difensivo, che i due fatti in danno del FI (ma uguali considerazioni valgono anche per gli altri episodi), accomunati nell'accusa di appropriazione indebita nella contestazione suppletiva, sono poi sufficientemente individuati dal giudice di primo grado rispetto alla diversificazione finale delle qualificazioni giuridiche. Il dispositivo della sentenza del 4.12.2014 non è particolarmente brillante al riguardo, ma è comunque evidente la distinzione tra i fatti qualificati come truffa e i fatti "qualificati così come nei capi di imputazione", risultando chiaro, in sostanza, che il tribunale abbia condannato il NI sia per i fatti qualificati come truffa che per i fatti qualificati come appropriazione indebita. In motivazione, il giudice fa definitiva chiarezza al riguardo (pag. 34 e 35), senza alcuna contraddizione con il dispositivo, osservando che ricorrono gli estremi della truffa quanto all'investimento immobiliare, e quelli dell'appropriazione indebita quanto alle somme ricevute dal FI per altre, non meglio indicate, tipologie di investimento.
4. Tanto premesso, si deve subito rilevare l'evidente erroneità, in diritto, delle questioni difensive riguardanti la presunta violazione del principio di correlazione. Sotto un primo profilo, va osservato che anche nel caso della riqualificazione in termini di truffa, di un'originaria imputazione di appropriazione indebita, la garanzia del contraddittorio - prevista dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU così come interpretato dalla Corte EDU - resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione del fatto all'interno del sistema delle impugnazioni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 47413 del 17/10/2014 Ud. (dep. 18/11/2014) Rv. 260960, relativa alla possibilità di proporre ricorso per cassazione, dove la precisazione che qualora la nuova qualificazione dell'addebito abbia inciso sulle strategie difensive, l'imputato dovrà essere restituito nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell'accusa). Nel caso di specie, peraltro, l'imputato ha avuto modo di difendersi anche nel corso del giudizio di merito sulla questione della qualificazione giuridica dei fatti addebitatigli con riferimento al FI, essendo stata la truffa, con riguardo all'operazione immobiliare, ritenuta già dal giudice di primo grado e avendo quindi la difesa avuto agio di interloquire compiutamente sulla questione, anche con richieste istruttorie (cfr., anche con specifico riferimento all'importanza della fase processuale in cui emerga la diversa qualificazione giuridica del fatto, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 48677 del 06/06/2014 Ud. (dep. 24/11/2014 ) Rv. 261356, secondo cui l'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla corte europea, qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, quando l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa).
4.1. D'altra parte, la centralità dell'operazione immobiliare messa in luce dal PM con la contestazione suppletiva operata ai sensi dell'art. 640 cod. pen., aveva messo sin da subito la difesa nella condizione di analizzare tutte le caratteristiche dell'investimento (nel senso che il principio della correlazione tra il fatto contestato e il fatto ritenuto in sentenza ha lo scopo di tutelare in concreto il diritto di difesa, impedendo che l'imputato possa essere condannato per un fatto non contestato ed in ordine al quale non abbia potuto difendersi, cfr. ad es., tra le altre, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10025 del 13/05/1983 Ud. (dep. 22/11/1983) Rv. 161370) 4.2. Sotto un secondo aspetto, è perfettamente corretta, contrariamente a quanto ritiene la difesa, la rilevanza attribuita dalla Corte di merito alla "prevedibilità" della diversa qualificazione del fatto. Si tratta di un principio oramai costantemente affermato nella più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015 Ud. (dep. 21/07/2015) Rv. 264438, secondo cui l'attribuzione, all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secordo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono;
vedi, anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 48677 del 06/06/2014 cit.).
4.2.1. Nel caso di specie, peraltro, i precedenti rilievi trovano ulteriore conforto nelle modalità della contestazione suppletiva;
il requirente, invero, non si limitò a riqualificare alcuni fatti nei termini di cui all'art. 640 cod. pen., ma anche per i fatti ritenuti ancora sussumibili sotto il paradigma dell'art. 646 cod. pen aveva comunque operato una modifica dell'imputazione, precisando meglio i dettagli delle varie vicende processuali, al fine evidente di consentirne una più ponderata valutazione da parte del Tribunale, intuitivamente suscettibile di sfociare anche in una diversa titolazione giuridica delle corrispondenti imputazioni. Si era venuta cioè a determinare una situazione di "fluidità giuridica" delle contestazioni, nel quadro di un orientamento più "mirato" del contraddittorio in punto di fatto. Mette conto peraltro di sottolineare, al riguardo, che nella riformulazione della contestazione dell'appropriazione indebita con riferimento all'operazione immobiliare di Granarolo dell'Emilia, il Pm aveva aggiunto l'indicazione della promessa, da parte del NI, di restituire le somme ricevute, alquanto ridondante rispetto alla condotta di diretta interversio possessionis che caratterizza la condotta punibile nella previsione dell'art. 646 cod. pen., e implicante la valutazione, "aperta" ad ogni esito, del rapporto tra la promessa e la successiva condotta di appropriazione.
5. Nella motivazione del giudizio di condanna il Tribunale sottolinea poi adeguatamente (pagg. 34 e 35) i connotati ingannatori della condotta del NI, che aveva assicurato al FI una cospicua remunerazione in tempi brevi del capitale investito nell'operazione immobiliare, in realtà assolutamente illusoria, come viene ancor più compiutamente spiegato a pag. 6, con il commento della deposizione del teste OL (sarebbero occorsi anni prima della riclassificazione edilizia del terreno su cui sarebbe dovuto sorgere il nuovo complesso immobiliare, e si sarebbe avrebbe dovuto previamente procedere alla demolizione dei fabbricati esistenti).
5.1. In ordine a questi passaggi argomentativi, che si legano a quelli della Corte di Appello per la complessiva inscindibilità dei due provvedimenti (nel senso che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, cfr. cass. Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000 Sangiorgi), le interlocuzioni difensive non riescono a cogliere alcun vizio logico giuridico, mentre l'aspetto della conformità o meno dell'agire del NI al suo status professionale di intermediario finanziario, forse in effetti un po' sopravvalutato dai giudici di appello, ha in concreto un'incidenza del tutto neutra rispetto alla "sostanza" della condotta truffaldina.
6. La questione del mancato espletamento di una perizia grafica è già in sé assai poco rilevante, per quel che si è detto al riguardo al punto 2; non può essere posta per i fatti relativi alle vittime del ricorrente diverse dal FI, perché le censure difensive sono prive di concreti riferimenti ai fatti medesimi, e appaiono oltretutto senz'altro inammissibili riguardo a quelli non oggetto in precedenza di specifici motivi di appello;
non ha, infine, alcun rilievo per quel che riguarda le condotte in danno del FI, in quanto nel caso dei documenti bancari riferibili alla stessa persona offesa, è stata accertata l'inesistenza del falso (pag. 34 della sentenza di primo grado).
7. In ordine al trattamento sanzionatorio, va anzitutto rilevato che non sussiste il vizio denunciato dal ricorrente in relazione alla mancata correzione del presunto errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado nel calcolo della pena detentiva, cumulativamente indicato in dispositivo in anni tre e mesi sei di reclusione, mentre dalla motivazione la somma della pena base di un anno e sei mesi determinata per il ritenuto reato di truffa in danno del FI e del complessivo aumento per la continuazione con gli altri reati, porterebbe secondo la difesa, ad una pena di sei mesi inferiore.
7.1. In punto di diritto è vero che in caso di contrasto tra il dispositivo e la motivazione, possa attribuirsi la prevalenza alla seconda, quando dall'esame della sentenza emerga che la divergenza dipende da un mero errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, conseguendone l'esperibilità della procedura per la correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 49239 del 14/11/2014 Cc. (dep. 26/11/2014) Rv. 261277, in un caso in la Corte ritenne immune da vizi l'ordinanza impugnata, la quale aveva disposto la correzione del dispositivo di una sentenza, laddove lo stesso indicava una pena complessiva errata, per errore di calcolo matematico rispetto ai criteri enunciati in motivazione).
7.1.1. Sennonché, come bene rilevano i giudici di appello, il calcolo dell'aumento per continuazione nella sentenza di primo grado non può dirsi affatto analitico come potrebbe sembrare ad un primo approccio, essendo confusamente riferito alle altre 36 "posizioni" esaminate oltre quella del FI, cioè, deve ritenersi, ai fatti di reato riguardanti tutte le altre persone offese, il cui numero supera però di gran lunga il numero delle vittime, dal momento che in molti casi sono stati contestati più reati in danno dello stesso soggetto, per un totale di 65, il che porterebbe virtualmente, quasi ad un raddoppio dell'aumento complessivo per continuazione, non risultando peraltro che il tribunale abbia voluto affermare il singolare principio tot capita tot scelera..... La Corte territoriale si è quindi limitata a fare ordine in questo guazzabuglio, senza affatto pervenire ad una reformatio in peius.
7.2. Per il resto, le valutazioni dei giudici di merito sul trattamento sanzionatorio non si prestano a censura alcuna nella misura in cui sottolineano adeguatamente l'intensità del dolo, l'evidente preordinazione delle condotte criminose, e la pervicacia con cui furono poste in essere in un lasso di tempo considerevole (vedi sentenza di primo grado, pag. 56), considerazioni alle quali la Corte di merito aggiunge quella dell'approfittamento della fiducia di amici e conoscenti da parte del ricorrente. Avendo fornito l'indicazione degli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, il giudice di appello ha quindi implicitamente dato conto del mancato accoglimento delle richieste difensive, avendole peraltro esplicitamente tenute presenti (sull'esercizio del potere discrezionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, cfr. Cass. 27.2.1997, Zampilla;
. Cassazione penale, sez. III, 05 novembre 2008, n. 46353; con specifico riferimento alla connotazione negativa della personalità dell'imputato come indice della gravità soggettiva del fatto, suscettibile di acquisire carattere assorbente rispetto alle deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame cfr. Cass. Pen., sez. 1^ n. 6200 del 3.3.1992). Ciò, senza dire che è davvero singolare che la difesa invochi tra l'altro, come indice di minore gravità delle condotte, la considerazione che la fiducia delle persone offese, cinicamente tradita, il NI se la fosse pur sempre in precedenza guadagnata. Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al ve samento della somma di euro 1500 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Il ricorrente va inoltre condannato alla rifusione in favore della parte civile Credem spa, delle spese del grado, che si ritiene equo liquidare, in considerazione della madia difficoltà della causa, in euro 3.510,00, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed I.V.A.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende;
condanna, altresì, il ricorrente alla rifusione in favore della parte civile Credem spa, delle spese del grado, che liquida in euro 3.510,00, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed I.V.A. Così deciso in Roma, il 24/01/2017 Il Consigliere relatore Il Presidente Dr. Antonio Prestipino dr. Franco Fiandanese rpance fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 3 FEB. 2017 だ DICASS CANCELLERE AD Claudia Panelli сни I O Z N S A E *